CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 264
ALLEGATO B
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CONVENZIONE TIPO E RELATIVO DISCIPLINARE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'AUTORITÀ D'AMBITO ED IL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(Comma 1 dell'art. 11 della Legge 5.1.94, n. 36)
CONVENZIONE TIPO
POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO
ART. 43- INTERVENTO DELL'AUTORITÀ
Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il servizio idrico integrato - fermo restando quanto stabilito all'art. 8 della presente Convenzione - l'Autorità adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.
Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'Autorità, gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Autorità medesima.
ART. 44 - POTERI SOSTITUTIVI DELLA REGIONE
Fermo restando quanto stabilito all'art. 43 della presente Convenzione, la Regione eserciterà i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.