CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 263
presentata dai Consiglieri regionali
GIOVANNELLI - CORONA - PILO - LA SPISA - LOMBARDO - SATTA - BALLETTO - GRANARA - LICANDRO - RASSU - BIANCAREDDU - PILI
il 16 ottobre 2001
Norme per la formazione professionale dei collaboratori della sicurezza per le attività di svago
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge si fonda su alcune considerazioni di grande attualità.
L'esigenza di fornire sicurezza ai cittadini residenti e ai turisti che frequentano le discoteche, le sale da ballo e i diversi luoghi di svago della nostra regione, è elemento costitutivo e non semplicemente accessorio della nostra offerta economica, sociale e turistica.
L'ottimizzazione del lavoro delle Forze dell'ordine, affinché queste si dedichino appieno alla prevenzione e al contrasto di fenomeni criminali, passa anche attraverso la possibilità di distinguere quanto più possibile l'intervento necessario da quello banale e quindi superfluo.
Nel mondo dell'occupazione in genere, e dell'occupazione giovanile in particolare, tutto ciò che va nella direzione della nascita di nuove professionalità e di nuove opportunità, deve essere visto con il massimo favore possibile.
Il far emergere situazioni che potrebbero sfuggire ad una regolare imposizione fiscale, allargando la platea dei soggetti imponibili, contribuisce a raggiungere quel traguardo ormai ampiamente condiviso di riduzione dell'imposizione fiscale stessa.
Le discoteche in primo luogo, ma anche tutti gli altri ambiti di intrattenimento e svago della regione, costituiscono un fenomeno rilevante per la nostra offerta turistica e per le positive ricadute sulla nostra economia regionale, sia dal punto di vista degli addetti occupati che del fatturato prodotto.
Il giudizio morale su detti luoghi, pur importante all'interno di un dibattito complessivo sul mondo giovanile, sulla cultura che lo pervade e che spesso lo porta a degenerazioni pericolose, non deve far perdere di vista il dato economico e promozionale cui prima si accennava.
Allo stesso tempo è necessario porre gli operatori del settore nelle condizioni di difendere le proprie attività attraverso la tutela dei propri beni materiali (strutture) e immateriali (avviamento, clientela, immagine) da episodi di molestia o persino di violenza legati, soprattutto, all'abuso di alcool o di sostanze stupefacenti che, purtroppo, trovano largo impiego nei luoghi abituali di incontro e di divertimento giovanile.
Per fare fronte a queste esigenze di sicurezza le discoteche e gli altri luoghi di intrattenimento e svago si sono da anni dotati di proprio personale addetto alla sicurezza, il quale, però, non potendo avere un inquadramento professionale preciso, nella migliore delle ipotesi viene inquadrato come consulente e nella peggiore delle ipotesi contribuisce ad alimentare quell'area di incertezza e di illegalità dal punto di vista fiscale.
Supportati poi dalle loro associazioni sindacali e di categoria, i gestori delle discoteche in particolare, in molte regioni hanno iniziato a stipulare protocolli di intesa con i sindaci per regolamentare alcuni aspetti dell'esercizio di tale attività, impegnandosi, tra l'altro:
- ad assicurare con personale qualificato l'afflusso e il deflusso dei clienti in condizioni di sicurezza in ragione di un operatore ogni trecento persone di capienza;
- ad organizzare corsi di formazione e riqualificazione per il personale addetto al controllo interno dei locali.
Oggi anche il semplice allontanamento di un ubriaco, o peggio di un piccolo spacciatore, da questi luoghi è un problema.
Va inoltre sottolineato che spesso, in questo campo, ci si riferisce ad episodi assolutamente marginali e immediatamente contrastabili come un semplice intervento "intimidatorio", mentre sollecitare in questi casi un intervento della forza pubblica comporta un inutile spreco di energie e di risorse umane che andrebbero impiegate in un contrasto della criminalità ben più importante per l'intera comunità.
Nel periodo estivo, soprattutto a causa del notevole flusso turistico e dell'apertura di molte attività stagionali, aumentano considerevolmente gli interventi di polizia nelle discoteche, interventi che certamente a posteriori si potrebbero giudicare superflui.
Altro aspetto importante da considerare è il fatto che, rivestendo i collaboratori alla sicurezza anche la qualifica di "Guardie particolari" secondo le leggi di Pubblica sicurezza, questi avrebbero il dovere giuridico di intervenire direttamente secondo le prerogative di legge o di richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine, costituendo un imperativo elemento di contrasto ad episodi molesti o, peggio, criminali.
La regolamentazione di tale attività consentirebbe, inoltre, di responsabilizzare l'intera categoria, evitando episodi spiacevoli, spesso frutto di improvvisazione e di scarsa preparazione, ad un servizio che necessita di provati requisiti morale e attitudinali.
Le stesse imprese interessate ad avvalersi di collaboratori alla sicurezza con le caratteristiche richieste dalla presente legge avrebbero la possibilità di scegliere tra persone che già hanno superato alcune verifiche sulle loro caratteristiche personali e professionali.
Non meno rilevante sarebbe poi l'impatto della presente legge sull'occupazione soprattutto giovanile. La disoccupazione giovanile è un fenomeno preoccupante e foriero di disagio sociale per i giovani interessati e per le loro famiglie.
Del resto, come è noto, la mancanza di un contesto lavorativo flessibile e le modalità di organizzazione del lavoro "tradizionale" impediscono di dare risposte alle esigenze di tale strato della società.
Inoltre, soprattutto in questo segmento, assistiamo spesso al fallimento di percorsi formativi calati dall'alto senza alcun riscontro con i desideri e le legittime aspirazioni degli interessati.
Appare quindi interessante, oltre che opportuno, cercare di entrare dentro nicchie di occupazione compatibili con il vissuto e la storia di giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro.
In questa prospettiva vale dunque la pena di intervenire in una realtà già dinamica che deve solo essere meglio razionalizzata.
Disciplinare e regolamentare il fenomeno, equivale a rendere ufficiale un'attività che fa dell'autocontrollo, del rispetto delle regole e della salvaguardia di un vivere civile, pur in ambito di divertimento e svago, la propria ragione di esistere.
Se poi si pensa che naturalmente i destinatari di questa attività sono i giovani che la considerano, tra l'altro, una attività di prestigio, si intuisce immediatamente come un incremento della stessa allargherebbe la platea di soggetti impegnati a fare un servizio alla legalità.
Da ultimo si deve considerare il fatto che la disciplina di questa materia consentirebbe poi di regolamentare tutte quelle attività collaterali di ricevimento, accompagnamento, monitoraggio e assistenza che aumenterebbero enormemente il numero degli addetti interessati e il dato economico di riferimento. Per quanto concerne poi il contenuto dei singoli articoli si evidenzia:
- all'articolo 1 si indicano le finalità che la legge mira a perseguire e cioè una migliore qualificazione dell'offerta attraverso più elevati standard di sicurezza e un miglioramento della professionalità degli addetti che possono evitare improvvisazioni pericolose e fornire anche una opera educativa o almeno informativa di supporto. Si individuano inoltre le modalità di svolgimento del servizio in ossequio alle disposizioni legislative vigenti ed evidenziando oltre alla tipica funzione deterrente anche e soprattutto quella preventiva;
- all'articolo 2 si propone l'istituzione di un elenco regionale dei collaboratori alla sicurezza, che costituirebbe il primo tentativo serio di dare una veste ufficiale ad una categoria di lavoratori che già da tempo dà risposte appropriate ad esigenze concrete, operando però in semiclandestinità;
- all'articolo 3 si prevedono corsi di formazione da svolgersi d'intesa tra la Regione e le associazioni interessate, indicandone le modalità di svolgimento e di valutazione dei risultati.
- all'articolo 4 vengono previsti gli incentivi regionali per la realizzazione dei corsi di formazione previsti e le modalità di accesso a detti incentivi dai soggetti interessati;
- all'articolo 5 viene prevista l'esclusione dai finanziamenti regionali per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che rientrando in specifici parametri non utilizzino i "collaboratori alla sicurezza";
- all'articolo 6 è prevista una norma transitoria per la convalida dei titoli e delle qualifiche di coloro che già svolgono la professione di collaboratore alla sicurezza;
- all'articolo 7 viene prevista la norma finanziaria.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità e definizione1. La Regione Sardegna, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di istruzione professionale, già delegate dai DD.PP.RR. 22 maggio 1975, n. 480 e 19 giugno 1979, n. 348, e successivamente conferite dal capo IV del titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuove la formazione professionale e l'impiego del personale specializzato nel garantire agli utenti delle strutture destinate alle attività ricreative, allo spettacolo e al tempo libero, le migliori condizioni di sicurezza e fruibilità.
2. Il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1 è denominato "collaboratore alla sicurezza". Il collaboratore alla sicurezza opera nei locali o spazi di svago aperti al pubblico con il compito di:
a) custodire i beni strumentali del gestore della struttura e, nel collaborare alla salvaguardia della sicurezza dei frequentatori mediante azioni preventive proprie e con il coinvolgimento immediato delle forze dell'ordine, tutelarne l'immagine e, quindi, l'avviamento commerciale;
b) verificare costantemente che i frequentatori si attengano ad un comportamento che non travalichi i limiti di un corretto e civile divertimento proprio del luogo in cui si svolge l'evento, costituendosi come deterrente verso comportamenti potenzialmente violenti e prevaricatori;
c) allontanare le persone indesiderate in maniera professionale, prevenire e, se del caso, gestire situazioni di ressa o eccitazione tra i fruitori dell'evento;
d) operare al fine di prevenire le conseguenze dannose dovute all'eccessivo consumo di bevande alcoliche, anche mediante un'azione di informazione circa gli effetti negativi derivanti dall'eccessivo consumo medesimo;
e) operare al fine di prevenire l'uso di sostanze stupefacenti o che comunque alterino lo stato di coscienza dell'individuo, anche mediante un'azione di informazione qualificata circa le conseguenze negative connesse all'uso di tali sostanze;
f) operare al fine di dissuadere dal mettersi alla guida di autoveicoli frequentatori che si trovino in condizioni psicofisiche non idonee;
g) collaborare con le Forze dell'ordine per il miglior espletamento delle funzioni loro proprie;
h) controllare in ogni momento il rispetto delle norme di sicurezza e attivarsi, se necessario, al tal fine, riferendo immediatamente al responsabile indicato ai sensi di legge.
Art. 2
Elenco regionale dei collaboratori alla sicurezza1. La Regione Sardegna istituisce un "Elenco regionale dei collaboratori alla sicurezza dei luoghi di svago" anche nelle forme associate.
2. L'iscrizione all'elenco è subordinata:
a) alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 3 e al superamento del relativo esame finale, nonché al possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e seguenti;
b) alla idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale del comune di residenza.
Art. 3
Formazione professionale dei collaboratori alla sicurezza1. L'attività di formazione può essere svolta da strutture regionali, da enti e istituti privati autorizzati.
2. Nell'ambito della formazione professionale regionale, l'Assessorato regionale del lavoro e della formazione professionale programma, sulla base delle proposte formative avanzate dai soggetti di cui al comma 1, l'istituzione di corsi formativi, sentito il parere delle associazioni professionali di categoria interessate.
3. In ogni provincia non può essere autorizzata più di una scuola professionale e di relativo corso.
4. L'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, sentite le associazioni professionali di categoria interessate, delibera le modalità organizzative delle prove attitudinali nonché la composizione e la nomina delle Commissioni provinciali d'esame.
5. La frequenza ai corsi è obbligatoria; la parte teorica del corso formativo deve approfondire le nozioni attinenti alla specifica attività professionale del collaboratore alla sicurezza relative alla psicologia, al diritto penale e alla medicina; la parte pratica del corso deve affrontare gli aspetti relativi alla sicurezza, alla autodifesa e alla disciplina antincendio.
Art. 4
Contributi della Regione1. La Regione, sulla base degli specifici progetti presentati dagli enti convenzionati, eroga contributi a copertura del 70 per cento dei costi relativi ai corsi di cui all'articolo 3, con un massimo per ogni singola iniziativa stabilito annualmente ai sensi del comma 2.
2. L'importo complessivo dello stanziamento necessario ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, viene determinato annualmente in sede di approvazione della legge di bilancio. La Giunta regionale determina annualmente, con decreto del Presidente della Regione, l'entità massima dei singoli contributi erogabili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e i criteri per la compilazione dell'eventuale graduatoria delle medesime.
Art. 5
Impiego dei collaboratori alla sicurezza1. I gestori e gli organizzatori di cui al comma 1 dell'articolo 1 che, per ogni trecento persone di capienza consentita dei luoghi di svolgimento degli eventi, non utilizzino almeno un collaboratore alla sicurezza iscritto all'elenco di cui all'articolo 2 e per il quale sia stata approvata dal Prefetto la nomina a guardia particolare giurata, ai sensi dell'articolo 138 del regio decreto n. 773 del 1931 e dell'articolo 249 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" sono esclusi da qualunque forma di finanziamento regionale, a partire dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Norma transitoria1. I titoli professionali e le qualifiche similari per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore alla sicurezza già posseduta, possono essere convalidati, ove i soggetti interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi colloquio sulle materie di cui al comma 5 dell'articolo 3 presso una Commissione provinciale d'esame di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. Il superamento dell'esame colloquio è condizione essenziale per l'iscrizione all'elenco regionale dei collaboratori alla sicurezza dei luoghi di svago di cui all'articolo 2.
Art. 7
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 150.000.000 annue, si fa fronte con le risorse destinate alla formazione professionale ai sensi della legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (UPB S10.010).