CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 260

presentata dal Consigliere regionale

PIANA

il 10 ottobre 2001

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio)


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con la legge regionale 3 luglio 1998, n. 21, il legislatore ha previsto di intervenire in aiuto di coloro che sono stati oggetto di attentati che hanno visto le loro famiglie sconvolte da ingenti danni alle proprietà e alle persone.

A favore delle vittime degli attentati sono stati infatti previsti opportuni indennizzi, in particolare la normativa vigente prevede il rimborso per "sindaci, assessori e consiglieri comunali; dipendenti comunali aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza; dipendenti regionali appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; componenti delle compagnie baracellari; dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio".

Ma continui e vigliacchi attacchi si verificano spesso anche a danno dei servitori dello Stato. Azioni che si realizzano con esplosioni di arma da fuoco all'indirizzo di case o con attentati dinamitardi che radono al suolo abitazioni o ancora con incendi di fondi appena coltivati sempre in pregiudizio di appartenenti alla Polizia di stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, etc.

Con la presente proposta di legge si intende estendere gli indennizzi previsti dalla vigente normativa agli operatori di polizia, coloro che, residenti in Sardegna e quindi parte integrante di questa comunità quotidianamente sacrificano se stessi e le loro famiglie per il bene della collettività ove svolgono le loro funzioni e che, a causa di ciò, sono oggetto di attacchi da parte di sodalizi criminali che, con i loro insani gesti, intendono far arretrare lo Stato dal proposito di sconfiggere il decadimento del senso di collettività e della cosa comune.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1.  Al comma 1 della legge regionale n. 21 del 1998 è aggiunta la seguente lettera:

f) dipendenti delle forze di polizia che svolgono permanentemente le loro funzioni nel territorio della Sardegna.