CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 259

presentata dal Consigliere regionale

DORE

il 10 ottobre 2001

Costituzione di una Commissione Consiliare speciale e di una Consulta regionale per la redazione di un testo di revisione dello Statuto Regionale


RELAZIONE DEL PROPONENTE

E' ormai un dato pacifico che lo Statuto regionale della Sardegna, il cui testo risale ad oltre cinquant'anni or sono, debba essere revisionato ed adattato alle nuove esigenze.

Infatti, dal 1948 ad oggi, ed in particolare nell'ultimo decennio, si sono verificati alcuni eventi che lo hanno reso ormai obsoleto. L'ingresso dell'Italia in Europa, la globalizzazione, le modifiche al testo della Costituzione repubblicana, ultima delle quali la riforma del titolo V con l'introduzione di una sorta di federalismo, entrata in vigore in questi giorni grazie all'esito positivo del referendum confermativo, sono vicende che esigono una urgente riforma della legge fondamentale della Sardegna, onde far sì che la stessa possa disciplinare in modo adeguato alle nuove esigenze il funzionamento della Regione e dei suoi organi, nonché i suoi rapporti con l'Europa, con lo Stato e con le autonomie locali ed i contenuti della nuova autonomia regionale idonea ad esaltare la specialità della nostra Isola.

Si è discusso a lungo nei mesi trascorsi su quale sia il soggetto legittimato a predisporre la proposta di revisione, se il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, ovvero un organismo esterno, la cosiddetta Assemblea costituente.

Alla fine in Consiglio ha prevalso quest'ultima soluzione con l'approvazione di un testo frutto dell'unificazione delle diverse proposte presentate dai fautori dell'Assemblea.

Sul provvedimento sussistono peraltro gravi dubbi di costituzionalità, ripetutamente evidenziati da coloro che ritengono che l'unico organo legittimato sia il Consiglio regionale il quale non può essere legittimamente espropriato di una delle sue principali prerogative quale quella di presentare le proposte di revisione dello Statuto.

E' quindi assai probabile che la proposta di legge, recentemente approvata dal Consiglio regionale, venga dichiarata illegittima.

Tenuto conto di ciò ed altresì del fatto che le prerogative costituzionali del Consiglio e dei singoli consiglieri non possono essere legittimamente cancellate da una legge regionale, ben si giustifica la presente proposta di legge che, ferme restando quelle presentate in questi mesi sia in sede parlamentare che in sede regionale, si propone di promuovere la costituzione di una Commissione speciale ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento consiliare avente il compito di elaborare un testo di modifica dello Statuto regionale, avvalendosi della consulenza di una Consulta regionale composta da trenta membri espressi, in buona parte, dalle autonomie locali e, per la parte residua, dal mondo della cultura, del lavoro, dell'ambientalismo, del volontariato e delle pari opportunità.

In tal modo, da un lato, si eviterà di insistere su un percorso in contrasto con i vigenti meccanismi costituzionali e statutari, dall'altro si otterrà lo scopo di coinvolgere nel processo riformatore le realtà collettive più sensibili e rappresentative della Sardegna che non possono e non debbono esser tagliate fuori dal processo di riforma.

Nell'articolo 1 del testo sono disciplinati la costituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione speciale.

L'articolo 2 disciplina a sua volta la costituzione e composizione della Consulta regionale.

La durata dei due organi è disciplinata dall'articolo 3, mentre l'articolo 4 prevede la gratuità degli incarichi dei commissari e dei consultori.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Commissione consiliare speciale
per la riforma dello Statuto

1. E' istituita una Commissione consiliare speciale, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento interno del Consiglio regionale, con il compito di elaborare una proposta relativa alla riforma dello Statuto speciale della Sardegna e di riferire al Consiglio ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento entro il termine di tre mesi.

2. La Commissione è composta da un rappresentante di ciascun gruppo politico presente in Consiglio regionale designato dal gruppo e nominato dal Presidente del Consiglio.

3. La Commissione ha il compito di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della revisione dello Statuto regionale vigente con particolare riferimento all'individuazione dei contenuti della nuova specialità.

4. La Commissione nomina al suo interno il Presidente, il Segretario e l'Ufficio di Presidenza.

   

Art. 2
Consulta regionale di consulenza
per la revisione dello Statuto

1. E' istituita la Consulta regionale di consulenza per la revisione dello Statuto.

2. La Consulta è composta da trenta membri, quattro dei quali designati dall'Unione delle province sarde, dieci designati fra i sindaci dei comuni della Sardegna in carica da parte della Consulta delle autonomie locali, sei dalle associazioni di categoria, di cui tre dalle organizzazioni dei lavoratori e tre dei datori di lavoro, quattro dalle Università, rispettivamente di Cagliari e Sassari, almeno due dei quali scelti fra esperti di diritto costituzionale e/o regionale, due dalle associazioni ambientaliste, tre dalle associazioni di volontariato sociale, due dalla Commissione regionale per le pari opportunità.

3. La Consulta nomina al suo interno il proprio Presidente e il Segretario e cinque membri componenti del Comitato ristretto.

4. La Consulta ha il compito di fornire la sua consulenza e collaborazione alla Commissione consiliare speciale di cui all'articolo 1; a tal fine attraverso uno o più dei suoi membri la Consulta assiste ai lavori della Commissione, alla quale presenta verbalmente e/o per iscritto le sue proposte ed i suoi suggerimenti in ordine ai contenuti della nuova specialità da inserirsi nel nuovo testo dello Statuto.

   

Art. 3
Durata della Commissione consiliare
e della Consulta

1. La Commissione speciale e la Consulta di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre mesi.

   

Art. 4
Gratuità dell'ufficio

1. Gli incarichi di componenti della Commissione consiliare di cui all'articolo 1 e della Consulta regionale di cui all'articolo 2 sono gratuiti.