CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 257
presentata dai Consiglieri regionali
FALCONI - CUGINI - FADDA - BALIA - BIANCU - DEMURU - ORRÙ - PINNA - PIRISI - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore
il 5 ottobre 2001
Riordino dell'organizzazione turistica della Sardegna
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Premessa
La legge regionale n. 20 del 1995, recante norme di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione, all'articolo 31 impegna alla "approvazione di una nuova legge regionale che ridefinisca la ripartizione delle competenze amministrative in materia turistica e disponga lo scioglimento degli Enti Provinciali per Turismo (EPT) e delle Aziende Autonome di cura, Soggiorno e Turismo (AAST)".
Il riordino dell'organizzazione turistica della Sardegna è indispensabile non solo per ottemperare doverosamente a questo mandato ma anche perché è oggettivamente necessario adeguare alla realtà attuale il tradizionale assetto dell'organizzazione pubblica del turismo, pensato e costruito in tempi assai lontani, e rimasto da decenni pressoché immutato, con la compresenza di ben tredici enti strumentali (l'ESIT, quattro Enti Provinciali del Turismo e otto Aziende Autonome di Soggiorno).
Già la normativa nazionale chiama tutte le Regioni ad adeguare la propria organizzazione turistica.
Alla legge quadro nazionale per il turismo si sono aggiunte altre importanti leggi statali recanti norme "di principio" - quali la Legge n. 142 del 1990 - delle quali occorre tenere in debito conto nella ridefinizione delle competenze in materia turistica.
Pervenendo a compimento nel momento attuale, la nuova legge regionale in questione può pertanto giovarsi delle concrete esperienze maturate nelle altre Regioni, dell'evoluzione della normativa statale e regionale in materia e, soprattutto, di una valutazione aggiornata della realtà e delle esigenze dello sviluppo turistico in Sardegna e nella più vasta scala.
1. E' indubitabile che il turismo costituisce ormai un fattore di sviluppo importante e dinamico della società e dell'economia sarda, un grande veicolo di apertura e di integrazione con il più ampio contesto nazionale e internazionale, destinato a operare e a competere in un mercato di dimensione globale, particolarmente aperto ed in continua evoluzione.
Il turismo è, allo stesso tempo, attività massimamente inter-settoriale, caratterizzata - come riconosciuto in tutte le più autorevoli sedi economiche e scientifiche - da un crescente e stretto grado di interrelazione con la quasi generalità delle altre attività economiche e sociali.
In ragione di tali caratteristiche occorre andare oltre tradizionali concezioni augustamente settoriali o spontanee dello sviluppo turistico. Diviene necessaria una forte capacità di organizzazione e integrazione dei suoi fattori, una maggiore azione unitaria di indirizzo, programmazione e coordinamento, e ciò spetta alle istituzioni democratiche in quanto rappresentative degli interessi generali e titolari delle funzioni di governo.
Un primo obiettivo da perseguire è, pertanto, quello di ricondurre alla Regione, alle Province e ai Comuni - quali corrette e naturali sedi istituzionali - l'esercizio effettivo delle funzioni di guida, di governo coordinato e di regolazione delle attività e dei processi di sviluppo turistico.
Coerentemente a questa impostazione e in conformità a quanto detta il citato articolo 31 della legge regionale n. 20 del 1995, la presente proposta di legge individua e ridefinisce, in primo luogo, la ripartizione delle funzioni amministrative in materia turistica tra la Regione e le autonomie locali.
Anche sotto il profilo giuridico e logico-formale è corretto partire dalle funzioni attribuite in materia alla Regione, al fine di riallocarle in modo razionale ed efficace ai diversi livelli di governo regionale e locale, e non partire dagli enti strumentali in sé, posto che questi sono organismi costituiti per conseguire determinati obiettivi e per espletare determinate funzioni di cui sono e restano titolari le istituzioni democratiche elettive.
La proposta ripartizione di funzioni tra Regione, Province e Comuni è operata in armonia con la Legge n. 142 del 1990, secondo il principio di "sussidiarietà" ed il criterio delle "dimensione degli interessi".
Tra i compiti riservati alla Regione, giova sottolinearne alcuni per la loro valenza innovativa, quali: la verifica e il controllo della qualità dell'offerta turistica, al fine di tutelare i diritti dei turisti e consumatori e la stessa immagine turistica della Sardegna; l'istituzione dell'Osservatorio turistico regionale; la presentazione di una relazione annuale al Consiglio regionale e la convocazione ogni cinque anni di una Conferenza regionale del turismo, finalizzate entrambe a favorire una migliore e più costante focalizzazione dell'attenzione regionale verso i problemi del turismo, coerente con la riconosciuta, crescente importanza di questa attività nell'economia e nella società sarda.
Contestualmente all'attribuzione o delega di significative funzioni agli enti territoriali, tra cui la cosiddetta "promozione di accoglienza" in favore dei turisti, si prevede la costituzione di un apposito fondo regionale di trasferimento per assicurare agli enti locali i necessari mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni ad essi delegate, nonché un fondo da ripartirsi tra le province da destinare al sostegno della promozione turistica locale.
Quale criterio generale per l'esercizio delle funzioni in materia turistica - in conformità al principio di distinzione tra compiti di governo e compiti di gestione - si prevede che le funzioni di contenuto programmatorio, autorizzatorio, concessorio, di controllo siano direttamente esercitate dalle istituzioni di governo, secondo le rispettive competenze; mentre le attività che rivestono prevalente contenuto tecnico e operativo dovranno più utilmente essere svolte mediante "organismi tecnico-operativi" strumentali, da organizzare in forme idonee a conseguire il massimo di efficacia, efficienza e snellezza operativa, come richiesto dalla caratteristiche e dai tempi del mercato turistico.
2. L'altro obiettivo che si prefigge, per l'appunto, la proposta di legge è di rimodellare, secondo le esigenze attuali, gli "organismi tecnico-operativi" - come li definisce la stessa legge-quadro sul turismo - ai fini di un efficace espletamento delle attività di promozione, informazione e accoglienza turistica.
Per una più specifica illustrazione del proposto articolato di legge si richiamano sinteticamente le evidenziazioni che seguono:
Il testo di ripartisce in cinque titoli ed esattamente:
- TITOLO I - "Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni " (artt. da 1 a 14);
- TITOLO II - "Organismi tecnico-operativi e associazioni" (artt. da 15 a 28);
- TITOLO III - "Trasformazione e soppressione degli attuali enti turistici" (artt. da 29 a 32);
- TITOLO IV - "Disposizioni finanziarie" (artt. 33 e 34);
- TITOLO V - "Disposizioni transitorie e finali" (artt. 35 e 36).
Il Titolo I disciplina la ripartizione delle funzioni amministrative, in materia di turismo, tra la Regione, le Province e i Comuni.
L'articolo 1 fissa le finalità e l'articolo 2 i criteri generali per la ripartizione e per l'esercizio delle funzioni, secondo quanto esplicitato in premessa.
L'articolo 3 individua le funzioni riservate alla Regione, attinenti ai compiti di governo dello sviluppo turistico e alle esigenze di carattere unitario nel territorio regionale.
Gli articoli da 4 a 9 disciplinano alcune specifiche attribuzioni regionali (la declaratoria degli ambiti turisticamente rilevanti, richiesta dalla legge-quadro sul turismo; i contenuti e le modalità di approvazione dei programmi regionali per la promozione turistica; la relazione annuale della Giunta al Consiglio sull'andamento e i problemi del turismo; la Conferenza regionale del turismo, da convocarsi nel corso di ogni legislatura regionale; la verifica e il controllo dell'offerta turistica; l'istituzione dell'Osservatorio del turismo).
L'articolo 10 individua le funzioni da delegarsi alle Province, relative ad attività idonee ad essere espletate alla dimensione provinciale, a cui corrispondono anche appositi albi professionali, nonché il coordinamento del calendario delle manifestazioni turistiche locali.
L'articolo 11 individua le funzioni attribuite o delegate ai Comuni, concernenti le attività di interesse locale o che esigono di essere svolte in forma puntuale, in un diretto e costante rapporto con le specifiche realtà territoriali. Si evidenzia l'ultimo comma di detto articolo, rivolto a garantire che le tante "opere turistiche" realizzate dai Comuni con il concorso totale o parziale della Regione siano correttamente utilizzate e gestite e non abbandonate a sé per incuria, con evidenti danni per l'utenza e per il patrimonio pubblico.
L'articolo 12 reca norme dirette ad assicurare alle Province e ai Comuni i mezzi e il personale necessari per l'esercizio delle funzioni ad essi delegate.
L'articolo 13 disciplina la ripartizione alle Province, e la specifica destinazione, del fondo regionale a sostegno delle attività locali di promozione.
L'articolo 14 concerne l'intervento finanziario della Regione a favore delle grandi sagre storiche della Sardegna, distinguendole dalle altre manifestazioni occasionali di rilevanza turistica, in quanto tali sagre sono appuntamenti obbligati che si rinnovano da tempi remoti e che si caratterizzano per il loro peculiare valore storico e culturale.
Il Titolo II disciplina la nuova organizzazione tecnico-operativa del settore turistico al livello regionale e locale.
Gli articoli da 15 a 25 disciplinano la nuova "Azienda di Promozione Turistica della Sardegna" (APTS), definendone i compiti, gli organi, la Consulta, le regole di funzionamento e di gestione, le risorse, il personale, nonché le direttive, la vigilanza e i controlli esercitati dalla Regione.
L'articolo 26 prevede la rete degli uffici IAT, sia quelli di rilevanza regionale da costituire presso i porti e aeroporti della Sardegna, sia quelli di rilevanza locale che possono essere organizzati dai Comuni (anche su proposta delle associazioni Proloco o dei consorzi turistici), o dagli organismi di gestione dei parchi nazionali o regionali.
L'articolo 27 reca le norme relative ai Consorzi di promozione turistica, costituiti tra operatori privati, Comuni e altri eventuali soggetti interessati alla valorizzazione delle risorse e dell'offerta turistica del rispettivo territorio, prevedendo misure e incentivi atti a favorirne il ruolo e qualificarne l'attività.
L'articolo 28 disciplina più adeguatamente le associazioni Proloco e i loro albi provinciali, la tenuta dei quali viene conseguentemente demandata alle Province, così come la concessione dei contributi finanziari.
Il Titolo III disciplina la trasformazione e soppressione degli attuali enti strumentali del settore turistico.
L'articolo 29 concerne la trasformazione dell'ESIT, sostituito dalla nuova Azienda regionale; l'articolo 30, la soppressione degli EPT e delle AAST; l'articolo 31, il trasferimento dei beni mobili e immobili e dei connessi rapporti giuridici.
L'articolo 32 regola il trasferimento e la nuova destinazione del personale dei disciolti enti, la sua confluenza in un ruolo regionale speciale ad esaurimento, con la conservazione integrale delle posizioni giuridiche ed economiche già maturate.
Il Titolo IV, con gli articoli 33 e 34, contiene le disposizioni finanziarie relative al trasferimento di risorse degli enti soppressi alla APTS nonché la copertura finanziaria della legge proposta, mediante l'istituzione di appositi nuovi capitoli di bilancio e la soppressione di capitoli preesistenti.
Il Titolo V, infine, contiene disposizioni finali e transitorie. In particolare: l'articolo 35 disciplina, con riferimento al precedente articolo 5, i tempi e le procedure di formazione del "primo" programma triennale di sviluppo turistico; l'articolo 36 prevede, anch'esso in fase di prima attuazione, l'iscrizione d'ufficio nei nuovi albi provinciali dei soggetti già iscritti negli albi regionali; l'articolo 37 abroga le norme precedenti incompatibili con il proposto nuovo provvedimento legislativo.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
FUNZIONI DELLA REGIONE, DELLE PROVINCE E DEI COMUNIArt. 1
Finalità1. In attuazione dell'articolo 3, lettera p), della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e delle relative norme di attuazione, la presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Sardegna, definendo le attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alle Province e ai Comuni.
Art. 2
Criteri generali per la ripartizione e l'esercizio delle funzioni in materia di turismo1. In materia di governo e di promozione dello sviluppo turistico sono riservate alla Regione le funzioni amministrative che attengono alle esigenze di carattere unitario normalmente riguardanti la scala territoriale regionale; le altre funzioni sono attribuite o delegate alle Province e ai Comuni, in riferimento all'articolo 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo il principio di sussidiarietà e il criterio della dimensione degli interessi.
2. La Regione, le Province e i Comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, esercitano le rispettive attribuzioni in materia di turismo:
a) direttamente, per quanto attiene alle funzioni amministrative di natura programmatoria, autorizzatoria, concessoria, di controllo e sanzionatoria, finalizzate alla tutela di pubblici interessi;
b) mediante appositi organismi tecnico-operativi, invece, per ciò che riguarda le attività operative di prevalente carattere tecnico specialistico.
Art.3
Funzioni della Regione1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) attività di impulso, di programmazione e di coordinamento delle attività turistiche e degli interventi per lo sviluppo del turismo nel territorio regionale;
b) indirizzo, coordinamento e controllo dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
c) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e della complessiva offerta turistica della Sardegna, nonché dell'immagine delle sue diverse componenti;
d) verifica e controllo della qualità dell'offerta turistica regionale, promuovendone e salvaguardandone i più elevati livelli, a tutela della complessiva immagine turistica della Sardegna e dei diretti interessi dell'utenza interessata;
e) organizzazione della raccolta e diffusione delle statistiche regionali sul turismo nonché delle rilevazioni e informazioni relative alla domanda ed all'offerta turistica, promuovendo la tele-informatizzazione a rete dei relativi dati ed il collegamento ugualmente a rete degli interessati operatori turistici pubblici e privati;
f) autorizzazione alla costituzione di uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) ed all'uso della relativa denominazione;
g) incentivazione della promozione turistica locale, mediante apposito fondo regionale da ripartire tra le Province;
h) realizzazione di progetti speciali per il turismo, anche in collaborazione con i competenti organismo dello Stato, con l'Unione Europea, con altre Regioni, con enti pubblici e operatori privati.
2. Per la promozione turistica in Italia ed all'estero e per la realizzazione di progetti speciali, la Regione si avvale, di norma, dell'Azienda di Promozione Turistica della Sardegna (APTS) di cui agli articoli 15 e seguenti.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione dei progetti e servizi, la Regione può affidare specifici incarichi ad istituti universitari, ad altri enti, organismi ed agenzie specializzati in materia turistica e promozionale.
Art. 4
Ambito territoriale turisticamente rilevante1. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini di una coordinata e unitaria attività di promozione, informazione e accoglienza turistica, è considerato turisticamente rilevante tutto il territorio della Sardegna, in ragione della diffusa presenza di risorse e di potenzialità turistiche.
2. Gli atti regionali in programmazione economico-territoriale possono individuare prioritarie aree di sviluppo turistico, cui destinare specifici interventi a sostegno della crescita, qualificazione e diffusione dell'economia turistica nonché per la valorizzazione delle risorse turistiche potenziali.
Art. 5
Programmazione regionale degli interventi - Programmi di promozione turistica1. In linea con gli indirizzi del Piano generale di sviluppo, la Giunta regionale approva ogni triennio, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, il programma degli interventi di corrispondente periodo triennale, a supporto delle attività e dello sviluppo turistici della Sardegna, con articolata previsione delle risorse finanziarie ritenute necessarie per la loro attuazione.
2. Il programma triennale, che è comprensivo anche dei programmi regionali di promozione turistica in Italia ed all'estero di cui ai commi 3 e 4, è aggiornato attraverso le previsioni dei programmi annuali di intervento regionale per il medesimo comparto, da approvarsi in via normale, con le stesse procedure del comma 1, entro il mese di ottobre di ciascun anno, tenuti presenti gli eventuali ordini del giorno o risoluzioni del Consiglio regionale in merito alle "relazioni annuali" della Giunta e le risultanze della "Conferenza regionale del turismo" di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7.
3. La Regione promuove l'immagine turistica della Sardegna mediante idonei interventi di propaganda e di pubblicità volti a favorire, sugli interessati mercati della domanda turistica nazionale ed internazionale la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione delle risorse turistiche presenti nel territorio regionale, avvalendosi delle moderne tecniche di marketing e degli utili supporti teleinformatici, nonché dell'acquisto, produzione e diffusione di materiali e strumenti illustrativi e di informazione.
4. Il programma triennale ed i programmi annuali di promozione turistica regionale definiscono gli obiettivi generali e specifici da conseguire, l'ammontare delle prevedibili risorse finanziarie allo scopo utilizzabili, le metodologie generali di intervento ed i criteri di verifica dei relativi risultati. Gli stessi documenti possono altresì contenere indicazioni, indirizzi e direttive anche di dettaglio circa l'attuazione delle azioni promozionali mediante speciali progetti organici di intervento, circa i preferenziali mercati sui cui svolgere azioni ed i segmenti della domanda e dell'offerta turistica cui dare priorità. L'Assessore competente in materia di turismo comunica all'ENIT le iniziative promozionali all'estero, ai sensi della Legge 11 ottobre 1990, n. 292.
5. Alla conferma od all'eventuale modifica delle previsioni di fabbisogno triennale ed annuale di spesa indicativamente esposte in favore del turismo nei documenti di programma del presente articolo si provvede, per i corrispondenti esercizi finanziari, con le leggi regionali di approvazione dei bilanci pluriennali ed annuali della Regione.
6. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di bilancio, delibera in via definitiva:
a) in attuazione dei commi 3 e 4, il programma esecutivo annuale dei relativi interventi, stabilendo per ciascun intervento i soggetti attuatori e le relative risorse;
b) in attuazione degli articoli 12 e 13, la ripartizione delle disponibili dotazioni di fondi per essi previste.
Art. 6
Relazione annuale al Consiglio regionale1. Allo scadere di ogni esercizio la Giunta regionale presenta al Consiglio, in allegato al disegno di legge di bilancio della Regione, una relazione sull'andamento dell'economia turistica, sui risultati conseguiti, sulle difficoltà ed esigenze riscontrate, nonché sui programmi di sviluppo di breve e medio periodo, tenuti particolarmente presenti gli obiettivi di congruo prolungamento della stagione turistica nonché di maggiore diversificazione ed integrazione dell'offerta turistica regionale.
2. Si ricollegano a tali obiettivi di razionalizzazione e di sviluppo:
a) la tutela e la valorizzazione dell'immagine e della qualità del turismo isolano;
b) l'aggiornamento e la specializzazione professionale degli addetti ed operatori di settore;
c) una più stretta integrazione del turismo costiero con la diversificata offerta turistica delle zone interne (archeologia, cultura, tradizione e folclore, ambiente naturale, artigianato artistico locale, agriturismo, gastronomia, turismo congressuale, turismo per gli anziani, termalismo, turismo agrivenatorio, ecc.);
d) la destagionalizzazione sia della domanda che dell'offerta turistica della Sardegna, in termini di durata meglio rapportati alle gradevoli condizioni climatiche anche dei mesi invernali;
e) l'ammodernamento ed ampliamento delle dotazioni infrastrutturali e dei servizi in favore dell'utenza;
f) la vigile salvaguardia del diritto dell'utenza ad una confortevole permanenza turistica in Sardegna;
g) la completa teleinformatizzazione a rete dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, capace di consentire in tempi reali, su tutti gli interessati mercati del turismo, anche la prenotazione e commercializzazione degli stessi servizi e prodotti turistici della Sardegna, ivi compresi i collaterali servizi intermodali di trasporto;
h) l'adeguato potenziamento, col coinvolgimento del competente Assessorato regionale dei trasporti, delle attuali grandi linee di trasporto da e per la Sardegna, sia marittimo che aereo, ed opportuna integrazione di quest'ultimo con un'efficiente rete di nuove linee anche di piccolo-medio raggio e di medio carico, volte ad infittire le maglie dei collegamenti fra l'offerta turistica regionale ed i diretti recapiti della interessata domanda nazionale ed internazionale.
Art. 7
Conferenza regionale del turismo1. Ogni cinque anni la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, delibera la convocazione della Conferenza regionale del turismo, quale sede di analisi, di elaborazione e di confronto sull'andamento del fenomeno turistico e sulle politiche regionali per lo sviluppo del settore.
2. Per la preparazione e lo svolgimento della Conferenza, la Regione associa gli enti locali e i soggetti dell'organizzazione turistica regionale e promuove la partecipazione delle rappresentanze degli operatori turistici, dei sindacati, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, delle Proloco, nonché delle aziende creditizie convenzionate e degli altri soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del turismo.
Art. 8
Verifica e controllo dell'offerta turistica1. Ai fini di un'efficace e costante verifica della qualità e congruità dell'offerta turistica regionale, a tutela dell'utenza e dell'immagine turistica della Sardegna, l'Assessorato regionale del turismo provvede:
a) a fornire parere vincolante ai Comuni in materia di classificazione degli esercizi ricettivi, di cui all'articolo 11, comma 2;
b) a ricevere e custodire copia degli atti adottati dai Comuni e dalle Province in materia di classificazione degli esercizi ricettivi, dei prezzi e tariffe degli stessi esercizi ricettivi e delle professioni turistiche;
c) a disporre, anche a campione ed in collaborazione con i Comuni, l'acquisizione di informazioni o accertamenti diretti atti a verificare la congruità qualitativa della offerta turistica e delle attività degli uffici IAT di cui all'articolo 26;
d) a ricevere e verificare i rilievi e le segnalazioni di turisti e consumatori rispetto a situazioni e comportamenti che possono nuocere all'immagine dell'offerta turistica regionale;
e) a formulare agli enti territoriali e alle associazioni degli operatori turistici indicazioni e proposte finalizzate ad ottimizzare, ampliare e diversificare il ventaglio dell'offerta turistica della Sardegna ed a stimolare le necessarie misure preventive, di controllo e sanzionatorie.
2. Per agevolare all'utenza l'effettuazione delle segnalazioni di cui al comma 1, nonché contestuali possibilità di verifiche di tempestivi interventi da parte degli istituzionali organi di vigilanza, la Regione istituisce apposita segreteria telefonica dotata di numero verde, finalizzata al tempestivo inoltro delle stesse segnalazioni alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo ricerca l'opportuna collaborazione delle Province, dei Comuni e dell'APTS.
Art. 9
Osservatorio turistico1. Quale servizio tecnico di supporto per la promozione dello sviluppo turistico regionale e per l'aggiornata informazione degli operatori turistici e degli enti pubblici interessati, è istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, l'Osservatorio turistico della Sardegna, preposto alla acquisizione, elaborazione e diffusione delle rilevazioni statistiche del turismo e di ogni utile dato conoscitivo e di valutazione dei fenomeni e dei mercati turistici regionale, nazionale ed esteri.
2. Gli enti locali e l'APTS, gli esercizi ricettivi, le agenzie di viaggio e turismo, i Consorzi di promozione turistica e le associazioni Proloco forniscono collaborazione all'Osservatorio turistico per l'acquisizione delle rilevazioni statistiche regionali del turismo.
Art. 10
Funzioni delle Province1. E' delegato alle Province, nell'ambito del rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:
a) agenzie di viaggio e turismo, di cui alla legge regionale 13 luglio 1988, n. 13;
b) prezzi e tariffe dei servizi delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
c) attività professionali di interesse turistico, di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 26, e successive modifiche e integrazioni;
d) associazioni turistiche Proloco;
e) coordinamento e approvazione del calendario annuale delle manifestazioni pubbliche di rilevante interesse turistico per il territorio provinciale, proposte da enti locali o da consorzi e associazioni;
f) contributi per la promozione turistica locale, a valere sull'apposito fondo regionale di cui all'articolo 13.
2. Le Province sono altresì delegate;
a) alla istituzione e tenuta degli Albi provinciali dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, degli Albi provinciali delle figure professionali di interesse turistico e degli albi provinciali delle associazioni Proloco, in sostituzione dei rispettivi Albi regionali previsti dalla vigente legislazione;
b) alla costituzione delle commissioni giudicatrici per prove di esame, da effettuarsi a livello provinciale, per l'esercizio delle attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e per l'esercizio delle attività professionali di interesse turistico.
3. Le Province concorrono, in termini consultivi e propositivi, alla impostazione degli indirizzi e dei contenuti dei programmi regionali, pluriennali ed annuali, degli interventi a favore delle attività, della promozione e dello sviluppo del comparto turistico. Svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie ad esse delegate dalla presente legge e comminano le relative sanzioni amministrative. Possono assumere iniziative per favorire la gestione associata delle funzioni attribuite o delegate ai Comuni in materia turistica.
Art. 11
Funzioni dei Comuni1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative a:
a) valorizzazione turistica del proprio territorio;
b) promozione di manifestazioni e di altre attività locali di accoglienza turistica;
c) realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistico-ricettive.
2. E' delegato ai Comuni, nell'ambito del proprio territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative regionali:
a) classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, previo parere vincolante dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo;
b) controllo sulle attività ricettive svolte nel territorio comunale dalle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 10 della Legge n. 217 del 1983 e sull'attività non professionale svolta dai soggetti di cui all'articolo 11 della medesima legge;
c) costituzione, previa autorizzazione regionale, di uffici di informazione e accoglienza turistica di rilevanza locale;
d) rilascio, in regime di subdelega, delle concessioni sul litorale marittimo e sulle aree demaniali prospicienti, per attività aventi finalità turistico-ricreative, previa adozione di apposito regolamento comunale e in osservanza delle eventuali direttive impartite dalla Regione ovvero dal Governo della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
e) vigilanza, controllo e sanzioni amministrative nelle materie delegate o subdelegate.
3. I Comuni e le forme associative di Comuni che realizzino strutture e impianti di interesse turistico con il concorso finanziario della Regione, sono tenuti a gestirli in forma imprenditoriale, mediante concessione a terzi o mediante società miste o aziende speciali.
Art. 12
Mezzi e personale per l'esercizio delle funzioni delegate1. Per consentire l'efficace esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla presente legge, è istituito un apposito fondo regionale di trasferimento, da ripartirsi per il 20 per cento a favore delle Province e per l'80 per cento a favore dei Comuni nel cui territorio insistano esercizi ricettivi classificati.
2. La ripartizione degli stanziamenti ai singoli enti territoriali, nell'ambito delle percentuali di cui al comma 1, è determinata secondo i seguenti criteri:
a) per un terzo, in proporzione alla popolazione residente di ciascun ente territoriale;
b) per due terzi, in proporzione al numero complessivo di posti letto degli esercizi ricettivi classificati insistenti nel territorio di ciascun medesimo ente territoriale.
3. La ripartizione e il contestuale impegno degli stanziamenti relativi al fondo di cui al comma 1, sono disposti con decreto dell'Assessore competente in materia di turismo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, in conformità della deliberazione assunta a norma dell'articolo 6, comma 6. I trasferimenti dal fondo sono disposti in un'unica soluzione annuale.
4. All'utilizzazione delle risorse trasferite e alla verifica e controllo delle spese effettuate si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25.
5. I proventi derivanti all'irrogazione di sanzioni amministrative delegate agli enti locali dalla presente legge, sono interamente devoluti ai medesimi enti.
6. Per l'esercizio delle funzioni amministrative loro delegate o subdelegate, le Province e i Comuni possono avvalersi degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale, nonché di personale proveniente dai soppressi enti per il turismo, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale.
Art. 13
Fondo per la promozione turistica locale1. Al fine di sostenere la promozione turistica locale, è costituito un apposito fondo regionale, da ripartirsi tra le Province secondo i seguenti criteri:
a) per un terzo dell'importo complessivo, in proporzione alla popolazione residente di ciascuna Provincia;
b) per un terzo, in proporzione al numero complessivo dei posti letto degli esercizi ricettivi classificati presenti in ciascuna Provincia;
c) per il terzo rimanente, in proporzione alle presenze turistiche nelle strutture classificate rilevate nel territorio di ciascuna Provincia nell'anno precedente.
2. Le risorse attribuite ai sensi del comma 1 sono dalle Province destinate a sostegno:
a) di manifestazioni pubbliche di rilevante interesse turistico per il territorio provinciale, purché inserite nell'apposito calendario provinciale;
b) dell'attività delle associazioni Proloco inscritte nel rispettivo Albo provinciale;
c) di progetti e iniziative qualificate di promozione turistica realizzati da Comuni o da consorzi di promozione turistica;
d) di progetti di teleinformatizzazione a rete dell'offerta turistica provinciale predisposti da soggetti pubblici o da associazioni di operatori.
3. I contributi concessi dalle Province per le attività di cui al comma 2 sono erogati dalle stesse sulla base di idonea documentazione relativa alla realizzazione delle attività ed alle spese effettivamente sostenute.
Art. 14
Contributo per le grandi sagre storiche1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della loro primaria rilevanza turistica regionale e del loro valore storico-culturale, è autorizzata a concedere un contributo annuo per l'organizzazione e la promozione delle seguenti grandi sagre storiche della Sardegna: Discesa dei Candelieri e Cavalcata sarda di Sassari, Sagra del Redentore di Nuoro, Sartiglia di Oristano, Ardia di San Costantino di Sedilo, Sagra di S. Efisio di Cagliari.
2. Detto contributo annuo è assegnato, a favore dei relativi Comuni, secondo la seguente ripartizione proporzionale:
a) per il 30 per cento al Comune di Sassari;
b) per il 20 per cento al Comune di Nuoro;
c) per il 15 per cento al Comune di Oristano;
d) per il 10 per cento al Comune di Sedilo;
e) per il 25 per cento al Comune di Cagliari.
TITOLO II
ORGANISMI TECNICO-OPERATIVI
E ASSOCIAZIONIArt. 15
APTS1. L'Ente Sardo Industrie Turistiche (ESIT), già istituito con legge regionale 22 novembre 1950, n. 62, è trasformato in "Azienda di Promozione Turistica della Sardegna" (APTS), quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 217 del 1983.
2. L'APTS, che ha sede legale in Cagliari, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera quale azienda di servizi per la promozione del turismo, con gestione finanziaria improntata a criteri di economicità ed imprenditorialità.
3. L'APTS ha un proprio statuto che, nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, fissa le norme per la sua organizzazione interna e territoriale, nonché un proprio regolamento amministrativo-contabile.
4. La Giunta regionale contribuisce ai costi di funzionamento dell'APTS con l'erogazione di un fondo annuale di dotazione.
Art. 16
Compiti dell'APTS1. L'APTS, in conformità agli indirizzi e direttive emanati dalla Regione, svolge attività di promozione, propaganda, informazione e assistenza tecnica per lo sviluppo e la qualificazione del turismo in Sardegna e, in particolare:
a) realizza, su incarico della Regione, programmi e interventi di promozione turistica, nonché azioni promozionali a favore di altre risorse e produzioni tipiche e di qualità che contribuiscano a valorizzare l'immagine complessiva della Sardegna, con particolare riguardo alle produzioni dell'artigianato e del comparto agroalimentare;
b) su incarico di enti locali e di altri enti pubblici, realizza azioni promozionali e fornisce assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
c) mediante apposita convenzione, fornisce assistenza tecnica e consulenza a favore degli operatori turistici e dei loro consorzi;
d) organizza e partecipa, a scopi di promozione turistica, a borse, fiere, mostre e altre manifestazioni tecniche e provvede alla produzione e diffusione di materiali di promozione, propaganda e informazione turistica;
e) costituisce e coordina a livello regionale una rete di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);
f) collabora alla predisposizione dei programmi regionali di promozione turistica di cui all'articolo 5, sia annuali che pluriennali, nonché alla documentata elaborazione della relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio, ai sensi dell'articolo 6.
Art. 17
Organi dell'APTS1. Sono organi dell'APTS;
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore generale;
d) il Collegio dei revisori.
Art. 18
Consiglio di amministrazione1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta regionale in conformità delle procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, ed è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra cittadini in possesso di requisiti di comprovata e documentata competenza ed esperienza in materia turistica o di direzione aziendale.
2. In coerenza con le direttive e gli indirizzi della programmazione regionale, il Consiglio di amministrazione approva gli atti di programmazione e di indirizzo gestionale dell'APTS ed in particolare delibera:
a) lo statuto dell'APTS;
b) il regolamento amministrativo-contabile e il regolamento organico;
c) i bilanci di previsione e le relative variazioni nonché i bilanci consuntivi;
d) i programmi annuali e pluriennali;
e) la nomina del direttore generale dell'APTS;
f) la costituzione di sedi decentrate e di uffici IAT;
g) ogni altro provvedimento attinente a materia riservata al Consiglio di amministrazione dalle leggi e dallo Statuto.
Art. 19
Presidente1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'APTS, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e svolge le altre funzioni ad esso demandate dallo statuto.
Art. 20
Direttore generale1. Il direttore generale dell'APTS è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche tra esterni al personale dell'azienda, scelto tra cittadini in possesso di diploma di laurea e di comprovata e documentata esperienza professionale di direzione in enti o aziende, coerente con le funzioni da svolgersi.
2. Il contratto di lavoro del direttore generale è a tempo determinato, per un massimo di cinque anni e rinnovabile ed è regolato su basi contrattuali di diritto privato.
3. Il direttore generale adotta tutti gli atti di gestione necessari per il funzionamento dell'APTS non riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio di amministrazione, risponde della sua attività e dei relativi risultati, anche per quanto riguarda l'ottimale utilizzo del personale e delle altre disponibili risorse.
Art. 21
Collegio dei revisori1. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, ed è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il Presidente del Collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta.
3. In particolare, il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi nonché sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili; redige la relazione al conto consuntivo, esprimendovi un complessivo giudizio sull'intera gestione dell'APTS nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una miglior efficacia, efficienza ed economicità della gestione medesima; esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamenti; accerta, almeno ogni quadrimestre, la consistenza di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente; ha diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e documenti dell'ente e può chiedere notizie in merito al Consiglio di amministrazione ed al direttore generale; svolge ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi e dallo statuto. I revisori possono, in qualsiasi momento ed anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
4. Negli eventuali casi di gravi irregolarità o di rilevata inosservanza, nell'attività gestionale dell'APTS, di vincolanti norme di legge o di regolamento, di prescrizioni di programma ovvero di specifiche direttive regionali, il Collegio dei revisori è tenuto a darne tempestiva notizia alla Presidenza della Giunta regionale ed all'Assessorato del turismo.
5. I membri del Collegio dei revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed acquisire, preventivamente rispetto a dette riunioni, notizie sugli argomenti iscritti ai relativi ordini del giorno.
Art. 22
Consulta dell'APTS1. Per i pareri di supporto alla predisposizione del proprio programma di attività ed alla valutazione dei risultati conseguiti, l'APTS si avvale di una propria Consulta ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 217 del 1983, composta da:
a) il Presidente e il Direttore generale dell'APTS;
b) i Presidenti delle Province o Assessori da loro delegati;
c) tre Sindaci designati dall'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI);
d) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle Associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti del settore turistico;
f) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni delle cooperative turistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) il legale rappresentante, o suo delegato, della Unione regionale delle associazioni Proloco.
2. Alla designazione dei nominativi dei titolari e dei loro delegati, gli enti e le organizzazioni interessate debbono provvedere entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di richiesta scritta da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo. Decorso tale termine la Consulta può essere validamente costituita con la nomina di almeno i tre quarti dei componenti.
3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore regionale del turismo.
4. La Consulta è convocata dal suo Presidente, d'iniziativa o su istanza di almeno un terzo dei componenti in carica; la presenza di almeno un terzo di detti componenti è parimenti richiesta, in seconda convocazione, per la validità delle riunioni.
Art. 23
Entrate dell'APTS1. L'APTS provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) fondo annuale di dotazione, assegnato dalla Regione a titolo di corrispettivo forfettario per il suo funzionamento e la sua attività generale;
b) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
c) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione di incarichi affidati;
d) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte di enti locali, di altri enti pubblici e di privati in funzione di incarichi e di committenze affidati dall'APTS.
Art. 24
Personale dipendente dell'APTS1. Fermo restando quanto disposto, per il personale proveniente dai preesistenti enti del turismo disciolti per effetto della presente legge, dai commi 2 e 5 dell'articolo 32, nei confronti del personale dell'APTS trova applicazione la disciplina regionale di recepimento dei principi desumibili dalla legge quadro 23 ottobre 1992, n. 421, ivi compresa la privatizzazione dei rapporti di lavoro e d'impiego.
Art. 25
Indirizzi e controlli1. La Regione esercita nei confronti dell'APTS i poteri di indirizzo, di direttiva, di verifica e controllo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.
2. Il controllo preventivo di legittimità e di merito sugli atti della APTS è esercitato secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale di cui al comma 1 e ed è esteso anche ai provvedimenti di nomina del direttore generale.
Art. 26
Informazione e Accoglienza Turistica - IAT1. Per l'efficace espletamento delle attività di informazione e accoglienza turistica, è costituito e coordinato, a livello regionale, un sistema a rete di uffici IAT, ad apertura annuale o stagionale.
2. La costituzione degli uffici IAT e l'uso della relativa denominazione sono soggetti a preventiva autorizzazione della Giunta regionale, che ne determina anche il modello grafico distintivo.
3. L'APTS costituisce propri uffici IAT, d'interesse regionale, presso i porti ed aeroporti della Sardegna od in altri eventuali snodi fondamentali del movimento turistico regionale. Detti uffici IAT mutuano la loro personalità giuridica di diritto pubblico dall'APTS in cui si incardinano e di cui costituiscono diretta emanazione.
4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 della Legge n. 217 del 1983, altri uffici IAT d'interesse locale possono essere costituiti, in località a forte presenza turistica, su richiesta dei Comuni o su proposta di associazioni Proloco, di Consorzi di promozione turistica ovvero degli organismi di gestione di parchi nazionali o regionali.
5. La gestione degli uffici IAT può essere svolta in forma diretta dagli enti che li hanno costituiti ovvero affidata, con apposita convenzione, ad organismi associativi, alle associazioni Proloco, nonché agli enti gestori di servizi pubblici portuali, aeroportuali, ferroviari e stradali.
6. L'attività di tutti gli uffici IAT è coordinata dall'APTS, specie per quanto attiene alla qualità del servizio, al materiale informativo e alla dotazione di strumenti ed attrezzature.
7. Tutti gli uffici IAT, sia pubblici che di derivazione privata, debbono essere interconnessi a rete teleinformatizzata sia fra di loro che con l'APTS e le sue articolazioni territoriali.
Art. 27
Consorzi di promozione turistica1. Sono riconosciute quali "Consorzi di promozione turistica" le associazioni e cooperative, non aventi scopo di lucro, costituite tra operatori turistici ed eventuali altri soggetti pubblici e privati, col fine di promuovere e incrementare il turismo nella zona di competenza, di commercializzare l'offerta turistica e di organizzare attività di informazione e accoglienza a favore dei turisti.
2. I consorzi di promozione turistica sono iscritti in un apposito registro tenuto dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo, a condizione che:
a) il territorio di competenza del consorzio corrisponda ad ambiti, di norma sovra-comunali, caratterizzati da offerte turistiche integrate o fra loro complementari, e siano dotati, nel loro insieme, di adeguata ricettività ed attrezzatura per il soggiorno dei turisti;
b) l'adesione al consorzio sia aperta ai Comuni e agli operatori turistici ricadenti nel territorio di competenza;
c) lo statuto del consorzio sia conforme ai requisiti stabiliti dal presente articolo, sia ispirato a un ordinamento democratico e preveda, in caso di scioglimento del consorzio, la destinazione dei beni ai Comuni territorialmente competenti;
d) le entrate costituite da quote associative e da altri contributi obbligatori previsti dallo statuto siano adeguate al perseguimento degli scopi statutari;
e) nel territorio di competenza non esistano altri consorzi di promozione turistica iscritti al registro regionale.
3. Per ottenere l'iscrizione all'apposito registro, i consorzi presentano domanda all'Assessorato regionale del turismo, corredata da copia dell'atto costitutivo, dallo statuto, dall'elenco dei soci e dei componenti gli organi sociali, nonché da copia del bilancio preventivo e del programma di attività.
4. L'iscrizione al registro è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentito il parere della Provincia territorialmente interessata.
5. Con la stessa procedura del comma 4 è disposta la cancellazione dal registro - previa contestazione scritta di addebito e di infruttuosa diffida a risolvere entro tempi predeterminati i contestati casi di irregolarità - qualora sia accertata, anche disgiuntamente: la mancanza, ancorché sopravvenuta, di taluno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione; l'inosservanza dello statuto o di vincolanti norme di legge; persistenti situazioni di inerzia nell'attività istitutiva; irregolarità di funzionamento che arrechino o siano suscettibili di arrecare danno all'immagine ed agli interessi turistici dell'area interessata.
6. Al fine di garantire un'efficace attività di accoglienza e assistenza a favore dei turisti, ai consorzi iscritti nel registro è consentita l'attività di prenotazione dei soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito territoriale di competenza. Detti consorzi sono tenuti a fornire la propria collaborazione per la migliore attuazione dei programmi di sviluppo turistico adottati dalla Regione, dagli enti locali e dall'APTS.
7. Ai Consorzi iscritti nel registro regionale possono essere concessi contributi dalla Provincia, a' termini dell'articolo 13 della presente legge.
8. La Regione e l'APTS forniscono ai consorzi iscritti nel registro la collaborazione e l'assistenza tecnica necessarie al perseguimento delle proprie finalità di rilevanza pubblica.
Art. 28
Associazioni Proloco1. La Regione riconosce le "associazioni Proloco" costituite, senza fini di lucro, su base comunale o intercomunale e che abbiano come scopi principali:
a) la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e artistico locale;
b) la realizzazione di attività di informazione e di manifestazioni di interesse turistico;
c) la crescita della cultura dell'accoglienza turistica nella popolazione locale.
2. Presso ciascuna provincia è tenuto l'Albo provinciale delle associazioni Proloco.
3. Per l'iscrizione all'Albo provinciale devono concorrere le seguenti condizioni:
a) che l'associazione sia stata costituita con atto pubblico e risulti concretamente operante da almeno due anni;
b) che il suo statuto sia conforme ai requisiti stabiliti dal presente articolo, sia ispirato a un ordinamento democratico e preveda, in caso di scioglimento dell'associazione, la destinazione dei beni al Comune o ai Comuni competenti per territorio;
c) che l'adesione all'associazione sia aperta a tutti i cittadini abitanti nel territorio interessato e che nei suoi organi direttivi sia presente almeno un rappresentante del Comune o dei Comuni territorialmente competenti;
d) che nella stessa località non esista altra associazione Proloco già iscritta all'albo.
4. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni Proloco presentano domanda alla Provincia competente, corredata da copia dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'elenco dei soci e dei componenti gli organi sociali, nonché da copia dei bilanci d'esercizio dei due anni precedenti.
5. L'iscrizione all'albo è deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del Comune o dei Comuni territorialmente competenti; con la medesima procedura si dispone la nomina di un commissario in caso di impossibilità a funzionare dell'associazione e la cancellazione dall'albo qualora sia accertata la mancanza di taluno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione ovvero l'inosservanza delle leggi o dello statuto.
6. Per ciascuna associazione Proloco l'iscrizione all'albo è condizione per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 13.
TITOLO III
TRASFORMAZIONE E SOPPRESSIONE DEGLI ATTUALI ENTI TURISTICIArt. 29
Trasformazione dell'ESIT in APTS1. L'APTS subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive dell'ESIT.
2. Il Consiglio di amministrazione dell'ESIT, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Giunta regionale, entro sessanta giorni, l'inventario dei beni mobili e immobili dell'ente, la ricognizione totale dei rapporti giuridici attivi e passivi esistenti nonché l'elenco del personale in servizio.
3. La Giunta regionale approva i suddetti atti trasmessi dal Consiglio di amministrazione dell'ESIT e contestualmente delibera il passaggio dei beni, dei rapporti giuridici e del personale dell'ESIT alla APTS.
4. Gli organi dell'APTS sono costituiti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla loro entrata in funzione continuano ad esercitare le loro funzioni gli organi in carica dell'ESIT.
5. Gli organi dell'APTS provvedono ad assicurare, fin dal loro insediamento, la gestione delle iniziative in corso o programmate già assunte dagli organi dell'ESIT.
6. Il Consiglio di amministrazione dell'APTS delibera, entro sessanta giorni dal suo insediamento, lo statuto ed il regolamento amministrativo-contabile dell'Azienda e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
Art. 30
Soppressione degli EPT e delle AAST1. Gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo operanti nella Regione sono soppressi.
2. Alla soppressione degli EPT e delle AAST provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, con il quale dispone, a' termini delle disposizioni dei successivi articoli, anche in ordine agli affari pendenti, ai rapporti giuridici attivi e passivi in essere nonché al trasferimento dei beni mobili ed immobili.
3. Sino all'approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'APTS e delle conseguenti determinazioni esecutive in ordine all'articolazione territoriale della stessa APTS, i commissari straordinari degli EPT e delle AAST in carica alla data di entrata in vigore della presente legge presiedono - per una durata comunque non eccedente sei mesi da tale data - all'ulteriore disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione già di competenza dei rispettivi enti soppressi, nonché degli altri eventuali interventi eccedenti l'ordinaria amministrazione, loro affidati con deliberazione della Giunta regionale o del Consiglio di amministrazione dell'APTS.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, detti Commissari straordinari assumono anche le funzioni di Commissari liquidatori dei rispettivi enti e provvedono, entro i successivi sessanta giorni, a trasmettere alla Giunta regionale:
a) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente;
b) la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;
c) il bilancio di liquidazione;
d) l'elenco del personale in servizio, con i dati sulle qualifiche funzionali di inquadramento e sullo stato giuridico e il trattamento economico;
e) il regolamento, il bilancio e la consistenza del Fondo Integrazione del Trattamento di Quiescenza (FITQ) del personale nonché l'elenco dei dipendenti in quiescenza, o dei loro aventi causa, che beneficiano del trattamento di detto fondo, con i dati sulle qualifiche funzionali e sul trattamento economico in essere.
5. Per la durata del mandato, le prestazioni di cui, cumulativamente, ai commi 3 e 4, sono retribuite con il compenso e le indennità previsti per l'incarico di Commissario straordinario dell'interessato ente soppresso.
Art. 31
Trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici1. La Giunta regionale, sulla base degli atti trasmessi dai singoli Commissari liquidatori, destina secondo i seguenti criteri i beni mobili e immobili e ogni rapporto giuridico conseguente già intestati agli EPT e alle AAST:
a) sono trasferiti all'APTS i beni mobili e immobili di proprietà o ad altro titolo posseduti dagli EPT che risultino strettamente funzionali all'esercizio delle competenze attribuite alla medesima APTS;
b) sono acquisiti al patrimonio regionale i rimanenti beni mobili e immobili di proprietà o ad altro titolo posseduti dagli EPT;
c) i beni mobili e immobili di proprietà o ad altro titolo posseduti dalle AAST sono trasferiti ai Comuni in cui essi sono ubicati per essere destinati, in via prioritaria, all'attività di uffici IAT costituiti dai medesimi Comuni ovvero di uffici IAT costituiti dall'APTS;
d) i rapporti giuridici e contrattuali connessi ai beni trasferiti sono attribuiti all'APTS o al Comune o alla Regione destinatari del bene.
Art. 32
Personale dell'ESIT, degli EPT e delle AAST1. Il personale di ruolo dell'ESIT, degli EPT e delle AAST, in servizio alla data di trasformazione o scioglimento degli stessi, è assegnato, in rapporto alle esigenze organizzative e di servizio e sentito il personale medesimo:
a) presso l'Amministrazione regionale, per coprire eventuali vuoti d'organico dell'Assessorato competente in materia di turismo o di altri rami dell'amministrazione;
b) presso l'APTS, per la sua attività centrale o decentrata;
c) presso le Province e i Comuni, per l'esercizio delle funzioni a questi attribuite o delegate dalla presente legge, e previa intesa tra la Regione e gli enti territoriali interessati.
2. Alle assegnazioni del comma 1 si provvede con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta adottata su concertata iniziativa di proposta degli Assessori regionali del turismo e del personale, previamente sentite le interessate organizzazioni sindacali.
3. Alla data di trasformazione o soppressione degli enti di provenienza, il relativo personale confluisce in un ruolo regionale speciale ad esaurimento e conserva integralmente le posizioni giuridiche ed economiche maturate presso i medesimi enti.
4. Alla formazione, aggiornamento e tenuta del predetto ruolo provvede l'Assessorato regionale competente in materia di personale.
5. L'articolazione del ruolo per qualifiche e per profili professionali è stabilita con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale.
6. Le posizioni del personale in servizio e di quello in quiescenza, o dei suoi aventi causa, che usufruiscono delle prestazioni del Fondo Integrazione del Trattamento di Quiescenza (FITQ) presso gli enti di provenienza, sono trasferite, insieme con l'ammontare della consistenza di cassa dei FITQ dei singoli enti, al FITQ del personale regionale per essere amministrati in un conto speciale ad esaurimento.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIEArt. 33
Trasferimento di risorse1. Per gli effetti dei precedenti articoli 23, 29 e 30, le provvidenze contributive a carico del bilancio della Regione già previste dalla legge regionale n. 62 del 1950, in favore dell'ESIT e dalla legge regionale 3 giugno 1974, n. 10, in favore degli EPT e delle AAST, si intendono trasferite alla APTS.
2. Le altre entrate, anche di natura tributaria, già riconosciute ai soppressi EPT e AAST dalla vigente legislazione sono destinate all'APTS, alle Province e ai Comuni che ne svolgono le relative funzioni ai sensi della presente legge.
Art. 34
Entrata in vigore e copertura finanziaria1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.
2. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la cessazione degli oneri conseguenti alla trasformazione od alla soppressione degli enti turistici di cui agli articoli 29 e 30 nonché con l'utilizzazione delle risorse già destinate all'applicazione delle leggi regionali abrogate con l'articolo 37.
3. Con successiva legge regionale sono apportate le variazioni al bilancio annuale 2002 ed a quello pluriennale 2002-2003 e 2004 necessarie all'applicazione della presente legge.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIArt. 35
Primo programma triennale di sviluppo turistico1. In sede di prima applicazione, il programma triennale ed il programma annuale di cui all'articolo 5 sono approvati entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di trarre utili indicazioni per l'elaborazione di detti programmi l'Assessore regionale del turismo convoca, con preavviso non inferiore a trenta giorni, una conferenza straordinaria di servizio, con la partecipazione - a titolo consultivo-propositivo - delle Amministrazioni provinciali dell'APTS, nonché delle rappresentanze di scala regionale dell'ANCI, delle associazioni Proloco, dei consorzi di promozione turistica, delle associazioni degli albergatori, dei gestori di camping, dei ristoratori, delle agenzie di viaggio, delle cooperative interdisciplinari delle professioni turistiche di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1988, delle associazioni per il tempo libero, delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti del settore turistico, delle organizzazioni delle cooperative turistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, dei rappresentanti delle maggiori compagnie di trasporto marittimo ed aereo da e per la Sardegna.
3. Per la trattazione in sede di detta conferenza di servizio, ciascuna delle rappresentanze indicate nel comma 2 presenta all'Assessorato del turismo, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della stessa conferenza, una motivata memoria scritta contenente le rispettive indicazioni di obiettivi e di esigenze d'ordine generale, di metodologie di intervento nonché di fabbisogni e di priorità specifici per il triennio e l'esercizio annuale di riferimento.
Art. 36
Albi provinciali - Iscrizioni d'ufficio1. Nei competenti Albi provinciali di cui all'articolo 10, comma 2, sono iscritti d'ufficio, rispettivamente, i direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, le associazioni Proloco ed i titolari di abilitazione a professioni d'interesse turistico, già iscritti nei corrispondenti albi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 37
Abrogazione di norme e norme finali1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:
a) la legge regionale 22 novembre 1950, n. 62;
b) la legge regionale 21 aprile 1955, n. 7;
c) la legge regionale 21 marzo 1957, n. 7;
d) la legge regionale 3 giugno 1974, n. 10;
e) l'articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, e con essa non incompatibili, si applicano le disposizioni delle leggi regionali 3 maggio 1955, n. 11, 15 maggio 1955, n. 14 e 23 agosto 1995, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.