CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 251/A

presentata dal Consigliere regionale

BIANCAREDDU

il 24 settembre 2001

Modifica alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 
(Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, che regola la "prima costituzione della dirigenza", attribuisce la qualifica di dirigente esplicitamente ai dipendenti del ruolo unico regionale in possesso di specifici requisiti.

La non menzione degli enti strumentali ha portato, per una interpretazione restrittiva, all'esclusione dell'applicazione del comma 2 citato negli enti, nonostante i dipendenti abbiano avuto, appartenendo allo stesso comparto contrattuale, lo sviluppo di carriere in base alla legge regionale n. 51 del 1978 e successive modifiche.

Il legislatore è già intervenuto con la legge regionale n. 6 del 2000 prevedendo l'applicazione della qualifica dirigenziale ad altre categorie.

Si ribadisce che, a partire dalla legge regionale n. 51 del 1978 e dalle successive specifiche leggi, il legislatore regionale ha sempre adottato una disciplina uniforme per tutto il personale regionale, compreso quello degli enti strumentali.

L'applicazione nel tempo di tali coerenti e uniformi normative ha fatto sì che, anche negli enti strumentali, al momento della pubblicazione della legge regionale n. 31 del 1998, un certo numero di funzionari avesse gli stessi requisiti stabiliti da detta legge per l'attribuzione della qualifica dirigenziale, quali:

- inquadramento alla data del 31 dicembre 1985 nella fascia apicale dello stesso ruolo;

- possesso del diploma di laurea;

- anzianità di servizio non inferiore a quindici anni al 1° gennaio 1998 e svolgimento alla stessa data di funzioni di direzione o coordinamento per almeno dodici anni.

Al fine di eliminare ogni sperequazione e diseguaglianza è necessario integrare il citato articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998 inserendo al comma 2, dopo "dipendente del ruolo unico dell'Amministrazione" le parole "e degli enti strumentali".

L'applicazione agli enti strumentali del disposto di cui al comma 2 del suddetto articolo eliminerebbe l'ingiustizia e l'iniquità verso un limitato numero di dipendenti degli enti strumentali che hanno i requisiti previsti dal comma 2 e che hanno operato garantendo funzionalità, efficacia e efficienza della struttura dirigenziale di appartenenza.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

SATTA, Presidente e relatore - PIRISI, Vice Presidente - GIOVANNELLI, Segretario - BIANCU, Segretario - BUSINCO - CARLONI - DEMURU - FANTOLA - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore

pervenuta il 19 febbraio 2002

Il testo unificato delle proposte di legge n. 217, n. 219 e n.251 è stato approvato all'unanimità dalla Prima Commissione nella seduta del 13 febbraio 2002.

L'articolo 1 del testo unificato riproduce, introducendovi soltanto modifiche formali, il contenuto delle proposte di legge n. 217 e n. 219, presentate in un identico testo rispettivamente dai consiglieri Salvatore Sanna e Biancareddu, alle cui relazioni si fa rinvio per l'illustrazione delle finalità dell'intervento. Al proposito resta soltanto da aggiungere che tali finalità sono state condivise anche dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

L'articolo 2 del testo unificato riprende, anche in questo caso con modifiche soltanto formali, il contenuto della proposta di legge n. 251, alla cui relazione si fa ugualmente rinvio.

Infine l'articolo 3, aggiunto nel corso dell'esame del testo unificato in Commissione, intende correggere un errore presente nell'elenco delle funzioni valutabili, ai fini del transito nella qualifica dirigenziale, in sede di prima attuazione della legge regionale n. 31 del 1998. Fra tali funzioni fu compresa (con una modifica introdotta dalla legge regionale n. 6 del 2000) quella di segretario effettivo dei comitati di controllo. Con tale formulazione vennero tuttavia escluse dalla valutazione le funzioni di segretario allorché esse, pur restando le medesime nella sostanza, fossero state svolte nella posizione di supplente. Ciò costituisce, ad avviso della Commissione, un'indebita violazione di un criterio di equipollenza comunemente seguito nelle pubbliche amministrazioni. Si provvede pertanto, con l'articolo 3, a rimuovere la limitazione delle funzioni valutabili a quelle espletate dal solo segretario effettivo dei comitati di controllo. 

Iltesto della Commissione è unificato con quello delle Proposte di legge n. 217 e n. 219.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO: Modifiche alle norme sulla prima costituzione della dirigenza nell'amministrazione e negli enti regionali.

Art. 1

1. Al comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione", dopo le parole "dipendente del ruolo unico dell'Ammini-strazione" sono inserite le parole "e degli enti strumentali".

 

Art. 1
Utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso interno per la copertura dei posti vacanti

1. Nei commi 5 e 9 dell'articolo 77 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) le parole "75 per cento" sono sostituite dalle parole "100 per cento".

2. Il comma 10 del medesimo articolo è abrogato.

 

 

Art. 2
Estensione agli enti regionali
dell'inquadramento per titoli

1. Nel comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione", sono inserite le parole "e degli enti".

 

 

Art. 3
Funzioni valutabili

1. Nel comma 3 dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998 è soppressa la parola "effettivo".