CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 249

presentata dai Consiglieri regionali

CAPELLI - MURGIA - FOIS - LOMBARDO - LIORI - PILO - CAPPAI - RANDAZZO

il 6 settembre 2001

Norme in materia di personale agente tecnico ausiliario
con rapporto di lavoro a tempo determinato


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con decisione del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 90/217/CEE del 25 aprile 1990, si è instaurata un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea n. 116 del 1990).

L'atto, che era rivolto alla Repubblica italiana, comportava per questa l'obbligo, ai sensi del trattato, della presentazione di un nuovo piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna fondato su una strategia di lotta adattata al tipo tradizionale e peculiare dell'allevamento suino sardo nonché alle condizioni orografiche e socioeconomiche dell'Isola, anche tenuto conto dell'insuccesso delle azioni precedenti nella misura in cui esse, pur avendo comportato l'indubbio contenimento dell'infezione entro ragionevoli limiti territoriali, non ne avevano pur tuttavia ottenuto l'eradicazione totale proprio a causa delle situazioni locali di cui sopra.

Più volte era stata rappresentata alla Regione la necessità assoluta dell'eradicazione della malattia ad evitare che nell'imminente realizzazione del Mercato Unico Europeo la Comunità si presentasse con limitazioni alla libera circolazione dei suini, delle carni suine e dei prodotti a base di carne suina a causa della persistenza in una parte del territorio comunitario di una malattia esotica quale la peste suina africana.

Va ricordato che l'infezione è stata introdotta in Sardegna nel mese di marzo dell'anno 1978 con rifiuti di bordo contaminati dal virus ed utilizzati illegalmente per l'alimentazione di un allevamento suino della provincia di Cagliari.

Gli interventi sanitari volti all'eradicazione della malattia sono stati inizialmente limitati all'applicazione delle misure di polizia veterinaria (abbattimento e distruzione di tutti i suini infetti e sospetti di infezione o di contaminazione, con indennizzo dei proprietari, limitazioni degli spostamenti di suini al di fuori delle zone infette e di protezione, disinfezioni, divieto dell'allevamento suino allo stato brado o semibrado, ecc.).

L'insufficienza di tali misure ha suggerito la predisposizione di un più organico piano di eradicazione che, oltre alle misure di pura e semplice polizia veterinaria, comportasse anche concreti interventi finanziari per azioni sul piano delle strutture (costruzione di porcilaie razionali per gli allevatori che avevano subìto l'abbattimento e la distruzione del proprio patrimonio suino, costruzione di macelli, recinzione delle discariche urbane e suburbane al fine di impedire l'accesso alle stesse da parte di cinghiali e di suini allo stato brado) e sul piano socioeconomico (sussidi agli allevatori durante il periodo d'interruzione dell'attività a seguito degli abbattimenti).

Tali interventi erano stati concretizzati con la delibera CIPE del 29 luglio 1980 che all'uopo aveva disposto uno stanziamento di lire 125.270.000.000 con il coinvolgimento diretto di altre amministrazioni centrali (Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Cassa del Mezzogiorno).

Successivamente, con decisione del Consiglio n. 80/097/CEE dell'11 novembre 1980, veniva avviata un'azione finanziaria comunitaria quinquennale per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna in conformità a un piano italiano di eradicazione presentato dall'Italia, approvato dalla Commissione nel maggio 1982, che prevedeva azioni di polizia veterinaria in concomitanza con azioni strutturali e socioeconomiche nel senso più sopra descritto.

Alla fine dell'azione quinquennale la Commissione ha respinto la richiesta italiana di concessione del contributo finanziario comunitario, nelle quote previste, sulla spesa complessiva sostenuta dal Governo italiano ed ammontante a lire 21.000.000.000, in quanto in primo luogo non era stato conseguito l'obiettivo finale della eradicazione totale della malattia, ed in secondo luogo alle azioni di pura e semplice polizia veterinaria non avevano corrisposto le altre azioni previste nel piano ed in particolare quelle di carattere strutturale.

Nell'autunno del 1989 la Commissione, vivamente preoccupata per il fallimento di ogni iniziativa volta all'eradicazione della malattia, disponeva un sopralluogo in Sardegna (12-13 ottobre 1989) e subito dopo avviava una serie di incontri bilaterali a livello sia ministeriale sia regionale al fine di concordare quella nuova strategia opportunamente adottata alla situazione particolare dell'allevamento suino sardo ed al contesto in cui esso si svolge, che figura sostanzialmente nella decisione del Consiglio n. 901217/CEE oggetto della presente ed a questa stessa allegata.

Per agevolare la Regione nell'elaborazione del nuovo piano di eradicazione della malattia, che doveva essere presentato alla Commissione ai sensi della decisione del Consiglio di cui sopra, furono trasmesse le linee direttrici tracciate dai Servizi della Commissione.

Il Servizio Veterinario dell'Assessorato dell'igiene e sanità, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, predispose il piano in parola secondo le indicazioni della CEE prevedendo un costo nel quinquennio di oltre 35 miliardi ed individuando lo stesso Istituto Zooprofilattico quale ente gestore delle azioni previste.

Il piano, che nel 1997 ha accorpato anche le strategie di lotta alla peste suina classica, che interessa l'intero territorio della Sardegna, attuato in modo incisivo, puntuale ed efficace dai vari operatori coinvolti negli interventi, ha portato ad un miglioramento della situazione zoosanitaria nei confronti delle malattie ponendo l'obiettivo della eradicazione delle stesse tra le cose possibili e praticabili.

All'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, tramite il Servizio della Prevenzione, compete la direzione e il coordinamento delle azioni previste dal piano, in ciò avvalendosi:

-      dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per i relativi aspetti tecnici istituzionali e per quelli relativi all'acquisizione di personale e di mezzi ed alla liquidazione delle indennità spettanti agli allevatori, relativamente alla peste suina africana, nonché di ogni altra spettanza prevista dal piano; a tal fine l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna provvede ad istituire apposita evidenza contabile;

- delle Aziende Unità Sanitarie Locali che provvedono, fra l'altro, anche alla gestione amministrativa per quanto riguarda l'erogazione degli indennizzi relativi agli abbattimenti per peste suina classica.

Lo svolgimento delle azioni di controllo sierologico effettuate nei primi due anni del piano hanno portato ad un evidente miglioramento delle condizioni zoosanitarie.

Tali condizioni hanno consentito che, al divieto di spedizione a qualsiasi titolo di animali della famiglia dei suini vivi dalla regione Sardegna ed al divieto della spedizione di carni suine fresche verso il restante territorio nazionale, venissero apportate importantissime modifiche che, nella loro sostanza hanno consentito e consentono la spedizione di carni suine al di fuori del territorio della regione Sardegna provenienti dalle province di Cagliari, Sassari e Oristano ottenute da suini risultati negativi.

Infatti il D.M. 5 agosto 1999, che modifica il D. M. 4 luglio 1995, e successive modificazioni, concernente misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna, permette la commercializzazione delle carni suine provenienti da animali allevati nelle province di Cagliari, Sassari ed Oristano verso il restante territorio della penisola e di quelle provenienti da suini allevati nella provincia di Nuoro verso le restanti province della Sardegna.

Tuttavia tali deroghe sono concesse, tra le altre cose, solo se in tutti gli allevamenti della Regione è mantenuto un programma di controllo ottenuto attraverso prove sierologiche che consentono di conservare il livello sanitario generale negli animali ed in particolare lo status di aziende "ufficialmente indenni" per peste suina africana.

Al fine di conservare questo livello sanitario, le deroghe nella movimentazione degli animali e nella commercializzazione dei loro prodotti e per mantenere fermo l'obiettivo dell'eradicazione, lo Stato Italiano presenta ogni anno alla Comunità Economica Europea un piano annuale che nei suoi contenuti essenziali disciplina le azioni fondamentali che consentono di mantenere un'alta pressione dei controlli sugli allevamenti sanitari e di creare le condizioni necessarie per la definitiva eradicazione della malattia.

La Commissione della Comunità Economica Europea ha sempre ritenuto il programma di eradicazione conforme alla decisione 901638/CEE del Consiglio che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali e pertanto configurabile nell'elenco dei programmi che possono beneficiare di contributo finanziario della Comunità.

La partecipazione finanziaria ammonta al 50 per cento delle spese per i test virologici e sierologici e di quelle sostenute per risarcire i proprietari dei suini abbattuti, per un importo massimo, per l'anno 2001, di 400.000 euro.

Con nota 28 febbraio 2000 il Ministero della sanità comunica alla Regione Sardegna che il prosieguo delle attività per contenere la diffusione della malattia e garantire la commercializzazione dei prodotti alimentari si sarebbe dovuta assicurare, relativamente alla quota parte spettante allo Stato italiano, con fondi propri.

Ciò impone un particolare impegno finanziario soprattutto per quanto attiene al personale componente l'équipe utilizzate per i controlli sierologici.

In tale contesto s'inserisce la problematica degli agenti tecnici, figura di supporto all'azione eminentemente di natura tecnico-professionale veterinaria ed indispensabile soprattutto nello specifico dei piano d'eradicazione delle pesti suine, per lo svolgimento delle azioni d'identificazione, registrazione e mantenimento degli animali all'atto del prelievo.

Tale personale benché corrispondente al III livello retributivo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è stato assunto, a tempo determinato, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, mediante concorso pubblico per titoli ed esami (G. U. n. 43 del 1° giugno 1993, BURAS del 6 giugno 1993).

In data 1° ottobre 1993 il succitato personale prende servizio nelle vari sedi dislocate nei Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Sardegna.

S'instaura, pertanto, un rapporto di servizio con i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali della Sardegna benché il rapporto di dipendenza ed il contratto di lavoro intercorra con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.

Il predetto contratto a termine è stato più volte prorogato anche per periodi superiori alla durata dei contratto iniziale.

Si è in altri termini creata una situazione di precariato che, in virtù della vastità del periodo della durata di otto anni, amplifica ulteriormente le problematiche connesse ai risvolti umani e sociali che tali condizioni di lavoro generano.

E' paradossale il fatto che mentre con delibera di Giunta regionale dell'8 dicembre 1998 è stata approvata la pianta organica dei Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali della Sardegna, nelle quali complessivamente erano previste 435 figure di personale ausiliario veterinario, nelle attuali Aziende Unità Sanitarie Locali tali figure sono presenti in misura limitata oppure del tutto assenti.

Viene a mancare pertanto una figura la cui assenza appesantisce ulteriormente l'attività dei Servizi Veterinari impegnati a fronteggiare numerose emergenze (peste suina africana, peste suina classica, blue tongue, BSE) che impegneranno per lunghissimo tempo gli stessi Servizi in attività ordinarie e straordinarie.

La pluralità degli atti di proroga oltre il termine fissato originariamente probabilmente ha creato le condizioni giuridiche per una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Tuttavia l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, troverebbe difficoltà ad assorbire nei propri organici in maniera stabile queste figure. Peraltro è stato già evidenziato che le stesse hanno operato nelle Aziende Unità Sanitarie Locali.

D'altronde sarebbe controproducente, stante la grave carenza dello specifico personale nei Servizi, eludere tali figure che negli otto anni di lavoro, assicurato all'interno dei Servizi Veterinari, hanno conosciuto una forte crescita professionale e raggiunto specializzazioni tali nel settore da ritenersi irrinunciabili in un processo di potenziamento delle strutture dei Servizi Veterinari.

Per tali motivi si propone una proposta di legge tesa a:

1) stabilizzare il rapporto di lavoro di 22 agenti tecnici;

2) potenziare i Servizi Veterinari delle USL che mostrano gravissime carenze di personale tecnico ausiliario o ne sono del tutto sprovvisti;

3) realizzare una migliore utilizzazione delle figure professionali veterinarie;

4) accrescere l'efficienza dei Servizi Veterinari in un'epoca in cui il processo di globalizzazione sta determinando più spesso l'insorgenza d'emergenze sanitarie nel settore zootecnico della Regione.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Il personale con qualifica di agente tecnico, collocato nel terzo livello retributivo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto della Sanità con contratto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, prestante servizio nelle Aziende Sanitarie Locali della Sardegna o nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna nell'ambito del piano di eradicazione della peste suina africana e della peste suina classica alla data del 31 dicembre 2000 è, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrato nelle piante organiche delle ASL e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna presso cui presta al momento servizio.

. .

Art. 2 

1. Il personale di cui all'articolo 1 è inquadrato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera del Direttore Generale delle ASL o del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, nella corrispondente categoria e profilo di cui all'articolo 18, tabella 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio 2000-2001.

. .

Art. 3

1. Il personale di cui all'articolo 1 conserva l'attuale rapporto di lavoro con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna fino alla data dell'inquadramento delle piante organiche delle Aziende Sanitarie Locali, o dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001.

. .

Art. 4

1. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge nelle Aziende Sanitarie Locali e/o nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna non vi sia disponibilità di posti vacanti nelle rispettive piante organiche, o comunque sufficienti all'inquadramento del personale tecnico ausiliario di cui all'articolo 1, le stesse Amministrazioni provvedono entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, adottando gli atti previsti nel proprio ordinamento, alla rideterminazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi bisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

. .

Art. 5

1. Agli oneri determinati dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per quanto di competenza, con i bilanci delle Aziende Sanitarie Locali e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna. 

. .