CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 244
presentata dai consiglieri regionali
SANNA Salvatore - BIANCU - DEMURU - PIRISI - SANNA Gianvalerio
il 2 agosto 2001
Disciplina del diritto allo studio universitario
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge ha lo scopo di superare gli ostacoli economici e sociali, a favore dei cittadini nell'impatto con l'istruzione universitaria, e consentire a tutti un alto grado di istruzione.
La Regione a questo proposito si prefigge una stretta collaborazione con le Università e gli Istituti di istruzione superiore. Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario, riletti ala luce delle nuove esigenze maturate, hanno il compito di realizzare presso le varie Università e le sedi territoriali, un funzionamento disciplinato, autonomo e gestionale a favore degli iscritti. I vari interventi che attuano il diritto allo studio che vanno dai servizi di informazione, ristorazione, borsa di studio, attività sportive, etc., sono gestiti e realizzati cercando qualità ed efficienza, in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.
La Conferenza tra Regione e Università favorisce il coordinamento di entrambi gli enti per lo sviluppo universitario in Sardegna e tutti gli aspetti per il diritto alo studio. Gli ERSU disciplinano il servizio abitativo mediante un regolamento, agevolando così gli studenti fuori sede, organizzano il servizio di ristorazione, gli interventi a favore degli studenti lavoratori e quelli portatori di handicap. Autonomamente e con le Università promuovono interventi culturali, sportivi e ricreativi. Importanza fondamentale riveste il regolamento organizzativo, il Consiglio di amministrazione con il Presidente (nominato dalla Giunta regionale), al fine del controllo dei bilanci e degli atti gestionali.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALIArt. 1
Finalità1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i livelli più alti degli studi.
2. Nel rispetto del pluralismo delle competenze istituzionali e nell'ambito della programmazione nazionale e dei relativi strumenti attuativi, la Regione persegue detta finalità in collaborazione con le Università , gli Istituti di istruzione superiore e con ogni altro soggetto pubblico e privato.
Art. 2
Destinatari1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi e degli Istituti di istruzione superiore, con sede amministrativa in Sardegna, ai cui studenti è riconosciuta l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.
2. Gli studenti di nazionalità straniera iscritti ai corsi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui al comma 1, tutti denominati in seguito Università, fruiscono delle provvidenze del diritto allo studio secondo quanto stabilito dalla normativa statale vigente.
Art. 3
Enti regionali per il diritto allo studio universitario1. Gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di seguito denominati ERSU, istituiti in attuazione della Legge n. 390 del 1991, con sede amministrativa nei Comuni sede delle Università di Cagliari, di Sassari, quelli istituiti con la presente legge presso le sedi territoriali di Oristano e Nuoro, hanno il compito di realizzare, in collaborazione con la Regione, le Università, i consorzi di gestione e gli enti locali, gli interventi di cui alla presente legge.
2. Agli ERSU fanno capo anche gli interventi da realizzare in altre città della Regione sedi di ulteriore decentramento universitario dipendenti dalle Università ove hanno sede gli ERSU, nonché gli interventi a favore degli iscritti agli Istituti di istruzione superiore così come individuati negli atti di programmazione di cui all'articolo 26.
3. Gli ERSU sono dotati di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale. Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, da un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.
4. Gli ERSU conformano la propria azione ai contenuti degli atti di programmazione di cui all'articolo 26.
Art. 4
Conferenza Regione - Università1. La Conferenza tra Regione e Università della Sardegna ha lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito regionale degli interventi di competenza dei due enti.
2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è costituita dai seguenti membri:
a) il Presidente della Regione, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) i Presidenti degli ERSU;
c) i Sindaci, o un assessore da loro delegato, dei Comuni di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro;
d) tre rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 della Legge 14 agosto 1982, n. 590;
e) gli studenti facenti parte dei Consigli di amministrazione degli ERSU.
3. La Conferenza esprime pareri ed avanza ipotesi sulle proposte di sviluppo universitario in Sardegna per gli aspetti inerenti al diritto allo studio nonché sugli schemi degli atti di programmazione per il diritto allo studio di cui all'articolo 26.
4. Alla Conferenza possono essere invitati, su specifici argomenti, rappresentanti di altre amministrazioni.
5. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
6. I risultati della Conferenza sono comunicati periodicamente alla Consulta Nazionale di cui all'articolo 6 della Legge n. 390 del 1991.
TITOLO II
CAPO
I INTERVENTIArt. 5
Tipologia1. Gli interventi che attuano il diritto allo studio sono i seguenti:
a) borsa di studio;
b) prestiti;
c) servizio abitativo;
d) servizio di ristorazione;
e) servizio di informazione e orientamento al lavoro;
f) interventi a favore degli studenti lavoratori;
g) interventi a favore degli studenti portatori di handicap;
h) interventi per le attività culturali, ricreative e sportive;
i) interventi di trasporto e per l'assistenza socio-sanitaria secondo gli atti programmatori regionali;
l) ogni altro intervento, ritenuto utile anche per le diversificate esigenze, in coerenza con la presente legge e con gli atti di programmazione di cui all'articolo 26.
Art. 6
Modalità di gestione1. I servizi e gli interventi sono gestiti e realizzati in base a criteri di qualità , efficienza ed economicità .
2. Gli ERSU, con propria "Carta dei servizi", stabiliscono, tra l'altro, gli standard qualitativi degli stessi, le modalità per il loro svolgimento e del loro utilizzo.
3. I servizi sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze di carattere didattico e scientifico dell'Università , in armonia con il calendario accademico.
4. Gli ERSU prevedono nel proprio regolamento organizzativo modalità e forme per il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività definite nella carta dei servizi.
Art. 7
Borse di studio1. La borsa di studio è attribuita mediante pubblico concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi dell'articolo 15. La borsa di studio può essere concessa limitatamente al conseguimento del primo diploma di laurea o del primo diploma universitario. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento di una laurea fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già eventualmente in precedenza beneficiato.
2. La borsa di studio non può essere cumulata con le altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite con l'eccezione di quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d), della Legge n. 390 del 1991.
Art. 8
Prestiti1. Il prestito d'onore è attribuito, mediante concorso, agli studenti in possesso dei prefissati criteri di merito e di reddito e secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 della Legge n. 390 del 1991 e relativi adempimenti.
2. Gli ERSU, prestando le relative garanzie fidejussorie, possono attivare altre forme di prestito a favore degli studenti.
3. I criteri, i requisiti e gli importi dei prestiti sono determinati dagli atti di programmazione di cui all'articolo 26.
Art. 9
Servizio abitativo1. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi, attuati e gestiti direttamente dall'ERSU o tramite terzi, volti ad agevolare la frequenza agli studi degli studenti fuori sede, iscritti alle Università della Sardegna, mediante la rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta di alloggio nonché attività di consulenza e assistenza legale in materia di alloggio.
2. La figura di studente fuori sede e le altre figure di studente non residente nel comune sede prevalente del corso di studi frequentato, nonché le forme e modalità diversificate di resa del servizio abitativo sono definite con gli atti di programmazione di cui all'articolo 26.
3. Gli alloggi vengono assegnati a seguito di concorso che si conclude con la pubblicazione delle graduatorie entro il termine utile per garantire ai vincitori la frequenza agli studi. Il beneficio dell'alloggio non può essere concesso per un numero di anni, a partire da quello di prima immatricolazione, superiore di due alla durata legale del corso di studio.
4. Gli atti di programmazione regionale definiscono i criteri e le modalità di ammissione al concorso nonché le eventuali priorità e le riserve per l'assegnazione dei posti alloggio.
5. Nelle residenze di proprietà o in comodato d'uso all'ERSU, agli studenti sono forniti, oltre ai servizi logistici, anche spazi comuni destinati alla lettura, allo studio e alla ricreazione.
6. Gli alloggi del servizio abitativo, nei periodi di tempo libero da attività accademiche e quelli non assegnati a seguito di procedura concorsuale, sono utilizzati dall'ERSU per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università, con i criteri definiti dalla programmazione regionale di cui all'articolo 26.
7. Gli ERSU definiscono le tariffe del servizio abitativo e disciplinano l'utilizzazione delle strutture abitative con apposito regolamento che stabilisce, tra l'altro, gli obblighi e i diritti degli alloggiati.
8. Il servizio abitativo degli ERSU utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera.
Art. 10
Servizio ristorazione1. Il servizio ristorazione deve essere organizzato in modo che:
a) realizzi una razionale diffusione delle strutture rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli orari delle attività didattiche e di studio;
b) risulti flessibile e modulato nella tipologia e nella composizione rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della domanda;
c) sia garantito il massimo di economicità nell'utilizzo dei locali, degli impianti e del personale rispetto alla domanda.
2. Al servizio possono accedere, alle tariffe determinate dagli ERSU, gli studenti iscritti alle Università della Sardegna e, previa autorizzazione del direttore dell'ERSU, gli studenti di altre Università temporaneamente presenti per motivi di studio.
3. L'accesso al servizio ristorazione da parte di altri soggetti può essere consentito purché senza oneri a carico dell'ERSU e fatta comunque salva la funzionalità del servizio.
Art. 11
Servizio informazione e orientamento al lavoro1. Il servizio informazione e orientamento al lavoro ha l'obiettivo di favorire la conoscenza dei profili professionali e del mercato del lavoro qualificato e, a tal fine, fornisce strumenti per operare una scelta consapevole legata alle caratteristiche e alle propensioni individuali.
2. Il servizio è rivolto alla generalità degli studenti universitari, ai neodiplomati di scuola media superiore e ai laureati, allo scopo di agevolare il collegamento tra percorsi di studio e percorsi di lavoro.
3. Il servizio collabora con l'Università e con le Province raccordandosi con le strutture dei Centri per l'impiego. Le collaborazioni avvengono, di regola, tramite la convenzione di cui all'articolo 25 della Legge n. 390 del 1991.
Art. 12
Studenti lavoratori1. Gli ERSU attuano interventi a favore degli studenti lavoratori che abbiano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) della Legge n. 390 del 1991 e collaborano con le Università per il raggiungimento degli obiettivi indicati dagli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 14 della Legge n. 390 del 1991.
Art. 13
Interventi a favore di studenti portatori di handicap1. Gli ERSU, ad integrazione degli interventi erogati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, intervengono a favore degli studenti portatori di handicap con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche, ovvero con provvidenze in denaro secondo il tipo e il grado di invalidità .
2. Gli ERSU, in collaborazione con le Università , intervengono con forme adeguate per garantire agli studenti portatori di handicap, in particolare se non residenti, la possibilità di raggiungere e frequentare le sedi e le attività didattiche.
Art. 14
Attività culturali, sportive e ricreative1. Gli ERSU autonomamente e con le Università, gli enti locali, le associazioni culturali e sportive studentesche, promuovono e sostengono iniziative tese all'integrazione del mondo universitario con le realtà locali e all'autogestione studentesca degli interventi culturali, sportivi e ricreativi.
CAPO II
ACCESSO AGLI INTERVENTIArt. 15
Requisiti1. I criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione ai fini dell'accesso agli interventi di cui alla presente legge, sono fissati dagli atti della programmazione regionale di cui all'articolo 26 della presente legge in conformità all'articolo 4 della Legge n. 390 del 1991.
Art. 16
Accertamenti1. Gli ERSU richiedono alle Direzioni regionali delle entrate del Ministero delle Finanze l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali sulle condizioni economiche degli studenti vincitori di benefici e dei componenti del nucleo familiare degli stessi. Gli stessi enti accertano presso le Università la sussistenza dei requisiti di merito.
2. Gli ERSU inviano gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all'amministrazione finanziaria e alle Università
Art. 17
Dichiarazioni non veritiere - Sanzioni1. Chiunque presenti dichiarazioni non veritiere, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al triplo dell'importo percepito o della tariffa relativa al servizio illecitamente goduto e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
2. All'accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede l'ERSU che ha erogato i benefici, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dagli ERSU e restano acquisiti ai rispettivi bilanci.
Art. 18
Partecipazione al costo dei servizi1. La fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso non inferiore alla percentuale fissata dagli atti di programmazione regionale di cui all'articolo 26 della presente legge.
2. Gli ERSU possono disporre, anche in deroga ai limiti minimi di contribuzione stabiliti al riguardo dalla legislazione statale, particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli e di disagiate condizioni economiche o sociali.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEGLI ERSUArt. 19
Regolamento organizzativo1. Il regolamento organizzativo di cui all'articolo 3, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla relativa normativa regionale di attuazione, disciplina tra l'altro:
a) le modalità di convocazione, votazione e quanto altro necessario per il funzionamento degli organi collegiali dell'ERSU;
b) i requisiti, le modalità di assunzione e le competenze amministrative del direttore, ferme restando le attribuzioni fissate dalla legge;
c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti;
d) l'articolazione della struttura organizzativa, l'ordinamento degli uffici, adeguandosi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
Art. 20
Organi1. Sono organi dell'ERSU:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 21
Consiglio di amministrazione1. Il Consiglio di amministrazione dell'ERSU è nominato, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa ed è composto da:
a) il Presidente
b) un rappresentante dell'Università ;
c) due studenti eletti dalla componente studentesca;
d) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa, scelto al di fuori del personale dipendente dalle Università della Sardegna.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica cinque anni, ad eccezione della componente studentesca che resta in carica per la durata stabilita per gli studenti eletti nei Consigli di amministrazione delle Università della rispettiva sede. Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito con la nomina di almeno i due terzi dei suoi componenti.
3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione possono essere invitati rappresentanti di altre amministrazioni.
4. Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'ERSU che firma i relativi verbali.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. In particolare sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
a) il regolamento organizzativo dell'ERSU;
b) la nomina del direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;
c) la Carta dei servizi dell'ERSU ed ogni altro regolamento interno;
d) la dotazione organica e le sue variazioni;
e) il bilancio di previsione con il relativo piano annuale di attività e il bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione;
f) le tariffe dei servizi;
g) l'acquisto di beni immobili e, previa autorizzazione della Giunta regionale, l'alienazione dei beni immobili;
h) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
i) l'accensione di mutui.
Art. 22
Presidente1. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, d'intesa con l'Università e deve possedere comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ERSU, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.
Art. 23
Collegio dei revisori1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. La Giunta regionale nomina il Collegio dei revisori e il presidente del Collegio.
3. I revisori restano in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti dell'ERSU per il controllo di legittimità contabile ed amministrativa.
5. Gli atti di cui al comma 4 sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro cinque giorni dalla loro adozione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro dieci giorni dalla ricezione. Le osservazioni del Collegio devono essere inviate, entro cinque giorni, all'organo che ha adottato l'atto.
6. Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma devono formare oggetto di espressa determinazione, entro quindici giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha adottato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non può essere oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori.
7. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Regione dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.
Art. 24
Direttore1. Il direttore dell'ERSU è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali, fra i quali quello di avere svolto funzioni dirigenziali in enti pubblici o privati per almeno cinque anni in strutture di rilevanti ed equiparabili dimensioni funzionali.
2. L'incarico di direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile, previa selezione a cui possono partecipare candidati di età non superiore a 65 anni.
3. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione, con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.
4. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, secondo la normativa dei rispettivi ordinamenti.
5. Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Il direttore è personalmente responsabile della gestione e dei relativi risultati.
6. Il direttore formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione.
7. Il direttore dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.
8. L'incarico di direttore è revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge e per gravi inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano di attività o alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione.
Art. 25
Indennità1. Ai componenti degli organi degli ERSU competono le indennità di carica ed i rimborsi spese determinati dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione.
Art. 26
Atti di programmazione1. La programmazione regionale, mediante gli atti e gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, determina, sentita la Conferenza Regione-Università e gli ERSU:
a) gli obiettivi da conseguire nel periodo considerato dagli atti di programmazione;
b) gli indirizzi per la gestione e realizzazione degli interventi, tra cui:
- la proporzione della partecipazione degli studenti al costo dei servizi;
- i criteri di determinazione del merito e delle condizioni economiche nonché le procedure di accesso agli interventi, ai sensi dell'articolo 15;
- gli indirizzi sulle modalità di resa del servizio abitativo di cui all'articolo 9;
- l'ammontare delle borse di studio e l'ammontare dei prestiti previsti all'articolo 8;
- gli eventuali altri interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. e);
c) l'individuazione delle aziende competenti ad effettuare gli interventi presso le sedi di decentramento universitario e di istituti di istruzione superiore di cui all'articolo 3, comma 2;
d) i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse finanziarie agli ERSU;
e) gli elementi costituenti il controllo di gestione;
f) ogni altro intervento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1996, n.26.
2. La Giunta regionale verifica i risultati della gestione degli ERSU.
Art. 27
Approvazione degli atti fondamentali1. Il bilancio previsionale economico degli ERSU con l'allegato piano di attività annuale e il conto di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione.
2. Sono altresì soggette all'approvazione della Giunta regionale le piante organiche adottate dal Consiglio di amministrazione.
Art. 28
Vigilanza1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli ERSU .
2. Nell'esercizio di tali poteri la Giunta regionale:
a) dispone ispezioni mediante nomina di uno o più ispettori fra il personale regionale dirigente;
b) provvede, previa diffida agli organi dell'ente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento.
3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di leggi o di prescrizioni programmatiche, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione dell'ERSU è sciolto ed è nominato un commissario straordinario per la gestione dell'ente per un periodo non superiore a sei mesi.
4. La Giunta regionale presenta una relazione annuale alla Commissione consiliare competente presso il Consiglio regionale sull'attività degli ERSU e sulla propria attività di vigilanza.
TITOLO IV
BILANCI, CONTABILITA', CONTRATTI, PERSONALEArt. 29
Personale1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli ERSU sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.
2. Il rapporto di impiego è disciplinato dalla legge regionale 3 novembre.1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le dotazioni organiche delle Aziende sono adottate dai rispettivi Consigli di Amministrazione e sono soggette all'approvazione della Giunta regionale. Alla copertura delle piante organiche si provvede mediante le procedure previste dalla normativa vigente per il personale regionale compresi i trasferimenti fra enti pubblici.
4. Previa intesa, ciascuno degli ERSU per l'assunzione del personale può utilizzare le graduatorie dei concorsi, che siano stati banditi da uno degli altri ERSU o dalla Regione o da enti locali.
5. Qualora con legge regionale si disciplini una diversa attribuzione delle funzioni gestionali del diritto allo studio universitario, nonché nel caso in cui in seguito all'attivazione di processi di riorganizzazione o ristrutturazione degli ERSU si determinino eccedenze di personale, la Regione, sentite le organizzazioni sindacali, disporrà una nuova collocazione del personale, prioritariamente nel comparto pubblico nel rispetto della qualifica e della professionalità posseduta.
Art. 30
Patrimonio1. Il patrimonio degli ERSU è costituito dai beni mobili, dalle attrezzature e dai beni immobili ad esse trasferiti dalla Regione, nonché dai beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.
2. Fatta salva la possibilità di alienazione dei beni secondo le previsioni dell'articolo 21, comma 5, della presente legge, il patrimonio degli ERSU è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all'articolo 5.
3. L'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'Università o da altri enti per gli scopi previsti dalla presente legge è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'ERSU ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 390 del 1991.
Art. 31
Mezzi finanziari1. Gli ERSU acquisiscono le proprie risorse attraverso:
a) finanziamenti regionali;
b) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
c) rimborsi, recuperi, entrate diverse per i servizi resi dall'ente;
d) proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio;
e) accensione di mutui;
f) donazioni, eredità e legati ed altri proventi e contributi di soggetti pubblici e privati;
g) proventi delle sanzioni amministrative.
2. Gli ERSU possono contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento; l'ammontare delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, non deve superare il venticinque per cento delle proprie entrate finanziarie, con esclusione di quelle indicate alle lettere a), e) ed f) del comma 1.
Art. 32
Bilanci, contabilità e contratti1. Il Consiglio di amministrazione degli ERSU adotta:
a) il bilancio previsionale economico annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Gli atti di cui al comma 1, sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. Il bilancio previsionale economico annuale è adottato in conformità alle direttive approvate dalla Giunta regionale e traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari, le indicazioni del piano annuale di attività .
4. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi allo schema approvato dalla Giunta regionale.
5. L'ERSU, nella rilevazione dei fatti gestionali, applica un sistema di contabilità analitica in modo da determinare congiuntamente o alternativamente costi, ricavi, risultati relativi ad aree di attività , a categorie di prestazioni; tale sistema è definito in un disciplinare di attività adottato dall'ERSU in coerenza con le direttive impartite al riguardo dalla Giunta regionale.
6. L'ERSU provvede all'acquisizione dei beni mobili e immobili, di forniture e servizi e all'esecuzione dei lavori secondo le norme regionali in materia di attività contrattuale, lavori in economia ed aperture di credito; per le suddette iniziative di spesa l'ERSU adotta un disciplinare attuativo nel rispetto dei principi generali di cui alle leggi regionali in materia.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALIArt. 33
Norme transitorie1. Gli attuali componenti degli organi degli ERSU, fatto salvo quanto previsto per la componente studentesca di cui all'articolo 21, comma 1, lett. c), restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi da parte della Giunta regionale.
2. Fino all'approvazione degli atti di programmazione di cui all'articolo 26 si applicano gli atti di programmazione in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previa intesa con le Università della Sardegna, provvede con atto deliberativo di programmazione organizzativa, alla attuazione di quanto disposto dalla presente legge.
Art. 34
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 11.105.000.000 annui ed alle stesse si fa fronte attraverso variazioni delle disponibilità recate dalla UPB S11.019 e S11.020.
Art. 35
Abrogazioni1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 8 luglio 1996, n. 26, fatto salvo quanto previsto all'articolo 26, comma 1, lettera f) della presente legge;
b) la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37;
c) l'articolo 21 della legge regionale n.20 del 1995.
2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle norme abrogate al comma 1.