CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 243
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Gian Valerio - BIANCU - DEMURU - PIRISI -
SANNA Salvatore - SANNA Alberto - MARROCUil 2 agosto 2001
Disciplina per l'istituzione del contrassegno dei prodotti agricoli della Sardegna non modificati geneticamente e per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge intende colmare un vuoto legislativo della Regione sarda, relativo alla disciplina tendente a regolare le produzioni agroalimentari non geneticamente modificate.
E' infatti di recente attualità la problematica sollevata da più parti, e segnatamente dal mondo scientifico, sulla delicatezza e sul rischio derivante al sistema ambientale nonché alla stessa salute dei cittadini, dall'introduzione di metodiche scientifiche e di laboratorio volte alla modificazione genetica dei prodotti destinati al consumo e alla alimentazione umana e animale.
La proposta in oggetto intende porre dei limiti a tale fenomeno fornendo ai consumatori e perciò agli stessi produttori la possibilità di poter verificare e documentare la presenza di modificazioni genetiche negli alimenti, avvalendosi di un marchio di attestazione sulla integrità delle produzioni.
La proposta di legge introduce una serie di requisiti e di verifiche propedeutiche alla certificazione e alla etichettatura dei prodotti agroalimentari della Sardegna, che perciò assumeranno nei confronti dei consumatori finali un marchio di non assoggettamento a modificazioni genetiche, sia sui prodotti primari sia sulle diverse componenti dello stesso.
L'intervento legislativo intende altresì investire sia i mangimi sia le sementi utilizzate per la produzione di alimenti destinati al consumo umano nonché a definire in capo all'ERSAT alcune funzioni di promozione e di vendita e consumo di produzioni agroalimentari tradizionali, garantite dal processo di controllo sulla integrità del prodotto.
Le norme prevedono anche un ambito sanzionatorio che disciplina l'uso improprio o indebito di tali certificazioni e le competenze dei singoli apparati amministrativi regionali.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità - Contrassegno1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di tutelare la salute dei cittadini quale diritto fondamentale, promuove tutte le iniziative necessarie a prevenire i potenziali rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, sostiene i produttori locali di alimenti, mangimi e sementi e orienta il consumatore all'utilizzo e al consumo di prodotti alimentari non geneticamente modificati.
2. La Regione disciplina, altresì, le modalità di promozione, tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali della Regione sarda.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 è istituito il contrassegno "Dalla Sardegna - prodotto non geneticamente modificato" e regolato il procedimento per la sua concessione attraverso la verifica della produzione senza utilizzo di prodotti geneticamente modificati.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge sono considerati gli alimenti, i mangimi, i semi e le piantine prodotti in Sardegna.
2. Per alimenti si intendono anche gli additivi, gli aromi, i solventi, i coloranti, le sostanze ausiliarie e altre sostanze usate nella produzione, indipendentemente dalla presenza o meno nel prodotto finale.
3. E' definito organismo ogni entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico.
4. E' definito organismo geneticamente modificato:
a) quelli richiamati nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92;
b) gli organismi contenenti un patrimonio genetico preparato al di fuori dell'organismo stesso.
5. E' definita modificazione genetica qualsiasi procedura finalizzata a introdurre in un organismo elementi genetici estranei, preparati al di fuori di tale organismo.
6. I prodotti sono definiti non geneticamente modificati quando:
a) non sono organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati;
b) non provengono da preparazione o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;
c) sono stati prodotti senza l'intervento dell'ingegneria genetica o senza additivi, aromi, solventi, coloranti, sostanze ausiliarie o altre sostanze prodotte con l'utilizzo dell'ingegneria genetica;
d) non derivano da incroci o da miscela con organismi geneticamente modificati ovvero da incroci o miscele tra organismi geneticamente modificati con organismi non modificati.
7. Vengono considerati prodotti in Sardegna gli alimenti, i mangimi e le semenze i cui elementi essenziali, indicati nel regolamento di cui all'articolo 8, sono stati prodotti nel territorio regionale.
8. Per produzione è intesa la fabbricazione, l'estrazione, la produzione, la preparazione, la lavorazione, il trattamento e la miscela di prodotti.
Art. 3
Logo del contrassegno1. La Regione individua il logo del contrassegno di cui all'articolo 1, comma 3, anche avvalendosi di specifiche competenze esterne, che può essere utilizzato anche congiuntamente ad altri marchi o contrassegni di prodotti tipici, tradizionali e di qualità.
2. La Regione è autorizzata alla registrazione del marchio collettivo ai sensi degli articoli 2 e 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, così come modificati dall'articolo 3 del decreto legge n. 480 del 1992.
Art. 4
Concessione del contrassegno1. La Regione autorizza la concessione del contrassegno ad enti, organizzazioni e associazioni del settore agroalimentare che ne facciano richiesta e garantiscano il controllo dei prodotti nonché la certificazione prescritta per i prodotti non geneticamente modificati.
2. La Regione controlla coloro che sono stati autorizzati alla concessione del contrassegno nonché gli utilizzatori ed i prodotti contrassegnati, nell'ambito dell'osservanza delle norme della presente legge e dei relativi strumenti di attuazione.
3. L'autorizzazione viene revocata quando il soggetto autorizzata alla concessione del contrassegno non assolve i compiti prescritti dalla presente legge.
4. In caso di revoca la Regione espleta i compiti e tutela i diritti derivanti dalla presente legge in sostituzione del soggetto autorizzato, in assenza di altro soggetto autorizzato alla concessione del contrassegno che si dichiari disposto a farsene carico.
Art. 5
Modalità della richiesta1. Il contrassegno è concesso a richiesta ai soggetti autorizzati.
2. Alla richiesta vanno allegati:
a) ogni dato utile sulle componenti del prodotto e sulle modalità di produzione;
b) una dichiarazione, sotto responsabilità, attestante che il prodotto è realizzato senza l'intervento dell'ingegneria genetica;
c) una dichiarazione, sotto responsabilità, che attesti che il prodotto è stato realizzato in Sardegna;
d) ulteriori dichiarazioni, sotto responsabilità, dei produttori dei prodotti preliminari e intermedi che concorrono alla realizzazione del prodotto finale che dichiari il non impiego dell'ingegneria genetica.
Art. 6
Controlli sui prodotti1. I soggetti autorizzati alla concessione devono eseguire i controlli sui prodotti, ai quali è concesso il contrassegno, per verificare se gli stessi corrispondono alle dichiarazioni rese; a tale scopo possono avvalersi di strutture di controllo competenti individuate nel regolamento di cui all'articolo 8.
2. La Regione definisce modalità, tipologie e frequenze nel controllo dei prodotti.
Art. 7
Concessione, sospensione e revoca dell'utilizzo del contrassegno1. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 e il prodotto supera i controlli di cui all'articolo 6, il soggetto autorizzato concede al richiedente il diritto all'utilizzo del contrassegno; la durata di tale diritto è stabilita dal regolamento di cui all'articolo 8.
2. Quando intervengano delle variazioni alle condizioni in base alle quali è stato concesso il contrassegno, o qualora il prodotto non risponda più ai requisiti previsti, il richiedente ha l'obbligo di comunicare le variazioni al soggetto autorizzato e sospendere l'utilizzo del contrassegno sul prodotto.
3. Quando il prodotto non soddisfi i requisiti prescritti, il soggetto concessionario è tenuto alla revoca del diritto all'utilizzo del contrassegno.
Art. 8
Regolamento d'attuazione1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo esame delle Commissioni consiliari della sanità e dell'agricoltura, approva il regolamento d'attuazione.
Art. 9
Sanzioni1. Coloro che abbiano fornito dichiarazioni non veritiere, o in violazione del comma 2 dell'articolo 7 non abbia comunicato le variazioni dei requisiti previsti in legge, nonché coloro che abbiano contrassegnato i prodotti senza autorizzazione o dopo il venir meno dei requisiti indicati nella richiesta, violano le norme di cui alla presente legge.
2. Infrange le norme colui che, in qualità di soggetto autorizzato alla concessione, ne concede il diritto senza aver effettuato i controlli di cui al comma 1 dell'articolo 6, o non abbia proceduto alla revoca di cui al comma 3 dell'articolo 7.
3. Le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 fino a lire 50.000.000.
4. All'organo autorizzato alla concessione del contrassegno competono le attività di accertamento e di contestazione dell'infrazione relativamente all'infrazione di cui al comma 1; il relativo verbale è trasmesso alla Regione per i successivi adempimenti di legge.
5. Le sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono di competenza della Regione.
Art. 10
Costi1. I costi inerenti alla concessione del contrassegno sono a totale carico dei soggetti cui viene concesso l'utilizzo del contrassegno medesimo.
Art. 11
Manifestazioni pubbliche1. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 2 dell'articolo 1, l'ERSAT promuove la diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali e tipici anche attraverso manifestazioni pubbliche che valorizzino i prodotti stessi.
2. Per manifestazioni pubbliche si intendono le feste paesane, i mercati, le fiere e altre attività similari svolte in luoghi pubblici non permanenti che prevedano la promozione di prodotti, attività di distribuzione, di vendita e somministrazione di prodotti agroalimentari tradizionali ai consumatori.
3. L'ERSAT, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire:
a) i criteri di finanziamento per la distribuzione, la somministrazione e la vendita nelle manifestazioni pubbliche di prodotti agroalimentari tradizionali;
b) le modalità di etichettatura dei prodotti rientranti nell'elenco di cui al regolamento approvato con decreto approvato dal Ministro per le politiche agricole n. 350/99.
Art. 12
Commissione tecnica per l'agricoltura1. Per gli aggiornamenti annuali successivi a quelli definiti nel citato decreto ministeriale n. 350/99 l'ERSAT si avvale del parere consultivo di una apposita Commissione tecnica per l'agroalimentare che dura in carica cinque anni ed è nominata dal Presidente della Giunta regionale.
2. La Commissione tecnica per l'agroalimentare è composta:
a) dal Presidente dell'ERSAT o da un suo delegato che la presiede;
b) dal Direttore dell'ERSAT;
c) da due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, scelti tra una terna di candidati segnalati dalle stesse;
d) da un tecnico designato dalla Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari.
Art. 13
Competenze dell'ERSAT1. Con il regolamento di cui all'articolo 8 vengono individuate le competenze esercitate dall'ERSAT.
2. Per l'esercizio dell'attività di controllo sul territorio l'ERSAT può avvalersi della collaborazione dei competenti osservatori scientifici universitari.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui alla presente legge confluiscono nel bilancio dell'ERSAT, che apporterà le necessarie variazioni al proprio bilancio di previsione, e sono utilizzati per il potenziamento delle attività scientifiche e di ricerca dell'ente, nonché nella misura massima del 30 per cento per le finalità di promozione di cui all'articolo 11.
Art. 14
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 500.000.000 annue e alle stesse si fa fronte con il bilancio dell'ERSAT.