CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 240/A

presentata dai Consiglieri regionali

LA SPISA - SCANO - SECCI - BIGGIO - BALIA - BALLETTO - PILI - VARGIU - AMADU - SANNA Giacomo - GIAGU - CUGINI - PIANA - CAPPAI - FOIS

il 31 luglio 2001

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)" e disposizioni varie


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di affrontare alcuni problemi sorti in fase di applicazione della legge finanziaria e di bilancio dell'esercizio in corso.

I settori interessati sono quelli dello sport e dell'assistenza ai tossicodipendenti.

Per quanto riguarda il primo, è stata sollevata la necessità di adeguare lo stanziamento contenuto nella UPB S11.045 relativa alla promozione dell'attività sportiva, in quanto la previsione contenuta nel bilancio approvato non è sufficiente ad assicurare un congruo sostegno alle società sportive che partecipano ai diversi campionati nazionali, con il conseguente pericolo di vanificare l'egregio impegno del mondo sportivo sardo in continua evoluzione nel confronto con lo sport nazionale. A tal fine si propone di incrementare la dotazione prevista nella citata UPB di 8.000.000.000, prelevando la corrispondente somma dalla UPB S03.002, a valere sul capitolo 03009 (fondo di riserva per spese obbligatorie).

Riguardo al secondo problema si propone di modificare la formulazione contenuta nel comma 38 dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, in quanto erroneamente non indica come beneficiari dell'autorizzazione di spesa le ASL, che a norma di legge hanno l'onere di pagare le rette alle comunità terapeutiche. Per lo stesso fine si propone anche un leggero incremento dello stanziamento, in modo da far fronte alla necessità di adeguare le stesse rette.

Vista la finalità della proposta, che si rivolge a soggetti che svolgono una funzione di evidente interesse pubblico, si chiede un sollecito esame del progetto di legge.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

LA SPISA, Presidente e relatore - SCANO, Vice Presidente - BIGGIO, Segretario - SECCI, Segretario - AMADU - BALIA - BALLETTO - CAPPAI - COGODI, relatore - CUGINI - FOIS - PILI - SANNA GIACOMO - SPISSU - USAI - VARGIU

pervenuta il 2 agosto 2001

La Commissione bilancio, nella seduta di giovedì 2 agosto 2001, ha approvato con il voto favorevole dei gruppi di Forza Italia, Alleanza Nazionale, Centro Cristiano Democratico, Popolari-Popolari Sardi, Democratici di Sinistra e l'astensione del Gruppo di Rifondazione Comunista la proposta di legge n. 240 concernente "Modifiche alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001) e disposizioni varie" avendo condiviso i motivi che hanno indotto i proponenti a presentarla.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art 1
Promozione dell'attività sportiva

1. Per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 è autorizzata nell'anno 2001 l'ulteriore spesa di lire 8.000.000.000 (euro 4.131.655,19) (UPB S11.045).

 

Art. 1
Promozione dell'attività sportiva

(identico)

 

Art. 2
Modifiche al comma 38 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6

1. Il comma 38 dell'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2001, è sostituito dal seguente:

"38. È autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) annue a favore delle ASL per l'adeguamento della retta dovuta alle comunità terapeutiche per l'ospitalità dei tossicodipendenti; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S12.050, cap. 12058/06)".

 

Art. 2
Modifiche al comma 38 della legge regionale della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6

1. Il comma 38 dell'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2001, è sostituito dal seguente:

"38. È autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) annue a favore delle ASL per l'adeguamento della retta dovuta alle comunità terapeutiche per l'ospitalità dei tossicodipendenti residenti in Sardegna; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S12.050 - cap. 12058/06).".

Art. 3
Fondo nuovi oneri legislativi

1. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 6 del 2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- gli importi della voce 17 sono rideterminati per ciascuno degli anni 2002 e 2003 in lire 95.000.000.000 (euro 49.063.405,41);

- è istituita la voce 17 bis "interventi nel settore delle tossicodipendenze" con l'importo di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

 

Art. 3
Fondo nuovi oneri legislativi

(identico)

 

 

Art. 4
Copertura finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 13.000.000.000 (euro 6.713.939,68) per l'anno 2001 ed in lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della regione per gli anni 2001-2003 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.002

Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste.

2001

lire    10.000.000.000
euro  5.164.568,99

mediante lo storno dal capitolo 03009.

UPB S03.006

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente.

2001

lire     -----------------

2002
lire      5.000.000.000
euro    2.582.284,49

2003

lire      5.000.000.000
euro    2.582.284,49

mediante riduzione delle riserve di cui alla voce 17 bis della tabella A allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, come modificata dall'articolo 3 della presente legge.

12 - SANITÀ

UPB S12.050

Tossicodipendenze e AIDS - Spese correnti

2001

lire       3.000.000.000
euro     1.549.370,69

2002

lire      -----------------

2003

lire      -----------------

mediante lo storno dal capitolo 12058/06 (soppresso).

In aumento

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.045 Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport.

2001

lire       8.000.000.000
euro     4.131.655,19

2002

lire     -----------------

2003

lire    -----------------

per impinguare il capitolo 11117/08.

12 - SANITÀ

UPB S12.050

Tossicodipendenze e AIDS - Spese correnti.

2001

lire       5.000.000.000
euro     2.582.284,49

2002

lire       5.000.000.000
euro     2.582.284,49

2003

lire       5.000.000.000
euro    2.582.284,49

mediante impinguamento del capitolo (NI) Somme destinate alle ASL per l'adeguamento della retta dovuta alle comunità terapeutiche per l'ospitalità dei tossicodipendenti (art. 1 della presente legge).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 e a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

 

Art. 4
Copertura finanziaria

(identico)