CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 239/A

presentata dai Consiglieri regionali

FRAU - SANNA Alberto - RASSU - ORTU - DEMURU - GIAGU - GRANELLA - LOCCI - MANCA - MARROCU - PIANA - TUNIS

il 30 luglio 2001

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)"


RELAZIONI DEI PROPONENTI

Il comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)" ha inserito nell'ordinamento regionale un generalizzato divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire nel territorio della Sardegna rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale. Tale disposizione è nata anche a seguito dell'allarme insorto nella pubblica opinione in conseguenza della scoperta di un traffico di rifiuti di origine extraregionale, che ha comportato anche l'inizio di alcune inchieste da parte della competente autorità giudiziaria con il sequestro di numerosi container a Porto Torres e a Cagliari.

La finalità della norma è senz'altro condivisibile; tuttavia la sua concreta attuazione si è scontrata con la presenza in Sardegna di alcune imprese che, sulla base di regolari autorizzazioni regionali, o utilizzano rifiuti come materie prime nei processi produttivi degli impianti industriali o smaltiscono tramite incenerimento rifiuti di provenienza extraregionale.

Pertanto il Consiglio regionale, preso atto che l'attuazione della norma rischiava di compromettere la produttività di diversi impianti industriali, ha già provveduto a modificare la disposizione contenuta nella legge finanziaria approvando una legge che precisa che il divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire nel territorio della Sardegna rifiuti di origine extraregionale non si applica a quei rifiuti da utilizzarsi esclusivamente quali materie prime nei processi produttivi degli impianti industriali ubicati in Sardegna e già operanti alla data di approvazione della presente legge, non finalizzati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti (articolo 1 della legge regionale 19 giugno 2001, n. 8).

Con l'approvazione di questa norma, tuttavia, non è stato risolto il problema derivante dal blocco dell'attività degli impianti che provvedono all'incenerimento dei rifiuti speciali, sia di origine regionale che di origine extraregionale. Attualmente risultano in esercizio i seguenti impianti di incenerimento per rifiuti speciali e pericolosi e per rifiuti speciali sanitari:

Impianti di incenerimento per rifiuti speciali e pericolosi in esercizio

Aggiornati a giugno 2001 (Fonte Assessorato regionale della difesa dell'ambiente)

Gestore Comune N. Aut. Data

Tipo
Aut.ne

Durata
anni

Tipologia

Rifiuto

Potenzial.
Kg/h

Sede
impianto

Tecnocasic Capoterra 1251/IV

31/05/00

Conto terzi

5 Pericoloso

3.000

Macchiareddu - Assemini
Enichem Porto Torres 78 15/02/95 Conto proprio 5 Pericoloso

800

Stabilimento Porto Torres

Enichem Assemini 1182/IV 01/06/01 Conto proprio 5 Pericoloso

1.500

Stabilimento Assemini

Sa.CE.V. Ottana 1762 09/07/99 Conto terzi 5 Non pericoloso

2.30 0

Impianto TAS Ottana
SAIGA Sarroch 196 22/02/99 Conto terzi - Rifiuti portuali 5

Urbani misti

90 Loc. Porto Foxi - Sarroch

Impianti di incenerimento per rifiuti speciali sanitari in esercizio 

Aggiornati a giugno 2001 (Fonte Assessorato regionale della difesa dell'ambiente)
(Secondo una nota fornita dalla Confindustria e dalla Legacoop la potenzialità della Sipsa dovrebbe essere di 250+2000 in considerazione dell'autorizzazione relativa ad un impianto sperimentale)

Gestore Comune N. Aut. Data

Tipo
Aut.ne

Durata
anni

Tipologia

Rifiuto

Potenzial.
Kg/h

Sede
impianto

Sipsa Ecologica Oristano 2017/IV 27/08/00

Conto terzi

1

Spec+Peric
(sanitari)

250+500 Torregrande Oristano
Fisia Ita-limpianti Elmas 522 07/04/98 Conto terzi 5

Spec+Peric
(sanitari)

1.500

Aeroporto Cagliari

Impresa Turritana

Porto Torres 3341

26/11/99

Conto terzi

5

Ru-Assim
Sanitari

200 Porto di Porto Torres
Cons. Ind. Macomer Macomer

3171/IV

28/12/00 Conto terzi

1

P-NP-
Sanitari

375 Area Ind. Macomer
Battellieri Cagliari 484

01/04/99

Conto terzi

5

Peric
(sanitari)

250 Porto di Cagliari

Poiché tali impianti smaltiscono, tramite l'incenerimento, un quantitativo notevole di rifiuti di provenienza extraregionale, il mantenimento della attuale normativa comporterà inevitabilmente la chiusura o il ridimensionamento di tutti o parte degli impianti attualmente in esercizio; infatti il quantitativo di rifiuti speciali prodotti in Sardegna non è sufficiente a garantire una gestione economica degli impianti. La chiusura o il ridimensionamento degli impianti di incenerimento comporterebbe negative ripercussioni sull'occupazione, sia diretta che indiretta; si tenga presente che gli impianti di incenerimento garantiscono una occupazione stabile a circa 270 addetti, direttamente dipendenti dalle strutture di incenerimento, e a circa 600 addetti dipendenti da imprese esterne che svolgono compiti di trasporto e manutenzione degli impianti (Dati forniti da Confindustria e Legacoop). L'eventuale chiusura di tali stabilimenti potrebbe comportare anche una difficoltà per lo smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti in Sardegna; infatti le Aziende USL, in assenza in Sardegna di idonee strutture per il trattamento dei rifiuti ospedalieri, sarebbero costrette a inviare fuori dalla regione tali rifiuti, con un notevole incremento dei costi.

Al fine di superare tale problema la presente proposta di legge si propone di inserire nell'ordinamento regionale una deroga temporanea al divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire nel territorio della Sardegna rifiuti di origine extraregionale, prevedendo che tali divieti non si applicano ai rifiuti extraregionali destinati a essere smaltiti tramite incenerimento. La proposta di legge, condividendo il principio che la Sardegna non possa essere il luogo di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero, pone precisi limiti alla possibilità di trattare rifiuti speciali, di provenienza extraregionale, tramite incenerimento. In primo luogo è previsto che la deroga, possibile fino al recepimento della normativa quadro nazionale (il cosiddetto decreto Ronchi), cessi il 31 luglio 2002; in tal modo si darà il tempo necessario alle imprese di studiare e realizzare una riconversione degli impianti di incenerimento e nello stesso tempo di onorare eventuali contratti che prevedano l'importazione dall'esterno di rifiuti da destinare all'incenerimento. Inoltre la norma contenuta nella proposta di legge prevede che il quantitativo di rifiuti di provenienza extraregionale che potrà essere trattato dalle singole aziende non potrà essere superiore sia al quantitativo trattato dalla stessa azienda nell'anno 2000, sia alle quantità preventivamente autorizzate.

La proposta di legge prevede inoltre le ceneri derivanti dall'incenerimento dei rifiuti di provenienza extraregionale dovranno essere smaltite o mediante autosmaltimento in discariche realizzate a cura delle imprese di incenerimento o esportate al di fuori del territorio regionale; questo per evitare che i residui derivanti dall'incenerimento siano smaltiti nelle discariche ubicate in Sardegna che non sono sufficienti al fabbisogno regionale.

La proposta di legge è, infine, completata dalla clausola dell'urgenza che permetterà l'entrata in vigore della legge nel giorno della sua pubblicazione e la riduzione, nel caso in cui il Governo nazionale vi consenta, del termine previsto per l'esame della legge da parte dello stesso Governo.

I proponenti, considerato che la normativa proposta può costituire un equilibrato punto di incontro tra le diverse esigenze coinvolte, difesa dell'ambiente, tutela delle attività imprenditoriali e dell'occupazione, auspicano che il Consiglio regionale approvi la proposta di legge con la necessaria urgenza.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO 

composta dai Consiglieri

FRAU, Presidente e relatore - SANNA Alberto, Vice Presidente - RASSU, Segretario - ORTU, Segretario - DEMURU - GIAGU - GRANELLA - LOCCI - MANCA - MARROCU - PIANA - TUNIS Marco Fabrizio

pervenuta il 19 settembre 2001

La Quinta Commissione permanente, nella seduta del 13 settembre 2001, ha approvato, senza apportare alcuna modifica, la proposta di legge n. 239 "Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione- Legge finanziaria 2001)" condividendo i motivi che hanno indotto i proponenti alla presentazione della stessa.

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6

1. Dopo il comma 19 bis dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)" introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 2001, n. 8, è aggiunto il seguente:

"19 ter. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 luglio 2002, le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano ai rifiuti di origine extraregionale destinati all'incenerimento in impianti ubicati in Sardegna, regolarmente autorizzati e già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge; il quantitativo annuo di rifiuti di provenienza extraregionale smaltiti tramite incenerimento da ogni singolo impianto non può essere superiore a quello smaltito tramite incenerimento dallo stesso impianto nell'anno 2000 e, in ogni caso, non oltre le quantità autorizzate. Le ceneri dei rifiuti di provenienza extraregionale devono essere smaltite in discariche monomateriali destinate prevalentemente allo smaltimento dei residui dell'incenerimento oppure mediante smaltimento in discariche ubicate al di fuori del territorio regionale.".

.

Art. 1
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6

(identico)

Art. 2
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

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Art. 2
Urgenza

(identico)