CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 234
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Gian Valerio - BIANCU - DEMURU - PIRISI - SANNA Salvatore - SANNA Alberto - MARROCU
il 25 luglio 2001
Disciplina per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche ed iniziative volte all'educazione alimentare.
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge ha come obiettivo l'introduzione di norme tendenti a disciplinare e valorizzare l'impiego e perciò la produzione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche dipendenti dagli enti locali e da altri organismi pubblici.
Come è evidente la sicurezza alimentare assume in un contesto internazionale un sempre maggiore rilievo, con riguardo alla sicurezza dei consumatori specie quelli che utilizzano le mense pubbliche.
La diffusione e la incentivazione del consumo di tali prodotti ha, come secondo obiettivo, quello di educare ad una alimentazione certificata e dunque ad orientare i livelli produttivi con maggiore impulso, all'interno delle produzioni biologiche e tipiche della nostra regione.
Altre iniziative che si propone la presente proposta di legge saranno poi, quelle di una diffusione più mirata e consistente della cultura informativa e dell'aggiornamento professionale del personale adibito a tali servizi, al fine di assicurare alle famiglie ed agli stessi utenti la certezza e la salubrità dei cibi consumati e per conseguenza il miglioramento dell'immagine e della presenza dei prodotti sardi nel mercato nazionale ed europeo.
La presente proposta individua una copertura finanziaria iniziale, destinata ad allinearsi con i reali fabbisogni che la diffusione delle presenti norme indurrà nei confronti degli enti ed organismi pubblici che gestiscono i servizi mensa.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini e i diritti dei consumatori, con la presente legge valorizza il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali nelle mense scolastiche e ospedaliere e la diffusione di una corretta educazione alimentare.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano prioritariamente alle mense scolastiche, ai servizi di refezione e di ristorazione collettiva e a ogni tipo di fornitura di pasti, di seguito denominati "mense".
3. Per le finalità della presente legge, la Regione può erogare contributi ai Comuni e agli enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, nonché delle Aziende per i servizi sanitari e alle Aziende ospedaliere.
Art. 2
Utilizzazione dei prodotti biologici1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i comuni e gli altri soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 devono fornire i pasti delle proprie mense utilizzando prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni e da trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1991, o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n.350.
2. La prevalenza di tali prodotti si riferisce alla percentuale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti, nell'arco del precedente anno, che deve essere superiore al 40 per cento del totale, così come rilevabile dai relativi contratti di fornitura.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i bandi e/o i contratti relativi alla fornitura di prodotti agro-alimentari destinati alle mense devono prevedere l'esclusione dei soggetti che non propongono prevalentemente prodotti provenienti da coltivazioni e da lavorazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1804/1999, o dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali, o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350/1999.
4. I prodotti devono essere assoggettati al regime di controllo ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2092/1991, tramite gli organismi di controllo a ciò abilitati, o agli altri regimi di certificazione e controllo identificati dal proprio provvedimento di tipicità.
Art. 3
Materiale informativo1. I comuni e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 3, all'inizio di ogni anno, dovranno fornire agli utenti, materiali informativi volti alla educazione alimentare e le seguenti informazioni sui servizi di mensa resi:
a) condizioni generali del servizio;
b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali;
c) natura, quantità e risultati dei controlli sanitari, merceologici e strutturali compiuti dalle autorità competenti pubbliche o eventualmente convenzionate con Enti privati adeguatamente specializzati.
1. L'effettuazione di tali iniziative dovrà essere comunicata alle competenti strutture dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e a quello della sanità.
Art. 4
Contributi1. L'Amministrazione regionale, tramite l'Assessorato regionale dell'agricoltura è autorizzata ad erogare contributi:
a) per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, nella misura massima del 30 per cento dell'importo totale della spesa sostenuta nell'anno precedente dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, che tengano conto della prevalenza di cui all'art. 2, comma 1;
b) per iniziative di educazione alimentare degli utenti, di aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), hanno come finalità prioritaria la promozione di un modello di alimentazione mediterraneo da attuarsi mediante il consumo prevalente di prodotti biologici, tipici e tradizionali così come definito dall'art. 2, comma 3.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale stabilisce altresì i criteri per l'individuazione delle proprietà di cui all'art. 1, comma 2.
4. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo sono demandati all'Assessorato regionale dell'agricoltura.
Art. 5
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 7.000.000.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
03- BILANCIO
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2001 lire --------
2002 lire 100.000.000
2003 lire 100.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 17 della tabella A allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6
06 - AGRICOLTURA
UPB S06.173
(N.I.) - Contributi per il consumo di prodotti biologici, tipici e tradizionali
2001 lire --------
2002 lire 7.000.000.000
2003 lire 7.000.000.000
Capitoli da impinguare:
* (N.I.)
Contributi per l'utilizzo di prodotti biologici, tipici e tradizionali (art. 4, comma 1, lett. a) della presente legge)
2001 lire --------
2002 lire 5.000.000.000
2003 lire 5.000.000.000
* (N.I.)
Contributi per iniziative di educazione alimentare sull'utilizzo di prodotti biologici e tradizionali (art. 4, comma 1, lett. b) della presente legge)
2001 lire --------
2002 lire 2.000.000.000
2003 lire 2.000.000.000
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S06.173 del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.