CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 228
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Gian Valerio - CALLEDDA - BIANCU - DEMURU - PIRISI - SANNA Salvatore
il 10 luglio 2001
Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge ha la finalità di introdurre norme di riordino e di aggiornamento nel campo degli enti e del settore stesso dell'edilizia residenziale pubblica.
L'esperienza maturata nel corso degli anni attraverso gli Istituti Autonomi per le Case Popolari nonché la professionalità che questi enti hanno sviluppato nel lungo corso gestionale, ha suggerito l'avvio di un processo di riforma che ridefinisce i compiti di programmazione della Regione nel settore dell'edilizia residenziale e trasforma gli Istituti autonomi in vere e proprie Agenzie Territoriali per l'Edilizia Residenziale in Ambito Territoriale (ATER).
Questo fatto comporterà una nuova e forte assunzione di responsabilità da parte delle nuove agenzie, che anche sulla scorta dei nuovi strumenti di programmazione generale e territoriale andranno a confrontarsi su un terreno più ampio ed impegnativo quale quello del raffronto con i privati, l'accesso alla materia urbanistica e della pianificazione territoriale, i piani integrati di recupero.
La nuova natura prevista per questi enti (ATER), uscendo dall'angusto ambito di meri enti strumentali alla programmazione settoriale regionale, lancia le ATER quali veri e propri professionisti nel campo edilizio ed immobiliare, capaci di operare a trecentosessanta gradi dalla progettazione. All'esecuzione, alla gestione e regolazione del mercato immobiliare.
Importante nel contesto della nuova proposta di legge, la semplificazione degli organi amministrativi, ridotti numericamente e assai più discendenti da una emanazione territoriale che regionale, così come la previsione dell'Osservatorio regionale della casa, organo consultivo della programmazione regionale e momento di monitoraggio e di informazione sull'andamento del complesso settore della casa in Sardegna.
Nel contesto della proposta assume rilievo altresì la eliminazione del Consiglio regionale quale organo di designazione e di nomina di qualsivoglia figura amministrativa degli enti ed il rinvio sia delle competenze di nomina che di vigilanza e controllo sulle attività delle aziende, interamente alla Giunta regionale.
Importanza fondamentale inoltre riveste l'istituzione del Fondo sociale, finalizzato alla tutela delle fasce più deboli dell'utenza della casa, e un nuovo rapporto e sinergia in questo campo, con le amministrazioni comunali interessate sempre più a problemi di emarginazione sociale ed a crescenti emergenze di carattere immigratorio ed etnico.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art.1
Finalità1. La Regione Sardegna disciplina il settore dell'edilizia residenziale pubblica attraverso forme di gestione economica al fine di allargare il mercato delle locazioni, di salvaguardare e gestire il patrimonio esistente, realizzare nuovi alloggi privilegiando il recupero e la riqualificazione integrata urbanistica, nella tutela degli utenti e dei meno abbienti, nell'attuazione di interventi di edilizia abitativa e sociale.
2. A tali fini la presente legge, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. 22 maggio 1975 n.480 e di cui all'articolo 70 del D.P.R. 19. giugno 1979 n. 348, definisce il nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.
. . Art.2
A.T.E.R.1. Gli enti già denominati Istituti autonomi case popolari (IACP) sono trasformati in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER).
2. Le ATER sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile.
3. Le ATER sono dotate di un proprio statuto e sono sottoposte alla vigilanza della Regione. Ad esse si applica la normativa generale in materia di S.p.A. in quanto compatibile.
. . Art.3
Compiti della Regione1. La Regione definisce gli indirizzi generali ed i programmi di edilizia residenziale pubblica in linea con i contenuti della propria programmazione economico-sociale, della pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. In coerenza con le determinazioni di cui al comma 1 la Regione in particolare:
a) verifica l'attuazione dei programmi di intervento previsti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
b) promuove il coordinamento fra gli enti ed organismi operanti nel settore dell'edilizia pubblica;
c) esercita l'azione di vigilanza delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale;
d) programma l'utilizzo delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dei programmi di intervento e a calmierare il mercato privato delle locazioni.
3. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare per la redazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento, i bilanci, alienazione del patrimonio e canoni di locazione, si avvale di un organo consultivo detto Osservatorio regionale della casa.
. . Art.4
Osservatorio regionale della casa1. E' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale l'Osservatorio regionale della casa composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato con funzioni di presidenza;
b) un rappresentante per ogni Amministrazione provinciale;
c) due rappresentanti dell'ANCI;
d) un rappresentante dei sindacati inquilini maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
e) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
f) un rappresentante dell'ANCE.
. . Art.5
Compiti dell'Osservatorio regionale della casa1. L'Osservatorio regionale della casa ha il compito di istruire, ricercare e definire i programmi regionali di intervento sia generali che di settore, riguardanti l'edilizia residenziale ed in tal senso formula proposte alla Giunta regionale.
2. L'Osservatorio regionale sulla casa cura altresì i rendiconti annuali sull'attuazione dei programmi di settore e pubblica e diffonde i risultati delle analisi sulla condizione abitativa nella regione, ne promuove la conoscenza tra le istituzioni territoriali e le organizzazioni sociali.
3. La Giunta regionale con propria determinazione definisce la struttura di riferimento dell'Osservatorio regionale e le attribuzioni finanziarie necessarie.
. . Art.6
Attività delle ATER1. Le Aziende territoriali realizzano gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione regionale nei settori dell'edilizia abitativa, dei servizi residenziali e sociali, anche attraverso autonome iniziative imprenditoriali ritenute utili per il conseguimento dei propri fini statutari, e forniscono assistenza e consulenza nelle stesse materie, agli enti locali, ad enti pubblici e privati.
2. In particolare le ATER:
a) realizzano gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni ed immobili anche attraverso lo strumento dei programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando a questo fine risorse proprie e/o provenienti da altri soggetti in regime di coofinanziamento;
b) realizzano, per conto di enti locali o soggetti privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;
c) gestiscono il patrimonio di loro proprietà nonché quello di proprietà dello Stato e degli enti locali, cosi come il patrimonio di altri enti pubblici o privati affidato alla loro gestione;
d) forniscono agli enti locali assistenza tecnica ed amministrativa retribuita per lo svolgimento delle attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone la diretta realizzazione e gestione;
e) promuovono per un migliore conseguimento dei propri scopi, la costituzione di società di capitali o partecipano a società le cui attività siano ricomprese nelle proprie finalità statutarie;
f) formulano all'Osservatorio regionale sulla casa proposte motivate sulla localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
g) promuovono o partecipano con altri soggetti pubblici o privati ad iniziative nel campo del recupero edilizio ed urbano;
h) svolgono ogni altra attività attribuita loro da leggi dello Stato o della Regione.
. . Art.7
Statuto1. Lo statuto delle ATER disciplina l'ordinamento interno ed il funzionamento delle singole Aziende. Esso è adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dal suo primo insediamento ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme proposta dell'Assessore regionale competente.
. . Art.8
Organi1. Sono organi delle ATER:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il collegio sindacale.
. . Art. 9
Presidente1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ATER, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione. Trasmette alla Giunta regionale le deliberazioni dovute e presta la necessaria collaborazione all'esercizio del potere di vigilanza.
2. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale che lo sceglie tra i componenti designati a far parte del Consiglio di amministrazione.
3. In caso di vacanza o assenza del Presidente le funzioni sono esercitate da un Consigliere di amministrazione con funzioni vicarie nominato dal Presidente dell'ATER.
. . Art.10
Consiglio di amministrazione1. Il Consiglio di Amministrazione delle ATER:
a) adotta lo statuto e le sue eventuali modificazioni;
b) nomina e revoca il direttore;
c) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'ATER, gli obiettivi pluriennali, approva il bilancio, esercita l'attività di controllo e di verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive ed agli indirizzi generali;
d) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;
e) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'ATER e degli organi collegiali;
f) delibera la partecipazione a società di capitali per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quant'altro statutariamente previsto fra le finalità dell'azienda;
g) approva i piani di vendita;
h) formula proposte all'Osservatorio regionale per una più congrua e motivata localizzazione degli interventi edilizi e per ogni utile iniziativa volta a calmierare il mercato territoriale delle locazioni.
. . Art.11
Nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione1. Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna ATER è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, dura in carica cinque anni ed è composto da:
a) un componente designato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici;
b) due componenti eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno espressione della minoranza consiliare.
2. Tali componenti sono scelti tra soggetti che abbiano svolto mansioni di direzione amministrativa e gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private.
3. Per essi valgono le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalle leggi statali e regionali in materia e comunque quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità ed i compiti dell'ATER. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione, i parlamentari, i consiglieri regionali della regione sarda.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dello stesso Consiglio o dal Collegio sindacale.
5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. In caso di dimissioni, di decadenza a seguito di assenza ingiustificata a tre sedute, di sopravvenute cause di incompatibilità ed in qualunque altro caso di cessazione dalla carica, coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione e la loro sostituzione si effettua con i criteri e le procedure di nomina dei componenti cessati dalla carica.
. . Art.12
Collegio sindacale1. Il Collegio sindacale di ciascuna ATER è composto da due componenti effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai LL.PP.
2. L'Assessore regionale dei lavori pubblici designa un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, mentre la Provincia designa l'altro membro effettivo ed il supplente.
3. Il collegio sindacale esercita funzioni di controllo generale in conformità del codice civile ed in particolare valuta la coerenza dell'azione e dei risultati con le norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi ed agli indirizzi della regione, nonché al principio del buon andamento.
4. Il Presidente del Collegio sindacale comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al Consiglio di amministrazione.
5. I componenti del Collegio sindacale restano in carica per cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro effettivo è disposto il subentro di un componente supplente con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale competente.
6. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza è rilevata dal collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.
. . Art.13
Compensi1. Al Presidente dell'ATER compete un'indennità mensile di carica il cui ammontare è pari al 50 per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Presidente della corrispondente Amministrazione provinciale, oltre al rimborso spese nella misura e con le modalità previste nello statuto dell'azienda.
2. Agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ATER compete un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello previsto per i componenti del Comitato regionale di controllo oltre al rimborso spese nella misura e con le modalità previste nello statuto dell'azienda.
3. Al Presidente del Collegio sindacale spetta un compenso annuo pari al 50 per cento di quello attribuito ai revisori dei conti dell'Amministrazione provinciale corrispondente. Agli altri componenti il Collegio spetta un compenso pari al 75 per cento di quello spettante al Presidente dello stesso. Spetta inoltre il rimborso spese sostenute nei limiti e con le modalità previste dallo statuto dell'azienda.
4. Ai componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 14 della presente legge, spetta un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello dei componenti del Comitato regionale di controllo.
. . Art.14
Comitato tecnico delle ATER
1. Presso ciascuna ATER è costituito un Comitato tecnico dell'azienda, composto da:
a) il direttore dell'azienda con funzioni di presidente o da un suo delegato;
b) il dirigente dell'Ufficio tecnico dell'azienda, con funzioni di vicepresidente o da un suo delegato;
c) un dirigente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici nominato dall'Assessore;
d) un ingegnere o architetto nominati dal Presidente dell'ATER nell'ambito di apposite terne predisposte dai relativi ordini professionali.
2. Partecipa alle seduta del Comitato tecnico il Sindaco o un proprio delegato del Comune interessato agli argomenti all'ordine del giorno del comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato può inoltre partecipare un rappresentante legale del soggetto privato interessato ad un argomento in discussione.
3. Al Comitato sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni tecniche istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comitato esprime inoltre il proprio parere su:
a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;
b) la congruità economica, il rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali, l'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata soggetti a finanziamento;
c) la richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili.
4. Il Comitato tecnico esprime, inoltre, pareri su richiesta dell'Amministrazione e di altri enti interessati. E' costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per cinque anni.
5. In via transitoria fino alla costituzione dei Comitati tecnici continuano ad operare le Commissioni tecniche così come costituite presso gli Istituti.
. . Art.15
Direttore1. Il direttore dell'ATER è nominato dal Consiglio di amministrazione, ed è scelto tra dirigenti pubblici o privati in possesso di laurea in materie giuridiche, tecniche od economiche che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
2. Il rapporto di lavoro del direttore, che decorre dalla data di nomina e che ha comunque termine al compimento del sesto mese successivo alla naturale scadenza del Consiglio di amministrazione, è regolato da contratto individuale, per la durata massima di cinque anni, ed è rinnovabile; l'incarico è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, ed è altresì incompatibile con funzioni di amministrazione in istituzioni o enti che abbiano parte nell'attività dell'ATER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità saranno comunque previste nello statuto dell'Azienda. L'incarico di direttore può essere revocato prima della scadenza e con atto motivato dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle condizioni previste per gli enti di settore.
4. Qualora il direttore sia dipendente dell'ATER, ovvero della Regione o di enti locali, la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell'incarico, con oneri previdenziali a carico o rimborsati dall'ATER.
5. Il direttore dell'ATER svolge le seguenti funzioni:
a) cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti di terzi;
b) ha la responsabilità del conseguimento degli obiettivi e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
c) stipula contratti e provvede alle spese per il normale funzionamento;
d) dirige il personale ed organizza i servizi assicurando funzionalità, economicità e rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolare dell'ATER;
e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal Consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli altri organi dell'ATER.
6. In caso di assenza od impedimento le funzioni di direttore sono svolte dal sostituto designato dallo stesso direttore.
. . Art.16
Fonti di finanziamento1. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:
a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica e per le finalità di cui all'articolo 1;
b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;
c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato, per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;
d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica;
e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;
f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;
g) i finanziamenti dell'Unione europea,
h) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 4.
. . Art.16
Fonti di finanziamento1. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:
a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica e per le finalità di cui all'articolo 1;
b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;
c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato, per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;
d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica;
e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;
f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;
g) i finanziamenti dell'Unione europea,
h) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 4.
. . Art.18
Bilancio1. Il bilancio delle ATER è predisposto in conformità al disposto del codice civile.
2. In allegato al bilancio le ATER devono fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:
a) la quota dei costi generali non ripartibili;
b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;
c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.
. . Art.19
Vigilanza1. Le ATER sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale dei lavori pubblici che ne riferisce alla stessa, al fine dell'accertamento della loro produttività e del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. La Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale dei lavori pubblici può richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dalle ATER e disporre ispezioni e controlli ai fini della vigilanza di cui al comma 1.
3. Le deliberazioni adottate dalle ATER sono immediatamente esecutive. Devono essere trasmesse all'organo di vigilanza, ai fini di mera comunicazione informativa, quelle riguardanti il bilancio, i piani finanziari, i piani di vendita, i regolamenti, i programmi di attività edile e manutentiva, le piante organiche e gli incarichi dirigenziali.
4. In caso di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarità omissive e contabili rilevate dal Collegio sindacale, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario per la gestione provvisoria delle ATER fino alla nomina dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.
5. I bilanci sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
. . Art.20
Stato giuridico e trattamento economico del personale1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle ATER è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale.
2. Nella definizione della struttura operativa i Consigli di amministrazione si atterrano a criteri di economicità, efficienza e professionalità.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono stabiliti da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'ATER, in coerenza con la legislazione regionale ed in conformità agli accordi nazionali applicabili.
4. Con regolamento interno vengono stabilite le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale, ivi compreso il direttore.
. . Art.21
Norma finale1. Quando leggi statali e regionali, o altri atti normativi, menzionano gli IACP, la menzione si intende riferita alle ATER.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati i Consigli di amministrazione delle ATER. L'insediamento dei Consigli di amministrazione avviene entro il trentesimo giorno successivo alla nomina.
3. Fino all'effettiva costituzione del Consiglio di Amministrazione delle ATER, gli organi degli IACP in carica all'entrata in vigore della presente legge continuano ad operare.
4. Le ATER mantengono la titolarità dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente costituiti dagli IACP; il personale degli IACP continua ad operare presso le ATER.
. . Art.22
Abrogazioni1. La legge regionale 14 novembre 1988, n.40 è abrogata;
2. L'articolo 26 della legge regionale n.20 del 1995 è abrogato.
. .