CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 226

presentata dal consigliere regionale

PIANA

il 3 luglio 2001

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione.


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con le Leggi regionali 1 giugno 1999, n. 22 e 14 giugno 2000 n. 6 il legislatore ha previsto per il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione e degli enti locali di optare, a domanda, la permanenza negli uffici presso i quali detto personale prestava servizio in posizione di comando; in particolare, questa facoltà è stata accordata a coloro i quali ad una certa data avevano maturato due anni di servizio nella predetta posizione.

Lo scopo principale di tale normativa era evidente: la salvaguardia del principio della continuità amministrativa, stante il perdurare delle esigenze che avevano determinato il comando nonché il permanere della necessità di utilizzo, da parte degli uffici di destinazione, del personale in questione e delle relative specifiche professionalità.

La presente proposta di legge intende porsi sulla scia della "ratio" surrichiamata, con l'aggiunta di ragione di equità e parità di trattamento nei confronti del personale che, pur trovandosi nella stessa situazione professionale di chi si è avvalso della succitata normativa, non ha potuto, allora, per limiti temporali, usufruire della facoltà di opzione.

Peraltro è necessario evidenziare al riguardo come il mancato avvio delle procedure di mobilità ex. legge regionale n. 31 del 1998, non consente, "rebus sic stantibus", di risolvere altrimenti e in via definitiva il problema del personale interessato, trattandosi di iter procedimentali non perfezionati i cui tempi di attuazione non si è ora, oggettivamente, in grado di prevedere.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Personale comandato

1. Il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione è inquadrato a domanda nel ruolo dell'Amministrazione regionale o dell'ente strumentale presso cui presta attualmente servizio in posizione di comando ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 del 1998, escluso il personale comandato presso gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori.

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Art. 2
Domanda di inquadramento

1. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della domanda sospende gli effetti di eventuali provvedimenti di cessazione del comando.

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Art. 3
Provvedimenti di inquadramento.

1. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione e degli Enti nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della medesima.

2. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono fino ad esaurimento delle domande presentate.

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Art. 4
Soppressione di posti

1. In esito alle procedure di inquadramento sono soppressi, nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione, i posti già occupati dal personale di cui al presente articolo.

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Art. 5
Inquadramento nella qualifica

1. L'inquadramento del personale di cui alla presente è disposto nella medesima qualifica funzionale con il trattamento economico in atto presso l'Amministrazione o l'ente di provenienza.

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