CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 224

presentata dai Consiglieri regionali

LA SPISA - GIOVANNELLI - LOMBARDO - BIANCAREDDU - PILO - BALLETTO

il 25 giugno 2001

Norme per la formazione professionale per alcune arti ausiliarie del settore sanitario


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il presente progetto di legge, nel promuovere, sviluppare e coordinare la formazione e l'orientamento per gli esercenti le arti sanitarie, propone il recepimento del Decreto del Ministro della Sanità del 28 ottobre 1992. 

Sono trascorsi più di dieci anni dall'entrata in vigore di detto decreto, che disciplina la figura degli operatori sanitari tecnici non medici e dà mandato alle Regioni perché, di concerto con i rispettivi Assessorati della sanità, si attrezzino al fine di istituire corsi di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie. A tutt'oggi i sardi che vogliano iniziare un'arte ausiliaria del settore sanitario sono impossibilitati a farlo perché in Sardegna non esistono corsi per le arti parasanitarie.

Non è inutile ricordare che il progresso economico e sociale degli ultimi decenni è stato profondamente segnato dal vertiginoso sviluppo delle nuove tecnologie, imponendo in maniera pressante la necessità di stimolare le capacità di apprendimento, di orientare le figure professionali in direzione di un'istruzione adeguata alle competenze sempre più avanzate e specializzate che la società implementa.

Con tale legge si intende pertanto colmare questa grave lacuna della Regione Sardegna che si riflette negativamente sull'economia regionale nel settore terziario.

L'articolo 1 delinea le finalità della legge.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano il conseguimento dei titoli di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie di ottico ed odontotecnico ed il riconoscimento delle scuole e degli enti formanti.

Con l'articolo 4 si introducono le modalità di ottenimento, mentre autorizzazione e revoca del riconoscimento della personalità giuridica per i soggetti interessati a svolgere attività di formazione sono oggetto degli articoli 4 e 5.

L'articolo 6 regolamenta le norme per l'ordinamento interno delle scuole.

L'articolo 7 istituisce un Comitato tecnico-scientifico regionale e ne disciplina composizione e funzioni, sia in ordine agli aspetti connessi ai programmi didattici e agli obiettivi formativi, che alla verifica e al controllo dei titoli rilasciati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 8 stabilisce che l'esercizio della vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole, già istituite o autorizzate, è di competenza della Giunta regionale.

L'articolo 9 conferma il valore degli esami di idoneità ed abilitazione svolti e sancisce la convalida dei titoli rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge, a seguito di verifica effettuata dal Comitato tecnico scientifico.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione Sardegna, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di istruzione professionale, già delegate dai decreti Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 e 19 giungo 1979, n. 348, e successivamente conferite dal Capo IV del Titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuove, sviluppa e coordina la formazione e l'orientamento degli ottici ed odontotecnici esercenti le relative arti sanitarie.2. A tal fine l'attività formativa deve essere adeguata, nei metodi e nei contenuti, al livello del progresso scientifico, tecnologico e sociale e deve realizzare, nel rispetto della libertà di insegnamento, una stretta integrazione tra l'insegnamento teorico e quello pratico, stimolare la capacità di apprendimento dell'esercizio professionale delle arti ausiliarie.

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Art. 2
Titoli abilitativi e riqualificazione professionale

1. I titoli di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico sono conseguititi a seguito dei relativi corsi di formazione professionale. L'attestato di qualifica professionale, rilasciato dopo esame finale del relativo corso di formazione dal Comitato tecnico-scientifico regionale di cui all'articolo 7, deve essere conforme al modello indicato dal decreto del Ministro della Sanità 28 ottobre 1992. 

2. La formazione degli operatori delle suddette arti ausiliarie si realizza anche attraverso la riqualificazione, il perfezionamento e l'aggiornamento degli operatori stessi.

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Art. 3
Scuole e corsi di formazione

  1. L'attività di formazione può essere svolta da strutture regionali, da enti e istituti privati autorizzati. La Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, autorizza il riconoscimento della personalità giuridica e l'apertura di scuole per la formazione professionale delle arti ausiliarie.

2. Nell'ambito della formazione professionale regionale, l'Assessorato regionale del lavoro e della formazione professionale programma, sulla base delle proposte formative avanzate dai soggetti di cui al comma 1, l'istituzione di corsi poliennali, sentito il parere della commissione consiliare competente.

3. In ogni provincia non può esser autorizzata più di una scuola professionale e di un relativo corso per ciascuna delle due arti sanitarie ausiliarie.

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Art. 4
Domande di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione al riconoscimento della personalità giuridica, all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, devono esser presentate, da parte degli enti interessati, alla Presidenza della Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:

a) deliberazione legalmente adottata dalle rispettive amministrazioni;

b) dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica;

c) indicazione del personale direttivo e docente con l'indicazione delle qualifiche;

d) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alle capacità delle strutture didattiche;

e) statuto e regolamento della scuola o dei corsi da istituire;

f) copia di tutti i programmi di insegnamento;

g) quadro orario settimanale delle lezioni e delle attività curricolari per ogni anno di corso;

h) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.

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Art. 5
Autorizzazione e revoca

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, autorizza, con decreto del Presidente della Regione, il riconoscimento di personalità giuridica di scuole formative finalizzate alla istituzione dei corsi formativi per le arti ausiliarie. Con lo stesso provvedimento con il quale autorizza il riconoscimento e l'apertura della scuola, la Giunta Regionale ne approva lo statuto e il regolamento.

2. La Giunta regionale, con le stesse modalità di cui al comma 1, dispone la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura di scuole o corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento. In tal caso la Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi in via di svolgimento.

3. Non possono essere attivati corsi liberi per ottici e odontotecnici.

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Art. 7
Comitato tecnico-scientifico regionale

1. Il Comitato tecnico-scientifico regionale svolge funzioni consultive e propositive in ordine agli aspetti connessi ai programmi didattici e agli obiettivi formativi.

2. Il Comitato tecnico-scientifico svolge altresì funzioni di verifica dei titoli rilasciati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, così come previsto dall'articolo 9 della presente legge, dei livelli di formazione conseguenti ai corsi, in occasione degli esami di abilitazione alle arti ausiliarie e nelle verifiche e nelle riqualificazioni professionali.

3. Il Comitato tecnico-scientifico regionale è così composto:

a) un rappresentante della Regione Sardegna con funzione di Presidente;

b) i direttori dei corsi di formazione professionale autorizzati;

c) un docente delle attività pratiche;

d) un docente delle attività teoriche;

e) un esperto della professione, iscritto alle associazioni di categoria;

f) un rappresentante del Ministero della sanità.

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Art. 8
Vigilanza

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole già istituite o autorizzate a norma della presente legge o promuove gli eventuali provvedimenti sostitutivi.

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Art. 9
Norma transitoria

1. È confermato, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di ottico ed odontotecnico, il valore degli esami di idoneità ed abilitazione svolti, sino all'entrata in vigore della presente legge, presso scuole munite di autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 140 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

2. Salvo quanto disposto dal comma 1, i titoli rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge, a seguito di regolare frequenza dei corsi professionali organizzati ma non conformi alle disposizioni di cui alla legge stessa, possono essere convalidati ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi e/o colloquio sulle materie professionali principali, innanzi al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 7.

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