CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 222
presentata dai Consiglieri regionali
PACIFICO - FADDA - DETTORI - SANNA Emanuele - IBBA - DEMURU - FALCONI - SCANO - DORE
il 21 giugno 2001
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, "Riordino delle funzioni socio-assistenziali"
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge è finalizzata a colmare un vuoto legislativo e regolamentare nella disciplina concernente l'individuazione di efficaci strumenti di recupero e di rieducazione contro i ricorrenti fenomeni di devianza e delinquenza minorile.
Infatti, se le vigenti disposizioni statali in materia di processo penale a carico dei minorenni e le vigenti disposizioni legislative e regolamentari della Regione in materia di tutela socio-assistenziale di tali soggetti assicurano una soddisfacente tutela e assistenza per i minori coinvolti, appare invece lacunosa, frammentaria e insoddisfacente la disciplina vigente per i così detti "giovani-adulti", di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni.
L'analisi approfondita della devianza e della delinquenza minorile nella fase attuale porta all'indubitabile conclusione del notevole intralcio che il conseguimento della maggiore età rappresenta per il compimento e la conclusione di un difficile e impegnativo percorso rieducativo del minore nel mondo che delinque. Infatti, il compimento del diciottesimo anno d'età determina l'ingresso del minore nel mondo degli adulti, anche sotto il profilo penitenziario, con evidenti possibile perdita di tutto un percorso rieducativo avviato.
La presente proposta di legge si propone l'obiettivo di minimizzare tali effetti estendendo a tale nuova fascia di soggetti la vigente normativa regionale socio assistenziale con l'individuazione di una nuova struttura residenziale.
In particolare la norma proposta prevede:
a) l'introduzione, tra i servizi residenti tutelari, della comunità rieducativa e di reinserimento sociale per soggetti per i quali si evidenzi l'opportunità di un distacco dal proprio ambito familiare;
b) l'individuazione dei soggetti beneficiari. Essi sono:
- coloro che, commesso il reato quando erano minori di anni diciotto e condannati, siano stati ammessi alle misure alternative alla detenzione e l'espiazione della pena avvenga in presenza del conseguimento della maggiore età. A tale proposito è significativo rilevare come il DPR 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di minori, già stabilisca come, in tali casi, la competenza del magistrato di sorveglianza per i minorenni si estenda fino al compimento del venticinquesimo anno d'età, facendo intravedere la necessità di non interrompere un percorso rieducativo in itinere;
- coloro che commettono il reato tra i diciotto e ventuno anni e, in considerazione della particolare gravità, siano ammessi alle previste misure alternative alla detenzione dall'ordinaria magistratura di sorveglianza ai sensi del DPR 26 luglio 1975, n. 354. Si propone di estendere a tali soggetti, che in base alla normativa vigente sono adulti a tutti gli effetti, la possibilità - previa indispensabile ordinanza della competente autorità giudiziaria di sorveglianza - di potersi sottrarre sia a quella scuola del crimine che è attualmente il carcere, sia all'ambiente familiare, sovente fonte primaria del disagio giovanile;
c) l'inserimento nel piano socio-assistenziale della Regione di tali strutture, almeno una per ogni distretto sanitario, attraverso la realizzazione di uno specifico progetto obiettivo. Aspetto fondamentale da sottolineare è la necessità che tale progetto privilegi le organizzazioni che abbiano acquisito esperienza e dimostrato professionalità in tale delicato settore e, soprattutto, siano in grado di assicurare un continuo ed efficace percorso formativo e di rieducazione che, per evidenti ragioni, non potrà essere di breve durata. Infine è importante evidenziare che, per incentivare al massimo il buon esito del percorso rieducativo e di reinserimento sociale, il contributo pubblico dovrà essere limitato esclusivamente per far fronte alle spese di gestione amministrativa della comunità e alle spese retributive e previdenziali degli operatori, lasciando alla diretta contribuzione e impegno dei giovani accolti - tutti necessariamente impegnati in attività lavorative retribuite - la contribuzione alle spese ordinarie.
In conclusione la normativa proposta, unica nel suo genere in Italia e nel pieno rispetto delle disposizioni processuali vigenti, individua strumenti concreti per fronteggiare, nei casi opportunamente valutati idonei, il disagio giovanile sempre crescente e assai difficile da ingabbiare in rigidi schemi e percorsi.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 4 del 19881. L'articolo 40 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 40 - Servizi residenziali tutelari
1. I servizi residenziali tutelari sono costituiti dalle comunità alloggio, dalle case protette e dalle comunità educative e di reinserimento sociale.
2. Le comunità alloggio sono destinate ad ospitare un ristretto numero di soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti, i quali non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare, né possono essere affidati a famiglie, gruppi parafamiliari, persone singole.
3. Le comunità alloggio sono insediate in strutture abitative ubicate in zone che consentano l'inserimento sociale degli utenti ed il razionale accesso ai servizi ricreativi, culturali e socio-sanitari presenti nel territorio. Le comunità alloggio possono inoltre essere insediate - in numero non superiore a quattro - presso strutture destinate a luoghi d'incontro e di socializzazione, purché sia comunque garantito il diritto alla riservatezza dei soggetti assistiti.
4. Le case protette sono destinate ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.
5. L'inserimento in comunità alloggio e case protette è limitato al perdurare delle condizioni di cui al comma 2 e non essere disposto senza il consenso del soggetto assistito o di colui che esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela. Può, inoltre, essere disposto su provvedimento dell'autorità giudiziaria.
6. Le comunità educative e di reinserimento sociale sono destinate ad ospitare soggetti - in numero non superiore a otto - che, compiuto il diciottesimo anno d'età, abbiano intrapreso il programma di rieducazione e riabilitazione deliberato dalla competente autorità giudiziaria e che, dovendo scontare ulteriori residui di pena, siano ammessi alle previste misure alternative alla detenzione e siano assoggettati, ai sensi dell'articolo 3 del DPR 22 settembre 1988, n. 488, alla competenza del tribunale per i minorenni. Possono essere ospitati anche soggetti che, avendo commesso il reato tra i diciotto e ventuno anni, siano ammessi alle previste misure alternative alla detenzione dall'ordinaria magistratura di sorveglianza, ai sensi del DPR 26 luglio 1975, n. 354.
7. La Regione, al fine di consentire la costituzione di tali comunità educative e di reinserimento sociale - almeno una per ogni distretto sanitario della Sardegna - assicura stanziamenti e contributi per la loro costituzione e gestione, attraverso uno specifico progetto obiettivo da inserire nel Piano regionale socio-assistenziale contenente modalità e criteri che, privilegiando la professionalità, l'esperienza, la qualità da parte degli enti gestori richiedenti, assicurino la conclusione del progetto educativo elaborato.
8. Lo stanziamento di cui allo specifico progetto obiettivo è finalizzato esclusivamente a coprire le spese di gestione amministrativa e del personale educativo, essendo la comunità caratterizzata dal regime di autogestione da parte degli ospiti, obbligati a contribuire a tutte le spese.
Art. 2
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 400.000.000 annue. Alle stesse si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPE 512.046 - Servizi socio assistenziali.