CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 218
presentata dai Consiglieri regionali
LA SPISA - GIOVANNELLI - LOMBARDO - BIANCAREDDU
il 13 giugno 2001
Allevamento a scopo ornamentale o amatoriale di specie ornitologiche nate in cattività appartenenti alla fauna selvatica
RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'allevamento di specie ornitologiche a scopo amatoriale od ornamentale è un'attività assai antica connaturata con l'uomo stesso ed è un'attività ben radicata in Sardegna sulla base di una cultura ornitologica ben affermata.
La mancanza di precise normative che sanciscono dal punto di vista giuridico la piena legittimità di questa attività rende necessario un intervento legislativo ad hoc, che, partendo dalla norma nazionale di riferimento (artt. 2 e 17, primo comma della legge n. 157/1992), riconosca la specificità di questi particolari allevamenti e ne definisca le procedure autorizzative.
Il presente progetto di legge, in analogia con quanto stabilito dall'art. 9, 1 comma, della succitata legge 157/1992, in tema di allevamenti di selvatici, individua nella Provincia il soggetto istituzionale in grado di farsi carico efficacemente della procedura autorizzativa e dei necessari controlli.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge e gli allevamenti ai quali essa si applica, demandando alle Amministrazioni provinciali il rilascio di una specifica autorizzazione.
L'articolo 2 individua i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Al comma 2 l'articolo chiarisce che ai soggetti a fenotipo mutato ed agli ibridi non si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto non appartengono alla fauna selvatica così come definita all'art. 2 della legge n. 157/1992.
L'articolo 3 stabilisce le modalità con le quali ottenere il rilascio dell'autorizzazione, indicando i contenuti delle domande.
L'articolo 4 definisce i tempi per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Province.
L'articolo 5 definisce le modalità per individuare i soggetti di allevamento mediante il loro inanellamento, sia con anelli inamovibili forniti dalle Province, sia con anelli, sempre inamovibili, forniti dalla Federazione Ornicoltori Italiani, qualora l'allevatore sia iscritto a tale Federazione. La Federazione Ornicoltori Italiani, diciottomila tesserati, oltre duecento associazioni, riconosciuta con D.P.R. 15 dicembre 1949, n. 1166, aderisce alla Confederazione Ornitologica Mondiale e da oltre cinquant'anni opera in tal senso sul territorio nazionale.
L'articolo 6 specifica le modalità per la tenuta, da parte degli allevatori, di un apposito registro predisposto e vidimato dalle amministrazioni provinciali e nel quale l'allevatore deve annotare: il numero dei riproduttori, le natalità, le mortalità, gli acquisti e le cessioni dei soggetti allevati.
L'articolo 7 prevede una dichiarazione di cessione, da compilarsi su specifici moduli vidimati dall'Amministrazione provinciale per l'eventuale cessione dei soggetti.
L'articolo 8 obbliga gli allevatori ad esporre nelle manifestazioni ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati solamente esemplari muniti di anello inamovibile chiuso e provenienti da allevamenti autorizzati.
L'articolo 9 individua nelle Province gli enti preposti alla vigilanza.
L'articolo 10 individua le sanzioni per chi non ottempera alle disposizioni della presente legge.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Ambito di applicazione1. Gli allevamenti a scopo amatoriale od ornamentale di specie ornitologiche nate in cattività appartenenti alla fauna selvatica in attuazione dell'articolo 17 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall'amministrazione provinciale territorialmente competente. Gli allevamenti devono riferirsi a strutture in cui i soggetti destinati alla riproduzione sono di sesso diverso, contrariamente è da configurarsi una semplice detenzione.
Art. 2
Requisiti1. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente dimostri la legittima provenienza dei soggetti che vanno a costituire gli allevamenti di cui all'articolo 1.
2. Ai soggetti a fenotipo mutato ed agli ibridi non si applicano le disposizioni della presente legge.
Art. 3
Presentazione delle domande1. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, i richiedenti, nella domanda, devono:
a) indicare le generalità e la residenza, nonché l'indirizzo ove ha sede l'allevamento, qualora lo stesso sia dislocato in luogo diverso da quello di residenza;
b) indicare il numero distinto per specie e la legittima provenienza dei soggetti;
c) allegare l'elenco delle specie che intendono allevare con possibilità di integrarlo previa segnalazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione.
Art. 4
Autorizzazione1. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 5
Inanellamento1. I pulcini devono essere inanellati ad una zampa, a cura dell'allevatore, entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, fornito dall'Amministrazione Provinciale, riportante: il numero di matricola dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero progressivo del soggetto allevato.
2. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione Ornicoltori Italiana (FOI), l'anello inamovibile corrisponde a quello previsto dalla Federazione stessa e il numero di matricola assegnato all'allevatore dalla Provincia si identifica con quello del relativo Registro Nazionale Allevatori (RNA) della Federazione medesima.
Art. 6
Registro1. Presso ogni allevamento deve essere tenuto, a cura e a spese dell'allevatore, un apposito registro predisposto e vidimato dall'Amministrazione provinciale.
2. Nel registro di cui al comma 1 devono essere annotati il numero dei riproduttori, le relative natalità e mortalità, gli acquisti e le cessioni.
Art. 7
Cessioni1. L'allevatore deve rilasciare all'eventuale acquirente una dichiarazione di cessione su specifici moduli vidimati dall'amministrazione provinciale in cui sono riportati:
a) i dati anagrafici e la matricola dell'allevatore;
b) la specie a cui appartiene il soggetto;
c) gli estremi di identificazione dell'anello;
d) i dati anagrafici dell'acquirente.
2. Il documento di cui al comma 1, controfirmato dall'allevatore cedente e dall'acquirente, attesta il legale possesso del soggetto ceduto e lo deve accompagnare in caso di eventuali nuove cessioni.
Art. 8
Manifestazioni ornitologiche1. Nelle manifestazioni ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e ceduti esclusivamente esemplari muniti di anello inamovibile chiuso, così come previsto all'articolo 5, nonché provenienti da allevamenti autorizzati.
Art. 9
Vigilanza1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge spettano alle Province.
Art. 10
Sanzioni1. Chiunque alleva le specie di cui all'articolo 1 senza prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
2. Per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
3. In caso di recidiva, è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere nuovamente rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.
Art. 11
Norma transitoria1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge detengono soggetti di cui all'articolo 1, nati in cattività e regolarmente marcati con anello inamovibile chiuso, sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione provinciale competente entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge, al fine di ottenere l'autorizzazione all'allevamento.
Art. 12
Norma finanziaria1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono apportare le seguenti variazioni:
In aumento
05-AMBIENTE
Entrata
UPB E05.024
Somme riscosse per sanzioni amministrative
2001 p.m.
2002 p.m.
2003 p.m.
Spesa
UPB E05.037
Contributi e finanziamenti in materia di caccia
2001 p.m.
2002 p.m.
2003 p.m.