CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 217/A
presentata dal Consigliere regionale
BIANCAREDDU
il 12 giugno 2001
Modifica alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31
(Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Recentemente si è concluso il concorso interno per l'accesso alla qualifica dirigenziale presso l'Amministrazione regionale. La graduatoria finale è costituita da 214 candidati idonei a svolgere le funzioni dirigenziali a fronte di 67 posti disponibili che si ottengono sommando agli iniziali 20 posti previsti dal bando di concorso, i 22 posti aggiuntivi conseguenti all'incremento della pianta organica della dirigenza operato dalla legge regionale 14 giugno 2000, n. 6, e gli ulteriori 25 posti resi liberi dai dirigenti che sono andati in pensione.
In considerazione dell'alto numero di concorrenti idonei (147) e dell'esiguo numero di posti che potranno essere assegnati agli stessi con le vacanze che si determineranno nella pianta organica nei tre anni di validità della graduatoria, si propongono alcune delimitate modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 finalizzate ad utilizzare, a beneficio dei concorrenti idonei, i 63 posti destinati al concorso pubblico (25% dei 250 posti della pianta organica). Al concorso interno verrebbero in tal modo attribuiti 67+63 posti per un totale di 130 posti, e con la certezza che i restanti 84 candidati idonei potranno beneficiare degli ulteriori posti che si renderanno disponibili per la cessazione dal servizio di personale dirigenziale nei tre anni di validità della graduatoria.
Di conseguenza, mentre nei tre anni di validità della graduatoria degli idonei al concorso interno non verrebbero messi a concorso pubblico i posti per la qualifica dirigenziale, nello stesso arco temporale si potrà procedere alla copertura dei posti corrispondenti alla settima e all'ottava qualifica funzionale che saranno lasciati liberi dagli idonei del concorso interno transitati nella qualifica dirigenziale.
Si eviterà in tal modo che l'Amministrazione regionale si trovi, nel corso dell'ipotizzato concorso pubblico, a dover riselezionare un elevato numero di funzionari, già dichiarati idonei dalla stessa Amministrazione regionale allo svolgimento delle funzioni dirigenziali attraverso il concorso interno per titoli ed esami (scritti e orali).
Peraltro l'Amministrazione regionale ha uno specifico interesse ad avere a disposizione, nei tempi più rapidi, tutti i 250 dirigenti previsti nella pianta organica, al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e dell'organizzazione e di superare la situazione di precarietà e di incertezza che compromette il raggiungimento degli obiettivi programmati. Per conseguire tale risultato la procedura più lineare, tempestiva ed economica è quella di avvalersi del personale già selezionato e verificato in ordine alle sue capacità dirigenziali attraverso il concorso interno, che ha richiesto per il suo svolgimento quasi tre anni. Infatti il tempo richiesto per l'espletamento del concorso pubblico (nel quale il 40 per cento dei posti sarebbe comunque riservato al personale interno dell'Amministrazione) non sarebbe inferiore ai cinque anni, un tempo che non è compatibile con le esigenze di efficienza e di efficacia dell'attività dell'Amministrazione regionale.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SATTA, Presidente e relatore - PIRISI, Vice Presidente - GIOVANNELLI, Segretario - BIANCU, Segretario - BUSINCO - CARLONI - DEMURU - FANTOLA - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore
pervenuta il 19 febbraio 2002
Il testo unificato delle proposte di legge n. 217, n. 219 e n. 251 è stato approvato all'unanimità dalla Prima Commissione nella seduta del 13 febbraio 2002.
L'articolo 1 del testo unificato riproduce, introducendovi soltanto modifiche formali, il contenuto delle proposte di legge n. 217 e n. 219, presentate in un identico testo rispettivamente dai consiglieri Salvatore Sanna e Biancareddu, alle cui relazioni si fa rinvio per l'illustrazione delle finalità dell'intervento. Al proposito resta soltanto da aggiungere che tali finalità sono state condivise anche dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.
L'articolo 2 del testo unificato riprende, anche in questo caso con modifiche soltanto formali, il contenuto della proposta di legge n. 251, alla cui relazione si fa ugualmente rinvio.
Infine l'articolo 3, aggiunto nel corso dell'esame del testo unificato in Commissione, intende correggere un errore presente nell'elenco delle funzioni valutabili, ai fini del transito nella qualifica dirigenziale, in sede di prima attuazione della legge regionale n. 31 del 1998. Fra tali funzioni fu compresa (con una modifica introdotta dalla legge regionale n. 6 del 2000) quella di segretario effettivo dei comitati di controllo. Con tale formulazione vennero tuttavia escluse dalla valutazione le funzioni di segretario allorché esse, pur restando le medesime nella sostanza, fossero state svolte nella posizione di supplente. Ciò costituisce, ad avviso della Commissione, un'indebita violazione di un criterio di equipollenza comunemente seguito nelle pubbliche amministrazioni. Si provvede pertanto, con l'articolo 3, a rimuovere la limitazione delle funzioni valutabili a quelle espletate dal solo segretario effettivo dei comitati di controllo.
Iltesto della Commissione è unificato con quello delle Proposte di legge n. 219 e n. 251.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Modifiche alle norme sulla prima costituzione della dirigenza nell'amministrazione e negli enti regionali.
Art. 1
Concorso interno per titoli ed esami1. Nel comma 5, dell'articolo 77, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) la percentuale "75 per cento" è sostituita dalla percentuale "100 per cento".
Art. 1
Utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso interno per la copertura dei posti vacanti1. Nei commi 5 e 9 dell'articolo 77 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) le parole "75 per cento" sono sostituite dalle parole "100 per cento".
2. Il comma 10 del medesimo articolo è abrogato.
Art. 2
Copertura dei posti nella dotazione organica della dirigenza1. Nel comma 9, dell'articolo 77, della legge regionale n. 31 del 1998 la percentuale "75 per cento" è sostituita dalla percentuale "100 per cento".
Art. 2
Estensione agli enti regionali
dell'inquadramento per titoli1. Nel comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione", sono inserite le parole "e degli enti".
Art. 3
Assegnazione di dirigenti1. Il comma 10, dell'articolo 77, della legge regionale n. 31 del 1998, è abrogato.
Art. 3
Funzioni valutabili1. Nel comma 3 dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998 è soppressa la parola "effettivo".