CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 215

presentata dai Consiglieri regionali

SANNA Gianvalerio - PIRISI - BIANCU - DEMURU - SANNA Salvatore

il 6 giugno 2001

Semplificazione amministrativa. Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa)


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende assolvere allo scopo di introdurre in maniera sistematica e obbligatoria, all'interno delle procedure di attuazione degli interventi pubblici finanziati dalla Regione e comunque rientranti nell'attività delle amministrazioni locali, lo strumento della conferenza di servizio come momento di semplificazione e accelerazione dei processi decisionali.

E' infatti abbastanza consolidato il dato di una grave condizione di stasi e di complessità in cui versano le amministrazioni attuatrici di interventi pubblici, a causa del complesso delle attività autorizzative e propedeutiche alla esecuzione di interventi pubblici sia nel campo dei lavori pubblici che in quello della pianificazione.

La proposta di legge che sostituisce gli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 40 del 1990 intende dotare l'amministrazione pubblica di un più puntuale strumento teso al conseguimento più rapido degli obiettivi delle amministrazioni pubbliche e ad agevolare i processi di spesa e di rendiconto dell'Amministrazione regionale

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Conferenze di servizi

1. Al di fuori di altre fattispecie diversamente disciplinate, al fine di provvedere in maniera rapida e trasparente all'attuazione dei programmi di intervento, opere pubbliche, programmi integrati dipendenti da atti di programmazione regionale o comunque derivanti da finanziamento regionale, l'Amministrazione regionale o locale procedente indice, di regola, una conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni interessate:

a) quando si ritenga opportuno operare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;

b) quando sia opportuno operare un esame contestuale di interessi coinvolti in più  procedimenti amministrativi connessi fra loro, riguardanti medesime attività, e nei casi in cui la stessa amministrazione procedente curi l'interesse pubblico prevalente, ovvero sia responsabile del buon fine del procedimento sotto il profilo del conseguimento degli obiettivi e della definizione degli adempimenti contabili e finanziari;

c) qualora si debbano acquisire intese, concerti, nullaosta o pareri di altre amministrazioni o di settori diversi della stessa amministrazione pubblica; in tal caso le determinazioni concordate nella conferenza di servizi e risultanti dal relativo verbale sostituiscono a tutti gli effetti di legge gli atti predetti.

2. Alla Conferenza di servizi l'amministrazione procedente partecipa con un proprio rappresentante nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente, del Presidente della Provincia o del Sindaco, il quale dispone dei poteri spettanti all'amministrazione di riferimento in relazione all'oggetto del procedimento.

3. Nella prima riunione della Conferenza le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono i termini entro cui deve disporsi la decisione conclusiva. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione indicente procede ai sensi del comma 6.

4. La Conferenza di servizi è convocata, ai sensi del comma 1, lettera c), dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente, anche su richiesta del soggetto privato  la cui attività sia dipendente o subordinata ad atti di consenso preventivi, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse.

5. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla Conferenza di servizio o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della necessaria delega ad esprimere la volontà di competenza, salvo che non venga comunicato all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di comunicazione delle decisioni adottate.

6. Nel caso in cui una amministrazione  abbia espresso, anche in sede di Conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento, dandone comunicazione ai sensi ed agli effetti dell'articolo 14, comma 3 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni. La determinazione così assunta diventa esecutiva qualora, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa da parte delle amministrazioni interessate, non venga comunicata la sospensione della decisione assunta.

7. Nel caso il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, storica ed artistica, o alla tutela della salute pubblica, può essere richiesta, purché la stessa non trovi coerente assenso in strumenti o piani già operanti, una deliberazione conclusiva del procedimento da parte dell'organo collegiale della amministrazione responsabile del procedimento.

8. Il ricorso alla Conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione e realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 1.000.000.000, richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati.

9. Quando l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a Conferenze di servizi indette da altre amministrazioni proponenti, il rappresentante regionale può essere unico ed investito da poteri di più settori della Amministrazione regionale, ed in tal caso la nomina deve essere fatta attraverso delibera della Giunta regionale. Le manifestazioni di volontà del rappresentante regionale sostituiscono tutti i provvedimenti di competenza della Amministrazione regionale, salvo che la Giunta regionale non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla Conferenza stessa.

   

Art. 2
Abrogazione

1. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40  (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).