CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 209
presentata dai Consiglieri regionali
COSSA - FANTOLA - VARGIU - CASSANO - SANNA Noemi - PILO - LOMBARDO
il 28 maggio 2001
Norme a sostegno delle iniziative a favore delle donne in difficoltà
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La diffusione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nelle sue diverse manifestazioni di violenza fisica, psicologica o economica, emerge oggi in snodo drammatico e interessa, trasversalmente, tutti gli strati sociali.
Sempre maggiore è il numero delle donne che, vincendo un muro di omertà e di rispetto umano, decide di rivolgersi alle strutture pubbliche per sottrarsi ad una condizione intollerabile, che sovente coinvolge anche minori.
Se l'emersione del fenomeno è di per sé un fatto positivo, pure essa evidenzia in modo altrettanto drammatico l'inadeguatezza delle strutture pubbliche, quasi mai attrezzate ad intervenire con la tempestività, l'efficacia e la sensibilità che la variegata casistica della "violenza" richiede; spesso, infatti, l'approccio burocratico ad un problema così delicato rischia di essere più dannoso della violenza stessa e finisce per scoraggiare le donne dal ribellarsi, facendo preferire il subire le situazioni piuttosto che affidarsi a strutture dotate di scarsa competenza, professionalità e prive di quel minimo di garanzia della riservatezza che la situazione comporta.
La presente proposta di legge mira - utilizzando l'esperienza maturata dagli enti locali e dal mondo del volontariato, da sempre abituato a svolgere un'azione di supplenza rispetto all'inadeguatezza del potere pubblico - a favorire il riscatto personale e sociale delle donne che hanno incontrato la violenza, fornendo loro il necessario sostegno.
Lo strumento che viene individuato è il "progetto a sostegno delle donne in difficoltà", che può essere presentato dagli enti locali, singoli o associati, da associazioni femminili iscritte negli appositi albi, oppure di concerto tra enti locali ed associazioni.
I progetti possono prevedere l'apertura di un "Centro antiviolenza", con funzione di prima accoglienza e di supporto psicologico e legale, nonché di "Case di accoglienza", coperte dalla massima riservatezza e sicurezza, alle quali si accede unicamente attraverso i Centri antiviolenza.
Dette strutture operano in stretta collaborazione con gli organismi pubblici operanti nel territorio e svolgono attività di informazione e di prevenzione.
Elemento caratterizzante della presente proposta di legge è la previsione di interventi tendenti alla istituzione di "Centri antiviolenza" ed alla creazione di "Case di accoglienza" a favore di donne (ed eventualmente ai figli minori) vittime di violenza e/o di abusi, costrette ad abbandonare il proprio ambiente familiare e nell'impossibilità di farvi ritorno.
A tale scopo la Regione finanzia, nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, la realizzazione di tali strutture che possono, se del caso, essere realizzate di concerto fra ente pubblico e privato.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Principi e finalità1. La Regione riconosce che la violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne rappresenta un pregiudizio all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che hanno subìto violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo finalizzato alla riconquista della propria dignità personale e della propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
2. La Regione promuove, coordina ed incoraggia iniziative per contrastare la violenza tra i sessi, sia essa fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.
3. La Regione favorisce e promuove interventi da parte delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati per offrire le risposte adeguate alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causati e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.
Art. 2
Progetti a sostegno delle donne in difficoltà1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge l'Amministrazione regionale finanzia progetti a sostegno delle donne in difficoltà presentati:
a) da enti locali singoli o associati;
b) da associazioni femminili che siano iscritte agli albi delle associazioni di volontariato e/o Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che possono dimostrare di avere maturato un'esperienza nello specifico settore;
c) di concerto dai soggetti di cui alle lettere a) e b).
2. I progetti, da realizzarsi anche in più annualità, possono prevedere:
a) il "Centro antiviolenza", facilmente accessibile e adeguatamente pubblicizzato, che svolge funzioni e attività di prima accoglienza, e in particolare:
1) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
2) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
3) colloqui informativi di carattere legale;
4) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;
b) una o più "Case di accoglienza", dotate di garanzia di sicurezza e riservatezza, quali strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza, strutturate in modo tale da favorirne l'autogestione.
3. L'accesso alle Case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza.
4. A dette strutture si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.
Art. 3
Attività del Centro antiviolenza
e delle Case di accoglienza1. Il Centro antiviolenza e le Case di accoglienza:
a) raccolgono e analizzano i dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;
b) diffondono i dati elaborati e l'analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
c) formano e aggiornano le operatrici dei Centri e gli operatori sociali istituzionali;
d) svolgono iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia relativamente al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
e) raccolgono documentazione sull'argomento da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.
Art. 4
Rapporti con strutture pubbliche1. Il Centro antiviolenza opera in rapporto di stretta collaborazione con le strutture pubbliche operanti nel territorio, quali strutture sanitarie ed ospedaliere, forze dell'ordine, servizi sociosanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche.
Art. 5
Assistenza alloggiativa garantita1. La Regione sostiene le amministrazioni comunali che garantiscono adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unicamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo a causa di violenze e/o abusi sessuali fisici o psicologici.
2. La Regione finanzia nella misura massima dei 50 per cento:
a) la realizzazione di strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
b) le relative spese di gestione e di funzionamento.
Art. 6
Cumulabilità dei finanziamenti1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 7
Criteri, modalità e termini
per la concessione dei contributi1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di priorità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui all'articolo 3 e gli interventi di assistenza alloggiativa di cui all'articolo 5.
2. Le domande di concessione dei contributi devono pervenire all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 50 per cento dell'importo complessivo; il restante 50 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.
Art. 8
Relazioni e rendiconti1. I soggetti promotori di cui all'articolo 2 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle Case di accoglienza.
2. La Giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, assicura annualmente la rilevazione sistematica dei fenomeni della violenza contro le donne, e predispone annualmente una relazione quale indicazione di indirizzo per la predisposizione o modifica dei criteri di cui all'articolo 7, comma 1, e dei documenti di programmazione e bilancio della Regione.
Art. 9
Norma finanziaria1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 200.000.000 per l'anno 2001 e in lire 500.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006
Cap. 03016 - Fondo per nuovi oneri legislativi
2001 lire 200.000.000
2002 lire 500.000.000
2003 lire 500.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 12 della Tabella A allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001).
In aumento
12 - SANITA'
UPB S12.046
Servizi socioassistenziali
2001 lire 200.000.000
2002 lire 500.000.000
2003 lire 500.000.000
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S12.046 del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 e in quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.