CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 208

presentata dal Consigliere regionale

NUVOLI

il 28 maggio 2001

Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna


RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (I.Z.S.) è attualmente disciplinato dalla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15, sulla base delle norme della Legge 23 dicembre 1975, n. 745, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 261.

Successivamente, nel quadro della regionalizzazione delle funzioni in materia sanitaria, è stato approvato il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

L'articolo 2, comma 5, di tale provvedimento, che ha valore di legge-quadro, prevede che "le regioni, entro il 31 dicembre 1993, disciplinano le modalità gestionali , organizzative e di funzionamento degli istituti, nel rispetto dei principi previsti dal presente decreto e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché l'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli istituti (…). Le regioni inoltre, nell'esercizio delle proprie competenze sugli istituti zooprofilattici sperimentali, adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse.".

Vi è dunque l'esigenza di adeguare, sia pure con grandissimo ritardo,  la vigente legislazione regionale sull'Istituto.

A tale finalità risponde la presente proposta di legge, che non si discosta, nella sostanza, dal modello ordinamentale previsto dal decreto legislativo n. 270 del 1993.

Particolare attenzione è stata posta nel delineare le competenze degli organi di amministrazione.

Al direttore generale è attribuita una competenza generale in materia gestionale, ivi compreso il potere di scelta dei suoi più diretti collaboratori, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.

La posizione di autonomia del direttore generale è inoltre rafforzata dal fatto che la sua nomina deriva dalla Giunta regionale, al pari di quella del consiglio di amministrazione, e che a lui spetta la rappresentanza legale dell'ente.

Non si è ritenuto d'altra parte opportuno ridurre il consiglio di amministrazione ad un ruolo meramente consultivo. Ad esso è stato pertanto attribuito il potere di adottare o approvare i principali atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'ente e di svolgere un sostanziale ruolo nel processo di verifica della gestione dell'ente.

Si è inoltre mantenuta la figura del presidente del consiglio di amministrazione. Alla qualificazione dell'organo giova inoltre il fatto che sulla sua nomina si esprima la competente Commissione consiliare.

Si ritiene dunque di aver conseguito un buon equilibrio fra le indubbie esigenze di efficienza manageriale che si pongono in qualunque ente pubblico e le problematiche specifiche di un ente di alta specializzazione scientifica e professionale, che meglio possono essere affrontate mediante un organismo collegiale particolarmente qualificato.

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, definisce le linee di indirizzo e le modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, di seguito denominato "Istituto".

   

Art. 2
Generalità

1. L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

2. L'Istituto opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai servizi veterinari della Regione e delle Aziende sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

3. L'Istituto opera altresì come strumento tecnico-scientifico della Regione, nell'ambito degli obiettivi  e degli indirizzi programmatici da questa definiti.

4. L'Istituto garantisce l'erogazione delle prestazioni e dei servizi secondo criteri di economicità di gestione.

5. L'Istituto opera secondo la normativa vigente in materia di qualità dei servizi.

   

Art. 3
Compiti

1. L'Istituto è tenuto, in via ordinari, ad assicurare:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) gli accertamenti analitici e il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e di supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche e dell'igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;

g) l'esecuzione di esami ed analisi necessari alla attività di controllo degli alimenti di origine animale;

h) l'esecuzione di esami ed analisi necessari all'attività di controllo della alimentazione animale;

i) lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e di quelli destinati all'alimentazione animale;

l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;

m) l'attuazione di iniziative statali o regionali per formazione, aggiornamento e specializzazione di veterinari e altri operatori;

n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo di conoscenze nel campo dell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, della Regione e di enti pubblici e privati;

o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario assegnato all'Istituto, demandato ad esso dalla Regione e dallo Stato;

p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della Sanità;

q) la elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

   

Art. 4 
Produzioni

1. L'Istituto sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. La Regione può incaricare l'Istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per profilassi e altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

3. L'Istituto, previa informazione alla Giunta regionale, può associarsi ad altri istituti zooprofilattici sperimentali per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

   

Art. 5
Prestazioni nell'interesse di terzi

1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per la erogazione di prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, fermo restando che tali attività devono essere svolte in subordine ai compiti istituzionali.

2. La Giunta regionale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Ministero della Sanità ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 270 del 1993, approva con proprio provvedimento le tariffe per le prestazioni erogate a pagamento dall'Istituto.

   

Art. 6
Sedi

1. L'Istituto ha sede legale a Sassari ed è organizzato in una sede centrale e in strutture operative territoriali.

2. L'Istituzione di nuove strutture operative territoriali e la soppressione di quelle esistenti sono soggette ad approvazione della Giunta regionale.

   

Art. 7
Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale;

c) il Collegio dei revisori.

   

Art. 8
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della Sanità e i restanti quatto designati dalla Giunta regionale, che li sceglie fra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, corredata dei curriculum dei candidati prescelti: decorsi i trenta giorni il parere si ha per espresso. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

2.Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati più di una volta.

3.Le cause di incompatibilità con l'incarico di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

4. I membri del Consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

a) scioglimento del consiglio;

b) dimissioni volontarie;

c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;

d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;

e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.

5. Il direttore generale, al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 4, informa senza ritardo il Presidente della Regione. Quest'ultimo contesta la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) ed e) all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente della Regione decide definitivamente.

6. In caso di cessazione anticipata di un componente si provvede alla sostituzione con le modalità previste dal comma 1. I nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

7. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da due dei suoi componenti almeno ogni bimestre ed ogniqualvolta lo richieda, indicando gli argomenti da trattare, il Presidente della Regione.

8. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Alle sedute del Consiglio partecipa con voto consuntivo il direttore generale.

9. Al Presidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione spettano le indennità di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.

   

Art. 9
Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.

2. Il Consiglio di amministrazione in particolare:

a) adotta lo statuto dell'Istituto e lo presenta per l'approvazione alla Giunta regionale;

b) approva, su proposta del direttore generale, il regolamento dei servizi dell'Istituto e la dotazione organica del personale;

c) approva, su proposta del direttore generale, i programmi annuali e pluriennali delle attività e degli investimenti dell'Istituto;

d) approva, su proposta del direttore generale, il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo;

e) verifica, anche avvalendosi delle risultanze del controllo interno di gestione, la cui organizzazione è disciplinata dal regolamento dei servizi, la corrispondenza dell'attività e della gestione dell'Istituto  agli obiettivi programmatici ed ai criteri di efficienza, efficacia, qualità e adotta le conseguenti determinazioni di competenza, adeguando ove sia necessario obiettivi, programmi, scale di priorità e ripartizione delle risorse finanziarie.

   

Art. 10
Scioglimento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento della Giunta regionale nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto. Con lo stesso provvedimento viene nominato un commissario al quale sono attribuite le funzioni e le competenze del disciolto Consiglio di amministrazione.

   

Art. 11
Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento, elegge il suo Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto.

3. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente si procede ad una nuova elezione ed il nuovo Presidente dura in carica fino al completamento del quinquennio.

4. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamento; formula l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione, che convoca e presiede, inserendo gli argomenti la cui discussione sia proposta dai singoli consiglieri, dal direttore generale o dal Presidente della Regione.

   

Art. 12
Il direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta e deve essere in possesso di competenze gestionali e tecnico-scientifiche, in particolare nel campo della sanità pubblica, nonché degli ulteriori requisiti specificati dallo statuto dell'Istituto.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da un contratto di tipo privato di durata quinquennale rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992.

3. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.

4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o dei principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Regione risolve il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale.

5. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992.

   

Art. 13
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione previsti dall'articolo 9;

c) nomina il direttore sanitario e il direttore amministrativo;

d) adotta tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'organizzazione e la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto, compresi tutti gli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, salve le competenze riservate dalla legge e dallo statuto al consiglio di amministrazione ed eccettuati gli atti e provvedimenti che il regolamento dei servizi attribuisce alla competenza del direttore sanitario, del direttore amministrativo o di altro personale dell'Istituto;

e) cura l'attuazione dei programmi annuali e pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, attribuendo al direttore sanitario, al direttore amministrativo e agli altri dipendenti le conseguenti responsabilità operative, verificando periodicamente lo stato di attuazione dei programmi e tenendo costantemente informato il Consiglio di amministrazione sull'esito delle verifiche periodiche e sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi prefissati.

   

Art. 14
Il direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.

3. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di tipo privato di durata quinquennale rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992.

4. Il direttore sanitario dirige l'attività tecnico-scientifica dell'Istituto e fornisce pareri obbligatori al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

   

Art. 15
Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore amministrativo è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.

3. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992.

4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

   

Art. 16
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri prescelti dalla Giunta regionale fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Il direttore generale convoca il Collegio dei revisori per la prima seduta.

3. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

4. Il Collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del Codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo.

5. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta una indennità secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995.

   

Art. 17
Il Consiglio dei sanitari

1. Il Consiglio dei sanitari è organismo consultivo del direttore generale. Il numero, i requisiti, le modalità di funzionamento dello stesso sono stabilite nel regolamento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992.

   

Art. 18
Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992 e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

   

Art. 19
Finanziamento

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:

a) dallo Stato, a carico del Fondo Sanitario Nazionale;

b) dalla Regione e dalle Aziende Sanitarie Locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;

c) dalle Aziende Sanitarie Locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controlli sanitari.

2. Il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico è inoltre assicurato:

a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3;

b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;

c) dai redditi del proprio patrimonio;

d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;

e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;

f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.

   

Art. 20
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di sua proprietà alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione o per altro titolo.

2. In caso di scioglimento dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione.

   

Art. 21
Norme finali e transitorie

1. La Regione esercita la funzione di vigilanza e controllo sugli atti dell'Istituto ai sensi della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1995 e può disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.

   

Art. 22
Norme finali e transitorie

1. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori sono nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede entro novanta giorni dalla sua nomina alla adozione del nuovo statuto dell'Istituto, uniformandolo alle disposizioni di cui alla presente legge, e alla nomina del direttore generale.

3. Entro i successivi due mesi il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, approva il regolamento dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Gli organi dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e mantengono le attuali competenze ed attribuzioni fino all'insediamento dei nuovi organi.

5. Qualora il Consiglio di amministrazione non provveda entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, la Giunta regionale nomina un commissario che provvede entro quarantacinque giorni.

   

Art. 23
Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15.

   

Art. 24
Norma finanziaria

1. Alle spese per l'attuazione della presente legge gravanti sul bilancio regionale si fa fronte mediante le disponibilità recate dalle UPB S12.060 (Istituto Zooprofilattico. Parte corrente) ed S12.061 (Istituto Zooprofilattico. Investimenti) del bilancio della Regione per l'anno 2001 e dalle corrispondenti UPB dei bilanci degli anni successivi.