CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 202/A
presentata dal Consigliere regionale
PIANA
il 27 aprile 2001
Disciplina del diritto di reimpianto delle superfici vitate
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge si propone di arginare il fenomeno, ormai in atto da un certo tempo, del trasferimento verso altre regioni dei diritti di reimpianto derivanti dall'espianto delle superfici vitate.
Il blocco della possibilità di impiantare vigneti destinati alla coltivazione delle uve da vino, derivante dalla politica comunitaria nel settore, ha comportato che i produttori di regioni particolarmente vitate, specie del nord Italia, effettuino una vera e propria campagna acquisti dei diritti di reimpianto anche in altre regioni.
Poiché la normativa nazionale di attuazione del regolamento comunitario che regola l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo permette il trasferimento dei diritti di reimpianto all'interno dell'intero territorio nazionale, appare indispensabile utilizzare la competenza esclusiva della Regione sarda in materia di agricoltura per vietare l'esportazione dalla Sardegna dei diritti di reimpianto derivanti dall'espianto di superfici vitate.
A giudizio dei proponenti, infatti la norma contenuta nella proposta di legge appare necessaria per tutelare il patrimonio vitivinicolo della Sardegna, già compromesso dalla politica comunitaria di incentivazione dell'espianto dei vigneti.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO
composta dai Consiglieri
FRAU, Presidente e relatore; GRANELLA, Vice Presidente; CASSANO, Segretario; SANNA Alberto, Segretario; CAPPAI, DEMURU, GIAGU, LIORI, MANCA, ORTU, PILO, RASSU
pervenuta il 29 novembre 2002
La Quinta Commissione permanente, nella seduta del 20 novembre 2002, preso atto del parere favorevole della Seconda Commissione Permanente sugli aspetti legati alla compatibilità con la normativa comunitaria, ha approvato la proposta di legge 202 "Disciplina del diritto di reimpianto delle superfici vitate" .
La normativa comunitaria vieta, in linea generale, da alcuni anni e fino al 2010, l'impianto di nuovi vigneti destinati alla coltivazione delle uve da vino; la stessa normativa prevede tuttavia la possibilità di impiantare nuovi vigneti per coloro che procedono all'espianto di vigneti preesistenti (c.d. diritto di reimpianto). La medesima normativa, e il decreto ministeriale 27 luglio 2000 di attuazione della stessa, prevedono che questi diritti di reimpianto possano essere ceduti a terzi, nell'ambito dei vari Stati membri, anche senza il contestuale trasferimento dei terreni su cui insistevano i vigneti espiantati.
Questa normativa ha comportato la nascita di un fiorente mercato dei diritti di reimpianto, in quanto gli agricoltori delle aree a elevata vocazione vinicola delle altre regioni d'Italia, forti di un elevato potere di acquisto che deriva loro anche dalla potenzialità economica della produzione vinicola di tali zone, stanno acquistando i diritti di reimpianto dalla Sardegna e dalle altre regioni dove l'agricoltura attraversa un periodo di particolare difficoltà.
Appare pertanto indispensabile prevedere un divieto del trasferimento dei diritti di reimpianto dalla Sardegna alle altre regioni d'Italia, questo per evitare l'ulteriore indebolimento del comparto vitivinicolo già fortemente compromesso anche dalla politica comunitaria di incentivazione all'espianto dei vigneti. Al proposito si può ricordare che in 12 anni la superficie vitata regionale è passata dai 47.900 ettari del 1990 ai 26.900 ettari del 2002.
La possibilità di un blocco del trasferimento dei diritti di reimpianto appare compatibile con la normativa comunitaria, tanto che il citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 "Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo" all'art. 4 prevede la possibilità per le regioni di limitare l'esercizio del diritto di reimpianto o sulla sola superficie oggetto dell'estirpazione o ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare la viticoltura qualitativa e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili.
Poiché alcune regioni del sud Italia (Sicilia e Puglia) hanno già provveduto a introdurre il divieto di trasferimento verso altre regioni dei diritti di reimpianto, appare ragionevole pensare che aumenterà la richiesta di acquisto dei diritti di reimpianto "sardi" da parte delle altre regioni.
Pertanto appare opportuna una rapida approvazione della proposta di legge da parte dell'Assemblea.
**************
La Seconda Commissione, nella seduta del 20 novembre 2002, ha espresso parere favorevole sul provvedimento.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Trasferimento dei diritti di reimpianto1. I diritti di reimpianto, previsti dal Reg. CE 1439/1999 (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) derivanti dall'espianto di superfici vitate all'interno del territorio regionale o provenienti dalle assegnazioni di nuovi diritti alla Regione, possono essere ceduti dai titolari solo per l'utilizzo in altre aziende all'interno del territorio della Regione Sardegna.
2. Il trasferimento dei diritti di reimpianto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che deve accertare la sussistenza del diritto di reimpianto.
Art. 1
Trasferimento dei diritti di reimpianto1. I diritti di reimpianto, previsti dal Reg. (CE) n. 1493 del 17 maggio 1999 "Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", derivanti dall'espianto di superfici vitate all'interno del territorio regionale, possono essere ceduti dai titolari solo per l'utilizzo in altre aziende all'interno del territorio della Regione Sardegna.