CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 200

presentata dai Consiglieri regionali

LIORI - BIGGIO - CARLONI - CORDA - FRAU - MURGIA - ONNIS - SANNA Noemi - USAI

il 19 aprile 2001

Assistenza sanitaria integrativa per mutilati ed invalidi di guerra, per causa di guerra o per servizio


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La materia dell'assistenza sanitaria specifica ai mutilati ed invalidi di guerra ed alle categorie agli stessi equiparati, sino alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, era disciplinata da una compiuta normativa legislativa e regolamentare nazionale ed era gestita, in parte, anche da istituzioni successivamente sciolte da nuove normative che avviarono una graduale unificazione delle prestazioni sanitarie già erogate dagli enti mutualistici, facendo comunque salve le prestazioni specifiche erogate in favore di tale categorie.

Con l'ulteriore riforma normativa contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tale prestazioni diventavano erogabili con onere a carico dei bilanci regionali. Va da sé che le singole regioni potevano disciplinarne l'erogazione per via legislativa o amministrativa.

Neanche il decreto legislativo n. 299 del 1999 ha mutato tale quadro normativo lasciando inalterate le potestà regionali.

La presente legge prevede espressamente attraverso quali strumenti (deliberazioni e provvedimenti amministrativi) verranno assicurate tali prestazioni, determinando puntualmente l'ammontare delle prestazioni erogabili, definendo le procedure di accesso e le condizioni per una uniforme erogazione, tenendo conto delle norme regolamentari statali.

La necessità di una legge regionale di riordino della materia motiva, quindi, questo progetto di legge a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vittime civili di guerra e di tutti coloro che alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile.

Non va tuttavia sottaciuta un'ulteriore ragione, preliminare alle stesse esigenze di semplificazione, trasparenza e uniformità. Infatti, verso tutti coloro che nell'adempimento del proprio dovere contraggono mutilazioni o invalidità, l'intera comunità regionale ha debiti di riconoscenza e né il trascorrere del tempo né i mutamenti sociali possono far venire meno tale sentimento.

Non si tratta di un privilegio, peraltro mai sollecitato, ma di una tangibile riconoscenza verso queste persone, esternata con l'adeguamento delle modalità di fruizione di prestazioni e servizi alle specifiche condizioni di non integrità fisica , talvolta, di sofferenza morale, per perseguire una uguaglianza sostanziale e non soltanto formale tra i cittadini.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si è inteso delineare un livello di assistenza sanitaria integrativa specifica per mutilati ed invalidi di guerra, per causa di guerra o per servizio, soprattutto alla luce della rilevante quota di risorse regionali destinate al finanziamento del servizio sanitario; quota che in sé può ampiamente giustificare livelli di assistenza superiori a quelli uniformi previsti dalla pianificazione sanitaria nazionale.

Passando al concreto esame della nostra proposta, vogliamo mettere in evidenza le finalità, i soggetti destinatari e gli enti erogatori delle prestazioni, nonché la natura delle prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria.

Fatto molto importante, si introduce una specifica procedura di concessione delle prestazioni sanitarie aggiuntive. determinandone in modo dettagliato la tempistica e le fasi e rinviando ad apposito  atto amministrativo, che riveste, per sua natura, carattere di maggiore flessibilità, sia l'aggiornamento dell'importo giornaliero, sia l'individuazione della documentazione probante la produrre.

Per le motivazioni sopra riportare si confida nella rapida approvazione della presente proposta.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502, eroga l'assistenza sanitaria ai mutilati ed invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Le Aziende sanitarie locali realizzano le finalità di cui al comma 1 con specifici livelli di assistenza, anche superiori a quelli uniformi, comprendenti prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, con oneri a totale carico del Servizio sanitario regionale.

   

Art. 2
Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

a) i mutilati ed invalidi di guerra e per causa di guerra di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i mutilati ed invalidi per servizio titolari dei benefici di cui alla Legge 26 gennaio 1980, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli ex deportati, gli ex prigionieri di guerra, i decorati al valor civile e militare, che abbiano contratto mutilazioni o invalidità in relazione alle motivazioni di inquadramento nella categoria di appartenenza.

   

Art. 3
Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria

1. Sono considerate prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria, da concedere ai destinatari di cui all'articolo 2, le cure climatiche e termali ed i soggiorni terapeutici.

2. Ai destinatari delle prestazioni aggiuntive di assistenza di cui al comma 1, e nell'ambito delle stesse, per i quali risulta comprovata l'impossibilità di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana, è riconosciuta la presenza di un accompagnatore, dagli stessi indicato, per l'intero periodo di fruizione delle prestazioni.

   

Art. 4
Cure climatiche e termali

1. Le cure climatiche e termali, ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, sono costituite da un periodo di cura, di giorni ventuno per anno solare, quale fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o complicazione dell'infermità pensionata nonché di patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse con la infermità principale.

2. I soggetti paraplegici, i ciechi, i plurimutilati o affetti da malattia mentale sono ammessi alle cure climatiche e termali in deroga alle condizioni di cui al comma 1, al solo titolo della loro minorazione.

   

Art. 5
Soggiorni terapeutici

1. I soggiorni terapeutici hanno finalità convalescenziale e si effettuano, per un periodo massimo di giorni ventuno per anno solare, in località marine, montane, lacustri e collinari. Essi sono riconosciuti a soggetti che in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali ovvero di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli delle località di abituale dimora.

   

Art. 6
Modalità di concessione delle prestazioni sanitarie aggiuntive

1. Le prestazioni di cui all'articolo 3 sono concesse nella forma indiretta dalla ASL competente per territorio.

2. I destinatari interessati presentano alla ASL, di cui al comma 1, presso l'apposito ufficio, domanda di concessione delle prestazioni, su moduli predisposti dalla stessa, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ogni anno.

3. Le domande sono istruite, dal suddetto ufficio, mediante effettuazione di visita medica, eventualmente anche specialistica o domiciliare, al fine di accertare l'entità terapeutica della prestazione sanitaria richiesta con riferimento alle finalità di cui agli articoli 4 e 5. L'istruttoria accerta altresì le condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 2. L'esito dell'istruttoria è comunicato all'interessato entro e non oltre il 30 aprile. In caso di silenzio la domanda si intende senz'altro accolta.

4. Avverso le determinazioni di cui al comma 3 è ammessa la presentazione di ricorso, in carta semplice, alla Commissione provinciale di cui all'articolo 7, entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito.

5. Per realizzare condizioni di omogeneità nell'applicazione della presente legge, le ASL possono stipulare intese o altre forme di collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative dei destinatari di cui all'articolo 2.

   

Art. 7
Commissione provinciale ricorsi

1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli interessati possono presentare ricorso, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, ad una Commissione provinciale ricorsi istituita presso l'ASL competente per il capoluogo di provincia e composta da:

a) un dirigente medico di II livello, in qualità di presidente, designato dall'ASL di cui sopra;

b) un dirigente medico di I livello, designato dall'ASL competente per territorio, in qualità di esperto;

c) un medico designato congiuntamente dalle rappresentanze provinciali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per servizio.

2. La Commissione è nominata con provvedimento del direttore generale dell'ASL presso la quale opera. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di segreteria sono svolte da dipendente dell'ASL ove ha sede la Commissione.

3. I corrispettivi per i componenti della Commissione sono equiparati a quelli per la partecipazione alla commissione invalidi civili e vengono erogati con identiche modalità.

4. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza dei voti e sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. In caso di silenzio, il ricorso si intende senz'altro accolto.

   

Art. 8
Misura della prestazione sanitaria aggiuntiva e modalità di erogazione

1. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono concessi come contributo giornaliero, comprensivo delle spese di viaggio, rapportato al numero delle giornate di effettiva presenza nella località di cura e soggiorno. Il contributo spetta qualora detta località disti almeno venti chilometri dal comune di residenza del beneficiario.

2. Il contributo giornaliero è fissato annualmente con regolamento dell'Assessore della sanità e non potrà essere inferiore a lire 80.000.

3. Il contributo di cui al comma 1 è raddoppiato qualora ricorrano le circostanze di cui all'articolo 3, comma 2.

4. I contributi giornalieri di cui al presente articolo sono erogati, dalla ASL competente per territorio, successivamente alla conclusione del periodo di cura e soggiorno autorizzato. L'erogazione avviene entro sessanta giorni dalla presentazione alla ASL suddetta della documentazione richiesta.

   

Art. 9
Assistenza ospedaliera

1. In caso di ricovero presso le strutture ospedaliere appartenenti al Servizio sanitario regionale, le ASL e le Aziende ospedaliere assicurano al grande invalido di guerra non vedente o pluriminorato la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Al degente è altresì assicurata la presenza continuativa di persona di sua fiducia, con onere a suo carico, per l'assistenza extra sanitaria necessaria per le esigenze conseguenti dalla grave infermità.

   

Art. 10
Assistenza protesica e ortopedica

1. Nel territorio regionale per l'assistenza protesica e ortopedica trova applicazione il nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministero della sanità n. 332 del 27 agosto 1999.

2. In caso di soggetti con gravissime invalidità, le ASL possono procedere alla fornitura, a titolo gratuito, di dispositivi non compresi nel nomenclatore di cui al comma 1, previa autorizzazione da richiedersi, di volta in volta, all'ufficio competente da individuarsi nell'ambito dei servizi dell'Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale.

   

Art. 11
Regolamento

1. Con apposito regolamento assessoriale di cui all'articolo 8, comma 2, è altresì individuato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel BURAS, l'ufficio di cui all'articolo 6, comma 2, l'ufficio di cui all'articolo 10, comma 2, la documentazione probante da produrre per l'erogazione della contribuzione nonché ogni altra norma tecnica necessaria per l'applicazione della legge medesima.

   

Art. 12
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono quantificate in lire 1.000.000.000 annue.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001-2002-2003 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

12- SANITA'

UPB S12.027

Spese per il Servizio sanitario regionale

Parte corrente

Cap. 12134-02

(N.I.) - Contributo regionale alle ASL per l'assistenza sanitaria ai mutilati ed invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio (art. 1 e seguenti della presente legge)

2001      lire       1.000.000.000

2002      lire       1.000.000.000

2003      lire       1.000.000.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

UPB S03.006

FNOL di parte corrente

Voce 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria 2001.

   

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.