CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 199

presentata dai Consiglieri regionali

PIRISI - BIANCU - DEMURU - SANNA GianValerio - SANNA Salvatore

il 12 aprile 2001

Nuovo inquadramento di personale dell'Amministrazione regionale assunto ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1991, n. 9 (Misure straordinarie per il reclutamento di personale da destinare agli uffici dei Comitati di controllo sugli atti degli enti locali)


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con l'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6, il personale di ruolo degli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale13 novembre 1998, n. 31, avesse prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione regionale è stato inquadrato nel ruolo della medesima Amministrazione, nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'ente locale di provenienza.

Ben diverso è stato invece il trattamento subito dal personale degli enti locali chiamato a prestare servizio, ugualmente in posizione di comando, presso i servizi di segreteria dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali in attuazione della legge regionale n. 20 del 1985 e successivamente inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1991, n. 9.

Nonostante le situazioni di partenza fossero sostanzialmente identiche, infatti, il personale considerato dalla legge regionale n. 6 del 2000 è stato inquadrato in Regione ope legis, con il solo limite dell'esistenza di posti vacanti nella pianta organica, prescindendo sia da un esperimento concorsuale, o almeno dall'accertamento del possesso di specifiche professionalità, sia dalla verifica delle effettive esigenze organizzative degli uffici regionali.

Nel 1991 invece fu previsto, come condizione per il passaggio nei ruoli regionali, il superamento di un apposito concorso per titoli ed esami, ma soprattutto fu previsto l'inquadramento, in esito a tale concorso, in qualifica inferiore a quella posseduta nell'ente locale di provenienza.

La presente proposta di legge è volta pertanto a rimuovere l'evidente disparità di trattamento che si è venuta a creare dopo l'approvazione della legge regionale n. 6 del 2000. A tal fine si prevede che, a domanda, anche il personale regionale assunto in esito ai concorsi banditi in attuazione della legge regionale n. 9 del 1991, così come già si è fatto per il personale considerato dalla legge regionale n. 6 del 2000, venga inquadrato nella qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ente locale di provenienza.

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Per il personale dell'Amministrazione regionale assunto mediante i pubblici concorsi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1991, n. 9 (Misure straordinarie per il reclutamento di personale da destinare agli uffici dei Comitati di controllo sugli atti degli enti locali) è disposto a domanda l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'ente locale di provenienza, nei limiti delle disponibilità esistenti nella relativa dotazione organica.

2. Le domande di nuovo inquadramento devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti di nuovo inquadramento hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione delle domande.

4. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si applica nel nuovo inquadramento l'ordine di precedenza risultante dalla graduatoria del concorso di assunzione nei ruoli regionali; in tal caso i successivi provvedimenti di nuovo inquadramento hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia sopravvenuta la vacanza di posti che ne consente l'adozione.

5. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge compete il trattamento stipendiale della qualifica di nuovo inquadramento, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, il salario di anzianità maturato.

   

Art. 2

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2001 con le disponibilità recate dai seguenti capitoli del bilancio della Regione: 02016 (Stipendi, paghe e indennità) quanto a lire 72.000.000; 02019 (Contributi fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza) quanto a lire 3.000.000; 02022 (Contributi trattamento di previdenza) quanto a lire 17.000.000; 02023 (Versamento imposta regionale attività produttive) quanto a lire 8.000.000, e per gli anni successivi con legge di bilancio.