CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 197

presentata dai Consiglieri regionali

PINNA - CUGINI - FADDA - BALIA - SANNA Giacomo - DETTORI Bruno

  il 6 aprile 2001

Istituzione dell'Agenzia per le Risorse Geologiche e Ambientali (ARGEA) e modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La necessità di emanare una legge regionale in materia di gestione delle risorse geologiche e ambientali nasce dall'esigenza di poter disporre di strutture specializzate che, a partire dalla razionalizzazione di quelle già esistenti nella Regione, siano in grado di fornire all'Amministrazione regionale e agli enti locali il supporto e l'assistenza tecnica, scientifica e operativa per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali.

La Regione sarda può rispondere in tempi molto rapidi a queste esigenze in quanto dispone all'interno dell'Ente Minerario Sardo in liquidazione di un consistente bagaglio di conoscenze e di un notevole patrimonio professionale formatosi nella scuola geomineraria della Sardegna.

La riconversione del personale verso le problematiche del territorio e dell'ambiente, assieme all'introduzione delle tecnologie informatiche, già avviata all'interno dell'EMSA, ed in particolare nella società PROGEMISA, costituisce una base di partenza da riorganizzare e aggiornare per fornire all'Amministrazione regionale e agli enti locali i supporti e l'assistenza tecnica, scientifica e operativa per assolvere alle esigenze richiamate.

L'istituzione dell'Agenzia prevista nella presente proposta di legge può, inoltre, consentire di disporre dei supporti necessari per svolgere un ruolo di esclusivo carattere promozionale per la valorizzazione delle risorse geominerarie favorendo le attività economiche dell'imprenditoria privata nei nuovi comparti estrattivi dei lapidei e dei minerali industriali.

Il patrimonio professionale ancora disponibile presso le società dell'EMSA in liquidazione può, inoltre, consentire di disporre dell'indispensabile supporto tecnico e operativo per la messa in sicurezza, la bonifica, la riabilitazione ambientale e il monitoraggio dei vuoti e delle falde sotterranee, nonché il recupero del patrimonio archeologico necessario per favorire la riconversione economica delle aree minerarie dismesse fornendo i necessari servizi al Consorzio di gestione del parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO.

In tal modo potranno trovare piena e proficua valorizzazione le conoscenze, le strutture e il personale operante all'interno delle società PROGEMISA e IGEA che hanno avviato una grande opera in questa direzione, opera che potrà trovare continuità operativa nell'ambito dell'attività dell'Agenzia regionale prevista dalla presente proposta di legge sotto il cui controllo verranno messe tali società per essere predisposte per la loro privatizzazione.

Con la presente proposta di legge si intende anche apportare alcune modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33, per consentire alla società di cui all'articolo 7, comma 5, della stessa legge di poter operare nei settori di propria competenza in tutto il territorio regionale con particolare riferimento alle aree minerarie dismesse inserite nei territori di delimitazione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO ed istituito in attuazione dell'articolo 114, comma 10, prima parte, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Viene in tal modo utilizzato in maniera ottimale il rilevante bagaglio tecnico, organizzativo e professionale disponibile all'interno della società IGEA S.p.A. nel settore delle operazioni terminali dell'attività mineraria (recupero e riqualificazione ambientale), consentendo nel contempo alla stessa società di ripartire su un maggior volume di entrate i costi generali della stessa società.

La presente proposta di legge introduce, inoltre, l'adeguamento della medesima legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33, per consentire alla richiamata società di cui all'articolo 7, comma 5, della stessa legge, di provvedere alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati dal 1° settembre 1998 sotto la direzione dell'IGEA S.p.A. nel progetto LSU del Parco geominerario della Sardegna in attuazione dell'intesa sottoscritta in data 10 dicembre 1997 tra i Ministeri dell'ambiente, dei beni e le attività culturali, dell'industria e la Regione sarda.

Con tale operazione si potrà dare avvio in tempi brevi ai rilevanti interventi per la bonifica e il recupero ambientale delle aree minerarie dismesse della nostra Regione inserite nel Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna con l'utilizzo delle consistenti risorse finanziarie recentemente stanziate dallo Stato a valere sulla Legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale).

La tempestiva attuazione di tali interventi, in aggiunta a quelli già programmati dalla Regione a valere sulle disponibilità della Legge n. 204 del 1993 e sui fondi del Quadro Comunitario di Sostegno inseriti nel POR Sardegna, consentirà nel medio periodo di rimuovere i pesanti ostacoli che impediscono il riutilizzo del territorio nelle aree minerarie dismesse della Sardegna, creando le condizioni di base per far nascere nuove attività produttive che, specie nel settore del turismo ambientale e culturale, possono contribuire in misura rilevante alla riconversione economica e sociale delle stesse aree.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Agenzia per le Risorse Geologiche e Ambientali

1. E' istituita l'Agenzia Regionale per le Risorse Geologiche e Ambientali, in forma abbreviata denominata ARGEA.

2. L'ARGEA ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede a Iglesias e può istituire proprie sedi operative negli altri comuni della Sardegna.

   

Art. 2
Finalità, funzioni e competenze dell'ARGEA

1. L'ARGEA ha finalità di supporto e di assistenza tecnica, scientifica e operativa in favore dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati nel campo della gestione del territorio con particolare riferimento alla difesa del suolo, all'assetto idrogeologico, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse geologiche e ambientali svolgendo a tal fine anche le funzioni di Servizio geologico regionale.

2. Nell'ambito delle sue finalità all'ARGEA sono affidate le seguenti funzioni e competenze:

a) acquisizione delle conoscenze in materia geologica, geostrutturale, geotecnica, geomorfologica, geopedologica, geomineraria, geotermica, idrogeologica e geoambientale attraverso la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione e la divulgazione dei dati, eseguendo a tal fine rilevamenti, accertamenti, sperimentazioni, ricerche e studi sullo stato fisico del suolo, del sottosuolo e dell'ambiente;

b) esecuzione, in collaborazione con i Servizi tecnici nazionali (Servizio geologico nazionale) ed in conformità alle prescrizioni del medesimo, della carta geologica e le carte geotematiche della Sardegna in scala 1:50.000 curandone la stampa e la pubblicazione con le relative note illustrative ed il loro periodico aggiornamento;

c) assistere la pubblica amministrazione nel soddisfacimento di esigenze conoscitive del territorio e dell'ambiente, nonché della loro trasformazione fornendo il supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Province e ai Comuni per l'elaborazione di piani, programmi, relazioni e pareri;

d) eseguire studi, ricerche e valutazioni tendenti ad aggiornare le conoscenze sul contesto giacimentologico della Sardegna allo scopo di accertare l'esistenza, la consistenza e le possibilità di valorizzazione delle risorse geominerarie al fine di favorire le attività economiche dell'imprenditoria privata;

e) attuare programmi di sperimentazioni, ricerche di mercato e studi di fattibilità tecnica-economica finalizzati alla valorizzazione delle risorse geominerarie, sviluppando a tal fine interventi di esclusivo carattere promozionale per favorire l'imprenditoria privata nell'avvio di nuove attività economiche, con particolare riferimento alla trasformazione delle materie prime locali;

f) eseguire studi, ricerche e sperimentazioni tecnico-scientifiche nel settore dei materiali ceramici e dei materiali compositi avanzati con l'introduzione e l'applicazione di alte tecnologie al fine di promuovere e sviluppare il settore della scienza dei materiali;

g) assicurare all'Amministrazione regionale il supporto tecnico necessario per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali inerenti la pianificazione dell'attività mineraria e di cava fornendo alla stessa Amministrazione regionale l'assistenza nelle istruttorie per l'approvazione di progetti e il rilascio di autorizzazioni, permessi e concessioni;

h) provvedere alla raccolta, alla classificazione e alla conservazione delle bibliografie tecnico-scientifiche, delle cartografie, della documentazione fotografica, dei materiali, delle campionature e dei reperti in materia di geolitologia, mineralogia, giacimentologia, paleontologia, geomorfologia e geopedologia realizzando a tal fine apposite strutture archivistiche;

i) provvedere alla realizzazione dello studio e delle indagini per la valorizzazione delle risorse idriche sotterranee della Sardegna per individuarne la disponibilità e valutarne la consistenza e l'utilizzabilità, attuando, nel contempo, un costante programma di monitoraggio per la protezione delle falde sotterranee;

l) predisporre ed attuare studi, piani e progetti per il recupero ambientale e il monitoraggio delle aree e dei siti degradati dalle attività industriali con particolare riferimento alla messa in sicurezza, alla bonifica, alla riabilitazione ambientale e al recupero dei compendi immobiliari interessati da attività minerarie e di cava, provvedendo al monitoraggio dei vuoti e delle falde sotterranee e ai rischi di vulnerabilità dei sistemi ambientali;

m) provvedere alla progettazione e agli interventi per il recupero del patrimonio di archeologia industriale mineraria con particolare riferimento alla realizzazione dei presidi minerari consistenti nel recupero e nel mantenimento in stato di efficienza dei più significativi cantieri e impianti minerari dismessi a scopi scientifici, didattici, culturali e turistici al fine di conservare e valorizzare le tecnologie e le professionalità minerarie e di favorire la riconversione delle aree minerarie dismesse;

n) svolgere attività di supporto e di assistenza tecnica e operativa nei campi di attività e di intervento del Consorzio di gestione del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna.

   

Art. 3
Organi e vigilanza

1. All'ARGEA si applicano le norme recate dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, e dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14; la stessa è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Giunta regionale che la esercita attraverso il Comitato degli Assessori.

2. Il Comitato degli Assessori è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto dall'Assessore dell'industria, dall'Assessore della difesa dell'ambiente, dall'Assessore della pubblica istruzione e dei beni culturali, dall'Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica e dall'Assessore dei lavori pubblici, ovvero da un loro delegato.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta del Comitato degli Assessori, di cui al comma 2, di concerto con l'Assessore competente in materia di ordinamento degli enti regionali, si provvede all'approvazione dello statuto, della pianta organica provvisoria ed alla costituzione degli organi dell'ARGEA.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi dell'ARGEA, il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento della stessa ARGEA previo parere favorevole del Presidente della Giunta regionale sentito il parere del Comitato degli Assessori.

   

Art. 4
Attività

1. L'ARGEA svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e pluriennali, nonché sulla base di specifiche convenzioni e incarichi conferiti dall'Unione Europea, dello Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dal Consorzio di gestione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna e di altri enti pubblici.

2. L'ARGEA può svolgere le attività di propria competenza anche al di fuori della Sardegna, in Italia e all'estero sulla base di incarichi di soggetti pubblici e privati e di organismi internazionali anche in riferimento alle attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

3. Nell'attuazione dei propri programmi l'ARGEA può svolgere la sua attività direttamente o attraverso le due società controllate di cui al comma 3 dell'articolo 7 della presente legge che potranno operare come strutture operative della stessa ARGEA.

4. Per l'espletamento delle sue attività e il conseguimento della propria finalità l'ARGEA è tenuta ad attivare rapporti di collaborazione con le Università, con l'ENEA, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e con altri soggetti pubblici e privati operanti nei settori di propria competenza.

5. Nell'ambito della sua finalità l'ARGEA promuove la formazione e specializzazione di personale tecnico italiano e straniero anche attraverso centri di eccellenza da gestire in collaborazione con le Università, altri soggetti pubblici e privati ed organismi internazionali.

6. L'ARGEA è tenuta a fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, documenti cartacei e cartografici, pareri e consulenze riguardanti i propri settori di attività secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale sentito il Comitato degli Assessori di cui all'articolo 2.
   

Art. 5
Patrimonio e rapporti giuridici

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti all'ARGEA i beni mobili e immobili, le attrezzature, i materiali e la documentazione necessaria all'espletamento dei compiti e delle funzioni della stessa ARGEA di cui è proprietario l'Ente Minerario Sardo in liquidazione e il Distretto Minerario di Iglesias, in corso di trasferimento alla Regione sarda sulla base di una ricognizione effettuata dal Servizio Ispettivo della Regione sarda.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ARGEA succede all'Ente Minerario Sardo in liquidazione in tutti i rapporti giuridici di cui lo stesso ente è titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti, convenzioni, decreti e comunque spettanti allo stesso ente in forza di legge necessari all'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite alla stessa ARGEA.

3. Sono, altresì, trasferite all'ARGEA le dotazioni finanziarie residue relative agli stessi rapporti giuridici di cui è titolare l'Ente Minerario Sardo in liquidazione.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti all'ARGEA al prezzo simbolico di lire 1.000 i pacchetti azionari delle società PROGEMISA S.p.A. e IGEA S.p.A. nonché le quote di partecipazione nel Consorzio FORGEA International, detenute attualmente dall'Ente Minerario Sardo in liquidazione.

5. Per le società per azioni di cui al comma 4 l'ARGEA provvede, previa azione di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività aziendali, alla progressiva dismissione del pacchetto azionario in favore degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati interessati.
   

Art. 6
Personale

1. Alla copertura dei posti in organico dell'ARGEA si provvede, in fase di prima attuazione, mediante concorso per titoli riservato al personale dipendente dalle società di cui al comma 3 dell'articolo 5.

2. Esperite le procedure di mobilità di cui al comma 1, alla copertura degli eventuali posti ancora vacanti nell'organico dell'ARGEA si provvede mediante concorsi pubblici.
   

Art. 7
Dotazioni

1. Le entrate dell'ARGEA sono costituite da:

a) un fondo di dotazione dimensionato sulla base dei programmi annuali dell'ARGEA da stanziare su apposito capitolo di spesa in sede di approvazione della legge annuale di bilancio della Regione;

b) fondi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Provincie, delle Comunità Montane, dei Comuni e del Consorzio di gestione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione di interventi finalizzati all'attività dell'ARGEA e determinati sulla base di accordi di programma, decreti, convenzioni e contratti;

c) risorse finanziarie derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e da organismi internazionali;

d) introiti derivanti dalle forniture di cui al comma 6 dell'articolo 4.

   

Art. 8
Modifiche alla legge regionale
4 dicembre 1998, n. 33

1. Le aree di intervento della società di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33, sono estese a tutto il territorio della Regione sarda con particolare riferimento ai territori di delimitazione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.

2. Al fine di consentire la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati dal 1° settembre 1998 sotto la direzione dell'IGEA nel progetto lavori socialmente utili del Parco geominerario della Sardegna, la società di cui al comma 1 è autorizzata ad avvalersi anche dei medesimi lavoratori.

3. Per le finalità di cui al comma 2 l'IGEA S.p.A. è, altresì, autorizzata a costituire una o più società miste con soggetti pubblici e privati ed eventualmente con la partecipazione dei lavoratori interessati.

   

Art. 9
Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 6.000.000.000 per l'anno 2001, in lire 15.000.000.000 per l'anno 2002 e in lire 15.000.000.000 per l'anno 2003 e fanno carico ai sotto citati capitoli nei bilanci regionali per gli stessi anni.

2. Alla relativa spesa si fa fronte con le seguenti variazioni di bilancio per gli anni 2001- 2002-2003:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 -

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

2001   lire     6.000.000.000

2002    lire  10.000.000.000

2003   lire   10.000.000.000

UPB S03.007 -

Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative

2001   lire       ------     

2002    lire   5.000.000.000

2003    lire  5.000.000.000

In aumento

09 - INDUSTRIA 

UPB S 09.013 -

Cap. 09017 - (N.I.) - Contributo annuo all'Agenzia per le Risorse Geologiche e Ambientali - ARGEA - quote per spese correnti

2001   lire    6.000.000.000

2002    lire  10.000.000.000

2003    lire 10.000.000.000

UPB S09.014 -

Cap. 09017/01 - (N.I.) - Contributo annuo all'Agenzia per le Risorse Geologiche e Ambientali - ARGEA - quote per investimenti

2001    lire          ------     

2002    lire      5.000.000.00

2003    lire     5.000.000.000

3. Alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 2003 si provvede con legge finanziaria.