CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 194
presentata dai Consiglieri regionali
CONTU - CAPPAI - PIANA
il 23 marzo 2001
Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18, concernente: "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo"
RELAZIONE DEI PROPONENTI
A circa tre anni di distanza dall'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18, recante "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32", si ritiene necessario apportare alcune modifiche alla normativa stabilita dalla legge regionale n. 18 del 1998, onde superare le difficoltà di applicazione constatate durante questo primo (sia pur breve) periodo di attuazione delle nuove disposizioni, ed anche per migliorare la gestione e il controllo dello sviluppo del settore da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
Si è ritenuto così opportuno formulare in maniera più semplice e chiara, nel testo dell'articolo 3, la definizione dei soggetti legittimati all'esercizio dell'agricoltura. L'accertamento dell'iscrizione all'INPS, così come stabilito dalla contorta formulazione del testo della legge regionale n. 18 del 1998, sembra, infatti, riguardare anche i soggetti associati e le stesse cooperative agricole, che come è noto - non sono iscrivibili all'INPS , bensì al Registro prefettizio e alle Camere di commercio.
Per quanto riguarda i criteri stabiliti dall'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 1998 per l'individuazione dei limiti per l'esercizio dell'agriturismo, si ritiene necessario fissare un limite minimo di superficie aziendale che possa garantire produzioni differenziate e quantitativamente sufficienti per offrire alle persone ospitate non soltanto il servizio di alloggio, ma anche quello di una ristorazione completa e adeguata e soprattutto rigorosamente in linea con le norme stabilite dall'articolo 5 della stessa legge.
Si ritiene altresì opportuno, per le superfici aziendali, fare riferimento, non tanto alla superficie complessiva delle aziende, bensì alla SAU (Superficie Agraria Utilizzata), cioè alle estensioni di terreno agricolo realmente coltivate. Ed è in armonia con questa scelta che nella presente proposta di legge si propongono:
- per le aziende che possiedono una SAU compresa tra 4 e 10 ettari, la concessione di livelli minimi di camere e di posti letto leggermente più alti di quelli stabiliti nel testo della legge regionale n,. 18 del 1998;
- per le aziende di dimensioni superiori ai 10 ettari di SAU, l'indicazione di un più preciso rapporto tra le maggiori superfici coltivate e il numero di posti letto e di posti in campeggio concedibili.
Al fine, inoltre, di promuovere anche nella nostra regione un'offerta agrituristica di dimensioni adeguate al livello richiesto dai "tour operator" nazionali e internazionali, ed in considerazione della ben nota carenza di posti letto che affligge l'organizzazione turistica di molte zone della Sardegna, si propone di portare il limite massimo dell'ospitalità al coperto - nelle aziende con superficie SAU di almeno 50 ettari - a 30 camere ed a 55 posti letto: il che, in concreto, equivarrebbe ad una dotazione massima di 25 camere doppie e 5 camere singole.
Per la ristorazione si propone che - in aggiunta agli ospiti alloggiati in camere e/o in spazi aperti per l'agricampeggio - sia consentito ospitare, per il solo consumo dei pasti, persone singole, comitive e gruppi organizzati, in numero non superiore a 120 coperti per pasto (oltre quelli degli ospiti), e comunque in misura non superiore a 1800 coperti mensili. Si ritiene, infatti, che tale limite massimo - equivalente in pratica mediamente a 30 persone al giorno ospitate per la sola ristorazione (oltre quelle che usufruiscono anche di alloggio) - sia compatibile con le aspettative degli operatori e con le potenzialità produttive delle aziende agrituristiche di dimensioni superiori alla media regionale, e possa contemporaneamente essere anche ragionevolmente accettato dalle altre categorie economiche che operano nel settore della ristorazione.
Poiché la normativa prevista dalla legge regionale n.18 del 1998 affida all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale le funzioni di gestione e controllo dello sviluppo dell'agriturismo attraverso la tenuta dell'elenco regionale delle aziende agrituristiche della Sardegna (v. articolo 9) nonché le funzioni di promozione e coordinamento sia delle attività di studio e di ricerca che di pubblicità e propaganda del settore agrituristico regionale (v. articolo 15), si ritiene utile istituire, presso l'Assessorato, una "Commissione per l'agriturismo" con funzioni:
- di supporto pluridisciplinare per quanto riguarda la gestione e il controllo del fenomeno agrituristico, che - oltre a quelle legate alle attività agricole delle aziende - riguarda anche altre problematiche di natura turistica, igienico-sanitaria, urbanistica e di formazione professionale degli operatori agrituristici;
- di supporto tecnico consultivo per le diverse attività promozionali che l'Assessorato deve svolgere, oltre a quello - che sta diventando di giorno in giorno più urgente - della "classificazione qualitativa" delle aziende, secondo il disposto dell'articolo 16 della stessa legge regionale n. 18 del 1998.
Circa il regime degli aiuti agli investimenti, si propone di unificare al 50 per cento le misure della contribuzione pubblica previste dalla legge regionale n. 18 del 1998 senza distinzione tra zone svantaggiate e non. Tale modifica è possibile perché l'attività agrituristica non è considerata attività prettamente agricola, e pertanto l'aiuto pubblico a favore di questa attività - purché non superi i 100.000 euro in tre anni - rientra nella categoria cosiddetta "de minimis", che comprende aiuti che si ritiene a priori non falsino la concorrenza.
La concessione dell'aiuto in misura pari al 50 per cento può essere proposta anche per la realizzazione dei locali polifunzionali per la macellazione e la lavorazione delle carni e dei locali e attrezzature per la lavorazione, manipolazione e conservazione dei prodotti aziendali prevista dall'articolo 13 della legge regionale n. 18 del 1998, in quanto, nelle regioni dell' "obiettivo 1", l'aiuto per tali tipi di investimenti può arrivare fino al 50 per cento.
Si ritiene inoltre necessario elevare a 360 milioni di lire l'importo massimo di spesa ammessa per singolo progetto, in considerazione dell'aumento dei costi (pari a circa il 20 per cento) verificatosi nel settore edilizio dal 1996 ad oggi. Tale modifica è possibile in quanto il nuovo importo dell'aiuto che si propone (= 50 per cento di lire 360.000.000) non supera il massimale degli aiuti consentiti dalla surricordata regola comunitaria del "de minimis".
Il prolungamento, infine, di altri 12 mesi del periodo biennale di durata della normativa transitoria prevista dall'articolo 21 della legge regionale n. 18 del 1998, che si propone nella presente proposta di legge, è indispensabile per consentire all'Assessorato regionale dell'agricoltura di impartire ai comuni le necessarie modifiche alle direttive di attuazione della legge regionale n. 18 del 1998, che l'approvazione della presente legge comporterà per il rinnovo delle autorizzazioni comunali alle aziende per lo svolgimento delle attività agrituristiche.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 19981. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18, è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai coltivatori diretti e categorie assimilate ed ai loro coadiuvanti familiari, singoli o associati.".
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 19981. L'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 1998 è sostituito dal seguente:
"6. Per le aziende aventi una SAU (Superficie Agraria Utilizzata) non inferiore a 4 ettari e non superiore a 10 ettari il limite massimo per l'ospitalità presso l'abitazione dell'imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati è di 8 camere e 15 posti letto. Per lo stesso tipo di azienda il limite massimo per l'ospitalità in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio è di 5 piazzole e 15 campeggiatori.
2. Per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto per ogni ettaro di SAU oltre i 10 e di una piazzola e 3 campeggiatori per ogni due ettari di SAU oltre i 10, con il limite massimo di 30 camere e 55 posti letto e di 10 piazzole e 30 campeggiatori.
3. Per quanto riguarda la ristorazione, in aggiunta agli ospiti alloggiati in camere e/o in spazi aperti per l'agricampeggio, è consentito ospitare - per il solo consumo dei pasti - persone singole, comitive e gruppi organizzati, in numero non superiore a 120 coperti per pasto, e comunque in misura non superiore a 1800 pasti mensili (oltre quelli per gli ospiti).".
Art. 3
Soppressione del comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 19981. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 1998 è soppresso.
Art. 4
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 19981. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 1998 è sostituito dal seguente:
"4. L'elenco degli operatori agrituristici della Sardegna è pubblico ed è lo strumento attraverso il quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con il supporto tecnico pluridisciplinare della Commissione per l'agriturismo di cui all'articolo 9 bis, esercita le funzioni di gestione e controllo dell'agriturismo regionale. Copia dell'elenco è trasmessa annualmente all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.".
Art. 5
Istituzione dell'articolo 9 bis della legge regionale n. 18 del 19981. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 1998, è istituito il seguente articolo:
Art. 9 bis - Commissione regionale per l'agriturismo
1. E' costituita, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, la Commissione regionale per l'agriturismo.
2. La Commissione è nominata con provvedimento dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed è composta da:
a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, responsabile dell'ufficio dell'agriturismo, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, con esperienza specifica in materia turistica;
c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità, con esperienza in materia igienico-sanitaria;
d) un rappresentante dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, con esperienza specifica in materia urbanistica;
e) un rappresentante dell'Assessorato regionale del lavoro e formazione professionale, con esperienza specifica in materia di formazione;
f) un rappresentante per le associazioni agrituristiche più rappresentative in ambito regionale;
g) un rappresentante dell'E.R.S.A.T., con esperienza specifica in materia di agriturismo.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate ad un impiegato dell'ufficio dell'agriturismo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
4. la Commissione è convocata dal Presidente con cadenza almeno bimestrale oppure a richiesta della maggioranza dei componenti.
5. La Commissione - per i soggetti iscritti all'elenco regionale e contro i quali sia stato presentato, da parte di terzi, motivato ricorso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per la presunta inidoneità dei medesimi a svolgere attività agrituristiche - accerta, su richiesta dell'Assessore, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, nonché il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 e dei limiti di cui all'articolo 6 della presente legge.
6. Qualora riscontri l'insussistenza dei requisiti o il mancato rispetto delle regole di cui al comma 5, la Commissione regionale ne effettua la segnalazione all'Assessore per le conseguenti determinazioni.
7. La Commissione esamina, altresì, su richiesta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale:
a) eventuali ricorsi presentati all'Assessorato da imprenditori agricoli interessati all'attività agrituristica;
b) eventuali segnalazioni effettuate da parte dell'utenza dei servizi di ospitalità e ristorazione offerti dalle aziende iscritte all'elenco regionale degli operatori agrituristici e ne relaziona in proposito all'Assessore per le conseguenti determinazioni.
8. La Commissione, in qualità di organo di consultazione dell'Assessore dell'agricoltura in materia di agriturismo, formula proposte circa i requisiti da prendere in considerazione per la "classificazione qualitativa" delle aziende agrituristiche, di cui all'articolo 16 della presente legge, nonché per iniziative promozionali atte a migliorare l'immagine dell'agriturismo sardo.
9. La Commissione fornisce chiarimenti e pareri tecnici ai comuni in merito all'accoglimento delle domande e alle modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività agrituristiche.
10. La nomina dei membri della Commissione ha validità triennale.".
Art. 6
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 18 del 19981. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 18 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge sono esercitate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dagli organi di polizia municipale e dai servizi di igiene delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competente, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle orme vigenti.".
Art. 7
Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 18 del 19981. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 18 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. Il contributo indicato nel comma 1 è concesso nella misura del 50 per cento degli investimenti.".
2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 18 del 1998 è sostituito dal seguente:
"5. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse entro un massimale di 360.000.000 di spesa ammessa per singola azienda.".
Art. 8
Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 18 del 19981. Il comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede a classificare le aziende agrituristiche sulla base di direttive approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura.".
Art. 9
Durata della normativa transitoria1. Il periodo di durata della normativa transitoria previsto dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 18 del 1998 è rideterminato in 36 mesi.