CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 193/A

presentata dai Consiglieri regionali

COSSA - CUGINI - FLORIS Emilio - USAI - FOIS - AMADU -
CONTU - DETTORI Bruno - FADDA - MANCA 

il 23 marzo 2001

Agevolazioni per il settore della distribuzione delle carni bovine


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Le piccole e medie imprese commerciali sarde si trovano al momento in una grave situazione di crisi dovuta a vari fattori. Le attività tradizionali faticano a sopravvivere, schiacciate dalla concorrenza della grande distribuzione, mentre l'ambulantato è colpito da un fenomeno di emarginazione, con posteggi sempre più individuati nelle periferie delle città.

La situazione è stata recentemente aggravata dal diffondersi del morbo denominato Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE) in ambito nazionale ed internazionale.

Il fenomeno in Sardegna è da ritenersi completamente sotto controllo in quanto su tutti gli animali di età superiore ai trenta mesi vengono correntemente effettuati tutti i test previsti dalla normativa comunitaria in materia. Viene attuato il prelievo del midollo ad opera della competente Azienda USL e, successivamente, si procede all'effettuazione del test BSE a cura dell'Istituto Zooprofilattico di Sassari. Ad oggi, secondo i dati in possesso dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sono stati effettuati in Sardegna 350 test (350 macellazioni) e in tutti i casi non è mai stata riscontrata la presenza del morbo.

Nonostante ciò, il timore nel consumatore di poter acquistare carne infetta ha determinato un pressoché totale blocco della commercializzazione ed una conseguente notevole riduzione del fatturato degli operatori commerciali attivi nel settore.

Le imprese del comparto, pertanto, sono venute a trovarsi in una situazione di forte carenza di liquidità e chiedono un temporaneo sostegno da parte della Regione. In tale ottica si colloca il presente disegno di legge.

Gli articoli 2 e 3 indicano le finalità ed i beneficiari, rappresentati dai soggetti esercenti il commercio di carni bovine e rientranti nella qualifica di piccola o media impresa di cui alla definizione adottata con il Decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1997, n. 266, relativo alle imprese fornitrici di servizi. Ai sensi dell'articolo 4 vengono espressamente escluse dal beneficio la grande distribuzione e le attività non rivolte al pubblico (es. spacci interni).

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un contributo in conto interesse nella misura massima del 60 per cento del tasso riferimento vigente applicato sui finanziamenti che verranno assunti per sopperire al fabbisogno del capitale circolante (credito d'esercizio).

Trattandosi di provvidenza rientrante nella categoria degli aiuti al funzionamento, l'articolo 5 prevede che le agevolazioni debbano comunque essere contenute entro i limiti fissati dalla disciplina comunitaria denominata "de minimis", in base alla quale ogni beneficiario non può superare, in un periodo di tre anni, la soglia di 100. 000 euro.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA

composta dai Consiglieri

RASSU, Presidente - VASSALLO, Vice Presidente - PISANO, Segretario e relatore - CALLEDDA, Segretario - BIGGIO - CAPELLI - FALCONI - GRANARA - PINNA - PIRASTU - SECCI

pervenuta il 13 dicembre 2002

Le piccole imprese commerciali che si articolano nel settore distributivo, occupandone uno spazio assoluto e prevalente, in termini di numero di micro-attività operative, sono quelle che oggi risentono di un grave stato di crisi che si avvia sempre più a cronicizzarsi e diventare irreversibile, tutto ciò per effetto del soffocamento che induce su di esse l'organizzazione della grande distribuzione, con la quale non sempre è possibile trovare adeguati strumenti per confrontarsi sul piano della concorrenza.

Fra queste piccole attività commerciali, tutte a rischio di estinzione, quelle relative al settore della distribuzione delle carni bovine vivono un dramma ancora superiore, per effetto della diffusione nei paesi dell'Europa del morbo della BSE (Encefalopatia Spongiforme Bovina) che ha fatto la sua comparsa alla fine dell'anno 2000.

Oggi, dopo circa due anni, il problema sanitario sembra essere stato definitivamente posto sotto controllo e risolto e la BSE sembra arginata e sconfitta.

Ma il danno subìto dai piccoli operatori commerciali per effetto del crollo delle vendite delle carni bovine, in una misura di oltre il 75%, che ha significato una riduzione sul totale delle vendite delle carni nella misura del 60%, è stato comprensibilmente notevole negli ultimi due anni.

Nel corso del 2001 si è assistito al blocco quasi totale della commercializzazione delle carni bovine e ad una drastica riduzione della vendita anche delle altre carni, come effetto indotto, e ciò ha messo completamente in ginocchio le imprese del comparto, schiacciate da una riduzione del fatturato dell'ordine dell'80- 90% e dal conseguente danno economico non facilmente sopportabile.

L'effetto devastante è possibile misurarlo anche analizzando l'elevato numero delle imprese che hanno dovuto arrendersi procedendo alla chiusura delle attività.

Ma ancora oggi il fattore psicologico che il morbo della BSE ha prodotto sul consumatore è fortissimo e le vendite di carni bovine continuano ad essere notevolmente frenate.

La presente proposta legislativa intende creare un reale ed efficace sostegno alle imprese del settore della distribuzione della carne bovina, partendo proprio dal riconoscimento dell'eccezionalità del danno che hanno subito e stanno ancora oggi subendo, fornendo loro alcuni strumenti agevolativi per far fronte alla situazione di forte crisi.

Con l'articolo 2 della proposta si individuano i soggetti beneficiari limitandone la platea a quelle imprese commerciali,con sede legale in Sardegna e operanti nel settore della vendita al dettaglio delle carni bovine e definite piccole ai sensi del regolamento comunitario, escludendo quindi dalle provvidenze il settore della grande distribuzione e le attività non rivolte al pubblico (come gli spacci interni ).

L'agevolazione prevista a favore degli operatori commerciali della distribuzione della carne bovina è quella dell'abbattimento degli interessi sui prestiti che potranno essere contratti, finalizzati alla ricostituzione della capacità di disponibilità di capitale circolante.

L'abbattimento previsto è nella misura dei 2/3 del tasso vigente.

Questa agevolazione si inquadra come aiuto alle imprese, e quindi in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CEE, pertanto il regime di sostegno viene stabilito entro i limiti della disciplina comunitaria "de minimis": un contributo cioè per singolo beneficiario che deve essere inferiore ai 100.000 euro nel triennio.

Le procedure per le istruttorie delle richieste e le modalità di gestione delle concessioni saranno regolamentate da apposite direttive, mentre gli incentivi verranno concessi attingendo da un apposito fondo speciale che verrà costituito previa convenzione con uno o più Istituti di credito.

            La Terza Commissione, nella seduta del 4 dicembre 2002, ha espresso il proprio parere sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Balletto.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. Con le agevolazioni previste nella presente legge, la Regione Sardegna intende adottare misure straordinarie di immediata operatività volte a fronteggiare la situazione di forte crisi venutasi a determinare nei confronti degli operatori commerciali attivi nel settore distributivo delle carni, derivante dalla diffusione del morbo denominato Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE).

 

Art. 1
Finalità

1. Con le agevolazioni previste nella presente legge, la Regione Sardegna intende adottare misure straordinarie di immediata operatività volte a fronteggiare la situazione di forte crisi venutasi a determinare nei confronti degli operatori commerciali attivi nel settore distributivo delle carni bovine, derivante dalla diffusione del morbo denominato Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE).

Art. 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 3 le imprese commerciali aventi sede legale ed operanti in Sardegna nel settore della distribuzione delle carni bovine.

2. Le imprese beneficiarie devono essere piccole o medie, secondo la definizione adottata con il Decreto del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1997, n. 266, relativa alle imprese fornitrici di servizi.

 

Art. 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 3 le imprese commerciali aventi sede legale ed operanti in Sardegna nel settore della distribuzione delle carni bovine.

2. Le imprese beneficiarie sono definite per dimensioni dal comma 5 dell'articolo 1 del Reg. CE/70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Art. 3
Agevolazioni

1. La Regione, con l'obiettivo di sopperire alla grave carenza di liquidità, è autorizzata ad abbattere gli interessi gravanti sui prestiti concessi dagli enti creditizi, appositamente convenzionati, alle imprese indicate all'articolo 2.

2. L'abbattimento degli interessi è concesso nella misura del 90 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

3. Per le finalità di cui alla presente legge sono ammessi a godere delle agevolazioni previste al comma 2 i prestiti d'esercizio.

4. Ai fini della concessione degli incentivi, è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali, previa convenzione, presso uno o più istituti di credito operanti in Sardegna.

5. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, nonché l'amministrazione e gestione del fondo speciale sopra richiamato, è disciplinata da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive integrazioni.

6. Le agevolazioni vengono concesse mediante provvedimento dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio, nei limiti delle disponibilità presenti nei fondi speciali.

 

Art. 3
Agevolazioni

1. La Regione è autorizzata ad abbattere gli interessi gravanti sui prestiti concessi dagli enti creditizi successivamente all'entrata in vigore del D.M. sanità 29 settembre 2000, alle imprese indicate all'articolo 2.

2. L'abbattimento degli interessi è concesso nella misura dei 2/3 del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

3. Per le finalità di cui alla presente legge sono ammessi a godere delle agevolazioni previste al comma 2 i prestiti d'esercizio.

4. Ai fini della concessione degli incentivi è autorizzata la costituzione di appositi fondi speciali, previa convenzione, presso uno o più istituti di credito operanti in Sardegna.

5. L'istruttoria delle richieste di incentivazione, nonché l'amministrazione e gestione del fondo speciale sopra richiamato, è disciplinata da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive integrazioni.

6. Le agevolazioni vengono concesse mediante provvedimento dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio, nei limiti delle disponibilità presenti nei fondi speciali.

Art. 4
Esclusioni

1. Sono escluse dal beneficio la grande distribuzione; le attività di vendita al dettaglio rivolte non al pubblico ma a cerchie limitate di soggetti nonché le tipologie di attività che dovessero essere escluse da provvedimenti di emanazione regionale, nazionale e comunitaria.

 

Art. 4
Esclusioni

(identico)

Art. 5
Limitazioni

1. Le agevolazioni previste nella presente legge devono essere concesse nel rispetto della disciplina comunitaria denominata "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione Europea n. 96C pubblicata sulla G.U.C.E. C/68 del 6 marzo 1996 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel rispetto della disciplina sopra richiamata, è ammesso il cumulo con altre provvidenze previste dalla normativa regionale, statale e comunitaria

3. Le modalità ed i criteri di concessione dei contributi sono disciplinati mediante direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio e turismo.

4. La concessione del contributo può avvenire esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'attuazione della legge.

 

Art. 5
Limitazioni

1. Le agevolazioni previste nella presente legge devono essere concesse nel rispetto della disciplina comunitaria di cui al Regolamento CE n. 69/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE degli aiuti di importanza minore ("de minimis") ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel rispetto della disciplina sopra richiamata è ammesso il cumulo con altre provvidenze previste dalla normativa regionale, statale e comunitaria

3. Le modalità ed i criteri di concessione dei contributi sono disciplinati mediante direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio e turismo, previo parere della Commissione consiliare competente.

4. La concessione del contributo può avvenire esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'attuazione della legge.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 6.000.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

07 - TURISMO

USB S07.035 - Promozione e studi nel settore del commercio

Competenza

2001      lire     6.000.000.000

2002      lire     6.000.000.000

2003      lire     6.000.000.000

Cassa

2001       lire     3.000.000.000

  In diminuzione:

  03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

Competenza

2001       lire     6.000.000.000

2002       lire     6.000.000.000

2003       lire     6.000.000.000

Cassa

2001       lire     3.000.000.000

Capitolo da stornare

03016 Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta Unità Previsionale di Base del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 6
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 3.000.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

07 - TURISMO

UPB S07.035 - Promozione e studi nel settore del commercio

Competenza

2002        euro       3.000.000

2003        euro       3.000.000

2004        euro       3.000.000

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

Competenza

2002        euro       3.000.000

2003        euro       3.000.000

2004        euro       3.000.000 

Capitolo da stornare

03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 4 della tabella A allegata alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.