CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 192/A
presentata dai Consiglieri regionali
FADDA - CUGINI - BALIA - DETTORI Bruno - SANNA Giacomo
il 23 marzo 2001
Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile della Sardegna
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge si propone lo scopo di colmare una carenza legislativa regionale in materia di sostegno dell'iniziativa imprenditoriale giovanile nei diversi settori produttivi.
La norma in oggetto si propone di ripristinare nel contesto legislativo sardo una sostanziale pari opportunità che consenta da un lato di favorire nuove forme di occupazione attiva, che nel passato hanno già evidenziato una particolare positività, ed inoltre per dare corso ad un allineamento della Sardegna agli standard normativi delle altre regioni, conseguendo altresì, soprattutto attraverso le forme di aiuto previste, una sostanziale attestazione della condizione di insularità della Sardegna con riguardo agli sbocchi commerciali ed al mercato interno.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai Consiglieri
RASSU, Presidente e relatore - VASSALLO, Vice Presidente - CAPELLI, Segretario - PINNA, Segretario - BIGGIO - GRANARA - ORRU' - PISANO
pervenuta il 19 dicembre 2001
Il presente disegno di legge è la risultante della negoziazione intervenuta fra la Commissione Europea e la Regione autonoma della Sardegna a seguito della notifica dell'articolato licenziato dalla Sesta Commissione del Consiglio regionale nella seduta del 7 agosto 2001 e recante una nuova normativa in materia d aiuti di Stato per l'imprenditoria giovanile.
Rispetto alla normativa vigente, più comunemente conosciuta come "la legge 28", il nuovo testo concordato e autorizzato dall'Unione Europea e oggi all'attenzione del Consiglio regionale, è in linea con i parametri comunitari e quindi immediatamente operativo a condizione che lo si approvi senza sostanziali modifiche all'impianto nello stesso contenuto.
Questo definisce esattamente le finalità, i settori produttivi beneficiari, la tipologia delle misure di aiuto (contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, contributi per spese di gestione), nonché i requisiti soggettivi di ammissibilità ai benefici (articoli 1 e 2).
È stata inoltre precisata meglio rispetto al testo iniziale la nozione di piccola e media impresa (definita secondo i parametri europei) e inserito altresì un vincolo, sia di destinazione che temporale, per gli investimenti effettuati nel territorio della Sardegna (articolo 2, commi 1 e 2).
Il provvedimento, fra l'altro, rinvia la definizione delle intensità e delle modalità attuative di due delle specifiche misure di aiuto previste (contributi in conto capitale e contributi in conto interessi) all'emanazione di apposite direttive applicative da parte della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare (articoli 4 e 10), diversamente da quanto fa per gli aiuti al funzionamento (contributi in conto gestione) di cui viene fissata direttamente in legge oltre l'intensità dell'aiuto anche il dettaglio delle spese per cui è concesso (articolo 7).
L'intero regime del provvedimento, oggi sottoposto ad esame, è conforme a quanto previsto dal Regolamento n. 70/2001 della Commissione Europea (12 gennaio 2001) relativamente all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese.
Tale conformità esonera, pertanto, la Regione Autonoma della Sardegna dall'obbligo della notifica - salvo comunicazione informativa - in quanto totalmente osservante delle prescrizioni comunitarie in materia.
Per ciò che attiene invece agli "aiuti al funzionamento" (articolo 7) e tenuto conto del costante contrasto espresso in merito dalla Commissione Europea, a causa della loro pregnante influenza e capacità di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato, e per ciò stesso vietati, la C.E. ha concesso apposita ed esplicita autorizzazione "in deroga" poiché ha riconosciuto valide - nel corso della negoziazione - le forti motivazioni socio economiche e strutturali che affliggono la Sardegna e tali da giustificare una deroga a tale divieto pur nel rispetto delle altre condizioni dettate dal predetto Regolamento.
La positiva determinazione della C.E. al regime derogatorio è stata possibile anche perché è stata introdotta un'ulteriore soglia aggiuntiva, rispetto a quelle contenute nel testo notificato, che si compendia nell'applicazione del principio di regressività della misura nell'ambito di applicazione del regime previsto (circoscritto agli anni 2001-2006).
Tuttavia l'importanza pregnante del presente provvedimento consiste sopratutto nel fatto che in esso è contenuta la sanatoria "ex post" della legge regionale 28/84 mai notificata - nei suoi oltre tre lustri di vigenza - all'Unione Europea. A causa di tale mancanza, è stato presentato ricorso al TAR Sardegna, e successivamente al Consiglio di Stato, che ne ha sospeso la vigenza in attesa che sul regime di aiuto si pronunciasse l'Unione Europea. Ciò che è puntualmente avvenuto con l'approvazione dell'articolo 12 contenuto nel testo di legge oggi all'esame. La Commissione Europea, infatti, pur deplorando la mancata preventiva notifica della legge regionale medesima, ha ritenuto (in seguito ad una impegnativa quanto articolata trattativa che ha visto impegnati sia organi della Giunta regionale che del Consiglio regionale) che l'aiuto di Stato ivi contenuto "soddisfi i criteri per essere considerato compatibile con il Trattato CE". Tale decisione però è limitata a tutti i settori diversi dall'agricoltura e dalla pesca oggetto di separato esame delle competenti direzioni della Commissione Europea.
La Commissione, pertanto, stante l'estrema importanza del provvedimento ne auspica una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.
La Terza Commissione, nella seduta del 18 settembre 2001, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione.
Art. 1
Finalità1. La Regione Sardegna, attraverso la concessione di contributi economici, promuove e sostiene lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, favorendo la nascita di nuove imprese costituite da giovani, quale politica attiva del lavoro tesa al raggiungimento della piena occupazione.
. Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nei seguenti settori:
a) della produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio assistenziali;
b) del turismo, delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici.
2. A tale scopo la Regione concede alle società e cooperative di cui all'articolo 2, i seguenti benefici:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) contributi per le spese di gestione.
Art. 2
Destinatari degli interventi1. La Regione concede finanziamenti per la costituzione di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti, costituite da giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni, disoccupati o inoccupati da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 3 e residenti nel territorio regionale da almeno 5 anni.
2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa e operativa nel territorio della Regione Sardegna.
3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.
. Art. 2
Soggetti ammissibili1. Beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 sono le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese medesime, aventi i seguenti requisiti:
a) società cooperative o società piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a;
b) società di capitali, le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute da un minimo di tre soggetti di cui per almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a;
c) società di persone costituite da un minimo di tre soggetti di cui almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a.
I limiti di età sopra indicati sono elevati a 40 anni non compiuti in caso di iscrizione per almeno cinque anni alle liste di mobilità previste dalla lettera a. bis), comma 1, articolo 10, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. La sede operativa della società o cooperativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Sardegna, e deve essere mantenuta, a pena di decadenza, per un periodo non inferiore ad anni 15 dalla concessione del beneficio ottenuto in base alla presente legge. Gli investimenti agevolati devono restare vincolati alla loro destinazione, nel territorio della Sardegna, per un periodo non inferiore a cinque anni.
3. La cessione entro dieci anni dalla concessione del beneficio delle quote o azioni di società beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, a soggetti non aventi i medesimi requisiti, determina la decadenza dei benefici concessi, con obbligo di restituzione di quanto erogato.
Art. 3
Tipologia degli interventi1. Gli interventi previsti dalla presente legge consistono in:
a) contributi per spese di investimento, fino al settanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di lire 1.500 milioni, di cui il settanta per cento erogato in conto capitale e il restante trenta per cento erogato con prestito triennale ad un tasso di interesse pari a quello legale rimborsabile a partire dal terzo anno successivo a quello di finanziamento;
b) contributi per spese di esercizio, limitatamente ai primi due anni di attività, fino al cinquanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di lire 150 milioni, di cui il cinquanta per cento erogato in conto capitale e il restante importo erogato con prestito triennale al tasso di interesse legale rimborsabile a partire dal terzo anno successivo a quello di finanziamento.
. Art. 3
Benefici1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi nei limiti dei massimali di intensità fissati dagli organismi competenti dell'Unione Europea per la Regione Sardegna.
2. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere inferiore al 25 per cento.
3. I contributi previsti dalla presente legge sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
4. Qualora i competenti organismi dell'Unione Europea provvedano alla modifica dei massimali di intensità relativi alla tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, è effettuato un adeguamento automatico con la modifica dei massimali di cui all'articolo 4.
5. Nell'ipotesi prevista dal comma 4 le eventuali variazioni sono adottate con delibera della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 4
Divieto di cumulabilità1. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali e comunitarie.
. Art. 4
Massimali di intervento1. I termini di presentazione delle istanze e le misure di aiuto, avuto riguardo ai settori di intervento di cui all'articolo 1 e fatti salvi i vincoli comunitari di cui all'articolo 3 sono definiti dalle direttive di attuazione previste dall'articolo 10.
Art. 5
Spese ammissibili1. Ai fini della realizzazione delle iniziative imprenditoriali oggetto della presente legge, sono ammissibili le spese, al netto del'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni materiali ed immateriali devono essere direttamente collegati all'iniziativa produttiva, commerciale o di servizi a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
2. Rientrano, in particolare, tra le spese ammissibili ai contributi di cui all'articolo 3 quelle relative a:
a) impianti generali;
b) macchinari ed attrezzature;
c) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del cinque per cento del costo totale dell'investimento;
d) acquisto di brevetti;
e) acquisto di software;
f) atti notarili di costituzione di società;
g) analisi di mercato e promozione;
h) consulenze per l'organizzazione aziendale;
i) locazioni di immobili destinati all'attività imprenditoriale;
l) ristrutturazione di immobili.
3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Non sono inoltre ammissibili le seguenti spese:
a) acquisto di terreni;
b) acquisto e costruzione di immobili.
4. Le agevolazioni concesse ai sensi della presente legge rientrano nel regime degli aiuti comunitari per la regione Sardegna e conformi alla raccomandazione CE 98C 74/06 pubblicato in G.U.C.E. n. 74 del 10 marzo 1998 e successive modificazioni.
5. Le modifiche alle iniziative imprenditoriali avvenute nei primi tre anni dalla concessione del contributo devono essere comunicate alla struttura regionale competente.
. Art. 5
Spese ammissibili1. Sono ammissibili le spese di investimento in capitale fisso sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, per la creazione di nuovi stabilimenti o l'avviamento di nuove attività.
Art. 6
Contributi a favore degli enti locali1. I Comuni, singoli o associati, nonché i restanti enti locali territoriali, che promuovano la realizzazione di attività nel settore dei servizi sociali, dell'ambiente e della cultura da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili di cui alla presente legge, beneficiano dei contributi a valere sulle presenti forme fino alla concorrenza del settanta per cento dei costi delle attività convenzionate.
. Art. 6
Contributo in conto interessi
ed operazioni di credito a tasso agevolato1. Il concorso degli interessi è erogato nella misura massima del 64 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
Art. 7
Disposizioni attuative1. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge delibera sui termini e sulle modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi, sui termini di adozione degli atti e su ogni altro profilo applicativo e procedimentale.
2. La delibera prevede inoltre:
a) le modalità di revoca dei contributi nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 9;
b) la subordinazione del saldo finale ad una preventiva verifica sull'attuazione del progetto demandata alla struttura regionale competente.
. Art. 7
Spese di gestione1. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo a copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, nei primi due anni di attività, riguardanti i costi per:
a) trasporti e magazzinaggi esterni alla Sardegna;
b) trasporti interni alla Sardegna;
c) acquisto o produzione di energia, per approvvigionamento idrico e depurazione acque reflue, per smaltimento rifiuti industriali;
d) acquisto di materie prime;
e) costi bancari ed oneri finanziari esclusi quelli relativi a finanziamento agevolato.
2. Tra le spese di gestione ammesse a contributo sono escluse quelle inerenti al personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.
3. I contributi per le spese di gestione sono rapportati alla tipologia dell'attività. Essi sono determinati, in sede di approvazione dello studio di fattibilità, per le domande presentate nel biennio 2001-2002 nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, per il primo anno di attività e del 45 per cento delle spese ammissibili, per il secondo anno di attività.
4. Per le domande presentate nei successivi bienni 2003-2004 e 2005-2006, la misura massima del contributo erogabile è fissata, in decremento, rispettivamente, nel 40 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività, e nel 35 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (2° biennio) e nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività e del 25 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (3° biennio).
5. In ogni caso, in tutto il periodo di vigenza del regime di aiuto, il contributo non può eccedere, nel biennio di attività, la misura massima del 50 per cento degli investimenti fissi e non può eccedere, altresì, la misura massima di seicento milioni per il primo anno di attività e di quattrocento milioni per il secondo anno di attività.
6. A seguito di dichiarazione di inizio di attività può essere concessa una anticipazione delle spese di gestione pari al 50 per cento del contributo concesso per il primo anno di attività.
7. L'aiuto di cui al presente articolo è incompatibile con altri analoghi aiuti già percepiti per la medesima iniziativa, è concesso una sola volta ed è incompatibile con analoghi aiuti, aventi qualsiasi finalità, previsti in base ad altre disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
8. Lo stanziamento inerente al regime di aiuto di cui al presente articolo è decrementato, rispetto a quello iniziale, statuito in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura del 5 per cento ogni anno sino alla data di scadenza di cui all'articolo 11.
Art. 8
Commissione di valutazione1. E' istituito presso la Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge una Commissione di valutazione composta da:
a) il Presidente della Giunta, che la presiede, o un suo delegato;
b) il direttore dell'Agenzia regionale del lavoro;
c) due esperti, nominati dalla Giunta regionale, con comprovata e documentata esperienza nei settori produttivo, commerciale e dei servizi;
d) quattro rappresentanti delle Camere di commercio della Sardegna.
2. Compiti della Commissione:
a) istruttoria delle domande;
b) esame e valutazione delle iniziative imprenditoriali.
3. I componenti la Commissione di cui al comma 1 durano in carica due anni e si avvalgono, per il funzionamento della struttura operativa, di professionalità convenzionate con gli istituti di credito isolani con documentata esperienza nel settore dell'istruttoria bancaria dei progetti economici.
. Art. 8
Modalità di erogazione e revoca dei contributi1. L'erogazione del contributo è così regolamentata:
a) 50 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione;
b) 30 per cento a seguito di verifica della realizzazione della metà del programma di investimento ammesso;
c) 20 per cento a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo.
2. I contributi concessi dalla presente legge possono essere revocati dall'Assessorato competente per il settore cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venire meno di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi.
3. A tal fine gli Assessorati competenti per la concessione dei contributi possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.
Art. 9
Concessione e revoca del contributo1. Il direttore della Agenzia regionale del lavoro, sulla base della valutazione della Commissione di cui all'articolo 8, forma una graduatoria delle iniziative imprenditoriali da finanziare e dispone semestralmente la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, sulla base delle risorse disponibili e fino al loro esaurimento.
2. Il trenta per cento del contributo in conto capitale assegnato ad ogni singolo progetto è erogato all'inizio della sua realizzazione; la rimanenza è erogata alla presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese accompagnata da una relazione dei risultati conseguiti dall'iniziativa imprenditoriale.
3. Il direttore della Agenzia regionale del lavoro dispone la revoca dei contributi nei seguenti casi:
a) mancata attuazione, totale o parziale, dell'iniziativa imprenditoriale entro due anni dalla concessione del contributo;
b) sospensione dell'attività per più di sei mesi e cessazione, entro i primi tre anni, dell'attività finanziata;
c) inosservanza dei termini di restituzione del prestito;
d) alienazione di quote sociali, per le società e cooperative, o dell'impresa individuale nei primi cinque anni di attività;
e) alienazione di beni strumentali acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni, fatta salva la sostituzione, preventivamente autorizzata, di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione.
. Art. 9
Modalità istruttorie1. I benefici erogati dalla presente legge sono adottati con procedura valutativa a sportello o a bando ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. In caso di procedura valutativa a sportello, le domande di ammissione alle agevolazioni sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio.
3. L'istruttoria è demandata ad istituti di credito e a finanziarie sulla base di apposita gara ad evidenza pubblica. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. L'erogazione delle provvidenze deve avvenire con atto del competente Assessorato entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie.
5. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività e comunque sino alla estinzione del mutuo.
Art. 10
Garanzie fideiussorie1. Le operazioni finanziarie perfezionate ai sensi della presente normativa, sono assistite dalla garanzia fideiussoria della Regione sarda quando i beneficiari siano i soggetti previsti al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.
. Art. 10
Direttive di attuazione1. Le modalità di applicazione della presente legge, sono disciplinate unitariamente con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione della stessa, previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 11
Iniziative prioritarie1. Nella valutazione delle iniziative da parte della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 8 si considerano prioritarie le iniziative imprenditoriali relative ai sistemi di informatica di supporto alle imprese, alla tutela ambientale, alla sicurezza ed assistenza sociale, ala salvaguardia e alla valorizzazione del territorio, alla sicurezza ed igiene nell'ambiente di lavoro, che perseguono il raggiungimento degli standard di qualità di certificazione europea.
2. Si considerano, inoltre, prioritarie le iniziative imprenditoriali ubicate in zone ove sia ritenuto necessario un particolare intervento nell'economia locale, individuate dalla Giunta regionale di concerto con le Province e le Camere di commercio.
3. In caso di parità di punteggio con altri soggetti nella graduatoria di cui all'articolo 9, comma 1, costituiscono titolo di precedenza alla concessione del contributo:
a) la prevalente partecipazione femminile all'iniziativa imprenditoriale;
b) la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 13, comma 1.
. Art. 11
Norme finali1. Il regime degli aiuti previsto dalla presente legge cessa a far data dal 31 dicembre 2006.
Art. 12
Verifica consiliare1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce alla competente commissione consiliare sulla gestione e sul raggiungimento delle finalità della presente legge e propone opportuno rendiconto al Consiglio in sede di esame ed approvazione dei documenti finanziari relativi al bilancio di previsione.
. Art. 12
Norma transitoria1. La legge regionale n. 28 del 1984, e successive modifiche e integrazioni, è abrogata con effetto dal 31 dicembre 1999.
2. Le domande pervenute, ai sensi della legge regionale n. 28 del 1984, entro il 31 dicembre 1999, nei settori di cui all'articolo 1 della presente legge, ed istruite, sono liquidate secondo le modalità previste dalla legge stessa.
Art. 13
Formazione e informazione1. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di categoria e gli organismi di consulenza specializzati nei settori produttivo, commerciale e dei servizi al fine di attivare corsi per la formazione manageriale dei giovani.
2. La Regione utilizza strumenti atti a realizzare un'informazione capillare, al fine di favorire l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, inoltre svolge un'azione di monitoraggio sulle iniziative finanziate avvalendosi anche di organismi specializzati nei settori di riferimento.
. Art. 13
Fondo intervento1. Per l'attuazione della presente legge è istituito presso lo stato di previsione della Presidenza della Giunta un fondo da ripartire denominato: "Imprenditoria giovanile".
2. Il programma annuale o pluriennale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, a' termini dell'articolo 4, lett. I) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con la procedura di cui all'articolo 33 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5, si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Norma transitoria1. I progetti presentati o positivamente istruiti alla data del 31 dicembre 1999, facenti riferimento alle disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, sono assunti dalla Commissione a graduatoria straordinaria e finanziati in esito alla stessa istruttoria di cui alla citata legge regionale n. 28 del 1984.
. Art. 14
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in lire 170.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 195.000.000.000 per gli anni successivi, fanno carico all'UPB S01.020 del bilancio della Regione per l'anno 2001 ed a quella corrispondente per gli anni successivi:
2. Le disponibilità relative agli stanziamenti disposti per gli anni 2001-2003 possono essere anticipati al 2001, in tal caso gli stessi stanziamenti sono ridotti dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori delle anticipazioni.
3. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio con propri decreti.
4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.007
Fondo nuovi oneri legislativi in conto capitale
2001
lire 170.000.000.000
euro 87.797.672,852002
lire 195.000.000.000
euro 100.709.095,322003
lire 195.000.000.000
euro 100.709.095,32Mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 16 della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6
In aumento:
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UPB S01.020
(N.I.) Direz. Gen. 01 - Serv. 03(02.17)
Interventi orientati alla creazione di imprenditoria giovanile
COMPETENZA
2001
lire 170.000.000.000
euro 87.797.672,852002
lire 195.000.000.000
euro 100.709.095,322003
lire 195.000.000.000
euro 100.709.095,32Art. 15
Abrogazioni1. La legge regionale n. 28 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata
. . Art. 16
Norma finanziaria1.'Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:
1) per gli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge con uno stanziamento di 1.000 miliardi da disporsi in apposita UPB da finanziarsi con risorse di cui alle UPB S03.006 e UPB S03.007;
2) per gli interventi di cui all'articolo 14 della presente legge si provvederà con i fondi da allocarsi in apposita UPB e già previsti nella legge finanziaria per il 2001.
. . Art. 17
Dichiarazioni d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.
. .