CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 191
presentata dai Consiglieri regionali
COSSA - FANTOLA - VARGIU
il 23 marzo 2001
Disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento luminoso, per il corretto impiego delle risorse energetiche e la tutela dei siti degli osservatori astronomici e astrofisici
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La diffusione dell'illuminazione esterna, tipica dei paesi più avanzati, è indispensabile per la vita negli aggregati urbani, soprattutto ai fini della sicurezza delle persone e della circolazione stradale.
L'eccesso di illuminazione e la dispersione dei fasci luminosi lateralmente e verso l'alto pone tuttavia una serie di problemi, destinati ad aggravarsi se non si introduce con urgenza una regolamentazione, atteso che - come dimostrano studi specifici - il fenomeno aumenta in progressione geometrica e a un ritmo sempre crescente.
La cancellazione della visione notturna del cielo a causa dell'inquinamento luminoso produce effetti negativi di diversi ordini:
a) scientifico, a causa della difficoltà che crea nell'osservazione ottica dei corpi celesti;
b) ecologico, con pesanti effetti sull'ecosistema naturale, il cui ciclo notte/giorno viene profondamente alterato, con negative ripercussioni sulla fotosintesi clorofilliana, sulle deviazioni nelle migrazioni degli uccelli e sulla microfauna che dalle campagne viene attirata verso le città;
c) fisico e psicologico: la troppa luce nelle ore notturne destinate al riposo provoca disturbi della personalità;
d) della sicurezza: un uso scorretto dell'illuminazione notturna, che è funzionale soprattutto a garantire sicurezza, può causare situazioni di pericolo, soprattutto per la circolazione stradale, attraverso i fenomeni di abbagliamento (si pensi a lampade orientate in modo scorretto, o a certa pubblicità luminosa).
Ma ciò che soprattutto emerge è l'enorme e ingiustificato spreco energetico derivante dalla luce che viene dispersa. E' stato calcolato che le spese di adeguamento degli impianti pubblici a sistemi antinquinamento verrebbero ammortizzate in poco più di due anni, garantendo un consistente risparmio energetico (di cui si avvantaggerebbero direttamente le amministrazioni comunali e i cittadini) negli anni successivi.
Una politica di tal genere, già avviata a livello nazionale, avrebbe inoltre benefici immediati sull'inquinamento atmosferico e sull'effetto serra: determinerebbe, infatti, minori immissioni di anidride carbonica nell'atmosfera per ben 1,4 milioni di tonnellate, in quanto si eviterebbe di bruciare
1,5 milioni di tonnellate di ossigeno, con una consistente riduzione del riscaldamento atmosferico provocato dall'utilizzo di corpi illuminanti inadeguati.Riduzione dell'inquinamento luminoso non significa quindi soltanto migliore la qualità del cielo, ma anche migliore la qualità della vita.
La presente proposta di legge tende, inoltre, a favorire unapolitica più attuale e modernache sia ecocompatibile con un intelligente e razionale utilizzo delle risorseenergetiche dell'illuminazione di nuova concezione il cui errato utilizzo è causa, fra l'altro, della rottura del naturale equilibrio luce/buio e giorno/notte.
Essa mira, pertanto, a ridurre i consumi energetici e migliorare l'efficienza luminosa degli impianti, tutelare l'ambiente salvaguardando i bioritmi naturali delle piante e degli animali, preservare gli equilibri ecologici all'interno e all'esterno delle aree naturali protette, ridurre i fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati dall'inquinamento ottico al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, tutelare e promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli Osservatori astronomici (art. 1).
Gli interventi ipotizzati non hanno nessun carattere di straordinarietà, ma si inquadrano in un'idea generale di uso razionale ed intelligente delle risorse. In effetti sarebbe sufficiente che nella installazione di impianti di illuminazione esterna (sono interessati soprattutto i comuni e gli impianti industriali) ci si attenesse ad una serie di norme tecniche, la cui adozione viene affidata alla Giunta Regionale (art. 3), che deve provvedere ad emanare entro dodici mesi dall'approvazione della legge il Regolamento di riduzione e Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso (RPIL). La Regione adotta anche un piano di incentivi per l'adeguamento degli impianti esistenti (art. 7).
Alle province viene affidato il compito di controllare il corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli organismi privati o sovracomunali in ambito provinciale, oltre che a fornire ai comuni il supporto tecnico per l'applicazione dei principi della legge (art. 4).
Ai comuni (art. 5) viene affidata naturalmente la parte più rilevante. Essi debbono dotarsi di "piani dell'illuminazione" che disciplinano le nuove installazioni in coerenza con le disposizioni della legge. Inoltre precise norme devono essere introdotte nei regolamenti edilizi comunali: in particolare devono essere assoggettati al regime dell'autorizzazione edilizia tutti gli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario.
Ai comuni spetta inoltre una pregnante funzione di vigilanza nei confronti dei soggetti pubblici e privati anche su sollecitazione degli osservatori astronomici di punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti.
L'articolo 6 contiene disposizioni a tutela dell'attività degli osservatori astronomici. La Giunta regionale deve provvedere entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge ad individuare mediante cartografia le zone di protezione degli osservatori, le quali vengono assoggettate ad una disciplina più restrittiva rispetto alla generalità del territorio regionale. Gli stessi sono chiamati a collaborare con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della legge.
La proposta di legge prevede, infine, un sistema sanzionatorio i cui proventi sono utilizzati prevalentemente ai fini della diffusione della conoscenza della disciplina in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso e al supporto tecnico a favore degli enti pubblici e dei privati nella progettazione, realizzazione e adeguamento degli impianti di illuminazione.
In assenza di una specifica normativa statale diverse regioni (ultime il Lazio e la Lombardia) si sono già attivate dotandosi di apposite leggi che prevedono la riduzione dell'inquinamento luminoso.
La Sardegna ha un motivo in più per farlo: la sua scarsa densità demografica (una delle più basse d'Italia, con 69 abitanti per km. quadrato, che scendono a 38 nella provincia di Nuoro) e il suo cielo limpido per la maggior parte dell'anno ne fanno un luogo ideale per l'osservazione del cielo stellato.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione1. La presente legge prescrive misure per la riduzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale al fine di:
a) favorire la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più generale razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti;
b) tutelare e migliorare l'ambiente, salvaguardando i bioritmi naturali delle piante e degli animali;
c) preservare gli equilibri ecologici all'interno e all'esterno delle aree naturali protette;
d) ridurre i fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati dall'inquinamento ottico al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale;
e) tutelare i siti in cui sono ubicate le stazioni astronomiche e le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
2. Agli effetti della presente legge viene considerato "inquinamento luminoso" dell'atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata ed in particolare verso la volta celeste.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:
a) alle installazioni di impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;
b) agli impianti privati di illuminazione esterna costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.
. . Art. 2
Norme tecniche1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova illuminazione o in rifacimento, devono essere adeguati alle norme tecniche dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) che definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell'inquinamento luminoso.
2. Fino all'adozione del regolamento di cui di cui al comma 2 dell'articolo 3, tutti i centri luminosi, la cui progettazione sia ancora da affidare o comunque non abbia superato la fase preliminare, devono contenere entro il tre per cento, rispetto al flusso luminoso emesso dalle lampade, il flusso luminoso che viene inviato nell'emisfero superiore.
3. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità della presente legge.
. . Art. 3
Compiti della Regione1. La Regione, in coerenza con la normativa in materia di efficienza energetica, incentiva l'adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di Riduzione e Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso, di seguito denominato RPIL, con il quale definisce:
a) le norme tecniche per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati;
b) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario;
c) i criteri per l'individuazione delle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici e astrofisici di cui all'articolo 11;
d) le misure da applicare nelle zone di protezione di cui all'articolo 11;
e) le modalità e i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti alle norme tecniche di cui alla lettera a).
. . Art. 4
Compiti delle Province
1. Le Province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge; esercitano altresì la sorveglianza sugli impianti di illuminazione privati.
2. La Provincia, qualora i Comuni non esercitino le funzioni amministrative ad essi conferite dalla presente legge, richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui il Comune deve provvedere; decorso inutilmente detto termine provvede la Provincia in via sostitutiva.
. . Art. 5
Compiti dei Comuni1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge:
a) si dotano di piani dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in coerenza con le disposizioni della presente legge;
b) adeguano i propri regolamenti edilizi alla disciplina stabilita dal regolamento RPIL assoggettando al regime dell'autorizzazione edilizia tutti gli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario;
c) provvedono, tramite controlli periodici, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge nell'ambito del proprio territorio da parte dei soggetti pubblici e privati;
d) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti, disponendo con apposita ordinanza che essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti dal regolamento RPIL entro novanta giorni dalla constatazione;
e) dispongono con apposita ordinanza l'immediata eliminazione o l'adeguamento delle sorgenti luminose che possano pregiudicare la sicurezza del traffico veicolare e delle persone.
2. I Comuni applicano altresì le sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, impiegando i relativi proventi nell'adeguamento degli impianti esistenti e nel fornire ai privati il supporto tecnico ai fini dell'applicazione della presente legge.
. . Art. 6
Disposizioni in materia
di osservatori astronomici e astrofisici1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano attività di ricerca scientifica o di divulgazione.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua mediante cartografia in scala adeguata le zone di particolare protezione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 11 della presente legge, inviando ai comuni territorialmente interessati copia della documentazione cartografica.
3. L'elenco degli osservatori di cui all'articolo 11 è aggiornato, anche su proposta della Società astronomica italiana e dell'Unione astrofili italiani, con apposita delibera della Giunta regionale ed è pubblicato sul BURAS.
4. In fase di prima applicazione della presente legge le zone di particolare protezione di cui al comma 2 sono indicate in venti chilometri di raggio dal centro degli osservatori professionali e non professionali di cui all'articolo 11.
5. Gli osservatori astronomici:
a) segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luci non rispondenti ai requisiti della presente legge, richiedendone l'intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri stabiliti;
b) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge secondo le loro specifiche competenze.
. . Art. 7
Contributi ai Comuni1. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio, concede ai Comuni contributi per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. I contributi sono assegnati prioritariamente:
a) ai Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici determinate dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
b) ai Comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31;
c) ai Comuni che alla data di entrata in vigore del Regolamento RPIL hanno già introdotto nei propri regolamenti edilizi norme in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso.
. . Art. 8
Sanzioni amministrative1. In caso di mancato adeguamento, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5, degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso alle norme tecniche in esso contenute, il comune, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.
2. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento RPIL, l'installazione o la modifica degli impianti di illuminazione esterna in violazione delle relative norme tecniche, comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.
. . Art. 9
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le leggi di bilancio per l'esercizio 2001 e anni successivi.
. . Art. 10
Disposizioni transitorie1. Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento RPIL per la progettazione, installazione e gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per le zone di particolare protezione degli osservatori di cui all'articolo 11, devono essere osservati i seguenti criteri tecnici:
a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 900 - o cd/klm a 950 ed oltre;
b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm a 900 - o cd/klm a 950 ed oltre;
c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 35 cd/klm a 90~ - 5 cd/klm a 1000;
d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torrifaro: massima emissione consentita 10 cd/klm a 900 - o cd/klm a 950 ed oltre;
e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/mq e spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento, alle ore 23,00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale;
f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: rispetto delle disposizioni di cui alla lettera e) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00, ovvero, in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all'anno, oltre tale orario, previa espressa autorizzazione del comune;
g) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare: flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del dieci per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato; spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00;
h) per le insegne pubblicitarie di non specifico e di indispensabile uso notturno: spegnimento alle ore 24,00; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario: spegnimento all'orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna: illuminazione dall'alto verso il basso e divieto, per meri fini pubblicitari o di richiamo, dell'uso di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo e potenza.
2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dopo le ore 23,00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24,00 in quello di ora legale e di lampade con rapporto l/w non inferiore a 90.
3. Nelle zone di particolare protezione degli osservatori di cui all'articolo 11 devono essere rispettati, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, i seguenti parametri:
a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 cd/klm a 900 ed oltre;
b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 2 cd/klm a 900 - o cd/klm a 950 ed oltre;
c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 25 cd/klm a 900 - 5 cd/klm a 950;
d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torrifaro: massima emissione consentita 0 cd/klm a 900 ed oltre;
e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto con obbligo di spegnimento alle ore 24,00 luminanza massima 1 cd/mq;
f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti e per gli impianti di facciata di edifici o monumenti con sagoma irregolare: ricorso in via prioritaria di sistemi ad emissione rigorosamente controllata dall'alto verso il basso con fasci di luce entro il perimetro delle superfici illuminate e spegnimento totale alle ore 23,00 nel periodo di ora solare e alle ore 24,00 in quello di ora legale o, qualora ciò non risulti possibile, flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del cinque per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato nel caso di superficie o sagoma irregolare e del due per cento in caso di superficie regolare;
g) per le insegne pubblicitarie: spegnimento alle ore 23,00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale.
4. Tutti gli impianti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti dei dispositivi indicati dal comma 2 per il risparmio energetico, ma con orario di applicazione dopo le ore 23,00 e con l'uso di sole lampade al sodio.
5. Fino alla data di cui al comma 1, nelle zone di particolare protezione degli osservatori di cui all'articolo 11, i Comuni promuovono, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili, l'adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui ai commi 3 e 4.
6. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del RPIL, la Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di bilancio istituito ai sensi dell'articolo 9, previa determinazione di specifici criteri e modalità, può concedere contributi ai Comuni per l'adeguamento alle norme della presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti.
7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi in via prioritaria:
a) ai comuni che hanno già approvato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso;
b) ai comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte all'interno delle zone di particolare protezione degli osservatori di cui all'articolo 11.
. . Art. 11
Elenco degli osservatori astronomici1. Con successivo regolamento, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), sono individuati gli osservatori astrofisici professionali, nonché gli osservatori astronomici e astrofisici non professionali da tutelare.
2. Tale elenco è aggiornato, sentita la Commissione consiliare competente, con cadenza biennale.
. .