CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 188

presentata dai consiglieri regionali

CONTU - FOIS - FLORIS Emilio - USAI - COSSA

il 20 marzo 2001

Interventi a sostegno degli allevatori


RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'articolo 14 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 "Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini" (blue tongue) ha stanziato la somma di 10 miliardi  per la concessione di aiuti a favore degli allevatori che in ottemperanza alle disposizioni adottate dalle autorità sanitarie non possono spostare i capi di bestiame sia all'interno del territorio della Sardegna sia verso il territorio nazionale, sia verso gli altri paesi dell'unione europea.

Gli allevatori, infatti, a causa di questi divieti sono costretti a subire un notevole aggravio di costi per l'alimentazione del bestiame, inoltre non possono inviare i bovini nei centri di ingrasso situati nel rimanente territorio nazionale.

La iniziale previsione di 10 miliardi, contenuta nell'articolo 4 della citata legge regionale, si è dimostrata insufficiente a coprire le reali esigenze del settore. Pertanto la proposta di legge si propone di destinare ulteriori 10 miliardi per la concessione di tali aiuti.

Per la copertura finanziaria del provvedimento si propone di utilizzare lo stanziamento di 5 miliardi destinati, dall'articolo 5 della legge regionale 22 del 2000, a interventi a favore delle imprese di trasformazione dei prodotti zootecnici che a causa dell'epidemia di blue tongue abbiano subito una riduzione dei conferimenti. Infatti tale articolo non è stato attuato dall'Amministrazione regionale a causa dei rilievi mossi dalla Commissione europea sul contenuto dell'intervento; per i rimanenti 5 miliardi  si propone una variazione di bilancio.

Data la particolare importanza dell'argomento i proponenti auspicano che il Consiglio regionale approvi la presente proposta di legge nel più breve tempo possibile.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Rifinanziamento dell'articolo 4 della legge regionale n. 22 del 2000

1. Le somme stanziate dall'articolo 5 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 (Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini" (blue tongue)) possono essere utilizzate anche per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4 della stessa legge regionale.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4 della legge regionale n. 22 del 2000, è autorizzata nell'anno 2001, l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000.

3. Gli aiuti previsti dai commi 1 e 2 sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo decorso il termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.
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Art. 2
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire 10.000.000.000 nell'anno 2001. A esse si fa fronte per quanto riguarda 5.000.000.000 mediante l'utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 2000 e per quanto riguarda 5.000.000.000 mediante le sottoindicate variazioni di bilancio.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

06 - AGRICOLTURA

U.P.B. S06.026

Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche

COMPETENZA

2001      lire    5.000.000.000

2002      lire      ------

2003      lire      ------

CASSA

2001      lire       500.000.000

2002      lire        -----

2003      lire        -----

Capitolo da impinguare:

06141-00

Indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, per eccezionali avversità atmosferiche e per epizoozie e malattie vegetali (art. 23 L.R. 11 marzo 1998, n. 8, L.R. 17 dicembre 1999, n. 27, L.R. 5 settembre 2000, n. 18 e artt. 3, 4 e 5 della L.R. 17 novembre 2000, n. 22)

In diminuzione

12 - SANITA'

Strutture sanitarie

COMPETENZA

2001      lire    5.000.000.000

2002      lire      ------

2003      lire      ------  

CASSA

2001      lire       500.000.000

2002      lire            -----

2003      lire            -----

Capitolo da ridurre:

121397-02

Somme da ripartire fra le A.S.L. e le aziende ospedaliere per il finanziamento delle spese in conto capitale (art. 51, L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 62 e 66, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 36, L.R. 20 aprile 2000, n. 4), contributi per l'impianto di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti, escluse le opere edilizie LL.RR. 20 giugno 1950, n. 15 e 18 maggio 1951, n. 8); contributi per la prima attivazione di funzionamento di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali (L.R. 2 aprile 1954, n. 3, art. 135, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e artt. 42 e 47 della Legge 20 aprile 2000, n. 4).

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