CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 187
presentata dai Consiglieri regionali
LIORI - SANNA Noemi - BIGGIO - CARLONI - CORDA - FRAU - MURGIA - ONNIS - USAI
il 16 marzo 2001
Assistenza e integrazione sociale e professionale delle persone disabili per il conseguimento delle finalità specificate nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha emanato una sorte di "codice delle persone disabili", finalizzato all'assistenza e all'integrazione sociale e professionale del portatore di disabilità, in attuazione dei diritti degli stessi.
La legge in argomento non ha esaurito tutti gli interventi occorrenti per la realizzazione dei diritti dei disabili, ma contiene le norme di indirizzo per le regioni chiamate a concorrere con lo Stato per il conseguimento delle finalità indicate con la legge medesima.
Benché la Regione sarda abbia fatto in argomento alcuni interventi parziali e settoriali, quali l'erogazione di contributi a favore dei Comuni per l'abbattimento delle barriere architettoniche, essa è rimasta finora assente nel disciplinare organicamente la materia alla stessa affidata alla legge statale.
A seguito delle necessità palesate dalle persone disabili per una normativa che dia loro una maggiore integrazione nel tessuto sociale e lavorativo, abbiamo sentito il bisogno di predisporre una ampia gamma di interventi e, fatto ancor più importante, intendiamo rendere consapevoli i disabili e le loro famiglie dei propri diritti.
Con la presente proposta di legge, infatti, si interviene in modo organico su quella parte della materia non disciplinata direttamente dalle norme statali, allo scopo di eliminare una carenza legislativa assolutamente ingiustificabile ed al fine di assicurare un quadro di certezza per una categoria di persone fino ad oggi condannata alla emarginazione economica e sociale.
La proposta, inoltre, non limita l'intervento al settore dell'assistenza e dell'integrazione sociale e professionale della persona portatrice di disabilità, ma affronta anche le problematiche riguardanti la rimozione, per quanto possibile, delle cause invalidanti, attraverso lo sviluppo della ricerca scientifica, la prevenzione e la diagnosi precoce, garantendo l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi e mediante il coinvolgimento sociale delle famiglie, rendendo ognuno consapevole dei propri diritti e garantendo, per quanto possibile, ogni forma di assistenza domiciliare.
In tal modo, individuati i problemi principali, con il Capo II della proposta si indicano i percorsi per la prevenzione e la diagnosi precoce, che passano attraverso l'educazione sanitaria, che viene istituzionalizzata e affidata, al pari della cura, ad appositi servizi delle ASL e delle Aziende ospedaliere.
Di particolare rilievo appaiono le norme volte all'inserimento sociale della persona disabile, in quanto presuppongono la instaurazione di un rapporto normale e paritetico col mondo del lavoro, quindi di un'adeguata formazione professionale, anche mediante la parallela istituzione di corsi speciali per i disabili volti alla individuazione delle loro diverse potenzialità e abilità e alla migliore utilizzazione delle stesse.
Nella medesima direzione dell'adeguato inserimento sociale della persona disabile sono dettate le norme che prevedono l'istituzione di un apposito albo degli enti, istituzioni e associazioni che svolgono attività idonea a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone destinatarie della presente proposta di legge.
Un ulteriore campo di intervento è quello riguardante agevolazioni a favore delle persone disabili che si giustifichino proprio in connessione con lo status di persona disabile, dirette a rimuovere le differenze e difficoltà di partenza che esse hanno rispetto agli altri cittadini normodotati.
Parallelamente il progetto predispone una serie di incentivazioni a favore delle imprese che agevolino l'assunzione al lavoro delle persone disabili.
Rivestono, infine, particolare rilievo le norme che coinvolgono i Comuni nel processo di attuazione della legge, fin dalla prima sua applicazione, in conformità con i principi sul decentramento amministrativo.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
CAPO I Art. 1 1. La Regione autonoma della Sardegna persegue l'assistenza, l'integrazione sociale e professionale e l'attuazione dei diritti delle persone disabili, concorrendo al conseguimento delle finalità specificate nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104. |
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Art. 2 1. La presente legge si applica alle persone nei confronti delle quali è stata accertata una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, secondo le norme stabilite dallo Stato. 2. Costituisce titolo per la qualifica di persona disabile la certificazione rilasciata dalle competenti ASL o altra certificazione equipollente. 3. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, regolarmente residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio regionale; le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente legislazione. |
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Art. 3 1. La Regione, in concorso con lo Stato, persegue la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia personale e la realizzazione dell'integrazione sociale e professionale attraverso i seguenti obiettivi: a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con le Università sarde e con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona disabile e la sua famiglia, se coinvolgibili, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca; b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni; c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, mantenendo la persona disabile nell'ambiente familiare e sociale, ai fini della sua integrazione e partecipazione alla vita sociale; d) assicurare alle famiglie delle persone disabili l'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare le comprensione dell'evento, affinché vi sia una migliore integrazione delle stesse nella società; e) garantire nella scelta e nell'attuazione degli interventi sociosanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della stessa persona disabile; f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore, per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre o superare i danni della minorazione sopraggiunta; g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al recupero e al sostegno della persona disabile; h) garantire alla persona disabile e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto familiare, strumenti e sussidi tecnici, nonché interventi economici integrativi per il periodo strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo; i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti, di associazioni e di organizzazioni ONLUS, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e la cura delle disabilità, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito; l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori del territorio della Regione; m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale e professionale. |
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CAPO II Art. 4 1. Le ASL, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono apposito dipartimento per lo svolgimento delle seguenti funzioni: a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze delle disabilità; b) la prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita; c) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro; d) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologiche invalidanti; e) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali e di neuromotulesioni; f) il controllo periodico della gravidanza per l'individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza, i parti e le nascite a rischio; g) la prevenzione permanente a tutela dei bambini fin dalla nascita e gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni; h) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici; i) la formazione e l'aggiornamento dei medici e dei paramedici al fine di ottenere una preparazione adeguata alla prestazione delle cure mediche in favore dei disabili e la dotazione degli strumenti tecnici necessari. |
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Art. 5 1. Il dipartimento di cui all'articolo 4, cui è preposto un sanitario, consta di una divisione amministrativa e di una divisione sanitaria. 2. La divisione amministrativa, cui è preposto un funzionario appartenente alla carriera dirigenziale, ha il compito di promuovere, d'intesa con la divisione sanitaria, le attività di cui alle lettere a), b) ed h) dell'articolo 4, nonché di coordinare con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo l'accertamento dell'inesistenza o dell'insorgenza di patologie e di cause invalidanti, anche mediante periodica verifica dei libretti sanitari istituiti con la Legge n. 104 del 1992. 3. La divisione sanitaria, cui è preposto un sanitario appartenente alla carriera dirigenziale, provvede a tutti gli altri compiti previsti dall'articolo 4, nonché a quelli che vengono precisati nella presente legge. 4. Analoghi dipartimenti vengono istituiti presso le aziende ospedaliere. 5. I medici di medicina generale e di base sono tenuti a segnalare alle divisioni dei dipartimenti delle ASL di competenza ogni fatto o circostanza che possa essere causa di disabilità. 6. I medici pediatrici e di puericultura di base, oltre i compiti di cui al comma 5, effettuano controlli sul bambino entro l'ottavo, al trentesimo giorno, entro il sesto e il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita e fino al compimento del dodicesimo. |
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Art. 6 1. Le ASL, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicurano: a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona disabile, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi e educativi a carattere diurno o residenziale; b) la fornitura e la riparazione, a titolo gratuito, di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni o per superare, anche parzialmente, limiti invalidanti determinati da malattie degli organi sensoriali. |
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Art. 7 1. La Regione sarda realizza l'inserimento della persona disabile negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati, garantendo ai suddetti allievi, che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari, l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito dell'attività del centro di formazione professionale; a tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie. 2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona disabile che, conseguentemente, deve essere inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi. 3. La Regione, tramite i centri pubblici e privati a ciò preposti, istituisce i corsi specifici, di cui al comma 2, per le persone disabili non in grado di frequentare i corsi normali. 4. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845. 5. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui ai commi 2 e 3 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico produttivo territoriale. |
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Art. 8 1. E' istituito l'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi e dei centri di lavoro guidato, delle associazioni e organizzazioni di volontariato ONLUS che svolgono attività idonea a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone disabili. 2. Per l'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti requisiti: a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione con i requisiti di cui al Capo II del titolo II del libro I del Codice Civile; b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa. 3. I soggetti di cui al comma 1, ai fini della prima iscrizione all'albo regionale, devono presentare domanda entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale del lavoro, corredata dei seguenti documenti: a) copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente, della istituzione, della cooperativa, dell'associazione o organizzazione di volontariato; b) copia del provvedimento di riconoscimento della persona giuridica di diritto pubblico o privato, dell'istituzione, della cooperativa, dell'associazione o organizzazione; c) relazione del tecnico iscritto al rispettivo albo professionale, contenente la descrizione dei locali, delle attrezzature e degli arredi; d) dichiarazione personale del legale rappresentante del soggetto richiedente contenente il numero del personale dipendente per qualifica professionale; il legale rappresentante è parimenti tenuto, sotto la propria responsabilità, a segnalare entro trenta giorni, all'Assessore del lavoro, il venire meno delle condizioni per l'iscrizione. 4. L'Assessore regionale del lavoro delibera sulla iscrizione all'albo entro il 31 marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda; se l'Assessore non provvede entro il termine anzidetto, la domanda si intende accolta. 5. L'albo è sottoposto a revisione e aggiornamento ogni biennio, a tal fine: a) gli enti e le istituzioni già iscritte all'albo presentano, attraverso il proprio legale rappresentante, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della loro iscrizione, e successivamente a cadenza biennale, una dichiarazione personale sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere delle condizioni di legge per l'iscrizione; la dichiarazione personale deve essere corredata di certificato attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente; b) gli enti e le istituzioni che aspirano alla loro integrazione nell'albo devono presentare la documentazione prevista nel comma 3 del presente articolo. 6. In sede di prima applicazione della presente legge, la domanda documentata deve essere inoltrata entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge medesima all'Assessore regionale del lavoro il quale deve provvedere entro i successivi tre mesi; in caso di silenzio la domanda si intende accolta. 7. Le convenzioni di cui all'articolo 38 della Legge n. 104 del 1992, stipulate con enti, associazioni, organizzazioni, cooperative non iscritte all'albo regionale istituito col presente articolo sono nulle. |
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Art. 9 1. La Regione concede alle persone disabili avviate al lavoro le seguenti agevolazioni: a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dal comune di residenza a quello in cui è situato il posto di lavoro, mediante utilizzo di mezzi di trasporto pubblici; b) un contributo pari al 50 per cento per l'acquisto di autovetture di tipo speciale; c) il rimborso delle spese di viaggio e di trasloco per il trasferimento della residenza al comune in cui è situato il posto di lavoro, nonché un contributo di lire 1.000.000 per la prima sistemazione; d) un contributo pari al 20 per cento in linea capitale per l'acquisto per contante della prima casa di abitazione nel comune in cui è situato il posto di lavoro; e) un contributo pari al tasso ufficiale di sconto quale concorso interessi di mutuo per l'acquisto della prima casa, fino alla concorrenza del 75 per cento del prezzo di acquisto. 2. I benefici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo vengono erogati dal comune di residenza della persona disabile, a domanda dell'interessato corredata di idonea documentazione, entro tre mesi dalla presentazione della stessa; i benefici di cui alla lettera c) dal comune di nuova residenza, con le stesse modalità. 3. I benefici previsti dalle lettere d) ed e) del comma 1 vengono concessi, a seguito di istruttoria da svolgere dagli enti creditizi convenzionati, con decreto dell'Assessore regionale del lavoro entro tre mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto. |
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Art. 10 1. La Regione, al fine di agevolare l'assunzione al lavoro delle persone disabili, concede a favore delle imprese singole o associate i seguenti benefici: a) un contributo mensile pari al 60 per cento della retribuzione della persona disabile, comprensiva di contributi previdenziali e assistenziali, per la durata di un anno; durante il secondo anno di attività il contributo, come sopra determinato, è pari al 30 per cento; b) il rimborso delle spese occorrenti per l'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone disabili ivi comprese quelle per l'abbattimento delle barriere architettoniche. |
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Art. 11 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale del lavoro fissa con regolamento le modalità di attuazione delle norme di cui agli articoli 9 e 10 della legge medesima. 2. Il regolamento deve anche disciplinare le modalità di controllo previste dalla lettera h) dell'articolo 39 della Legge n. 104 del 1992. |
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Art. 12 1. Il piano sanitario regionale dà attuazione ai princìpi affermati alle lettere a), b), c), d), e) f) e g) dell'articolo 39 della Legge n. 104 del 1992. |
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Art. 13 1. La Regione autonoma della Sardegna, per l'attuazione della presente legge, si avvale degli organi dei comuni ai quali, con le leggi di bilancio, assicura le occorrenti risorse finanziarie. |
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Art. 14 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le norme contenute nella Legge n. 104 del 1992 e successive modifiche. |
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Art. 15 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 3.260.000.000 annue. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2002 - 2003 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione: UPB S03.006 Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 24 aprile 2001, n. 6 e art. 35, L.R. 24 aprile 2001, n. 7) 2001 lire 3.260.000.000 2002 lire 3.260.000.000 2003 lire 3.260.000.000 In aumento: 10 - LAVORO UPB S 10.023 Cap. 10135 - (N.I.) - Incentivi alle imprese singole e associate per l'assunzione al lavoro di persone disabili (art. 10 della presente legge) 2001 lire 600.000.000 2002 lire 600.000.000 2003 lire 600.000.000 12 - SANITA' UPB S 12.039 Cap. 12011/02 - (N.I.) - Spese per l'istituzione dell'albo regionale delle Associazioni di volontariato che svolgono attività idonee all'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone disabili (art. 8 della presente legge) 2001 lire 200.000.000 2002 lire 200.000.000 2003 lire 200.000.000 UPB S12.027 Cap. 12132/01 - (N.I.) - Spese per il funzionamento, nell'ambito delle Aziende ASL di un dipartimento per la tutela e l'assistenza dei disabili (art. 4 della presente legge) 2001 lire 960.000.000 2002 lire 960.000.000 2003 lire 960.000.000 UPB S12.027 Cap. 12132/02 - (N.I.) - Contributi integrativi alle ASL per la cura e la riabilitazione dei disabili e per la fornitura, la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni (art. 6 della presente legge) 2001 lire 1.000.000.000 2002 lire 1.000.000.000 2003 lire 1.000.000.000 UPB S12.046 Cap. 12001/21 - (N.I.) - Spese per la concessione di agevolazioni particolari, da erogare tramite i comuni, a favore delle persone disabili (art. 9 e 13 della presente legge) 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 2003 lire 500.000.000 |
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Art. 16 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
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