CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 186

presentata dai Consiglieri regionali

CORONA - TUNIS Gianfranco - RANDAZZO - SCARPA - BALLETTO

il 13 marzo 2001

Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40
(Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa)


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge mira a dare una maggiore speditezza all'attività amministrativa fissando il termine di trenta giorni entro il quale l'Amministrazione regionale è tenuta, attraverso l'emanazione di un atto amministrativo, a dare risposta alla istanza presentata dal singolo cittadino.

E' da rilevare che l'Amministrazione non si limita a concedere, permettere, vietare, ma interviene direttamente nell'erogazione dei servizi fondamentali o nelle scelte che riguardano le attività economiche e lo sviluppo, incidendo così direttamente non solo sui singoli cittadini, ma su intere categorie di persone.

L'esigenza di fornire risposte alle istanze del cittadino in un tempo breve e certo può costituire lo strumento per ricreare quel rapporto di fiducia, attualmente affievolito, che deve intercorrere tra l'istituzione regionale e i cittadini sardi.

Per i sopra esposti motivi si raccomanda la necessaria attenzione del Consiglio alla presente proposta per un rapido esame della stessa.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. L'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero sia iniziato d'ufficio, l'Amministrazione regionale deve chiuderlo entro il termine di trenta giorni mediante l'emanazione di un atto esterno sindacabile dagli interessati.

2. Il termine di scadenza di cui al comma 1 può essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni dall'autorità competente ad emettere l'atto.".

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Art. 2

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 1990 sono abrogati.
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Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 40 del 1990, è sostituito dal seguente:

"3. Per la realizzazione di particolari procedimenti ovvero di programmi d'intervento che coinvolgano la competenza di più uffici o branche dell'Amministrazione, la Giunta regionale, su proposta del Presidente o, su sua delega, dell'Assessore regionale degli affari generali, determina, con propria motivata deliberazione - sulla base del principio della competenza prevalente - la branca dell'Amministrazione e lo specifico servizio o settore responsabile della predetta realizzazione e della eventuale adozione dei relativi provvedimenti finali, il termine, secondo il disposto dell'articolo 3 della presente legge, entro il quale il procedimento deve essere concluso ed il personale allo scopo necessario.".

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