CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 185

presentata dai Consiglieri regionali

BIANCU - DETTORI Bruno - DEIANA - DORE

  il 13 marzo 2001

Istituzione del Servizio di assistenza infermieristica nelle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della Regione autonoma della Sardegna


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il mutato panorama legislativo che dal 1992 ha dato il via al processo di aziendalizzazione, quale strumento capace di restituire potenzialità al sistema sanitario in termini organizzativi, di efficacia, di efficienza, di produttività e di economicità, impone una revisione dei modelli organizzativi ed un cambiamento di mentalità degli operatori coinvolti nei processi decisionali.

L'attuale sistema di erogazione dell'assistenza infermieristica è il risultato di modalità organizzative ormai obsolete, non più in grado di assicurare quel livello minimo di qualità nelle cure che è doveroso garantire agli assistiti e che è richiesto come risultato primario.

In questo quadro organizzativo i problemi maggiori sono rappresentati da:

- frammentazione dell'assistenza con operazioni ripetitive;

- assistenza infermieristica non mirata ai reali bisogni del malato;

- assenza dell'applicazione del metodo scientifico;

- mancata documentazione dell'attività infermieristica svolta;

- assenza di verifica delle prestazioni erogate;

- assenza di piani aziendali finalizzati alla formazione permanente del personale infermieristico.

Nell'ottica di tale realtà assistenziale ed organizzativa nasce l'esigenza di una normativa specifica, rappresentata dalla presente proposta di legge, in analogia con quanto attuato in numerose regioni italiane, anche in virtù del fatto che nel modello organizzativo sardo è carente l'aspetto della autonomia del servizio di assistenza infermieristica che nella presente proposta viene definito.

Infatti l'istituzione di detto servizio nell'ambito di ciascuna Azienda sanitaria della nostra regione è indispensabile per garantire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini.

Questo obiettivo non può essere raggiunto senza il coinvolgimento e l'integrazione di tutte le professionalità infermieristiche presenti in ambito sanitario, con pari dignità ed autonomia.

L'opportunità di approvare la presente proposta di legge trova motivazione altresì nel contesto mutevole che costituisce il campo d'azione delle Aziende sanitarie.

Tale contesto richiede infatti flessibilità e pluralità di approcci per individuare le migliori soluzioni possibili al fine di garantire un'assistenza infermieristica adeguata alla specificità dei bisogni degli utenti.

Questo risultato può essere raggiunto attraverso l'istituzione di un Servizio dotato di autonomia tecnico - funzionale capace di assicurare, mediante la gestione delle risorse umane e strumentali ad esso afferenti, un'assistenza infermieristica qualitativamente valida.

Da qui nasce l'esigenza di affidare il compito di coordinamento dell'attività infermieristica a figure professionali in possesso del diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica che, grazie alla formazione specifica acquisita presso vari istituti universitari, sono ritenute idonee a ricoprire tale ruolo.

Nell'articolato della proposta sono indicate, all'articolo 1, le finalità specifiche del Servizio di assistenza infermieristica, ovvero la programmazione, la direzione, la gestione e la valutazione dell'assistenza infermieristica nella sua definizione di standard qualitativo e risultato, delle attività del personale infermieristico, tecnico addetto all'assistenza e ausiliario, della sua formazione permanente, inoltre viene prevista la valutazione del tutorato e del tirocinio degli studenti universitari del corso di diploma universitario per infermiere, la promozione di modelli di assistenza mediante adozione della cartella infermieristica e i protocolli operativi a carattere scientifico e progetti di ricerca finalizzati a migliorare la qualità e l'organizzazione dell'assistenza, la partecipazione alla programmazione in materia di investimenti per risorse strumentali e tecnologiche specifiche.

Nell'articolo 2 viene istituita la struttura organizzativa presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità, con l'individuazione della figura di dirigente e specifiche competenze, mentre all'articolo 3 sono indicate le tre aree di competenza del Servizio: territoriale, ospedaliera e della formazione.

All'articolo 4 sono descritte le procedure di affidamento dell'incarico di Direttore generale del Servizio e, all'articolo 5, quelle dei Coordinatori di area.

L'articolo 6 definisce la struttura organizzativa, mentre la norma finanziaria è presentata all'articolo 7; infine l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Per il carattere d'importanza della presente proposta, se ne auspica un attento e celere esame della Commissione consiliare competente.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Istituzione del Servizio di assistenza infermieristica e sue finalità

1. In ciascuna Azienda Sanitaria Locale e Azienda Ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna è istituito il Servizio di assistenza infermieristica, quale struttura autonoma, in staff alla Direzione generale con le seguenti funzioni:

a) programmazione, organizzazione, direzione, gestione e valutazione dell'assistenza infermieristica; attraverso la definizione di standard di processo e risultato, riferiti ai modelli organizzativi adottati;

b) programmazione, organizzazione, direzione, gestione e valutazione delle attività del personale infermieristico, tecnico addetto all'assistenza e ausiliario;

c) programmazione, organizzazione, direzione, gestione e valutazione della formazione permanente e ricorrente del personale infermieristico, tecnico addetto all'assistenza ed ausiliario;

d) valutazione del tutorato e del tirocinio degli studenti universitari del corso di diploma universitario per infermiere;

e) promozione ed attuazione di modelli di assistenza, con l'adozione in via ordinaria della cartella infermieristica e i protocolli operativi basati sull'evidenza scientifica in tutte le Unità ospedaliere, e di progetti di ricerca, finalizzati al miglioramento delle qualità dell'assistenza e organizzazione dell'area sanitaria;

f) partecipazione alla programmazione degli interventi in materia di investimenti di risorse strumentali e tecnologiche pertinenti all'area infermieristica.

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Art. 2
Competenze

1. A livello regionale, presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è istituita la struttura organizzativa di riferimento per i servizi di assistenza infermieristica delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere; la responsabilità di tale struttura è affidata ad un infermiere dirigente in possesso del diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica o di infermiere insegnante dirigente con esperienza almeno quinquennale, acquisita presso le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere con la medesima qualifica.

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Art. 3
Aree di competenza

1. Il Servizio di assistenza infermieristica presente nelle Aziende Sanitarie è articolato in tre aree omogenee: territoriale, ospedaliera e della formazione.

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Art. 4
Procedure di affidamento dell'incarico
di Direttore del Servizio

1. Il Direttore del Servizio di assistenza infermieristica è nominato dal Direttore generale, sentito il Direttore sanitario, con incarico di durata triennale rinnovabile, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati appartenenti all'area infermieristica in possesso del diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica.

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Art. 5
Coordinamento delle aree di competenza

1. Il coordinamento di ciascuna delle aree di cui all'articolo 3 è affidato ad un operatore appartenente all'area infermieristica in possesso di diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica.

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Art. 6
Definizione struttura organizzativa

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto di indirizzo, determina la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento del Servizio di assistenza infermieristica.

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Art. 6
Definizione struttura organizzativa

  1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto di indirizzo, determina la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento del Servizio di assistenza infermieristica.

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Art. 7
Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 300.000.000 e fanno carico all'UPB S02.045 del bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 ed a quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2001 e per gli anni 2002 - 2003, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi - parte corrente

2001     lire        300.000.000 
cassa     lire        300.000.000

2002     lire         300.000.000

2003     lire         300.000.000

IN AUMENTO

UPB 202.045 - Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio

2001     lire         300.000.000 
cassa     lire         300.000.000

2002     lire         300.000.000

2003     lire         300.000.000

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Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

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