CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 183

presentata dai Consiglieri regionali

BIANCU - SANNA Gianvalerio - DETTORI Bruno - DEIANA - DORE

il 1 marzo 2001

Istituzione del Parco regionale del Monte Arci


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge scaturisce dal processo di confronto con le comunità locali, avviato dalla Regione, in attuazione della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, con le azioni guida per l'istituzione dei parchi naturali in Sardegna.

Tale confronto si è arricchito attraverso le iniziative portate avanti di concerto tra i comuni interessati e le Comunità montane dell'Alta Marmilla e dell'Arci Grighine, che hanno coinvolto in dibattiti e confronti i cittadini residenti nella zona dell'istituenda area protetta, anche con la partecipazione delle associazioni di categoria.

I momenti più significativi si sono avuti nei convegni realizzati dalle due Comunità montane, di cui quello tenutosi a "Is Benas" sul Monte Arci vide una partecipazione numerosa e qualificata, fortemente motivata, con la presenza di relatori di alto livello, in rappresentanza di ambientalisti, cacciatori, operatori culturali, imprenditori turistici, semplici cittadini ed esponenti del mondo politico. In quelle circostanze fu definito il pieno assenso all'istituzione del parco e furono dettate le condizioni da inserire nella legge istitutiva.

Le maggiori difficoltà vennero manifestate soprattutto da quelle categorie di persone - agricoltori, pastori, boscaioli, cacciatori, ecc - che nella montagna avevano per tradizione trovato occasione di lavoro (agricoltori, pastori, ecc) e di svago (cacciatori), i quali  all'improvviso temevano di essere costretti a cambiare radicalmente la loro vita, le loro tradizioni, la loro storia, con prospettive incerte ed alternative, soprattutto economiche, molto vaghe.

A dissipare questi dubbi furono contrapposte argomentazioni che in sintesi possono essere queste:

a) il parco non sarebbe stato una cosa astratta, calata dall'esterno, ma una realtà nata nel territorio, elaborata sì per l'esigenza di salvaguardare le bellezze naturali di un territorio minacciato da una serie di pericoli, quali lo sfruttamento delle cave, il taglio indiscriminato dei boschi, l'apertura sconsiderata di strade, il pascolo con eccessivo carico di bestiame, ma anche e soprattutto per favorire un progetto alternativo di sviluppo, capace di offrire lavoro ed occupazione;

b) la gestione del parco sarebbe stata affidata ad un consorzio fra gli enti locali del territorio interessato che avrebbero studiato un "Piano del parco" rispettoso delle esigenze delle popolazioni, con la garanzia di uno sfruttamento razionale delle risorse della montagna;

c) i vincoli, sulla base dell'esigenza della tutela delle emergenze naturalistiche, culturali e paesaggistiche presenti, sarebbero stati determinati comunque con la garanzia della salvaguardia delle attività tradizionali, quali gli usi civici, il legnatico, l'estrazione del sughero, la coltivazione dei terreni, il pascolo, opportunamente regolamentati, in modo da evitarne l'uso scriteriato;

d)    la caccia - l'argomento più controverso in quanto la Legge n. 157 del 1992 la vieta nei parchi - sarebbe stata comunque garantita, nel rispetto della normativa nazionale (vedi calendari venatori) attraverso una particolare regolamentazione definita dall'ente di gestione, vietata nelle zone di Rilevante Interesse Naturalistico (RIN) da individuare con il Piano del parco e consentita ai soli residenti nei comuni ricadenti nell'area protetta.

Su questa base fu sottoscritto un protocollo d'intesa con l'allora Assessore della difesa dell'ambiente, Maria Ausilia Fadda, sulla base del quale la Giunta regionale presentò un disegno di legge che fu trasmesso alla Commissione consiliare agricoltura e ambiente.

Il 9 marzo 1998, ai sensi dell'articolo 25 della Legge n. 142 del 1990, si è costituito il Consorzio del Parco del Monte Arci.

Ciò premesso, i punti maggiormente significativi della legge istitutiva dei parco naturale regionale Monte Arci vengono di seguito elencati:

l) la Regione assicura con la presente legge la gestione unitaria del complesso degli ecosistemi presenti nell'area del parco attraverso la costituzione di un apposito organismo che garantisca la conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili;

2) sono implicitamente adottati i due principi generali di riforma economico-sociale contenuti nell'articolo 22 della Legge n. 394 del 1991 e precisamente: la partecipazione degli enti locali alla istituzione e gestione dell'area protetta e la pubblicità degli atti, attraverso la trasparenza, il diritto di accesso e di informazione;

3) viene inoltre attuato l'assetto dei rapporti fissati dalla Legge n. 142 del 1990, riservando alla Regione funzioni essenzialmente di indirizzo e coordinamento e assegnando agli enti locali interessati le funzioni dirette di gestione.

In quest'ottica è stato privilegiato il modello organizzativo del Consorzio di enti locali territoriali ai sensi dell'articolo 25 della già richiamata Legge n. 142 del 1990. In particolare è stata demandata allo statuto, quale strumento di governo del Consorzio, non soltanto la prerogativa di stabilire nomine, designazioni, poteri e funzionamento degli organi del Consorzio, ma anche la definitiva perimetrazione dell'area protetta, nonché la sede legale del parco.

Riguardo agli strumenti di programmazione e di gestione delle attività del parco (titolo III°), sono stabilite le finalità e i contenuti del Piano del parco e le procedure per l'adozione e la definitiva approvazione.

E' stata dettagliatamente esposta anche la normativa relativa al regolamento del parco che dovrà indicare le modalità delle attività consentite, i divieti e le eventuali deroghe in conformità alle previsioni del Piano del parco.

Un altro importante strumento previsto dal disegno di legge riguarda il Piano pluriennale di sviluppo del parco che si configura con un piano di sviluppo economico-sociale di carattere orientativo e incentivante.

La norma, in particolare, prevede il rispetto e il coordinamento tra programmazione economico-sociale della Regione e iniziative del Consorzio di gestione del parco.

Il programma di sviluppo pluriennale, infatti, individua e disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del parco: può dettare anche specifiche sull'assetto culturale e sulle pratiche agro-silvo-pastorali compatibili e in armonia con le norme e i principi di diritto comunitario nel settore.

Per l'attività di gestione del parco il disegno di legge prevede la possibilità da parte del Consorzio di gestione di avvalersi dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna, per tutte le attività necessarie alla gestione del parco.

Il titolo V detta norme riguardanti le misure provvisorie di salvaguardia: tali misure di salvaguardia si applicano fino all'approvazione dei regolamento del parco secondo criteri equi e ragionati dettati dall'esigenza di salvaguardare l'istituenda area protetta da danni irreversibili per le sue risorse naturali.

Nelle disposizioni transitorie e finali, titolo VI, sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali e sono, inoltre, precisate alcune deroghe che consentono l'esecuzione di opere di pubblica utilità, di alcune attività silvane e, a particolari condizioni, anche l'esercizio venatorio.

La gestione del parco è affidata al Consorzio costituito il 9 marzo 1998, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, tra i comuni di Ales, Marrubiu, Masullas, Morgongiori, Pau, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siris, Usellus, Villa Urbana e Villaverde.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Istituzione e finalità del Parco

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale "Monte Arci".

2. Il Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi dell'articolo 2 garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, lo sviluppo delle attività economiche, in primo luogo quelle tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.

   

Art. 2
Delimitazione del Parco

1. Il territorio del Parco Monte Arci si estende nei Comuni di Ales, Marrubiu, Masullas, Morgongiori, Pau, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siris, Usellus, Villaurbana, Villaverde secondo la delimitazione provvisoria indicata nella cartografia di cui all'allegato A della presente legge.

2. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche degli ecosistemi la delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del Piano del Parco di cui all'articolo 13.

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TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL PARCO

Art. 3
Consorzio del Parco

  1. La gestione del Parco è affidata al Consorzio costituito il 9 marzo 1998, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, tra i comuni di Ales, Marrubiu, Masullas, Morgongiori, Pau, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siris, Usellus, Villa Urbana e Villa Verde.

2. Il Consorzio adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Direttore;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

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Art. 4
Costituzione e statuto

1. Il Consorzio è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

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Art. 5
Assemblea del Parco e Consiglio direttivo

1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio direttivo non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto del Consorzio. 

2. In particolare l'Assemblea:

a) predispone il Piano del Parco;

b) approva il regolamento del Parco;

c) approva il programma pluriennale di gestione;

d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;

e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;

f) approva il regolamento dei servizi  e la pianta organica del personale;

g) elegge tra i suoi componenti il Presidente del Parco;

h) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto;

i) nomina il Presidente del collegio dei revisori dei conti.

3. L'Assemblea del Parco è composta dai rappresentanti dei soggetti partecipanti al Consorzio ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della Legge n. 142 del 1990.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti. 

5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Parco ed è composto da altri quattro componenti nominati dall'Assemblea.

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Art. 6
Direttore del Parco

1. Il Direttore del Parco è nominato dal Presidente previa deliberazione dell'Assemblea, con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni.

2. Può essere nominato direttore anche un dipendente degli enti consorziati o di altri enti pubblici che sia comandato o distaccato presso il Consorzio di gestione.

3. La nomina del direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.

4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. Le Amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere al Consorzio di gestione il quale procede al recupero delle quote a carico del direttore.

5. Il direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione; in particolare al direttore compete:

a) la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;

b) la predisposizione della proposta del programma degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;

c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno che la legge e lo statuto non riservano espressamente ad altri organi;

e) la stipulazione di contratti e convenzioni, nonché la costituzione del Consorzio in giudizio;

f) ogni altra funzione prevista dallo statuto.

6. Il parere del direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti  degli organi del Consorzio che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

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Art. 7
Collegio dei revisori dei conti

  1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti, iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, dei quali:

a) uno designato dal Presidente della Giunta regionale;

b) due designati dall'Assemblea del Parco.

  2. Il Collegio esercita il controllo contabile sugli atti del Consorzio, secondo la normativa vigente.

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Art. 8
Durata degli organi. Incompatibilità

  1. La durata degli organi e le incompatibilità sono disciplinate dallo Statuto.

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Art. 9
Comitato scientifico e Consulta

1. L'Assemblea istituisce un Comitato di consulenza scientifico e una Consulta del Parco secondo le norme contenute nello Statuto.

2. Il Comitato scientifico e la Consulta sono organi consultivi e propositivi del Consorzio; in particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco. 

3. Il Comitato scientifico e la Consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi del Consorzio, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.

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Art. 10
Servizi e personale del Parco

1. Per il perseguimento dei propri fini il Parco si avvale della propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal direttore.

2. L'articolazione della struttura tecnico-amministrativa è stabilita dall'Assemblea.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, approvato dall'Assemblea del Parco sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.

4. E' istituito, presso la sede del Parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.

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Art. 11
Sede del Parco

1. La sede legale del Parco è stabilita dallo Statuto del Consorzio.

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TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PARCO

Art. 12
Attuazione delle finalità del Parco

1. Le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attuate dal Consorzio attraverso il Piano del Parco e il Programma pluriennale di sviluppo.

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Art. 13
Piano del Parco: finalità e contenuti

1. Il Piano del Parco comprende elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (Tavola di piano), e norme tecniche di attuazione.

2. Il Piano del Parco deve disciplinare specificatamente:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di  conservazione e di uso;

b) la delimitazione definitiva delle aree del Parco;

c) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;

d) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con  particolare riguardo agli accessi, ai percorsi  e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

e) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;

f) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali  relativi alle aree comprese nel Parco;

g) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;

h) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale;

i) l'esercizio della caccia nelle sole aree di cui alla lettera c) del comma 3, purché tale esercizio sia conforme al regolamento di gestione del Parco; l'esercizio della caccia è comunque consentito soltanto nelle forme della caccia controllata, mediante prelievi faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, riservato ai soli residenti dei comuni di Ales, Marrubiu, Masullas, Morgongiori, Pau, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siris, Usellus, Villaurbana, Villaverde appositamente autorizzati e sotto la sorveglianza del Consorzio; la caccia è sempre vietata all'interno delle aree di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

3. Il Piano suddivide il territorio del Parco, in base al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali, in:

a) aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con le specifiche finalità normative e di gestione;

b) habitat, siti e zone speciali di conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;

c) aree di fruizione sociale, destinate alla accoglienza e alla permanenza dei visitatori del parco;

d) aree di connessione, in cui sono consentite attività  anche produttive, l'agricoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'eco- sistema.

4. Il Piano del Parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.

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Art. 14
Piano del Parco: procedure

1. Il Consorzio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redige la proposta di Piano e la invia ai Comuni e alla Provincia, che debbono esprimere parere in merito entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, la proposta si intende accolta.

2. Il Consorzio, esaminati i pareri dei Comuni e della Provincia, delibera l'adozione del Piano del Parco; il Piano viene pubblicato presso le sedi del Consorzio, della Provincia e dei Comuni per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera consortile di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

3. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al Piano adottato.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, il Consorzio trasmette la delibera di adozione del Piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del Piano.

6. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il Piano del Parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato nel BURAS.

7. Qualora il Piano del Parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione del Consorzio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e dal Consorzio, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del Piano.

8. Qualora entro sei mesi dalla costituzione del Comitato di cui al comma 7 il Piano non venga adottato dal Consorzio, il Comitato rimette la questione alla Giunta regionale la quale decide in merito in via definitiva.

9. Le varianti di aggiornamento al Piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.

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Art. 15
Piano del Parco: efficacia giuridica

1. Il Piano del Parco nelle aree definite "di rilevante interesse naturalistico" di cui all'articolo 14 della presente legge, sostituisce ad ogni livello i Piani territoriali paesistici, recependo i Piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo; per le altre aree di cui all'articolo 13, tutti gli strumenti di pianificazione vigenti sono adeguati al Piano del Parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano stesso; decorso tale termine il Piano del Parco anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.

2. Il Piano del Parco definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

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Art. 16
Regolamento del Parco

1. Il Regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite; in particolare il regolamento disciplina:

a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni nell'ecosistema;

b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;

c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;

d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;

e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di acquacoltura, di servizio, commerciali, artigianali e industriali di trasformazione dei prodotti locali;

f) l'uso ed il regime delle acque;

g) la gestione della fauna e della vegetazione;

h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nullaosta.

2. Sono comunque fatti salvi gli usi civici, pascolo, legnatico, estrazione del sughero e i diritti di cussorgia.

3. Il Regolamento è approvato dall'Assemblea del Parco entro sei mesi dall'approvazione del Piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine provvede alla predisposizione e all'approvazione l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, secondo la procedura indicata dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.

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Art. 17
Programma pluriennale di sviluppo del Parco

1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del Piano del Parco, il Consorzio promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità del Parco

2. A tal fine il Consorzio predispone, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del Parco.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Consorzio identifica e tutela a' termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

4. Il Programma pluriennale è adottato e approvato dal Consorzio di gestione, tenuto conto del parere degli enti locali territoriali interessati.

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Art. 18
Accordi di programma

1. Il Presidente della Regione promuove per gli effetti di cui all'articolo 27 della Legge n. 142 del 1990, accordi di programma tra la Regione, Consorzi di gestione ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma pluriennale; può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.

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Art. 19
Azienda Foreste Demaniali

1. Il Consorzio, sulla base di apposita convenzione, si avvale dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione per tutte le attività necessarie alla gestione del Parco.

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Art. 20
Coordinamento degli interventi

1. Ai fini del coordinamento degli interventi il Consorzio del parco può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del Parco, apposite conferenze di servizio convocate dal Presidente del Consorzio del Parco.

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Art. 21
Nullaosta

1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del Parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal Regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte del Consorzio; esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal Direttore del Parco.

2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta del Consorzio è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta; il nullaosta si intende comunque accordato qualora il Consorzio non provveda entro il termine stabilito.

3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del Piano e del Regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal Regolamento.

4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dal Consorzio o a seguito di conferenza di servizio convocata dal Consorzio entro sessanta giorni dalla richiesta.

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Art. 22
Poteri di autotutela del Consorzio del Parco

1. Il legale rappresentante del Consorzio, qualora venga esercitata una attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nullaosta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante del Consorzio provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 693.

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Art. 23
Poteri sostitutivi e ordinanze  dell'autorità regionale

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del Piano del Parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione.

2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco l'Assessore regionale dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.

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TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

Art. 24
Beni immobili

1. Il Consorzio può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2. Il Consorzio ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno dell'area del Parco, salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al comma 1 dell'articolo 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni; il Consorzio deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione; la proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, il Consorzio può, entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

3. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.

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Art. 25
Entrate del Parco

  1. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti al Consorzio, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.

2. La Regione Autonoma della Sardegna partecipa alle spese ordinarie di gestione del Consorzio con un contributo annuale.

3. Le quote di partecipazione finanziaria ordinaria al Consorzio degli enti partecipanti allo stesso sono determinate dallo statuto.

4. Le entrate del Parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità,  redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni.

5. Il Consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

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TITOLO V
NORME A TUTELA E SANZIONI

Art. 26
Divieti

1. Nel territorio del Parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

2. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici fatto salvo l'esercizio delle attività consentite dalla lettera h) del comma 2 dell'articolo 13;

b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;

c) la raccolta, oltre i limiti indicati dal regolamento del Parco, ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

d) le attività estrattive;

e) l'apertura di discariche;

f) l'asportazione della sabbia;

g) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati.

3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.

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Art. 27
Sorveglianza

  1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate:

a) dal personale del Consorzio appositamente incaricato;

b) dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;

c) dai corpi di polizia municipale dei comuni nei limiti della loro competenza;

d) dalle altre forze di polizia.

2. Il personale del Consorzio incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Consorzio.

3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con il Consorzio; le intese assicurano il coordinamento  da parte del direttore del Parco delle funzioni esercitate dal Corpo forestale.

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Art. 28
Sanzioni

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le sanzioni previste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989.

2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del Parco.

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TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29
Entrata in vigore dei vincoli

l. Misure provvisorie di salvaguardia, vincoli e divieti contenuti all'interno della presente legge troveranno applicazione successivamente all'esecutività del Piano dei Parco.

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Art. 30
Norma finanziaria

l. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 1.000.000.000 e fanno carico alla UPB S05.035 - cap. 05021/01 del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 ed a quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2001 e per gli anni 2002 - 2003, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

2001    lire    1.000.000.000 
cassa    lire    1.000.000.000

2002    lire    1.000.000.000

2003    lire    1.000.000.000

In aumento

UPB S05.035 - cap. 05021/01 (N.I.)

Contributo al Consorzio di gestione del Parco regionale naturale "Monte Arci" (art. 25 della presente legge)

2001     lire   1.000.000.000
cassa     lire   1.000.000.000

2002     lire   1.000.000.000

2003     lire    1.000.000.000

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Art. 31
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

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