CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 176

presentata dai Consiglieri regionali

TUNIS Marco - FLORIS Emilio - CORONA - LA SPISA - PILO

il 7 febbraio 2001

Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico al fine di garantire la tutela dell'igiene ambientale

 


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Lo scenario nel quale si collega la problematica relativa alla protezione dai rischi per la salute derivanti da un una incontrollata esposizione ai campi elettromagnetici (C.E.M.), può essere oggetto di numerose e differenti considerazioni.

Gli elementi più rilevanti, che fanno assumere a questo problema importanza e dimensione non prevedibili fino a pochi mesi fa, possono essere riassunti in alcuni punti significativi per l'attività legislativa della Regione Sardegna:

1) proliferazione e industrializzazione di varie sorgenti impiegate in ambienti di vita e di lavoro, con progressivo aumento dell'intensità dei C.E.M. presenti nell'ambiente e di conseguenza un generalizzato aumento dell'esposizione;

2) numero crescente di persone che sono esposte ai campi di radiofrequenza di intensità significativa: esempio emblematico il vertiginoso sviluppo della telefonia cellulare;

3) la percezione di rischio per la salute, manifestata da gruppi sempre più numerosi di cittadini e associazioni di difesa. Tale percezione è specialmente riferita alla possibilità che l'esposizione ai campi elettromagnetici, specie a lungo termine, sia associata ad effetti degenerativi (cancerogeni) o, nel breve termine, a complicanze gravi nei soggetti affetti da patologie neoplastiche, o per i casi in cui si utilizzano protesi elettriche (pace-maker, ecc.). I campi elettromagnetici, infatti, interagiscono con il sistema biologico ed i suoi costituenti microscopici (cariche libere, ioni, molecole bipolari, ecc.), inducendo correnti ed eccitando moti dissipativi che producono stimolazione di tessuti e strutture mobili eccitabili con aumenti di temperatura; in questi casi innescano, non di rado, danni irreversibili.

Per le considerazioni sopra esposte e per far fronte alla forte tensione sociale che in merito si è venuta manifestando su tutto il territorio regionale, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, del D.M. n. 381 del 19 settembre 1998 e in armonia con il progetto di legge all'esame del Parlamento nazionale, nasce la presente proposta di legge.

Con adeguato aggiornamento si intende così disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge; per il raggiungimento di obbiettivi di qualità vengono altresì disciplinate le norme tecnico-urbanistiche di installazione, le attività di controllo e vigilanza.

In particolare i limiti di esposizione cronica indicati dalla presente proposta di legge sono, per ordine di grandezza. commisurati alla situazione d non conoscenza dei limiti inferiori di soglia, in grado di rappresentare un rischio sanitario; in tali condizioni è norma scientifica abbattere i valori di rischio accertato.

TESTO DEL 
PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, vista la Legge n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed in applicazione del decreto ministeriale n. 381 del 10 settembre 1998, al fine di garantire la tutela e l'igiene dell'ambiente, salvaguardare la sicurezza e limitare i possibili danni alla salute della popolazione derivanti dall'esposizione alle radiazioni prodotte dagli impianti operanti nell'intervallo di frequenza fra 70 Hz e 300 Ghz, con la seguente legge disciplina nel proprio territorio l'installazione, la gestione degli impianti, le misure di cautela sanitaria, il raggiungimento di obbiettivi di qualità nelle emissioni, modalità e tempi di risanamento degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non in regola con i limiti e le emissioni di cautela previsti dagli articoli 3 e 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 381 del 1998.

   

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici, terapeutici o professionali.

   

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si assumono, in coerenza con la vigente normativa statale, le seguenti definizioni:

a) campo elettrico: una quantità vettoriale che, in ogni punto di una regione di spazio, rappresenta il rapporto tra la forza esercitata su una carica elettrica di prova q ed il valore della carica medesima. L'unità di misura del campo elettrico nel S.I. è il volt/metro  (V/m);

b) campo magnetico: una quantità vettoriale-assiale definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente elettrica totale, compresa la corrente di spostamento. L'unità di misura del campo magnetico nel S.I. è l'ampere/metro-quadro (A/m2);

c) densità di potenza elettromagnetica: la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di superficie, normale alla direzione di propagazione. L'unità di misura della densità nel S.I. è il watt/metro (W/m);

d) guadagno d'antenna: definito come il rapporto tra la potenza irradiata nella direzione di massimo irraggiamento e la potenza che sarebbe irradiata se l'emissione fosse isotropa, ovvero uguale in tutte le direzioni;

e) potenza equivalente isotropa irradiata: potenza elettrica immessa in antenna moltiplicato per il guadagno dell'antenna;

f) onda piana: una distribuzione di campo elettromagnetico propagativo, nella quale in ogni punto i vettori campo elettrico e campo magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono su piani perpendicolari alla direzione di propagazione;

g) obiettivi di qualità: valori di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo usando tecnologie e metodi di risanamento disponibili, al fine di realizzare obbiettivi di tutela.

   

Art. 4
Delega agli enti locali in materia di installazione ed esercizio di impianti per telecomunicazioni

1. Ai fini della semplificazione dei provvedimenti autorizzativi concernenti l'installazione e l'esercizio degli impianti previsti dall'articolo 1 di competenza provinciale o comunale, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune di competenza o dal Presidente della Provincia, con parere vincolante del Consiglio comunale all'interno di un'apposita e vincolante pianificazione del Comune, in relazione ai limiti di esposizione, le misure di cautela e gli obbiettivi di qualità prevista dalla presente legge e dal D.M. n. 381 del 198.

2. Il procedimento autorizzativo previsto dal comma 1 è unificato al procedimento per il rilascio di concessione edilizia, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e di quanto previsto dalla presente legge.

3. I Comuni e le Province, con delibera del Consiglio, possono stabilire ulteriori misure di cautela e obbiettivi di qualità oltre quelli previsti dalla presente legge all'articolo 10.

Art. 5
Regime autorizzativo

1. L'installazione di nuovi impianti e l'esercizio degli impianti esistenti, operativi e non, è subordinata ad autorizzazione come prevista dal precedente articolo 4; tale autorizzazione ha la durata di 3 anni.

2. La domanda di autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti previsti all'articolo 1 va presentata all'ente locale di competenza e deve essere corredata:

a) del progetto dettagliato dell'installazione (impianto), con evidenziati i parametri essenziali di cui all'articolo 6;

b) della misurazione dei valori del campo elettromagnetico di fondo complessivi su tutte le frequenze previste dalla presente legge già presenti sull'area dove è prevista l'installazione;

c) del valore di campo elettromagnetico che si presume sarà immesso nell'ambiente dall'impianto per cui si chiede l'autorizzazione;

d) della misurazione dell'inquinamento acustico esistente nell'arco di 24 ore e la valutazione del presunto inquinamento acustico immesso;

e) di una descrizione della zona scelta per effettuare l'installazione con particolare riferimento alla presenza di altri trasmettitori;

f) di una congrua istruttoria che riguardi la sicurezza statica, compresa quella antisismica, l'impatto visivo, le eventuali modifiche edilizie (compresi i volumi tecnici) e il piano di sicurezza antincendio.

3. L'installazione degli impianti è subordinata alla concessione da parte degli enti locali di competenza del cambio di destinazione d'uso delle aree immobiliari utilizzate per l'installazione

Art.6
Parametri essenziali per il progetto delle installazioni

1. Il progetto di cui alla lettera a) dell'articolo 5, deve evidenziare i seguenti parametri tecnici:

a) costruttore, tipo, modello, caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione e frequenza di trasferimento del segnale;

b) titolare della ditta esercente l'impianto, tipo e modello dell'antenna trasmittente;

c) caratteristiche di irradiazione dell'antenna, quali i diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale completi della scala, inclinazione sull'orizzontale dell'asse di massima irradiazione, direzione di questo asse in riferimento ai punti cardinali, guadagno dell'antenna (valore numerico e in decibel), altezza dell'asse dalla base del traliccio o palo cui è ancorata l'antenna;

d) potenza massima immessa in antenna;

e) certificazione di conformità delle apparecchiature alle norme CEI-CE;

f) frequenza portante o canale di trasmissione;

g) altitudine e coordinate del punto o della zona di installazione, con il corredo di carte topografiche nelle quali sono evidenziate le caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi delle zona circostante l'installazione;

h) il rispetto delle norme CEI sui vari componenti il ripetitore automatico ricetrasmittente di telefonia mobile;

i) il rispetto della Legge n. 46 del 1990 e delle normative e leggi inerenti la sicurezza ed i criteri costruttivi;

l) il rispetto delle norme di prevenzione incendi;

m) precisazioni su quanti e quali altri trasmettitori sono istallati nella zona interessata;

n) assenso, da assumersi all'unanimità, dei proprietari, anche riguardanti le eventuali servitù delle aree;

o) relazione dei calcoli di verifica, comprovante l'efficienza statica dell'edificio prescelto, redatta e firmata da un tecnico abilitato;

p) installazione di un dispositivo certificato per il controllo continuo del livello di campo elettromagnetico ("scatola nera") dotato di sistema di allarme visivo ed acustico nel caso di superamento del limite massimo di esposizione, con registrazione automatica dei valori misurati e di spegnimento automatico dell'impianto fino a quando non venga effettuata e verificata la riduzione a conformità di cui all'allegato C del D.M. n. 381 del 1998. Inoltre, nella relazione di progetto dell'impianto deve essere identificato e descritto il punto (o i punti in caso di più dispositivi) di collocazione del predetto dispositivo.

Art.7
Notifica della richiesta degli impianti emittenti

1. L'installazione degli impianti di cui all'articolo 5 va notificata dall'ente locale competente per territorio alla Regione.

2. Nella notifica debbono essere indicati:

a) titolare della ditta esercente l'impianto;

b) ubicazione precisa dell'impianto;

c) marca, tipo e modello della sorgente emittente;

d) descrizione dei componenti la sorgente (generatore di segnale, amplificatore, misuratore di potenza, antenna);

e) frequenza e larghezza di banda utilizzata;

f) massima potenza immessa in antenna;

g) guadagno dell'antenna.

Art.8
Provvedimenti di salvaguardia ambientale
e paesaggistica

1. Nelle aree sottoposte ai vincoli previsti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici, artistici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dalle Leggi n.1089 del 1939, n. 1497 del 1939, e n. 431 del 1985, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge, gli enti locali competenti rilasceranno la relativa concessione solo dopo aver acquisito il nulla osta rilasciato dall'ente preposto alla tutela del vincolo.

2. I progetti di tutti gli impianti devono essere accompagnati dalla Valutazione di Impatto Ambientale, così come prevista dalle procedure vigenti.

Art.9
Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Consiglio dell'ente locale competente per territorio rilascia, previa istruttoria dell'Assessorato con delega riguardante la salute dei cittadini e dei lavoratori dell'ente locale stesso, rilascia l'autorizzazione all'installazione di cui all'articolo 5 dopo aver acquisito:

a) il parere dell'Assessorato interessato per gli aspetti urbanistici ed edilizi;

b) l'autorizzazione tecnico-sanitaria dalla ASL competente territorialmente, come previsto dall'articolo 9, comma 1.

2. Le autorizzazioni per impianti con potenza equivalente isotropa irradiata superiore a 350 watt (zona di rispetto) saranno rilasciate solo su aree inabitate individuate dall'ente locale competente, ad una distanza minima di m. 2000 nelle direzioni dell'irradiamento che supera i 350 watt (zona di rispetto) e, in ogni caso, fuori delle zone già destinate all'edificabilità dallo strumento urbanistico preposto dall'Ente stesso.

3. Nella suddetta zona di rispetto non potranno successivamente essere rilasciate concessioni edilizie o autorizzazioni relative ad opere di civile abitazione, rurali o accessorie ad esse. L'approvazione, da parte degli Enti Locali, della localizzazione relativa alle suddette aree a servizio degli impianti costituisce variante automatica allo strumento urbanistico per l'uso di destinazione in oggetto.

4. Nelle zone di rispetto, in nessun caso, possono essere superati i limiti di esposizione previsti dal D.M. n. 381 del 1998, mentre al loro confine devono essere rispettati i valori di cui all'articolo 11 e deve essere posta debita segnalazione dell'inizio della zona di rispetto, dove è proibita la permanenza superiore alle 4 ore giornaliere. 

5. Gli atti, ad autorizzazione avvenuta, devono essere trasmessi all'apposito Centro Regionale per la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico previsto dall'articolo 14 della presente legge.

Art.10
Vigilanza e controllo

1. I controlli a fini autorizzatori in ordine ai nuovi impianti sono affidati ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali del territorio competente, ai sensi del decreto legislativo. 19 luglio 1999, n. 229 recante il riordino del servizio sanitario nazionale, previo parere dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).

2. Le misurazioni dei valori del campo elettromagnetico sono effettuate da parte degli organi preposti, secondo il protocollo concordato e sottoscritto dai gestori con l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro il 22 dicembre 1998.

3. L'eventuale manomissione degli impianti comporterà, oltre alla sanzione amministrativa come prevista dall'articolo 12, anche la sospensione dell'autorizzazione e lo spegnimento dell'impianto per 3 mesi dal primo accertamento. Trascorsi i tre mesi, in caso di ripresa del funzionamento della emittente, ad una ulteriore manomissione delle bollature seguirà la revoca definitiva dell'autorizzazione, con denuncia penale, secondo le leggi vigenti.

   

Art.11
Misure di cautela sanitaria e obiettivi di qualità

1. La presente legge individua le seguenti misure di cautela sanitaria:

a) ogni sito da installare deve essere posto ad una distanza non inferiore a m. 150 da qualsiasi altra fonte di inquinamento elettromagnetico;

b) per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, vista la legge n. 626 del 1994 e successive modifiche e la nota del Ministero della Sanità (prot. 1763) del 16 luglio 1998, si esclude l'installazione degli impianti di cui all'articolo 1 ad una distanza inferiore ai 150 metri dal perimetro esterno di strutture adibite a ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo, spazi dedicati all'infanzia e agli anziani e dagli edifici ove risiedono persone portatrici di pace-maker o che fanno uso di altre protesi o apparecchiature elettromedicali suscettibili di interferenze dai campi elettromagnetici, o persone afflitte da malattie neoplastiche e neurodegenerative;

c) ogni sito da installare deve essere posto ad una distanza non inferiore a 100 metri da qualsiasi luogo adibito a permanenze superiori alle quattro ore;

d) per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, vista la Legge n. 626 del 1994 e successive modifiche la nota del Ministero della Sanità (prot. 1793) del 16 luglio 1998, è vietato l'uso di telefoni cellulari negli ospedali, asili nido, scuole dell'obbligo, case di cura e di riposo, mezzi di trasporto pubblico, fatto salvo l'uso da parte del personale di coordinamento o direttivo;

e) allo scopo di minimizzare l'esposizione della popolazione e di ridurre i danni da possibili effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici in corrispondenza di luoghi adibiti a permanenze superiori alle quattro ore, il campo elettrico non deve superare i 0,3 V/m, il campo magnetico 0,8 mA/m, la densità di potenza dell'onda piana equivalente a 2,4 mW/m2. Tali valori vengono fissati nell'arco di 3 anni per il campo elettrico a 0,02 V/m, per il campo magnetico a 0,05 mA/m e per la densità di potenza dell'onda piana equivalente 0,16 mW/m2;

2. Gli impianti per i quali saranno richieste concessioni edilizie, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, dovranno generare emissioni inferiori agli obiettivi di qualità di 0,3 V/m per il campo elettrico, 0,8 mA/m per il campo magnetico, e 2,4 mW/m2 per la densità di potenza dell'onda piana equivalente, mentre nell'arco di 3 anni dovranno essere abbassati a 0,02 V/m per il campo elettrico, a 0,05 mA/m per il campo magnetico e 0,16 mW/m2 per la densità di potenza dell'onda piana equivalente;

3. La Giunta regionale valuta il documento redatto dalla Commissione medico-scientifica di cui all'articolo 13 al fine di approvare l'eventuale proposta di revisione restrittiva delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità di cui al presente articolo.

   

Art.12
Sanzioni

1. Per l'applicazione della sanzione e la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, a seguito d'accertamento da parte di una delle autorità di cui all'articolo 10, è competente il Sindaco, o il Presidente della Provincia o della Regione che provvedono, nel rispetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi statali e regionali esistenti.

2. Ai proprietari e ai gestori degli impianti di radiodiffusione e di radiocomunicazione di cui all'articolo 1 che risultassero non rispettare i limiti, o le misure di cautela, o gli obbiettivi di qualità stabiliti dalla normativa nazionale e dal regolamento di cui all'articolo 4 e all'articolo 10, si applicano le sanzioni amministrative da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.

3. Nel caso di recidiva, oltre l'applicazione della sanzione il Sindaco, o il Presidente della Provincia, o il Presidente della Regione, dispone con ordinanza, lo spegnimento dell'impianto per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni.

4. Per la riduzione a conformità degli impianti già esistenti di cui all'articolo 8, comma 2, è concesso un termine di 60 giorni dall'accertamento delle irregolarità. Decorso il termine, ai proprietari e ai gestori dell'impianto non conforme, in base ad accertamento compiuto da una delle autorità di cui al precedente articolo 8, si applica la sanzione di cui al comma 2, oltre all'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi a loro cura e spese, nel termine perentorio di 60 giorni dall'accertamento. Decorso tale ultimo termine il comune, nel cui territorio sorge l'impianto non conforme, provvede alla rimozione dell'impianto e al ripristino dei luoghi addebitando le spese ai proprietari e ai gestori dell'impianto.

5. Ai contravventori dell'articolo 11, comma 1, lettera d), saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi nazionali vigenti in materia di divieto di fumo nei luoghi pubblici.

   

Art.13
Commissione medico-scientifica

1. È istituita un'apposita Commissione medico-scientifica composta:

a) dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale che lo presiede, o da un funzionario competente da questi delegato;

b) dall'Assessore della difesa dell'ambiente o da un funzionario competente da questi delegato;

c) da un rappresentante dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL);

d) da tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste e di difesa dei consumatori designati dalla Consulta delle Associazioni per la tutela dell'ambiente, riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi della Legge n. 349 del 1986.

2. La commissione ha il compito di:

a) esprimere pareri in merito ai criteri da seguire per le rilevazioni tecniche ambientali e sanitarie;

b) esprimere pareri in merito ai criteri tecnici per gli interventi di bonifica;

c) proporre interventi utili alla prevenzione dei danni alla salute dei cittadini e dell'inquinamento da campi elettromagnetici;

d) esaminare la letteratura scientifica e le evidenze epidemiologiche per valutare lo stato della conoscenza sui danni da campi elettromagnetici;

e) redigere annualmente un documento sulle conclusioni raggiunte e proporre eventualmente, qualora se ne siano riscontrati gli estremi, una revisione restrittiva dell'articolo 11.

   

Art.14
Centro raccolta documentazione e dati epidemiologici

1. È istituito un apposito Centro regionale per la tutela e la prevenzione dei danni alla salute da inquinamento elettromagnetico.

2. Il Centro comprende tra i suoi compiti:

a) la mappatura delle fonti di inquinamento elettromagnetico;

b) la raccolta della copia delle autorizzazioni e relative concessioni;

c) la raccolta dei dati relativi ai controlli eseguiti, sia ai fini autorizzativi, che di quelli successivi eseguiti dagli organi competenti;

d) la raccolta e l'elaborazione dei dati epidemiologici sul rischio da inquinamento elettromagnetico;

e) la pubblicazione di una relazione annuale, che comprenda anche i dati epidemiologici raccolti, che è trasmessa al Presidente della Regione e ai componenti della Commissione medico-scientifica.

Art.15
Norme transitorie di risanamento

1. I titolari degli impianti esistenti sono tenuti alla presentazione della documentazione prevista all'articolo 5, escluse lettere b), c), e), e articolo 6, all'adeguamento degli stessi a quanto disposto nell'articolo11, limitatamente alla lettera e), entro il termine massimo di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge. 

2. I documenti di cui all'art.5, lettere b), c), e), dovranno essere sostituiti dai valori effettivamente rilevabili sia del campo elettromagnetico, misurato secondo il protocollo stabilito all'articolo 10, comma 2, sia dell'inquinamento acustico, misurato per 24 ore consecutive nell'area dell'impianto. Entrambe le misurazioni saranno effettuate con gli impianti regolati alla massima potenza di esercizio, il cui valore dovrà essere dichiarato.

3. Gli impianti che sono a distanze inferiori a quelle previste dall'articolo 11, lettera b), dovranno essere immediatamente disattivati a salvaguardia della salute di soggetti particolarmente deboli.

4. Gli impianti che sono a distanze inferiori a quelle previste dall'art.11, lettera c), dovranno essere disattivati e rimossi entro 1 anno dalla pubblicazione della presente legge.

5. Al termine dei 90 giorni di cui al comma 1, gli stessi impianti saranno sottoposti al regime autorizzatorio previsto dalla presente legge, che avverrà entro 180 giorni.

6. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione venga respinta, il proprietario dovrà procedere alla disattivazione degli impianti entro 30 giorni, con relativa rimozione degli stessi ed il ripristino dei luoghi allo stato precedente l'installazione, dandone comunicazione scritta all'ente locale di competenza per le verifiche e le constatazioni del caso.

7. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di inosservanza dei commi 3 e 4 del presente articolo da parte del proprietario dell'impianto, il Sindaco del Comune o il Presidente della Provincia di competenza, commineranno le sanzioni di cui all'articolo 12 e contestualmente, provvederanno alla disattivazione degli impianti e procederanno all'adempimento dei compiti del titolare, in deroga all'ordine cronologico, essendo materia concernente la salute pubblica, addebitando le spese al proprietario.

Art.16
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in lire 1 miliardo annualmente si provvede con la legge finanziaria.

2. Nel bilancio pluriennale 2001-2003 nello stato di previsione dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente è istituita la seguente U.P.B. con la denominazione "Interventi a tutela dall'inquinamento elettromagnetico", con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

A favore della sopraindicata U.P.B. è stornata la corrispondente somma di lire 1 miliardo dall'U.P.B. S 03006 dello di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art.17
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto Speciale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.