CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 173
presentata dai Consiglieri regionali
CAPPAI - BALLETTO
il 31 gennaio 2001
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale)
RELAZIONE DEI PROPONENTI
L'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, prevede per i componenti dei collegi sindacali degli enti strumentali della Regione una indennità di carica annua sino a lire sei milioni maggiorata del 20 per cento per i Presidenti dei collegi stessi.
I prinćpi che regolano tale indennità appaiono in contrasto con quelli che regolano l'indennità prevista per il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione degli enti strumentali in quanto mentre questa è parametrata alle indennità mensili spettanti ai dirigenti dipendenti della Regione autonoma della Sardegna e quindi suscettibile di modifica e di adeguamento ad ogni rinnovo contrattuale quella è fissa e non modificabile.
Con decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 1997, n. 475, sono stati modificati i compensi dei componenti dei collegi sindacali degli enti territoriali adeguando gli stessi indici variati del costo della vita coś come previsto del decreto legislativo n. 77 del 1995.
Risulta di tutta evidenza che l'indennità prevista dall'articolo 6 sia del tutto inadeguata e rispetto al costo della vita e rispetto al livello di impegno ed al carico di responsabilità che l'assolvimento di tali incarichi comportano.
Inoltre l'articolo 2405 del Codice Civile prevede che il Collegio dei Revisori partecipi alle riunioni del consiglio di amministrazione ed anzi commini la decadenza in caso di assenza in tali riunioni per due volte consecutive senza giustificato motivo.
In considerazione di quanto detto appare ormai indifferibile una modifica della normativa citata relativa alla indennità di carica spettante ai componenti dei collegi di revisione o dei Sindaci e del relativo gettone di presenza.
L'impegno profuso dai revisori pụ quanto meno paragonarsi a quello profuso dai componenti il consiglio di amministrazione ed in considerazione di cị si ritiene corretto rideterminare le misure delle indennità degli stessi.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. I commi 5, 6, 7 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale) sono coś sostituiti:
"5. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci degli enti compresi nel primo gruppo della tabella A è attribuita una indennità di carica annua pari al 50 per cento delle indennità spettanti ai consiglieri di amministrazione di cui al comma 4 , maggiorata del 20 per cento per i Presidenti.
6. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A è attribuita una indennità di carica annua pari al 50 per cento delle indennità spettanti ai consiglieri di amministrazione di cui al comma 3, maggiorata del 20 per cento per i Presidenti.
7. Agli amministratori, ai revisori e ai componenti dei Comitati tecnico - scientifici, con esclusione del Presidente, è attribuito un gettone di presenza giornaliero di lire 200.000 per la partecipazione alla seduta dell'organo, con un massimo di 50 sedute annue.".