CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 172

presentata dai Consiglieri regionali

PIANA - CONTU - CAPPAI - TUNIS Gianfranco

il 18 gennaio 2001

Istituzione dell'Agenzia regionale della Sardegna per le erogazioni in agricoltura (ARSEA) (ex AIMA)


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con il decreto legislativo del 27 maggio 1999, n. 165, è stata soppressa l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) costituita con la Legge 14 agosto 1982, n. 610, con lo stesso decreto legge è stata istituita l'Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che si occuperà, in attuazione della normativa comunitaria, nel rispetto degli indirizzi del Ministero per le politiche agricole in compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dall'Unione Europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con gli altri paesi.

Nonché tutti gli aiuti che in ambito comunitario vengono riconosciuti agli stati membri.

L'articolo 3 del  decreto legislativo n. 165 del 1999, comma 3, dispone che le regioni istituiscano appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore che devono essere riconosciuti, sentita l'AGEA, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Per quanto indicato con decreto legislativo n. 165 del 1999 anche la Regione Sardegna si adegua alla legge nazionale istituendo la propria agenzia regionale; questo permetterà a circa 90.000 imprenditori agricoli di poter avere uffici regionali come interlocutori del servizio e non uffici distanti ubicati a Roma, con conseguente aggravio di costi e di tempo nell'istruttoria delle pratiche e dei cronici ritardi sui pagamenti dei vari aiuti alle produzioni che le leggi comunitarie permettono: basti pensare alla lunga e tormentosa situazione del pagamento delle indennità indirizzate alla Regione Sardegna per i forti ritardi sui pagamenti.

Con la istituzione della Agenzia Regione (ARSEA) la Regione sarda si porrà nelle condizioni di dare risposte agli imprenditori agricoli in tempi brevi sia per la istruttoria delle pratiche che degli stessi pagamenti sugli aiuti previsti dallo Stato e dalla Comunità Europea.

Per i Comuni inadempienti, la Giunta regionale, su proposta della commissione regionale per lo spettacolo viaggiante, può nominare commissari ad acta.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in Lire 2.000.000.000 annui. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S11.050 del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 alla corrispondente UPB del bilancio della Regione per gli anni successivi.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Oggetto

  1. E' istituita l'Agenzia Regionale della Sardegna per le Erogazioni in Agricoltura (ARSEA), ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, art. 3, comma 3 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) a norma della Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11).

2. L'ARSEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale e di proprio personale nei limiti previsti dalla presente legge.

   

Art. 2
Competenze

1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione Sardegna ai sensi del Regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia e del decreto legislativo n. 165 del 1999 relativamente alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica dell'Unione Europea (UE) e degli interventi sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.

2. All'Agenzia possono inoltre essere affidate dalla Regione Sardegna, dalle Provincie e dalle Comunità Montane le competenze relative all'erogazione di ulteriori contributi e premi previsti da disposizioni nazionali e regionali.

   

Art. 3
Sede

1. L'ARSEA ha una sede centrale e può creare proprie sezioni aventi sede diversa da quella centrale, in relazione alla necessità di materia e di ambiente.

   

Art. 4
Funzioni dell'Agenzia ARSEA

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, l'Agenzia provvede:

a) all'autorizzazione dei pagamenti ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 5, comma 2;

b) all'esecuzione dei pagamenti;

c) alla contabilizzazione dei pagamenti;

d) al raccordo operativo con l'AGEA;

e) al raccordo con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica relativamente alle anticipazioni di cassa;

f) alla definizione di periodiche relazioni alla Giunta regionale all'AGEA e all'UE sull'andamento della gestione.

2. L'autorizzazione dei pagamenti è finalizzata a determinare l'importo che deve essere pagato al richiedente sulla base della relativa attività istruttoria.

3. L'esecuzione dei pagamenti è finalizzata ad inviare alla banca tesoriera l'ordine di pagamento degli importi autorizzati al beneficiario con le relative istruzioni.

4. La contabilizzazione dei pagamenti è finalizzata alla registrazione dei pagamenti effettuati nei conti dell'Agenzia e alla preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi concluse le dichiarazioni mensili e annuali destinate alla Commissione UE. Copia dei predetti atti è inviata alla Giunta regionale.

5. Il raccordo operativo con l'AGEA consiste nel fornire all'AGEA stessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 165 n. 1999, tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione UE previste dal regolamento CE n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, e dal reg. (CE) 1663/95 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il raccordo con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica consiste nell'inoltro delle richieste di anticipazioni di spesa, nonché delle relative rendicontazioni periodiche e annuali.

7. L'ARSEA, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento della gestione.

   

Art. 5
Controlli

1. L'Agenzia mette in atto le procedure idonee ad assicurare la verifica della conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti. Le suddette procedure sono eseguite con metodi di controllo amministrativo e a campione nel rispetto delle normative comunitarie.

2. Il controllo amministrativo, che include anche controlli incrociati, prevede la verifica di tutti gli elementi che giustificano i pagamenti ai soggetti richiedenti. Esso si svolge anche attraverso un confronto con i dati del sistema informativo regionale avvalendosi dei servizi forniti dall'AGEA e dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449).

3. I sistemi informativi sono adeguatamente protetti anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

4. I controlli a campione riguardano tutte le domande per le quali sono state evidenziate anomalie rilevanti nel corso dei controlli di cui al comma 2, nonché un campione dei beneficiari per ciascuna tipologia di aiuti di entità da determinare, sulla base delle indicazioni dell'AGEA e della Commissione dell'UE.

5. L'Agenzia verifica periodicamente le procedure adottate dai servizi interni e dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, per il pagamento degli aiuti.

6. L'Agenzia verifica periodicamente le procedure adottate dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, per lo svolgimento delle attività loro affidate o attribuite.

7. L'Agenzia in caso di accertamento di irregolarità, applica quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia; qualora sia stato percepito indebitamente un aiuto procede al recupero delle somme già corrisposte, secondo i criteri previsti dalla normativa comunitaria. L'Agenzia applica altresì tutte le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

   

Art. 6
Affidamento di servizi delegati di funzioni

1. L'Agenzia stipula convenzioni con le associazioni dei produttori riconosciute e le associazioni di categorie più rappresentative operanti nella Regione Sardegna per lo svolgimento delle attività attribuite alle associazioni stesse dalla normativa comunitaria, a tal fine mettendo a disposizione le informazioni necessarie.

2. La funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'articolo 4 ed i relativi controlli di cui all'articolo 5, per le tipologie di spesa relative al programma di sviluppo rurale e per quello che comportano contributi per investimenti può essere delegata, con regolamento del Consiglio regionale, alle Province, o Comunità montane, Comuni più Consorzi di bonifica, titolari di funzioni in materia, che la esercitano nel rispetto delle condizioni previste dal punto 4 dell'allegato al Reg. CE 1663/95. Per lo svolgimento delle funzioni suddette gli uffici delle Province o delle Comunità montane o Comuni o Consorzi di bonifica sono collegati al sistema SIAN di cui al decreto legislativo n. 173 del 1998.

   

Art. 7
Criteri di funzionamento

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l'approvazione, nel rispetto delle previsioni del Reg. CE, le modalità e i criteri per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 nonché le condizioni per l'affidamento di servizi e la delega di funzioni di cui all'articolo 6.

   

Art. 8
Competenze della Regione

1. Il Consiglio regionale:

a) approva i criteri e modalità per l'esercizio delle attività dell'Agenzia e le condizioni per l'affidamento dei servizi e la delega di funzioni ai soggetti di cui all'articolo 6 e 7;

b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione in numero di quattro che rimangono in carica 5 anni.

2. La Giunta regionale:

a) nomina il Collegio dei revisori che rimane in carica per gli stessi anni del Consiglio di amministrazione;

b) relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione dell'Agenzia (art. 4, comma 7);

c) approva la dotazione organica dell'Agenzia e il regolamento del personale;

d) formula gli indirizzi al Presidente e al Consiglio di amministrazione circa la stipula dei contratti di lavoro subordinato professionale;

e) approva gli schemi a cui si conformano il bilancio preventivo economico ed il bilancio d'esercizio dell'Agenzia;

f) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio d'esercizio dell'Agenzia;

g) nomina il Presidente.

   

Art. 9
Organi dell'ARSEA

1. Sono organi dell'ARESA:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

   

Art. 10
Il Presidente

1. Il Presidente viene nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale.

2. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne attua le deliberazioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione; compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'ente e sovraintende alla gestione dell'ente stesso. Riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione sullo stato di attuazione dei programmi predisposti. In caso di assenza e di impedimento temporaneo del Presidente, ne esercita le funzioni il Vicepresidente, designato dal Presidente stesso fra i componenti il Consiglio di amministrazione.

   

Art. 11
Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da quattro membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi.

2. Il Consiglio resta in carica cinque anni e ciascun componente può essere riconfermato una sola volta; alla nomina del Consiglio di amministrazione si provvede con decreto del Presidente della Regione.

3. La sostituzione dei consiglieri avviene con le stesse modalità seguite per la nomina.

   

Art. 12
Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'ente. In particolare delibera:

a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente;

b) il programma annuale delle iniziative da promuovere e dei provvedimenti da adottare per attuare le finalità istitutive dell'ente;

c) il regolamento di amministrazione e contabilità;

d) il regolamento organico del personale;

e) tutti gli atti e contratti di acquisti e di alienazione dei beni immobili;

f) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

g) i criteri, gli indirizzi e le direttive per l'organizzazione dell'attività dell'ente e per l'utilizzazione del personale curandone la migliore ripartizione per le diverse esigenze.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce normalmente una volta al mese e quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di intervenire l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale o un suo delegato.

4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Consigliere assente ingiustificato per più di tre sedute consecutive è proposto per la decadenza della carica al Presidente della Regiione che provvede con proprio decreto.

   

Art. 13
Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Il Collegio rimane in carica cinque anni e ciascun componente può essere riconfermato solo per un altro quinquennio.

3. I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'ente e comunicano le osservazioni ed i rilievi al Presidente del Consiglio di amministrazione.

4. Il Collegio sindacale trasmette, almeno ogni tre mesi, alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente controllato.

   

Art. 14
Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente, componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono incompatibili con quelle di:

- consiglieri regionali;

- consiglieri provinciali;

- sindaci;

- consiglieri di comuni con più di 10.000 abitanti;

- Presidenti e componenti di Comunità montane o di organismi comprensoriali;

- Presidenti o componenti di Comitato di gestione delle Aziende USL;

- Presidente o componente del Consiglio di amministrazione, consigliere denominato e il Collegio sindacale di altri enti o aziende regionali o alla cui nomina concorra la Regione;

- Presidenti o componenti la Giunta, la Camera di Commercio, industria e artigianato;

- dipendente del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli enti di amministrazione regionali;

- altra carica incompatibile con quella di consigliere regionale.

2. Nel caso di sopravvenuta causa di incompatibilità l'incaricato ha l'obbligo entro quindi giorni dal verificarsi di tale condizione, di rinunciare alla carica, in caso contrario decade anticipatamente.

   

Art. 15
Indennità

1- Al Presidente, al Vicepresidente, ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti del Collegio sindacale sono dovute le indennità previste per il primo gruppo di enti individuato dai decreti del Presidente della Giunta regionale emanati in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, e nelle misure fissate dagli stessi decreti.

   

Art. 16
Personale dell'ARSEA

1. Al personale dell'ARSEA si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto dei dipendenti delle Regioni. La dotazione organica è adottata dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. In sede di prima attuazione il personale è costituito dal personale trasferito o comandato dalla Regione e dal personale trasferito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 1999 o comandato da altre amministrazioni statali o locali e dalle relative norme di attuazione.

3. Il regolamento del personale adottato dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 12, garantisce l'attività dell'organismo pagatore la massima efficacia e trasparenza uniformandosi ai criteri generali stabiliti dal Reg. CE  1663/95, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti fra le diverse strutture organizzative dell'Agenzia nel rispetto delle indicazioni del punto 6 dell'allegato al Regolamento.

  4. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia, il Consiglio di amministrazione è autorizzato a stipulare contratti di lavoro subordinato nonché di consulenza professionale nel rispetto delle modalità definite dagli indirizzi regionali e dalle disponibilità degli stanziamenti del bilancio annuale.

   

Art. 17
Struttura dell'ARSEA

1. L'organizzazione interna assicura l'espletamento delle funzioni attribuite attraverso strutture distinte:

a) struttura tecnica che verifica gli elementi giustificativi della concessione e del pagamento di premi, indennità e contributi ai soggetti beneficiari; la verifica di questi elementi è garantita con operazioni di controlli e di ispezione del sistema sia interno che esterno; tale struttura effettua altresì l'autorizzazione ai pagamenti per le procedure non delegate ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

b) struttura amministrativa che assicura attraverso unità organizzative distinte, la esecuzione dei pagamenti, la contabilizzazione dei pagamenti nonché la definizione dei rapporti periodici per lo Stato, la UE e la Regione;

c) struttura di controllo interno che verifica che le procedure adottate siano adeguate al fine di garantire la conformità delle stesse con la normativa comunitaria. Questa è struttura indipendente e riferisce di costante al Consiglio di amministrazione.

   

Art. 18
Bilancio, contabilità e certificazione

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione e trasmesso entro il 15 settembre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale unitamente alla relazione del collegio dei revisori ed alla relazione sull'attività che si intende svolgere nell'anno successivo.

3. Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo e trasmesso entro il 30 aprile all'Assessorato della agricoltura e riforma agro-pastorale unitamente alla relazione sulla attività svolta e sui risultati ottenuti, nonché alla relazione del Collegio dei revisori.

4. Il conto consuntivo è approvato dalla Giunta regionale, su parere dell'Assessorato dell'agricoltura e dall'Assessorato delle finanze; il bilancio preventivo è approvato con le medesime modalità entro 15 giorni dalla pubblicazione del bilancio regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

   

Art. 19
Gestione delle risorse finanziarie

1. Le entrate dell'Agenzia sono determinate:

a) dalle somme di provenienza UE per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento degli organismi pagatori e dai rimborsi forfetari da parte del FEOGA;

b) dalle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 1999;

c) dagli stanziamenti determinati dal bilancio regionale;

d) dalle risorse assegnate dalle province e dalle Comunità montane in relazione alle competenze affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Non costituiscono entrate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato e della UE destinate ad essere erogate a terzi titoli di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari. Le somme per la gestione degli aiuti comunitari sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti comunitari" da tenersi presso la propria Tesoreria. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.

3. L'Agenzia individua, mediante licitazione privata, alla quale possono partecipare banche o raggruppamenti di banche appositamente costituiti ai sensi del combinato disposto dagli articoli 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della direttive 92/50 CE in materia di appalti di servizi" e 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62 (CE)" un istituto bancario per l'attività di tesoreria relativo al pagamento di premi e contributi.

4. L'Agenzia stipula con l'istituto bancario, individuato ai sensi del comma 3, la convenzione di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

   

Art. 20
Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale e definisce:

a) i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Agenzia;

b) i criteri e le modalità per la gestione del contenzioso.

2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi FEOGA e gestione di fondi nazionali o regionali e si conforma alla normativa comunitaria prevista per gli organismi pagatori.

   

Art. 21
Norma transitoria

1. In attesa del riconoscimento dell'organismo pagatore, la Regione Sardegna individua l'ARSEA, tenuto conto di quanto disposto al punto a) dell'allegato al Reg. CE 1665/95, quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 165/1999.

   

Art. 22
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2001 con la seguente variazione di bilancio disposta.

2. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 3.000.000.00 annue.

3.Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - BILANCIO

Cap. 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

2001       lire     3.000.000.000

2002       lire     3.000.000.000

2002       lire     3.000.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 6 della Tabella B allegata alla legge regionale 20 aprile 200, n. 4

In aumento

06 - AGRICOLTURA

Cat. 15

Cap. 06279

(N.I.) (21.2.5.8.2.10.10) (07.02)

Contributo annuo all'Agenzia regionale della Sardegna per l'erogazione in agricoltura per il suo funzionamento

2001      lire      3.000.000.000

2002      lire      3.000.000.000

2002      lire      3.000.000.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al Cap. 06279 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.