CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 170

presentata dai consiglieri regionali

SANNA Giacomo - MANCA

il 16 gennaio 2001

 Interventi in materia di spettacolo viaggiante


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La rilevanza sociale e culturale delle attività inerenti allo spettacolo viaggiante ha indotto il legislatore regionale a predisporre una legge apposita che normi l'intera attività di settore, nonché intraprendere un percorso di semplificazione e snellimento delle procedure che permettano interventi adeguati. Le attività contemplate dalla presente legge riguardano: spettacoli, intrattenimenti ed attrazioni allestiti con attrezzature mobili, anche stabili, all'aperto o al chiuso, parchi di divertimento permanenti o temporanei.

Nel rispetto delle normative nazionali, si propone di favorire e consolidare lo sviluppo delle attività dello spettacolo viaggiante attraverso il concorso alle spese effettuate per l'ammodernamento delle infrastrutture, l'acquisto di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature e la riparazione dei danni conseguenti ad eventi fortuiti.

E' istituita la commissione regionale dello spettacolo viaggiante, nominata e presieduta dal competente assessore regionale in materia di spettacolo, o da un suo delegato, i cui compiti sono: esprimere parere sulle richieste di iscrizione all'Albo, sulle richieste di contributo, provvedere all'aggiornamento dell'Albo e coadiuvare i Comuni e coordinare le azioni per i previsti adempimenti di loro competenza.

L'Albo regionale degli esercenti lo spettacolo viaggiante è istituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Possono richiederne l'iscrizione quegli esercenti aventi sede legale ed operativa in Sardegna e che siano in possesso di un adeguato organico artistico e tecnico-amministrativo. Criteri e modalità di costituzione, gestione e la tenuta dello stesso Albo sono approvati con delibera della Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Criteri e modalità di erogazione dei contributi sono approvati dalla Giunta Regionale, su proposta del competente assessore regionale in materia di spettacolo entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Per la promozione e la crescita del settore l'Amministrazione Regionale può inoltre concedere contributi per l'organizzazione di convegni, seminari, indagini conoscitive, corsi e laboratori di spettacolo.

L'Amministrazione regionale cura inoltre l'inserimento, nei programmi annuali e pluriennali di formazione professionale, di appositi corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento delle diverse figure professionali del settore dello spettacolo viaggiante.

I previsti adempimenti dei Comuni riguardano la predisposizione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un elenco delle aree attrezzate idonee per l'installazione degli impianti degli organismi esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante e del relativo regolamento di gestione.

Per i Comuni inadempienti, la Giunta regionale, su proposta della commissione regionale per lo spettacolo viaggiante, può nominare commissari ad acta.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in Lire 2.000.000.000 annui. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S11.050 del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 alla corrispondente UPB del bilancio della Regione per gli anni successivi.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale e culturale delle attività di spettacolo viaggiante e ne favorisce la diffusione e la fruizione nel territorio mediante la concessione di idonei supporti finanziari, ferme restando le competenze dello Stato stabilite dalla normativa nazionale di settore.

2. Le attività contemplate dalla presente legge sono le seguenti:

a) spettacoli, intrattenimenti e attrazioni allestiti con attrezzature mobili, anche stabili, all'aperto o al chiuso;

b) parchi di divertimento permanenti o temporanei.

3. L'Amministrazione regionale finalizza i propri interventi al consolidamento ed allo sviluppo del settore dello spettacolo viaggiante attraverso il concorso alle spese effettuate per:

a) l'ammodernamento delle infrastrutture;

b) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature;

c) la riparazione di danni conseguenti ad eventi fortuiti.

   

Art. 2
Commissione regionale dello spettacolo viaggiante

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, la commissione regionale dello spettacolo viaggiante, composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di spettacolo, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di spettacolo;

c) il direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo;

d) il direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di enti locali;

e) il direttore generale dell'Assessorato Regionale competente in materia di lavoro;

f) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante più rappresentate a livello regionale.

2. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di spettacolo.

3. La durata della commissione è disciplinata ai sensi della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11.

4. Ai componenti la commissione spettano le indennità ed i rimborsi spesa previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

   

Art. 3
Funzionamento e compiti della commissione regionale dello spettacolo viaggiante

1. La commissione regionale dello spettacolo viaggiante si riunisce, su convocazione del Presidente, di regola ogni due mesi, ovvero, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o almeno due componenti ne ravvisino la necessità, ed ha le seguenti attribuzioni:

a) esprime pareri sulle richieste di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 4;

b) esprime parere sulle richieste di contributo;

c) provvede all'aggiornamento semestrale dell'Albo di cui all'articolo 4;

d) coadiuva i comuni e coordina le azioni per gli adempimenti previsti dall'articolo 5.

   

Art. 4
Albo regionale degli esercenti lo spettacolo viaggiante

1. Presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, Spettacolo e sport è istituito l'Albo regionale degli esercenti lo spettacolo viaggiante, aventi sede legale ed operativa in Sardegna ed in possesso di un adeguato organico artistico e tecnico- amministrativo.

2. Criteri e modalità per la costituzione, la gestione e la tenuta dell'Albo sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 e dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

3. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge.

   

Art. 5
Adempimenti dei comuni

1. Ciascun comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un elenco di aree attrezzate ed idonee per l'installazione degli impianti degli organismi esercenti l'attività di spettacolo viaggiante e ne regolamenta la gestione.

2. Detto elenco è trasmesso alla commissione di cui all'art. 2 che, nelle more dell'emanazione del regolamento di gestione delle aree di cui al comma 1, può proporre alla Giunta regionale l'adozione di provvedimenti sostitutivi.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta della commissione di cui al comma 2, nomina nei comuni inadempienti commissari ad acta.

   

Art. 6
Finanziamenti

1. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Amministratore regionale concede contributi:

a) per la riparazione di impianti distrutti o danneggiati a causa di eventi fortuiti, nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, con un tetto massimo di lire 500.000.000;

b) per l'ammodernamento delle infrastrutture, l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, nella misura del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, con un tetto massimo di lire 300.000.000.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, indagini conoscitive, corsi e laboratori di spettacolo, finalizzati alla promozione ed alla crescita del settore dello spettacolo viaggiante.

3. Criteri e modalità di erogazione dei contributi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

4. Le agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono cumulabili con altre analoghe provvidenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

   

Art. 7
Formazione professionale

1. L'Amministrazione regionale promuove la conoscenza delle problematiche e delle attività concernenti lo spettacolo viaggiante in tutte le loro diverse manifestazioni ed implicazioni.

2. A tale scopo, l'Amministrazione regionale cura l'inserimento nei programmi annuali e pluriennali di formazione professionale di appositi corsi di qualificazione, specializzazione ed aggiornamento delle diverse figure professionali operanti nel settore dello spettacolo viaggiante.

3. Le esigenze formative sono definite, con cadenza triennale, di concerto dagli Assessorati regionali competenti in materia di spettacolo e di formazione professionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 2.

   

Art. 8
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 2.000.000.000 annui.

2. Nel bilancio corrente della Regione per gli anni 2001-2003 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 -PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 Fondo per oneri legislativi di parte corrente

COMPETENZA

2001     lire   2.000.000.000

2002     lire   2.000.000.000

2003     lire   2.000.000.000

CASSA

2001     lire      500.000.000

2002      lire             -----

2003      lire             -----

mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento

UPB S11.050 interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo

COMPETENZA

2001     lire   2.000.000.000

2002     lire   2.000.000.000

2003     lire   2.000.000.000

CASSA

2001     lire       500.000.000

2002     lire             -----

2003     lire             -----

a tal fine è istituito il seguente capitolo:

CAP. 111002/04

(N.I.) Finanziamenti per lo spettacolo viaggiante (art. 6 della presente legge).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S11.050 del bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 alla corrispondente UPB del bilancio della Regione per gli anni successivi.