CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 168/A
presentata dal consigliere regionale
RASSU
il 28 dicembre 2000
Interventi a favore dell'imprenditoria giovanile
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La disoccupazione in Sardegna ha raggiunto percentuali talmente elevate da collocarla a livello europeo alle non invidiabili prime posizioni; quella giovanile, che risente principalmente gli effetti di politiche occupazionali rivelatesi fallimentari, nonché della ristrutturazione tecnologica dei processi produttivi, rischia di diventare un fenomeno di massa difficilmente risolvibile.
La legge regionale n. 28 del 1984, pur nella limitatezza della sua incisività nel sistema economico isolano, ha avuto il merito di avvicinare i giovani all'associazionismo, al mondo della produzione, impegnandoli a confrontarsi con il mercato e stimolando le loro capacità imprenditoriali.
Questa nuova cultura occupazionale ha segnato una svolta nel tessuto sociale dell'Isola originando nuove aspettative ed ipotizzando nuovi modelli di sviluppo socio economico.
La costituzione di società miste, tra giovani ed altri soggetti per lo più imprenditori, ha, grazie all'imput pervenuto in tal senso dall'U.E., avuto esiti più che soddisfacenti, affiancando alla voglia di investire ed all'esigenza di creare occupazione con nuove idee e progetti, la capacità e l'esperienza dei soggetti imprenditoriali.
La presente proposta di legge, ricollegandosi allo spirito ed agli obiettivi del precedente strumento legislativo menzionato, si propone di superare un ostacolo in esso presente e che non contemplava la possibilità da parte dei soggetti attuatori di ricorrere ad interventi extraziendali per la copertura dei mezzi propri.
Di fatto la debolezza del sistema ha condizionato infatti, e non poco, la concessione del credito a molte iniziative proposte con la legge regionale n. 28 del 1984, anche perché, molte delle nuove attività erano proposte da giovani che per la prima volta si affacciavano al mondo imprenditoriale con interventi in settori, che pur presentando nicchie di mercato disponibili, evidenziano l'assenza di una seppur minima esperienza imprenditoriale dei proponenti.
Fatto questo che aumentava, e non di poco, il rischio dell'operazione bancaria e che determinava in sede di istruttoria l'acquisizione di garanzie extraziendali idonee alla copertura del maggior rischio.
L'attuale proposta di legge prevede la possibilità di intervenire al capitale di rischio dell'iniziativa, da parte della finanziaria regionale SIFRS S.p.A., o in alternativa, a copertura della quota dei mezzi propri pari al 25 per cento dell'investimento, la possibilità di accesso, da parte dei soci, di prestiti partecipativi non agevolati.
La recente sentenza del Consiglio di Stato ha di fatto "congelato" la legge regionale n. 28 del 1984 ed i successivi provvedimenti adottati, in quanto non in linea con gli indirizzi comunitari, creando non solo il vuoto legislativo, ma gravissimo disagio tra i giovani ed i soggetti che durante il corso di quest'anno hanno presentato progetti di investimento nei vari settori, orientati a produrre reddito ed occupazione.
La legge proposta, che identifica in complessivi 700 miliardi il fabbisogno attualmente necessario, nei suoi contenuti innovativi proposti nel pieno rispetto delle norme comunitarie, dà una sufficiente risposta alle contingenti esigenze occupazionali.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai Consiglieri
RASSU, Presidente e relatore - VASSALLO, Vice Presidente - CAPELLI, Segretario - PINNA, Segretario - BIGGIO - GRANARA - ORRU' - PISANO
pervenuta il 19 dicembre 2001
Il presente disegno di legge è la risultante della negoziazione intervenuta fra la Commissione Europea e la Regione autonoma della Sardegna a seguito della notifica dell'articolato licenziato dalla Sesta Commissione del Consiglio regionale nella seduta del 7 agosto 2001 e recante una nuova normativa in materia d aiuti di Stato per l'imprenditoria giovanile.
Rispetto alla normativa vigente, più comunemente conosciuta come "la legge 28", il nuovo testo concordato e autorizzato dall'Unione Europea e oggi all'attenzione del Consiglio regionale, è in linea con i parametri comunitari e quindi immediatamente operativo a condizione che lo si approvi senza sostanziali modifiche all'impianto nello stesso contenuto.
Questo definisce esattamente le finalità, i settori produttivi beneficiari, la tipologia delle misure di aiuto (contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, contributi per spese di gestione), nonché i requisiti soggettivi di ammissibilità ai benefici (articoli 1 e 2).
È stata inoltre precisata meglio rispetto al testo iniziale la nozione di piccola e media impresa (definita secondo i parametri europei) e inserito altresì un vincolo, sia di destinazione che temporale, per gli investimenti effettuati nel territorio della Sardegna (articolo 2, commi 1 e 2).
Il provvedimento, fra l'altro, rinvia la definizione delle intensità e delle modalità attuative di due delle specifiche misure di aiuto previste (contributi in conto capitale e contributi in conto interessi) all'emanazione di apposite direttive applicative da parte della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare (articoli 4 e 10), diversamente da quanto fa per gli aiuti al funzionamento (contributi in conto gestione) di cui viene fissata direttamente in legge oltre l'intensità dell'aiuto anche il dettaglio delle spese per cui è concesso (articolo 7).
L'intero regime del provvedimento, oggi sottoposto ad esame, è conforme a quanto previsto dal Regolamento n. 70/2001 della Commissione Europea (12 gennaio 2001) relativamente all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese.
Tale conformità esonera, pertanto, la Regione Autonoma della Sardegna dall'obbligo della notifica - salvo comunicazione informativa - in quanto totalmente osservante delle prescrizioni comunitarie in materia.
Per ciò che attiene invece agli "aiuti al funzionamento" (articolo 7) e tenuto conto del costante contrasto espresso in merito dalla Commissione Europea, a causa della loro pregnante influenza e capacità di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato, e per ciò stesso vietati, la C.E. ha concesso apposita ed esplicita autorizzazione "in deroga" poiché ha riconosciuto valide - nel corso della negoziazione - le forti motivazioni socio economiche e strutturali che affliggono la Sardegna e tali da giustificare una deroga a tale divieto pur nel rispetto delle altre condizioni dettate dal predetto Regolamento.
La positiva determinazione della C.E. al regime derogatorio è stata possibile anche perché è stata introdotta un'ulteriore soglia aggiuntiva, rispetto a quelle contenute nel testo notificato, che si compendia nell'applicazione del principio di regressività della misura nell'ambito di applicazione del regime previsto (circoscritto agli anni 2001-2006).
Tuttavia l'importanza pregnante del presente provvedimento consiste sopratutto nel fatto che in esso è contenuta la sanatoria "ex post" della legge regionale 28/84 mai notificata - nei suoi oltre tre lustri di vigenza - all'Unione Europea. A causa di tale mancanza, è stato presentato ricorso al TAR Sardegna, e successivamente al Consiglio di Stato, che ne ha sospeso la vigenza in attesa che sul regime di aiuto si pronunciasse l'Unione Europea. Ciò che è puntualmente avvenuto con l'approvazione dell'articolo 12 contenuto nel testo di legge oggi all'esame. La Commissione Europea, infatti, pur deplorando la mancata preventiva notifica della legge regionale medesima, ha ritenuto (in seguito ad una impegnativa quanto articolata trattativa che ha visto impegnati sia organi della Giunta regionale che del Consiglio regionale) che l'aiuto di Stato ivi contenuto "soddisfi i criteri per essere considerato compatibile con il Trattato CE". Tale decisione però è limitata a tutti i settori diversi dall'agricoltura e dalla pesca oggetto di separato esame delle competenti direzioni della Commissione Europea.
La Commissione, pertanto, stante l'estrema importanza del provvedimento ne auspica una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.
La Terza Commissione, nella seduta del 18 settembre 2001, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione.
Art. 1
Contributi in conto capitale e in conto interessi1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di promuovere l'imprenditorialità tra i giovani e le donne nei settori:
a) della produzione di beni e servizi;
b) del turismo e dell'allestimento di impianti ed attrezzature per il tempo libero;
c) della pesca ed acquacoltura;
d) della cooperazione sociale, produzione e lavoro, è autorizzata a concedere alle società e cooperative giovanili costituite in prevalenza da donne, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi e non siano comunque inferiore al 60 per cento, fermo restando che il numero dei componenti della compagine sociale non può essere inferiore a tre, le seguenti agevolazioni:
1) contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 60 per cento delle spese per investimenti fissi previsti in progetto e ritenuti ammissibili alle agevolazioni;
2) contributi in conto interessi sui finanziamenti e prestiti bancari regolati a tasso fisso o variabile, non superiori al 15 per cento della spesa, a fronte degli investimenti previsti nel punto 1).
2. Il concorso sugli interessi imputabili ai finanziamenti di cui al comma 1, sarà pari al 64 per cento del tasso di riferimento relativo al settore di intervento e vigente al momento della concessione dell'agevolazione.
3. La misura delle suddette agevolazioni non può essere superiore all'intensità massima dell'aiuto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netta per l'area in cui l'impresa è localizzata.
4. L'erogazione del contributo in conto capitale è regolamentata nel seguente modo:
a) 50 per cento come anticipazione al momento della emanazione del decreto di concessione;
b) 30 per cento alla realizzazione di metà del programma di investimenti ammesso;
c) 20 per cento a saldo, al completamento e collaudo del programma;
5. La concessione delle agevolazioni è subordinata all'approvazione da parte dell'organo istruttorio dello studio di fattibilità del programma che dimostri la compatibilità dell'iniziativa col mercato di riferimento e la validità economica e finanziaria del piano d'impresa.
6. I massimali di spesa ammessi per settore saranno definiti dalle direttive di attuazione che saranno adottate dalla Giunta regionale.
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nei seguenti settori:
a) della produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio assistenziali;
b) del turismo, delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici.
2. A tale scopo la Regione concede alle società e cooperative di cui all'articolo 2, i seguenti benefici:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) contributi per le spese di gestione.
Art. 2
Contributo per materie prime1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge è concesso, nei limiti dell'investimento, un contributo a fronte delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci, software, studi e ricerche pertinenti al programma finanziato ivi compresa la prestazione di servizi, interessi, sconti ed altri oneri finanziari, esclusi quelli relativi al finanziamento agevolato.
2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 da erogare nei primi tre esercizi di attività, non può superare l'importo totale massimo consentito dall'intensità di aiuto "de minimis".
3. I contributi previsti dall'articolo 1 sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa statale, regionale, comunitaria.
Art. 2
Soggetti ammissibili1. Beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 sono le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese medesime, aventi i seguenti requisiti:
a) società cooperative o società piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a;
b) società di capitali, le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute da un minimo di tre soggetti di cui per almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a;
c) società di persone costituite da un minimo di tre soggetti di cui almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a.
I limiti di età sopra indicati sono elevati a 40 anni non compiuti in caso di iscrizione per almeno cinque anni alle liste di mobilità previste dalla lettera a. bis), comma 1, articolo 10, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. La sede operativa della società o cooperativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Sardegna, e deve essere mantenuta, a pena di decadenza, per un periodo non inferiore ad anni 15 dalla concessione del beneficio ottenuto in base alla presente legge. Gli investimenti agevolati devono restare vincolati alla loro destinazione, nel territorio della Sardegna, per un periodo non inferiore a cinque anni.
3. La cessione entro dieci anni dalla concessione del beneficio delle quote o azioni di società beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, a soggetti non aventi i medesimi requisiti, determina la decadenza dei benefici concessi, con obbligo di restituzione di quanto erogato.
Art. 3
Partecipazione della S.F.I.R.S. S.p.A.1. Per l'integrale copertura del fabbisogno finanziario relativo agli investimenti in impianti fissi, macchinari ed arredi previsti nel programma, ivi compreso l'onere per l'IVA, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 potranno usufruire della partecipazione della finanziaria regionale SFIRS S.p.A. al capitale di rischio della iniziativa, in modo da soddisfare l'esigenza di apporto di mezzi propri in misura non inferiore al 25 per cento dei medesimi investimenti. In alternativa, l'apporto dei mezzi propri a carico dei soggetti medesimi potrà essere fornito anche tramite prestiti partecipativi esenti da qualsiasi agevolazione.
2. L'istruttoria delle pratiche può essere affidata con le modalità previste per legge, ad istituti di credito ed alla finanziaria regionale SFIRS S.p.A. e deve essere conclusa entro 90 giorni dal completamento della documentazione richiesta.
3. L'erogazione delle provvidenze deve essere attuata da parte dell'Assessorato competente entro 30 giorni dalla data della trasmissione dell'esito dell'istruttoria.
4. Le modalità di applicazione della presente legge sono disciplinate da apposite direttive che la Giunta regionale deve adottare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge. Le direttive sono trasmesse alle Commissioni permanenti di competenza, che dovranno pronunciarsi entro 15 giorni dal loro ricevimento.
Art. 3
Benefici1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi nei limiti dei massimali di intensità fissati dagli organismi competenti dell'Unione Europea per la Regione Sardegna.
2. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere inferiore al 25 per cento.
3. I contributi previsti dalla presente legge sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
4. Qualora i competenti organismi dell'Unione Europea provvedano alla modifica dei massimali di intensità relativi alla tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, è effettuato un adeguamento automatico con la modifica dei massimali di cui all'articolo 4.
5. Nell'ipotesi prevista dal comma 4 le eventuali variazioni sono adottate con delibera della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 4
Norma finanziaria1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 700.000.000.000. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre in aggiunta ai mutui già contratti uno o più mutui al fine di provvedere alle spese previste dalla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al bilancio della Regione.
Art. 4
Massimali di intervento1. I termini di presentazione delle istanze e le misure di aiuto, avuto riguardo ai settori di intervento di cui all'articolo 1 e fatti salvi i vincoli comunitari di cui all'articolo 3 sono definiti dalle direttive di attuazione previste dall'articolo 10.
Art. 5
Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Art. 5
Spese ammissibili1. Sono ammissibili le spese di investimento in capitale fisso sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, per la creazione di nuovi stabilimenti o l'avviamento di nuove attività.
Art. 6
Contributo in conto interessi
ed operazioni di credito a tasso agevolato1. Il concorso degli interessi è erogato nella misura massima del 64 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
Art. 7
Spese di gestione1. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo a copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, nei primi due anni di attività, riguardanti i costi per:
a) trasporti e magazzinaggi esterni alla Sardegna;
b) trasporti interni alla Sardegna;
c) acquisto o produzione di energia, per approvvigionamento idrico e depurazione acque reflue, per smaltimento rifiuti industriali;
d) acquisto di materie prime;
e) costi bancari ed oneri finanziari esclusi quelli relativi a finanziamento agevolato.
2. Tra le spese di gestione ammesse a contributo sono escluse quelle inerenti al personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.
3. I contributi per le spese di gestione sono rapportati alla tipologia dell'attività. Essi sono determinati, in sede di approvazione dello studio di fattibilità, per le domande presentate nel biennio 2001-2002 nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, per il primo anno di attività e del 45 per cento delle spese ammissibili, per il secondo anno di attività.
4. Per le domande presentate nei successivi bienni 2003-2004 e 2005-2006, la misura massima del contributo erogabile è fissata, in decremento, rispettivamente, nel 40 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività, e nel 35 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (2° biennio) e nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività e del 25 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (3° biennio).
5. In ogni caso, in tutto il periodo di vigenza del regime di aiuto, il contributo non può eccedere, nel biennio di attività, la misura massima del 50 per cento degli investimenti fissi e non può eccedere, altresì, la misura massima di seicento milioni per il primo anno di attività e di quattrocento milioni per il secondo anno di attività.
6. A seguito di dichiarazione di inizio di attività può essere concessa una anticipazione delle spese di gestione pari al 50 per cento del contributo concesso per il primo anno di attività.
7. L'aiuto di cui al presente articolo è incompatibile con altri analoghi aiuti già percepiti per la medesima iniziativa, è concesso una sola volta ed è incompatibile con analoghi aiuti, aventi qualsiasi finalità, previsti in base ad altre disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
8. Lo stanziamento inerente al regime di aiuto di cui al presente articolo è decrementato, rispetto a quello iniziale, statuito in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura del 5 per cento ogni anno sino alla data di scadenza di cui all'articolo 11.
Art. 8
Modalità di erogazione e revoca dei contributi1. L'erogazione del contributo è così regolamentata:
a) 50 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione;
b) 30 per cento a seguito di verifica della realizzazione della metà del programma di investimento ammesso;
c) 20 per cento a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo.
2. I contributi concessi dalla presente legge possono essere revocati dall'Assessorato competente per il settore cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venire meno di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi.
3. A tal fine gli Assessorati competenti per la concessione dei contributi possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.
Art. 9
Modalità istruttorie1. I benefici erogati dalla presente legge sono adottati con procedura valutativa a sportello o a bando ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. In caso di procedura valutativa a sportello, le domande di ammissione alle agevolazioni sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio.
3. L'istruttoria è demandata ad istituti di credito e a finanziarie sulla base di apposita gara ad evidenza pubblica. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. L'erogazione delle provvidenze deve avvenire con atto del competente Assessorato entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie.
5. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività e comunque sino alla estinzione del mutuo.
Art. 10
Direttive di attuazione1. Le modalità di applicazione della presente legge, sono disciplinate unitariamente con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione della stessa, previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 11
Norme finali1. Il regime degli aiuti previsto dalla presente legge cessa a far data dal 31 dicembre 2006.
Art. 12
Norma transitoria1. La legge regionale n. 28 del 1984, e successive modifiche e integrazioni, è abrogata con effetto dal 31 dicembre 1999.
2. Le domande pervenute, ai sensi della legge regionale n. 28 del 1984, entro il 31 dicembre 1999, nei settori di cui all'articolo 1 della presente legge, ed istruite, sono liquidate secondo le modalità previste dalla legge stessa.
Art. 13
Fondo intervento1. Per l'attuazione della presente legge è istituito presso lo stato di previsione della Presidenza della Giunta un fondo da ripartire denominato: "Imprenditoria giovanile".
2. Il programma annuale o pluriennale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, a' termini dell'articolo 4, lett. I) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con la procedura di cui all'articolo 33 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5, si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in lire 170.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 195.000.000.000 per gli anni successivi, fanno carico all'UPB S01.020 del bilancio della Regione per l'anno 2001 ed a quella corrispondente per gli anni successivi:
2. Le disponibilità relative agli stanziamenti disposti per gli anni 2001-2003 possono essere anticipati al 2001, in tal caso gli stessi stanziamenti sono ridotti dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori delle anticipazioni.
3. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio con propri decreti.
4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.007
Fondo nuovi oneri legislativi in conto capitale
2001
lire 170.000.000.000
euro 87.797.672,852002
lire 195.000.000.000
euro 100.709.095,322003
lire 195.000.000.000
euro 100.709.095,32Mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 16 della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6
In aumento:
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UPB S01.020
(N.I.) Direz. Gen. 01 - Serv. 03(02.17)
Interventi orientati alla creazione di imprenditoria giovanile
COMPETENZA
2001
lire 170.000.000.000
euro 87.797.672,852002
lire 195.000.000.000
euro 100.709.095,322003
lire 195.000.000.000
euro 100.709.095,32