CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 167

presentata dai Consiglieri regionali

LA SPISA - FLORIS Emilio - USAI - CONTU - COSSA - FOIS - CAPELLI - SCARPA - PILI - AMADU - BALLETTO - BIANCAREDDU - BIGGIO -CAPPAI - CARLONI -CASSANO -CORDA - CORONA - FANTOLA - FEDERICI - FRAU - GRANARA - LICANDRO - LIORI - LOMBARDO - MURGIA - NUVOLI - ONNIS - PIANA - PILO - PITTALIS - RANDAZZO - RASSU - SANNA NOEMI - TUNIS Gianfranco - TUNIS Marco - VARGIU

il 28 dicembre 2000

Nuove norme in materia di diritto allo studio


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è finalizzata a sostituire integralmente la vigente disciplina degli interventi regionali per il diritto allo studio, in considerazione da un lato dell'esigenza di superare i limiti dall'attuale legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, rispetto alle profonde modificazioni introdotte nel sistema educativo, scolastico e formativo dalla legislazione nazionale, dall'altro della necessità di rafforzare e di riqualificare gli strumenti di promozione delle iniziative pubbliche e private in un settore sempre più considerato decisivo per la crescita della comunità regionale.

E' noto infatti che in Sardegna, accanto ad un'evoluzione complessivamente positiva della scolarità, con una relativamente sostenuta crescita dei livelli di istruzione della popolazione, permane una situazione di ritardo, caratterizzata da processi di scolarizzazione ancora largamente incompiuti, con forme ancora persistenti di analfabetismo strutturale e funzionale, da una quota piuttosto modesta di persone che pervengono ad un livello di istruzione medio superiore ed universitario, da una percentuale elevata di irregolarità e di interruzioni dei percorsi scolastici, dall'assenza di connessione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale e tra istruzione e mondo del lavoro.

Per converso, sia pure in forme discusse (e, a parere dei relatori, ancora discutibili), è andato avanti, nella legislazione nazionale, un processo di trasformazione destinato a incidere profondamente sull'intero sistema dell'istruzione e della formazione.

Basti elencare, succintamente, le principali innovazioni introdotte nel settore:

- l'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

- la Legge 17 maggio 1999, n. 144, sull'obbligo di frequenza delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

- la Legge 20 gennaio 1999, n. 9, in materia di elevazione al quindicesimo anno di età dell'obbligo di istruzione;

- la Legge 10 febbraio 2000, n. 36, in materia di riordino dei cicli dell'istruzione;

- la Legge 10 marzo 2000, n. 62, sulla parità delle scuole statali e di quelle private e degli enti locali nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.

Nel contempo, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha notevolmente incrementato le competenze regionali in materia, decentrando a livello regionale e locale una considerevole quantità di funzioni precedentemente esercitate da organi e uffici dello Stato.

In questo contesto si inserisce la presente proposta di legge che intende estendere quantitativamente e ridefinire qualitativamente gli interventi finalizzati a promuovere un moderno sistema educativo integrato di istruzione e di formazione. A tal fine la Regione e gli enti locali della Sardegna dovranno garantire la piena attuazione del diritto allo studio, concepito come diritto di ogni persona ad accedere a tutti i livelli dell'ordinamento scolastico, formativo e professionale, statale e non statale, nella prospettiva dell'educazione permanente e dell'inserimento nel mondo del lavoro.

La proposta di legge recepisce ed integra (ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna) le innovazioni contenute nella normativa nazionale precedentemente citata e adegua ad essa i compiti della Regione e degli enti locali.

Rinviando alla lettura complessiva dell'articolato per una sua più approfondita valutazione, si ritiene tuttavia opportuno richiamare l'attenzione, coerentemente con i principi programmatici e con gli impegni mantenuti anche nazionalmente delle forze politiche e sociali di appartenenza dei proponenti, sulle particolari disposizioni che:

- assicurano la realizzazione di un effettivo regime di parità tra le scuole statali e quelle non statali, garantendo alle rispettive utenze oneri di spesa equipollenti per la frequenza e per i servizi scolastici (art. 1, comma 2 e art. 2, comma 3);

- rafforzano il ruolo essenziale svolto dalle scuole dell'infanzia non statali (art. 5);

- introducono l'erogazione di assegni di studio a favore degli studenti in disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole statali e quelle non statali parificate (art. 8).

La proposta di legge definisce con puntualità le competenze della Regione, delle Province e dei Comuni e in particolare semplifica le procedure di programmazione e di attribuzione dei finanziamenti.

La proposta di legge, infine, incrementa considerevolmente l'investimento finanziario della Regione nel campo del diritto allo studio a decorrere dall'anno 2001, essendo evidente che l'estensione degli interventi non potrebbe ritenersi certamente realizzabile in assenza di un'adeguata copertura dei relativi oneri economici.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. La Regione e gli enti locali della Sardegna promuovono un sistema educativo integrato di istruzione e di formazione finalizzato alla crescita globale della personalità umana nel pieno rispetto della centralità e personalità dell'alunno, dei ritmi dell'età evolutiva, dell'identità etnico - culturale e religiosa di ciascun individuo, del diritto alle pari opportunità in ogni settore, dell'autonomia culturale, pedagogica e didattica, della libertà d'insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.

2. Per la realizzazione di tali finalità la Regione e gli enti locali:

a) promuovono la piena attuazione del diritto allo studio, inteso come diritto di ogni persona ad accedere a tutti i livelli dell'ordinamento scolastico, formativo e professionale statale e non statale, nella prospettiva dell'educazione permanente e dell'inserimento nel mondo del lavoro;

b) attivano interventi volti ad eliminare gli impedimenti di ordine sociale, culturale ed economico che ostacolano l'effettivo godimento di tali diritti e a favorire la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del disagio minorile;

c) sostengono l'affermazione dell'identità culturale del popolo sardo come fattore di coesione culturale, sociale ed economica e di inserimento paritario e dinamico nella cultura europea.

   

Art. 2
Obiettivi

1. La Regione e gli enti locali promuovono la realizzazione di interventi e la creazione di servizi volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) generalizzare la frequenza della scuola dell'infanzia, del ciclo primario e secondario in modo di assicurare a tutti i cittadini, prioritariamente, il conseguimento dell'obbligo scolastico, ai sensi della Legge 10 febbraio 2000, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni;

b) favorire l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative di cui alle Leggi 24 giugno 1997, n. 196, e 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni;

c) contrastare la dispersione scolastica;

d) rimuovere gli ostacoli fisici, economici e didattici al pieno inserimento delle persone portatrici di handicap e dei minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, anche attraverso servizi di assistenza socio - psico - pedagogica forniti dalle strutture sociosanitarie pubbliche o convenzionate;

e) agevolare l'inserimento scolastico dei figli degli immigrati;

f) favorire il proseguimento degli studi dei capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche;

g) sostenere la diffusione di servizi e di iniziative per l'educazione e per la formazione permanente.

2. La programmazione degli interventi regionali e locali promuove la diffusione delle tecnologie multimediali di insegnamento e di apprendimento, l'introduzione di insegnamenti riguardanti la storia, la cultura e la lingua sarda, la realizzazione di servizi volti a contrastare lo spopolamento dei centri urbani minori.

3. La Regione e gli enti locali assicurano, nell'ambito delle disposizioni di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62, la realizzazione di un sistema paritario tra le scuole statali e non statali garantendo alle rispettive utenze oneri di spesa equipollenti per la frequenza e per i servizi scolastici.

4. La Regione e gli enti locali assicurano la partecipazione alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge degli organi collegiali della scuola di cui al D.P.R. 21 maggio 1974, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni e delle autonomie funzionali scolastiche di cui alla Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni. 

   

Art. 3
Compiti della Regione, delle Province e dei Comuni

1. La Regione svolge le funzioni di programmazione generale degli interventi e di coordinamento dei servizi per il diritto allo studio con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi, turistici, sociali e assistenziali regionali; attua il collegamento informativo e conoscitivo permanente con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della scuola; attua interventi ordinari e straordinari complementari e di integrazione a sostegno delle attività di competenza degli enti locali.

2. Le Province partecipano alla definizione della programmazione regionale; adottano, nell'ambito degli obiettivi determinati a livello regionale, atti di programmazione con specifico riferimento alla lotta alla dispersione scolastica, allo spopolamento dei centri minori, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed attuano gli interventi in materia previsti dalla vigente legislazione regionale; possono assumere, su delega dei comuni interessati e mediante convenzione con i medesimi, la gestione di servizi d'interesse sovracomunale.

3. Tutte le altre funzioni in materia di diritto allo studio sono gestite, nell'ambito degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale, e tenendo conto delle indicazioni dei distretti scolastici e degli organi collegiali della scuola, dai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata. 

   

TITOLO II
TIPOLOGIA E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Art. 4
Scuola dell'infanzia

1. I Comuni, singoli o associati, sentiti gli organi collegiali della scuola, assicurano i seguenti servizi per la scuola dell'infanzia:

a) servizio di trasporto e relativi oneri assicurativi;

b) servizio di mensa;

c) acquisto di materiale ludico, ricreativo e delle relative attrezzature;

d) ogni altro intervento volto a realizzare le finalità di cui al precedente Titolo I, articoli 1 e 2.

2. Le assicurazioni di cui al comma 1, lettera a), debbono coprire gli alunni, il personale dirigente, docente e ausiliario delle scuole statali e non statali da ogni rischio di infortunio che possa verificarsi nel percorso da casa a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo venga effettuato, nonché nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, culturale, ricreativa o sportiva promossa dalle autorità scolastiche o svolta col consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico, compresi i percorsi per accedere alle sedi delle attività stesse.

3. Per garantire nelle scuole materne e dell'infanzia non statali in regime di parità l'erogazione dei servizi di cui al comma 1 e la parità di trattamento a tutti gli utenti, i Comuni singoli o associati stipulano apposite convenzioni con le scuole o gli enti gestori che ne facciano richiesta. Le convenzioni sono stipulate secondo uno schema-tipo predisposto dall'Assessorato regionale competente.

4. Al termine di ogni anno scolastico i soggetti convenzionati sono tenuti a presentare ai Comuni con cui la convenzione è stata stipulata un rendiconto relativo all'utilizzazione dei contributi e delle rette percepite.

   

Art. 5
Interventi regionali per le scuole dell'infanzia non statali

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 3, la Regione, sulla base del Programma annuale per il diritto allo studio di cui all'articolo 12 della presente legge, tenuto conto degli indici di carenza di strutture pubbliche rilevati sul territorio, e nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio regionale, eroga alle scuole materne e dell'infanzia non statali in regime di parità contributi in misura non superiore al 75 per cento delle spese sostenute per:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'eventuale riattamento e adeguamento alle normative di sicurezza e di rimozione delle barriere architettoniche degli immobili;

b) l'acquisto di strutture dismesse da parte dell'amministrazione pubblica;

c) l'affitto di immobili ad uso scolastico;

d) gli arredamenti e le attrezzature d'uso;

e) il trasporto degli studenti;

f) le spese di gestione, purché sostenute senza fini di lucro;

g) la formazione del personale docente e non docente;

h) le iniziative volte a promuovere e sostenere la qualificazione delle scuole dell'infanzia, con particolare riferimento alla continuità ed al raccordo interistituzionale tra queste, gli asili nido e la scuola dell'obbligo ovvero la costituzione di istituti comprensivi;

i) le iniziative di continuità orizzontale volte a sostenere forme di collaborazione tra scuola e famiglia.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a erogare alle scuole di cui al presente articolo contributi finalizzati all'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'acquisto di immobili da adibire ad uso scolastico. Il contributo è determinato in misura pari al 75 per cento degli interessi annuali da corrispondere all'istituto di credito, è erogato semestralmente e per un periodo non superiore a dieci anni.

   

Art. 6
Scuola dell'obbligo scolastico e adempimento dell'obbligo formativo

1. I Comuni, singoli o associati, attuano, nel settore della scuola dell'obbligo scolastico e in quello dell'obbligo formativo, sia statale che in regime paritario, gli interventi strutturali e gli interventi per il miglioramento della qualità dell'istruzione di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Per interventi strutturali si intendono:

a) servizio di trasporto, da realizzarsi mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria ovvero mediante l'eventuale acquisto e gestione degli appositi mezzi; i mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche per la partecipazione degli alunni stessi alle attività scolastiche, parascolastiche, ricreative, sportive connesse con la programmazione scolastica; possono altresì essere utilizzati per il trasporto di alunni frequentanti scuole di grado diverso;

b) servizio di mensa, ovvero corresponsione di buoni pasto, al fine di favorire le iniziative di sperimentazione a tempo pieno, di tempo prolungato, di recupero, di sostegno e di ampliamento dell'offerta formativa;

c) forniture gratuite di libri di testo per gli alunni in condizioni disagiate;

d) piani individualizzati di servizi e sussidi per gli alunni portatori di handicap, comprensivi degli oneri aggiuntivi sostenuti per il personale educativo e assistenziale non facente parte dell'organico scolastico, per strumenti e ausili didattici particolarmente onerosi, per trasporti individualizzati e speciali;

e) interventi di integrazione dei servizi di medicina scolastica rivolti all'inserimento di soggetti colpiti da minorazioni fisiche o sensoriali da attuarsi d'intesa con le competenti autorità sanitarie e con le ASL;

f) provvidenze e contributi anche per posti gratuiti e semigratuiti in convitti o pensionati di alunni che, in carenza di altre forme di assistenza e in presenza di particolari motivi di ordine sociale ed economico, non possono assolvere l'obbligo scolastico nel proprio ambiente;

g) interventi volti a favorire l'uso agevolato o gratuito di locali delle amministrazioni pubbliche idonei all'uso scolastico o sociale, anche se dismessi o in disuso, da parte di scuole non statali in regime di parità che ne facciano richiesta.

2. Per interventi tesi al miglioramento della qualità dell'istruzione si intendono:

a) la fornitura di attrezzature e di strumenti didattici, con particolare riferimento a tecnologie multimediali a sostegno di progetti di sperimentazione didattica e di progetti educativi;

b) l'organizzazione o l'erogazione di mezzi finanziari per le visite didattiche e di istruzione nell'ambito della programmazione educativa scolastica;

c) le facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, scientifiche e sportive presenti sul territorio;

d) l'erogazione di mezzi finanziari per le attività integrative e di sostegno, di sperimentazione del tempo pieno e del tempo prolungato;

e) le iniziative per la continuità e la coerenza tra i diversi gradi e ordini di scuole statali e non statali paritarie, come la sperimentazione di curricoli completi della scuola dell'obbligo, i progetti tra diversi ordini finalizzati all'integrazione didattica e di curricoli integrati della scuola secondaria superiore che favoriscano le scelte successive tra indirizzi diversi;

f) i progetti volti a facilitare l'inserimento nel primo e nel terzo anno del ciclo secondario attraverso percorsi personalizzati di orientamento e di motivazione;

g) i progetti sul controllo dei risultati dell'apprendimento finalizzati al recupero e al sostegno e progetti tesi a sviluppare autostima e rimotivazione degli allievi scolasticamente più deboli;

h) le iniziative volte a promuovere e a qualificare un sistema formativo integrato tra la scuola, la formazione professionale e il lavoro;

i) le azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica volte a favorire il recupero del disagio giovanile;

l) i servizi e le iniziative volte a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento sociale e a prevenire e combattere l'uso della droga;

m) le iniziative a sostegno delle istituzioni scolastiche inerenti le esperienze di stages formativi e di alternanza scuola - lavoro;

n) ogni altro intervento volto a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), sono erogati gratuitamente agli studenti in disagiate condizioni economiche.

   

Art. 7
Interventi a tutela e promozione della lingua e della cultura sarda

1. La Regione promuove, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge e secondo i principi di cui alla legge regionale 11 settembre 1997, n. 26, l'integrazione dei programmi d'insegnamento mediante contributi ai Comuni singoli o associati per l'integrazione dei curricoli scolastici previsti dai singoli istituti in coerenza col regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21, comma 2, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevedano uno o più dei seguenti insegnamenti disciplinari:

a) lingua e letteratura sarde;

b) storia della Sardegna;

c) cultura e tradizioni popolari della Sardegna;

d) geografia ed ecologia della Sardegna;

e) diritto regionale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo e nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, i Comuni, singoli o associati, attuano inoltre i seguenti interventi:

a) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni, di quotidiani e di periodici attinenti alla realtà della Sardegna, con specifico riferimento alla storia e all'attualità politica, civile, economica, letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo, per le biblioteche di classe, di circolo e d'istituto e di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo;

b) fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo e di pubblicazioni didattiche attinenti alla realtà della Sardegna nonché di materiale didattico ad uso individuale a favore degli studenti in disagiate condizioni economiche.

   

Art. 8
Assegni di studio

1. Al fine di assicurare pari opportunità di trattamento la Regione interviene a favore degli studenti in disagiate condizioni economiche frequentanti la scuola dell'obbligo e degli studenti meritevoli e in disagiate condizioni economiche frequentanti gli altri gradi di scuola, residenti nel territorio della Sardegna, attraverso l'attribuzione di assegni di studio.

2. L'assegno di studio al fine di favorire il successo scolastico è erogato a copertura di una somma non superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute dagli allievi iscritti e frequentanti le scuole statali e non statali parificate, nonché a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative aventi sede nel territorio della Sardegna, che non abbiano fini di lucro e che rilascino titoli aventi valore legale o qualifiche professionali.

3. La percentuale di copertura delle spese di cui al comma 2 può essere elevata fino al 90 per cento qualora si tratti di alunni valutati dagli organi collegiali competenti della scuola frequentata, di concerto con i servizi sociali del Comune di residenza, a rischio di abbandono scolastico a causa della condizione economica della famiglia di appartenenza.

4. L'assegno viene attribuito per tutta la durata dell'anno scolastico e confermato per gli anni successivi del corso di studio ove sia conseguita la promozione alla classe superiore o permanga la condizione di disagio economico; nei casi di cui al comma 3 del presente articolo l'assegno può essere confermato anche in difetto della promozione alla classe superiore.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pubblica istruzione, vengono determinate ogni anno le modalità di individuazione dei beneficiari ai fini della concessione degli assegni, con particolare riferimento alla definizione dei parametri reddituali e delle altre caratteristiche familiari indicative della condizione di disagio economico, nonché alla fissazione dei criteri di merito scolastico.

6. I Comuni definiscono annualmente, in base alle risorse loro assegnate, l'importo massimo dell'assegno erogabile a ciascun avente titolo residente nel territorio comunale ed emanano ogni anno i relativi bandi di concorso.

7. L'assegno di studio di cui al presente articolo non è cumulabile con altre erogazioni, assegni o borse di studio né col posto gratuito in convitto attribuiti a valere sulla presente legge o su altre disposizioni regionali o statali; ai beneficiari è data facoltà di opzione tra le diverse provvidenze.

   

TITOLO III
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 9
Interventi regionali complementari

1. Ad integrazione dei servizi e delle attività di specifica competenza degli enti locali, la Regione, secondo le indicazioni contenute nel piano per il diritto allo studio, attua i seguenti interventi:

a) di speciali situazioni di necessità per favorire il compimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione del ciclo formativi da parte degli adulti e dei lavoratori studenti;

b) erogazione di contributi per la realizzazione di attività di orientamento e di istruzione permanente collegate con la scuola, nonché per l'istituzione di corsi di orientamento musicale;

c) erogazione di contributi agli organismi scolastici per lo svolgimento di iniziative di informazione e di orientamento rivolte agli utenti nonché di iniziative di aggiornamento professionale rivolte al personale docente;

d) erogazione di contributi per il riattamento e la manutenzione degli istituti scolastici e professionali e degli annessi convitti, per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche e di mezzi di trasporto.

   

Art. 10
Servizi per il personale

1. Nelle scuole dell'obbligo scolastico e formativo nelle quali si realizzano esperienze di tempo pieno, di tempo prolungato o di attività integrative, nonché nei convitti annessi agli istituti il personale interessato può fruire, a prezzo agevolato, del servizio mensa insieme agli alunni, secondo modalità stabilite dal consiglio d'istituto per i convitti e dai Comuni per le altre scuole.

   

Art. 11
Contributi degli utenti

1. I destinatari degli interventi e dei servizi per il diritto allo studio di cui alla presente legge, fatta eccezione per gli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche, contribuiscono alla copertura finanziaria dei relativi costi in base alle rispettive condizioni economiche secondo modalità determinate dai Comuni singoli o associati titolari degli interventi e dei servizi.

   

TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 12
Programmazione regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pubblica istruzione, sentite la Province, predispone il Piano pluriennale per il diritto allo studio e il relativo Programma esecutivo annuale.

2. Il Piano è trasmesso alla Commissione consiliare competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento; decorso il suddetto termine si prescinde dal suddetto parere; la Giunta approva definitivamente il Piano entro i successivi quindici giorni.

3. Il Piano pluriennale assume come riferimento programmatico e temporale le previsioni triennali del DPEF regionale e come riferimento finanziario le risorse previste dal bilancio pluriennale della Regione; definisce il quadro generale degli interventi da realizzare in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge; stabilisce la ripartizione delle risorse per obiettivo e i tempi previsti per l'attuazione degli interventi qualitativi e quantitativi di carattere generale.

4. Il Programma esecutivo è predisposto entro il 31 marzo di ogni anno dalla Giunta regionale ed è trasmesso alla Commissione consiliare competente, che esprime il proprio parere entro quindici giorni dal ricevimento; trascorso detto termine si prescinde dal parere; la Giunta approva definitivamente il Piano entro i successivi quindici giorni.

5. Il Programma esecutivo indica, in relazione all'anno scolastico successivo, gli obiettivi prioritari da realizzare e le direttive da impartire agli enti locali e alle istituzioni scolastiche coinvolte; definisce gli interventi gestiti direttamente dalla Regione e il relativo ammontare di risorse finanziarie, comprensive di quelle occorrenti per soddisfare eventuali esigenze impreviste; determina l'ammontare del finanziamento per ciascun ente locale secondo le successive disposizioni di cui alla presente legge.

   

Art. 13
Funzioni di programmazione delle Province

1. Ai fini della predisposizione degli atti di programmazione di cui all'articolo 12, le Province acquisiscono le indicazioni dei Comuni, degli organi amministrativi della scuola, degli organi collegiali e delle autonomie scolastiche e formulano alla Regione le proposte coerenti con le esigenze emerse nei propri territori; a tal fine la Giunta regionale disciplina con propria delibera una adeguata procedura di consultazione.

2. Le Province predispongono gli atti di programmazione di propria competenza, di cui all'articolo 3 della presente legge, nel rispetto degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale e mediante procedure adeguate di consultazione degli enti locali e delle istituzioni scolastiche operanti nel proprio territorio.

   

Art. 14
Programmazione comunale

1. I Comuni singoli o associati deliberano entro il mese di giugno il programma annuale di interventi per l'attuazione del diritto allo studio coordinando le proprie risorse con i finanziamenti regionali e statali.

2. I piani comunali determinano, in coerenza con la programmazione regionale e tenuto conto delle indicazioni degli organi collegiali e dei distretti scolastici, le modalità di realizzazione e di coordinamento dei servizi.

3. I Comuni singoli o associati sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale competente in materia di pubblica istruzione, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione concernente la condizione della scuola nel proprio territorio e il consuntivo dell'attività svolta, dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente. Copia di tali atti è trasmessa ai consigli scolastici distrettuali e provinciali e all'amministrazione provinciale.

   

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15
Ripartizione dei finanziamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle successive disposizioni della presente legge le risorse destinate agli enti locali per il diritto allo studio restano attribuite secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1 e 4 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni (cap. 04020) e vengono trasferite secondo le modalità previste dalla medesima legge.

2. Una quota pari al 5 per cento dello stanziamento globale per il diritto allo studio di cui alla presente legge è destinato all'incentivazione della gestione di servizi in forma associata da parte dei Comuni. Corrispondentemente, i Comuni che gestiscono i servizi di cui alla presente legge in forma associata ricevono, sulla base di documentate richieste, un incentivo finanziario aggiuntivo pari al cinque per cento dell'ammontare del finanziamento ordinariamente spettante secondo la disposizione di cui al comma 1.

3. Una quota non superiore al 3 per cento dello stanziamento globale previsto dalla presente legge è riservato al finanziamento degli interventi integrativi, complementari e straordinari di diretta competenza regionale.

   

Art. 16
Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dalla presente legge sono valutate in lire 75.000.000.000 per ciascun anno dal 2001 al 2003.

2. Alle suddette spese si fa fronte per gli anni 2001 e 2002:

- quanto a lire 28.600.000.000. per il 2001 e a lire 24.600.000.000 mediante l'utilizzo delle somme già iscritte nei capitoli 11003, 11003/01, 11003/02, 11005/01, 11009, 11017, 11018,11021, 11022, 11022, 11024, 11024/01, 11024/02, 11027, del bilancio triennale della regione per i medesimi anni;

- quanto a lire 46.400.000.000 per l'anno 2001 e a lire 50.400.000.000 per l'anno 2002 mediante apposita previsione della legge finanziaria per i corrispondenti esercizi.

3. A partire dall'anno 2003 la copertura degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo è fissata annualmente dalla legge finanziaria.

4. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000-2002, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap.11003 (Denominazione variata) -

Incentivi ai comuni per la gestione associata dei servizi per il diritto allo studio (art. 15, comma 2, della presente legge)

anno 2001  lire  3.750.000.000

anno 2002  lire  3.750.000.000

Cap.11003/01 (Denominazione variata) -

Spese per le attività integrative, di sostegno, di sperimentazione, di tempo pieno e prolungato, e per l'integrazione dei servizi socio - psico - pedagogici, di medicina scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali nella scuola dell'obbligo (art. 6 della presente legge)

anno 2001  lire  3.500.000.000

anno 2002  lire  3.500.000.000

Cap.11003 (Denominazione variata) -

Finanziamenti alle Province per programmi d'intervento volti a contrastare la dispersione scolastica, lo spopolamento dei centri minori, la diffusione delle tossicodipendenze (art. 23, L.R. 22 dicembre 1998, n. 37 e art. 3 della presente legge)

anno 2001  lire  3.000.000.000

anno 2002  lire  3.000.000.000

Cap.11009 (Denominazione variata) -

Contributi regionali per le spese correnti e per le attività didattiche delle scuole d'infanzia non statali (art. 5, comma 1, lett. c), d), e), f), g) h), i), della presente legge)

anno 2001 lire 40.000.000.000

anno 2002 lire 40.000.000.000

Cap.11018 (Denominazione variata) -

Contributi regionali alle scuole dell'infanzia non statali per l'acquisto, la manutenzione e il riattamento di immobili (art. 5, lett. a) e b), della presente legge)

anno 2001  lire 4.000.000.000

anno 2002  lire  4.000.000.000

Cap.11018/01 (Nuova Istituzione) -

Contributi regionali alle scuole dell'infanzia non statali per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'acquisto di immobili (art. 5, comma 2, della presente legge)

anno 2001  lire  3.500.000.000

anno 2002  lire  3.500.000.000

Cap.11019 (Nuova istituzione)-

Contributi per l'integrazione degli insegnamenti scolastici finalizzati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura sarda (art. 7 della presente legge)

anno 2001  lire  1.000.045.000

anno 2002  lire  1.000.045.000

Cap.11020 (Nuova istituzione)-

Assegni di studio (art. 8 della presente legge)

anno 2001 lire 10.000.000.000

anno 2002 lire 10.000.000.000

Cap.110021 (Denominazione variata) -

Contributi per il riattamento e la manutenzione degli istituti scolastici e professionali e per gli annessi convitti, per l'acquisto di attrezzature didattiche, scientifiche e di mezzi di trasporto (art. 9, lett. d), della presente legge)

anno 2001  lire  2.500.000.000

anno 2002  lire  2.500.000.000

Cap.11022 (Denominazione variata) -

Interventi regionali complementari per speciali situazioni di necessità (art. 9, comma 1, lett. a), della presente legge)

anno 2001  lire  1.205.000.000
anno 2002  lire  1.205.000.000

Cap.11022/01 (Nuova istituzione) -

Interventi regionali complementari per la realizzazione di attività di orientamento e di educazione permanente nonché per l'istituzione di corsi di orientamento musicale (art. 9, comma 1, lett. b), della presente legge)

anno 2001  lire  1.000.000.000

anno 2002  lire  1.000.000.000

Cap.11022/02 (Nuova Istituzione) -

Contributi agli organismi scolastici per lo svolgimento di iniziative di informazione e di orientamento (art. 9, comma 1, lett. c), della presente legge)

anno 2001  lire  1.500.000.000

anno 2002  lire  1.500.000.000

5. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della regione nei capitoli di spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, numero 11005/01 e 11017.

   

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
Abrogazione di norme

1. La legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.