CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 139/A

presentata dai Consiglieri regionali

SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - CUGINI - FADDA - BALIA - BETTORI Bruno - DEMURU - DETTORI Ivana - GIAGU - MARROCU - PACIFICO

il 15 dicembre 2000

Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione,
di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini dalla diffusa presenza dell'amianto negli ambienti di lavoro e di vita.

L'esposizione a fibre di amianto è infatti responsabile di gravi ed irreversibili danni causati dal loro elevato potere cancerogeno, che possono essere determinati principalmente dalla inalazione di polveri rilasciate negli ambienti dai materiali che li contengono.

Il rilascio delle fibre può avvenire o in occasione di una loro manipolazione/lavorazione o spontaneamente, in particolare quando si è in presenza di materiali friabili e sottoposti a sollecitazioni meccaniche: come ad esempio vibrazioni, correnti d'aria, urti, etc..

I dati più recenti disponibili forniti dall'Istituto Superiore di Sanità sulla mortalità per tumore maligno della pleura (mesotelioma pleurico) in Italia sono relativi al periodo 1988-1994.

Secondo questi dati risulta che è in atto in Italia, come negli altri paesi europei industrializzati, una marcata crescita dei mesoteliomi pleurici ricollegabili in massima parte alla massiccia diffusione dell'amianto che si è avuta in particolare negli anni Cinquanta e Sessanta. Nel periodo 1970-1994 il tasso annuo di mortalità per tumore maligno della pleura è passato nel nostro Paese da 0,78 per cento a 1,29 per cento ed il numero annuo dei decessi da 375 a 998.

Nel periodo 1988-1994 in Italia si sono verificati oltre 6.000 decessi per tumore maligno della pleura.

La Sardegna in questo periodo ha registrato 120 decessi, con una percentuale dell'1,236 per cento in linea sostanziale con la tendenza nazionale. La provincia di Cagliari è quella più colpita con 70 decessi e con una incidenza dell'1,674 per cento superiore alla media nazionale.

La Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della Legge 27 marzo 1992, n. 257, e del D.P.R. 8 agosto 1994, recante "Atto d'indirizzo e di coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" ha approvato, in data 20 dicembre 1995, con deliberazione della Giunta regionale, il Piano finalizzato alla difesa dai pericoli derivanti dall'amianto presente nei rotabili di proprietà di F.S. S.p.A. coibentati con amianto. Il Piano suddetto nasceva da un'esigenza specifica e ha avuto il carattere di programma di emergenza.

L'obiettivo dei proponenti della presente proposta di legge è quello di dare attuazione in Sardegna alla normativa vigente in materia di tutela della salute dei cittadini da materiali contenenti amianto, colmando un vuoto legislativo grave e dando una risposta complessiva al problema nei suoi vari aspetti.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 257 del 1992 che vieta la produzione e la commercializzazione di manufatti contenenti amianto, si pone l'esigenza della gestione dell'amianto in opera, della bonifica completa del territorio da materiali contenenti amianto e del loro smaltimento.

Le Regioni, in attuazione soprattutto del D.P.R. 8 agosto 1994, sono competenti in materia e, attraverso l'adozione del Piano regionale, devono concretamente conseguire gli obiettivi previsti dalla Legge n. 257 del 1992.

Con la presente proposta di legge gli scriventi ritengono di poter fornire alla Regione Autonoma della Sardegna uno strumento agile per attuare in modo efficace le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di amianto.

L'articolo 1, richiamando e integrando quanto previsto dall'articolo 10 della Legge n. 257 del 1992, individua il Piano regionale come lo strumento fondamentale per proteggere, decontaminare, smaltire e bonificare l'ambiente rispetto ai pericoli derivanti dall'amianto.

L'articolo 2 definisce l'iter procedurale relativo all'adozione del Piano regionale e alla sua revisione.

L'articolo 3 individua nelle Province e nei Comuni i soggetti titolari dell'attuazione del Piano.

L'articolo 4 individua nel Direttore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente il soggetto responsabile del rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e la gestione delle discariche per lo smaltimento dell'amianto.

L'articolo 5 istituisce la Conferenza regionale annuale sullo stato di attuazione della legge.

L'articolo 6 individua nei dipartimenti di prevenzione delle ASL le strutture competenti all'effettuazione dei controlli.

L'articolo 7 detta norme sulla formazione professionale del personale addetto alle operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti di amianto.

L'articolo 8 stabilisce tempi e risorse per l'attuazione della legge.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO

composta dai Consiglieri

FRAU, Presidente - GRANELLA, Vice Presidente - CASSANO, Segretario - SANNA Alberto, Segretario e relatore - CAPPAI - DEMURU - GIAGU - LIORI - MANCA - ORTU - PILO - RASSU

pervenuta il 7 novembre 2002

La Quinta Commissione permanente, nella seduta del 18 settembre 2002, ha approvato all'unanimità la proposta di legge n. 139 "Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto". Prima di procedere all'approvazione finale del testo la Commissione ha richiesto i pareri delle Commissioni Prima, Seconda, Terza e Settima. La Commissione Prima ha espresso un articolato parere che è stato valutato con attenzione prima di procedere all'approvazione finale; la Commissione Settima ha espresso un parere favorevole sugli aspetti di competenza; le Commissioni Seconda e Terza non hanno espresso il loro parere nei termini regolamentari e, conseguentemente, la Quinta Commissione ha approvato definitivamente la proposta di legge prescindendo da tali pareri. Per meglio comprendere l'importanza della proposta in esame è opportuno richiamare alcuni dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità sulla mortalità da "mesotelioma pleurico" (tumore maligno della pleura): in Italia nel periodo 1988-1994 il numero annuo di decessi è passato dai 375 del 1988 ai 998 del 1994 con un totale di oltre 6.000 decessi, di cui 120 in Sardegna. La nostra Regione con un tasso annuo di mortalità di 1,23 per ogni 100.000 abitanti è in linea con quello nazionale (1,29) ed europeo. La tendenza in atto diventa più preoccupante anche in considerazione del lunghissimo periodo di incubazione della malattia (da 20 a 25 anni); si hanno pertanto fondati motivi per ritenere che il fenomeno sia destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni. Purtroppo mancano dati più recenti sul mesotelioma e non esiste alcun rilevamento sulle altre possibili patologie. Anche dai dati suddetti, nonostante siano molto parziali, emerge l'assoluta necessità di realizzare in Sardegna un'organica opera di bonifica del territorio dai materiali contenenti amianto che costituisce un pericolo molto grave per la salute dei cittadini e rappresenta il metodo più efficace di fare prevenzione. L'approvazione della proposta di legge n. 139/A avanzata dal centrosinistra e approvata all'unanimità dalla Quinta Commissione, in recepimento della Legge 27 marzo 1992, n. 257 (integrata dalle Leggi n. 271/1993, n. 128/1998, n. 426/1998) e del D.P.R. 8 agosto 1994, doterebbe la Sardegna, pur con notevole ritardo, dello strumento necessario per affrontare seriamente il problema amianto.

Il testo licenziato dalla Commissione in alcuni punti si discosta, anche notevolmente, dalla proposta originaria. In particolare la Commissione ha ritenuto opportuno un maggior coinvolgimento delle Province nella fase della predisposizione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Infatti nella formulazione licenziata dalla Commissione il Piano regionale è formato mediante il coordinamento dei Piani provinciali approvati dalle singole Province, sulla base di criteri di omogeneità e indirizzi generali adottati dall'Assessore della difesa dell'ambiente.

Nella proposta di legge licenziata dalla Commissione viene espressamente indicato il contenuto dei Piani provinciali (1) e del Piano regionale (2) e le modalità per l'approvazione del Piano regionale. La proposta di legge prevede inoltre che i Piani provinciali siano attuati dalle Province con il concorso dei Comuni, singoli o associati.

Al fine di procedere concretamente alla bonifica dell'amianto (art. 3 bis) la proposta di legge prevede: 

a) la possibilità di finanziare un programma straordinario per la bonifica dall'amianto degli immobili regionali, di quelli degli enti strumentali e degli impianti di distribuzione dell'acqua dei consorzi di bonifica; 
b) la possibilità di concedere contributi agli enti locali e loro consorzi per la realizzazione di interventi di bonifica da amianto; 
c) la possibilità che i comuni concedano, a valere sulle disponibilità finanziarie trasferite dalla Regione, contributi alle imprese e ai privati per la realizzazione di interventi di bonifica dall'amianto. 

La Commissione, accogliendo una espressa richiesta avanzata dalle associazioni che raggruppano gli ex esposti all'amianto, ha inserito una norma che prevede l'assunzione a totale carico dell'Amministrazione regionale delle spese necessarie per sottoporre gli ex esposti all'amianto alle visite mediche specialistiche per la prevenzione del mesotelioma. La proposta di legge prevede inoltre che l'attuazione dei Piani provinciali compete alle Province con il concorso dei Comuni singoli o associati. 

E' inoltre prevista la realizzazione di una Conferenza regionale annuale sullo stato di attuazione della legge e la realizzazione, nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale, di specifici corsi di formazione professionale per gli operatori che parteciperanno alle operazioni di bonifica dall'amianto. Data l'onerosità delle operazioni di bonifica dall'amianto e considerato che l'amianto è largamente diffuso nel territorio regionale, la Commissione ha previsto per l'attuazione della proposta di legge uno stanziamento annuo di 25 milioni di euro rinviando alla prossima legge finanziaria la copertura di tale spesa e auspica che in sede di approvazione della manovra finanziaria possano esistere le condizioni economiche per garantire alla proposta di legge una adeguata copertura finanziaria. Data l'importanza che l'approvazione della proposta di legge avrà per la tutela della salute dei cittadini, la Commissione auspica che il Consiglio la approvi in tempi rapidi.

La Prima Commissione, nella seduta pomeridiana del 29 maggio 2002, ha espresso articolato parere sul provvedimento.

La Seconda Commissione non ha espresso parere nei termini regolamentari.

La Terza Commissione, nella seduta del 25 settembre 2002, ha espresso parere negativo sugli aspetti finanziari del provvedimento. Tale parere non è pervenuto nei termini regolamentari.

La Settima Commissione, nella seduta del 8 maggio 2002, ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

NOTE

(1) In base all'art. 1 bis il Piano provinciale deve prevedere:

a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto e la relativa bonifica;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;

d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali e degli altri organi competenti per territorio;

e) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

f) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

g) la costituzione di sportelli informativi presso le strutture territoriali di controllo.

(2) In base all'art. 2 il Piano regionale, oltre al contenuto dei Piani provinciali, deve prevedere:

a) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle Province, ai Comuni, alle Aziende sanitarie locali e agli altri organi per assicurare la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e le attività di controllo e vigilanza previste dalla Legge n. 257 del 1992;

b) le modalità e i tempi attraverso i quali i soggetti, pubblici e privati, proprietari dei siti, locali o edifici contenenti amianto libero o un matrice friabile devono effettuare le operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali suddetti, fermo restando l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

c) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale con rilascio di titolo di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto, di bonifica delle aree interessate e del personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza;

d) la realizzazione di una campagna d'informazione capillare permanente finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO: Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto

Art. 1
Piano regionale

1. La Regione Sardegna, al fine di dare attuazione all'attività pianificatoria, di cui all'articolo 10 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in applicazione del D.P.R. 8 agosto 1994 recante "Atto di indirizzo e di coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", disciplina le modalità e le procedure dell'adozione del relativo piano regionale, di seguito denominato "Piano".

2. Il Piano, anche ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della Legge n. 257 del 1992, deve, tra l'altro, prevedere:

a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;

d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali e/o degli altri organi competenti per territorio;

f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale con rilascio di titolo di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto, di bonifica delle aree interessate e del personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza;

i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie locali e/o agli altri organi competenti per territorio per assicurare la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza previste dalla Legge n. 257 del 1992;

l) il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti;

m) la costituzione dell'Osservatorio regionale mesoteliomi e di sorveglianza sanitaria degli ex esposti e dei loro familiari, istituito dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Assessore regionale dell'igiene e sanità; dell'Osservatorio sono chiamati a farne parte, tra gli altri, i rappresentanti delle associazioni regionali degli ex esposti ai materiali contenenti amianto;

n) la costituzione di sportelli informativi presso le strutture territoriali di controllo;

o) la realizzazione di una campagna d'informazione capillare permanente finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto;

p) la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che effettuino interventi di bonifica da amianto. Per i soggetti pubblici l'ammontare del contributo è pari all'80 per cento della spesa ammessa a finanziamento, per i soggetti privati l'ammontare del contributo è pari ai costi aggiuntivi necessari per effettuare le operazioni di bonifica e di smaltimento dei materiali contenenti amianto. I contributi sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare rilascio di fibre, in particolare vanno tenute nella massima considerazione le domande avanzate dai piccoli proprietari degli innumerevoli manufatti presenti nel territorio regionale (lastre in eternit, serbatoi, etc.) che rappresentano un fattore inquinante molto pericoloso per la continua dispersione di fibre nell'ambiente.

3. Il Piano, oltre alle previsioni contenute nel comma 2, individua le tipologie e le norme tecniche e gestionali degli impianti da utilizzare per la scoibentazione e quelli per lo smaltimento dei rifiuti di amianto, anche nel pieno rispetto delle normative e della sicurezza attestate dalla ASL di competenza.

4. L'individuazione di cui al comma 3, nonché le specifiche tecniche di attuazione contenute nel Piano, assumono efficacia vincolante ai fini del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo o della conseguente modifica di quello eventualmente già in essere per lo smaltimento di altre tipologie di rifiuti.

5. Il Piano individua inoltre le modalità e i tempi attraverso i quali i soggetti, pubblici e privati, proprietari dei siti, locali o edifici contenenti amianto dovranno effettuare le operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali suddetti. 

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione Sardegna, al fine di dare attuazione all'attività pianificatoria, di cui all'articolo 10 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in applicazione del D.P.R. 8 agosto 1994 recante "Atto di indirizzo e di coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", disciplina le modalità e le procedure dell'adozione del relativo piano regionale, di seguito denominato "Piano".

2. Il Piano è formato mediante il coordinamento dei Piani provinciali di protezione, decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, in seguito denominati "Piani provinciali".

   

Art. 1 bis
Piani provinciali

1. I Piani provinciali prevedono:

a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto e la relativa bonifica;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;

d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali e degli altri organi competenti per territorio;

e) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

f) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

g) la costituzione di sportelli informativi presso le strutture territoriali di controllo.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Province e le associazioni degli enti locali, adotta e trasmette alle Province i criteri di omogeneità e gli indirizzi generali per la predisposizione dei Piani provinciali. I criteri e gli indirizzi contengono anche le modalità di consultazione dei Comuni.

 

3. Le Province, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento dei criteri e degli indirizzi approvano i Piani provinciali che devono essere coerenti ai criteri e agli indirizzi.

 

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro i successivi trenta giorni, verifica la coerenza dei Piani provinciali con i criteri e gli indirizzi; in caso di mancata coerenza invita le Province a modificare i piani entro sessanta giorni.

Art. 2
Adozione del Piano

1. Il progetto di Piano è predisposto dalla Direzione regionale competente in materia di ambiente, sentite le direzioni regionali competenti in materia di sanità, industria e formazione professionale.

2. Il progetto di Piano è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale e sottoposto alla consultazione dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Aziende per i servizi sanitari, delle rappresentanze di categoria interessate a livello regionale e delle associazioni regionali degli ex esposti ai materiali contenenti amianto anche tramite apposite conferenze di servizio.

3. Acquisiti, entro trenta giorni dalla data di invio del Piano, i pareri dei soggetti consultati, il progetto di Piano, eventualmente integrato e modificato a seguito dei pareri acquisiti, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro quindici giorni dall'acquisizione dei pareri.

4. Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce parte integrante del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 57/2 del 17 dicembre 1998.

5. Il Piano ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo o qualora sopravvengano esigenze di miglioramento o integrazione.

6. Le procedure per la revisione del Piano sono quelle previste per l'approvazione.

7. Le procedure per la revisione del Piano, acquisite anche le proposte dei diretti operatori che effettuano le bonifiche, trasporto e smaltimento amianto a mezzo dello sportello regionale di consulenza, devono essere completate in tempi dimezzati rispetto a quelli previsti dai commi 2 e 3.

8. Qualora il Piano non venga predisposto nei tempi previsti, il Presidente della Giunta costituisce un comitato composto da tre membri incaricati di redigere il Piano scelti tra i soggetti di cui al comma 2 e, entro sessanta giorni, lo approva con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale.

9. Sino all'entrata in vigore del Piano regionale, il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivati dalla presenza dell'amianto, sono affidati ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari. 

 

Art. 2
Piano regionale

1. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

 

2. Il Piano, oltre al contenuto dei Piani provinciali prevede:

a) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle Province, ai Comuni, alle Aziende sanitarie locali e agli altri organi per assicurare la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e le attività di controllo e vigilanza previste dalla Legge n. 257 del 1992;

b) le modalità e i tempi attraverso i quali i soggetti, pubblici e privati, proprietari dei siti, locali o edifici contenenti amianto libero o un matrice friabile devono effettuare le operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali suddetti, fermo restando l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

c) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale con rilascio di titolo di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto, di bonifica delle aree interessate e del personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza;

d) la realizzazione di una campagna d'informazione capillare permanente finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto.

3. Il Piano ha vigore a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione triennale; il Piano, inoltre, può essere soggetto a revisione quando la Regione o le Province ne accertino la necessità. Per la revisione si applicano le procedure previste per l'approvazione.

4. Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce parte integrante del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.

5. Sino all'entrata in vigore del Piano regionale, il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivati dalla presenza dell'amianto, sono affidati ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, o all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, se costituita.

Art. 3
Attuazione del Piano

1. L'attuazione del Piano, con l'esclusione di cui alla lettera m) dell'articolo 10, comma 2, compete alle Province ed ai Comuni, singoli od associati, che possono avvalersi di strutture pubbliche o private ritenute idonee allo scopo, nonché di aziende che dispongano di garanzie finanziarie, assicurazioni, esperienze e personale altamente specializzato.

2. In caso di inadempienza dei Comuni e delle Province, il Presidente della Giunta regionale fissa un termine perentorio di esecuzione non superiore a sessanta giorni, decorsi i quali il Presidente della Giunta regionale nomina uno o più commissari "ad acta" per il compimento dell'attività necessaria per conseguire i fini di cui alla presente legge.

3. La bonifica dei siti dichiarati pericolosi dalle strutture di controllo è obbligatoria e di competenza dei proprietari medesimi. In caso di inadempienza, il Comune provvede alla bonifica dei siti rivalendosi sui proprietari inadempienti per quanto attiene i costi di loro competenza. 

 

Art. 3
Attuazione dei Piani Provinciali

1. Compete alle Province l'attuazione dei Piani provinciali, con il concorso dei Comuni, singoli o associati.

2. La bonifica dei siti dichiarati pericolosi dalle strutture di controllo è obbligatoria e di competenza dei proprietari medesimi. In caso di inadempienza, il Sindaco provvede ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

   

Art. 3 bis
Programmi di bonifica

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario per la bonifica dei propri immobili e di quelli degli enti regionali nei quali sia presente amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua dei Consorzi di bonifica nei quali sia presente amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre.

3. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

   

Art. 3 ter
Contributi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli enti locali, e loro consorzi, che effettuino interventi di bonifica da amianto su immobili o infrastrutture pubbliche. L'ammontare del contributo è pari al 100 per cento della spesa ammessa a finanziamento.

2. A valere sulle disponibilità finanziarie trasferite dalla Regione, i Comuni sono autorizzati a concedere un contributo alle imprese che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili; la tipologia e l'ammontare dei contributi sono pari a quelli previsti per gli investimenti dalle leggi regionali di incentivazione del settore di appartenenza; il contributo è cumulato con gli altri aiuti per le medesime opere e non può superare i massimali previsti dalla normativa comunitaria.

3. A valere sulle disponibilità finanziarie trasferite dalla Regione, i Comuni sono autorizzati a concedere un contributo ai privati che effettuino interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, non strumentali all'attività di impresa; l'ammontare del contributo è pari al 60 per cento delle spese ammesse a finanziamento.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare rilascio di fibre.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, con propria deliberazione determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

   

Art. 3 quater
Attuazione degli aiuti

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 bis, comma 2 e all'articolo 3 ter, comma 2, sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo decorso il termine per la loro approvazione.

   

Art. 3 quinquies
Sorveglianza sanitaria

1. L'Osservatorio regionale epidemiologico di cui alla legge regionale 6 maggio 1991, n. 6, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede a definire un sistema di indicatori riguardanti lo stato sanitario della popolazione e dell'ambiente con specifico riferimento ai mesoteliomi e alla presenza di amianto e raccogliere, selezionare ed elaborare i dati sulle problematiche relative, sentite le associazioni regionali maggiormente rappresentative degli ex esposti ai materiali contenenti amianto.

2. L'Amministrazione regionale assume a proprio carico le spese necessarie per sottoporre, presso le Aziende USL della Sardegna, gli ex esposti all'amianto alle visite medico specialistiche per la prevenzione del mesotelioma.

3. L'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale individua, con proprio decreto, le categorie di ex esposti che possono beneficiare delle visite e gli esami praticabili.

Art. 4
Autorizzazione

1. Il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione la gestione degli impianti di smaltimento dell'amianto, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio dell'amianto spetta al Direttore generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente il quale deve verificare rigorosamente che le imprese interessate oltre alle prescrizioni e requisiti previsti dalla normativa vigente dispongano anche dei laboratori di controllo e di analisi e delle attrezzature di monitoraggio ambientale.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono pubblicate integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 4
Autorizzazione

  (soppresso)

Art. 5
Conferenza regionale annuale

1. L'Assessore della difesa dell'ambiente indice la Conferenza regionale annuale sullo stato di attuazione della presente legge. Alla Conferenza sono invitati a partecipare i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 dell'articolo 3 e tutti coloro che a vario titolo partecipano all'attuazione della presente legge.

 

Art. 5
Conferenza regionale annuale

1. L'Assessore della difesa dell'ambiente indice la Conferenza regionale annuale sullo stato di attuazione della presente legge. Alla Conferenza partecipano:

a) gli Assessorati e gli enti regionali interessati;

b) le Province;

c) i Comuni;

d) le Aziende USL;

e) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, se costituita;

f) le organizzazioni di categoria a livello regionale;

g) le associazioni regionali, maggiormente rappresentative, degli ex esposti ai materiali contenenti amianto;

h) le associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative.

Art. 6
Controllo

1. Le attività di controllo di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e delle operazioni di bonifica, nonché le attività analitiche di base sono di competenza dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, le quali annualmente inviano alla Direzione regionale dell'ambiente una relazione dettagliata sull'attività svolta con le indicazioni di cui all'articolo 7 del D.P.R. 8 agosto 1994.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto sono esercitate dalle Province secondo le indicazioni contenute nel Piano che costituiscono primo indirizzo per il coordinamento di tutte le funzioni di cui all'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a dare puntuale applicazione alle norme statali emanate in attuazione della Legge n. 257 del 1992. 

 

Art. 6
Controllo

  (soppresso)

 

Art. 7
Formazione professionale

1. I corsi di formazione professionale di livello operativo, mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative, nonché alla preparazione di soggetti con responsabilità di gestione e direzione delle attività di bonifica e di smaltimento dei rifiuti di amianto, sono svolti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 8 agosto 1994, anche ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione legislativamente previsti.

2. L'articolazione dei corsi di cui al comma 1 viene individuata dal Piano regionale e inserita nei piani regionali pluriennali o annuali di cui all'articolo 11 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, e successive modificazioni, recante "Ordinamento della formazione professionale in Sardegna". 

 

Art. 7
Formazione professionale

(identico)

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 1.000.000.000 per l'anno 2001.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 2002 e successivi sono determinati dalla legge finanziaria.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti modificazioni:

Spesa

In diminuzione

Cap. 03017 -

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e artt.33 e 34, L.R. 20 aprile 2000, n. 5)

2000     lire      ----------------
2001     lire      1.000.000.000
2002     lire      ----------------

mediante riduzione della voce 8 della tabella B) allegata alla L.R. 20 aprile 2000, n. 4

In aumento

Cap. 05016 - N. I.

Spese per la redazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto (art.2 della presente legge)

2000     lire          ----------------
2001     lire         100.000.000
2002     lire          ----------------

Cap. 05016/01 - N.I.

Spese per l'attuazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto (art. 1 e 3 della presente legge)

2000    lire          ----------------
2001    lire          900.000.000
2002    lire          ----------------

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 25.000.000 annui.

2. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte con apposita norma contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2002 e successive.