CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 138

presentata dai Consiglieri regionali

TUNIS Marco Fabrizio - PILO - LIORI - LA SPISA - MURGIA - LICANDRO - FORIS Emilio - CORONA

il 14 dicembre 2000

Istituzione di un fascicolo fabbricato


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La drammaticità dei crolli di strutture per civile abitazione avvenuti in Italia tra il 1998 e il 1999 a Roma Foggia e Palermo, la comprovata scarsa durabilità del calcestruzzo, l'influenza negativa del decadimento delle condizioni ambientali sulle strutture, il recupero, a volte estremizzato, dei centri storici ha portato alla ribalta nazionale il problema della sicurezza statica degli edifici, che ha prodotto una giustificata e diffusa preoccupazione tra le Autorità ed i cittadini.

Tuttavia, mentre il pericolo estremo, rappresentato dai crolli e conseguente perdita di vite umane, è la causa scatenante di allarmismi e di soluzioni affrettate tendenti a risolvere il singolo problema, l'approccio corretto deve comprendere invece una analisi sistematica e globale, secondo priorità da definire, di tutto il costruito.

L'obbiettivo da raggiungere deve quindi essere quello di prevenire il danno, e le vittime di un crollo non devono più servire da ennesimo campanello d'allarme per amministratori e cittadini.

In tal senso sarebbe un fatto grave che il crollo di un solo edificio avvenisse qui in Sardegna e provocasse nuove vittime, da aggiungere alle statistiche nazionali.

Per quanto concerne Cagliari in particolare, è doveroso rammentare che l'assetto idrogeologico del suo sottosuolo oltre che quello idrico e fognario ha già creato situazioni di pericolo.

Solo per ricordarne alcune: nel 1987 in via Is Mirrionis n°4 si è creata una voragine che ha provocato lo sprofondamento di parte del pavimento e un ampio squarcio nella facciata di una palazzina, e tra il 1992 e il 1999 innumerevoli dissesti di grossa entità, si sono verificati su edifici in piazza d'Armi, viale Merello, via Portoscalas, via Mameli, etc..

Si deve mettere in luce poi che in città si è verificata una variazione dello stato delle falde, sia per cause naturali che per l'impatto ambientale provocato da scelte progettuali; come nel caso dell'emungimento costante delle pompe posizionate sotto la struttura del CIS e della falda di San Benedetto, messa in pressione dal peso di edifici di notevole altezza.

A questo si aggiungano i problemi causati dall'abusivismo edilizio, motivo di preoccupazione su tutto il territorio nazionale.

Sull'argomento esistono autorevoli studi, che ne comprovano le gravi conseguenze in campo economico, ambientale e tecnico, dalle quali dipendono numerose cause di dissesti statici.

Non si deve dimenticare poi l'edificazione selvaggia avvenuta nel periodo della ricostruzione e negli anni sessanta, che incrementa ulteriormente l'incertezza sullo stato attuale delle strutture.

Infine altre cause importanti, che destano non poche preoccupazioni, sono relative alle inosservanze legislative, l'insufficiente attenzione alla qualità delle costruzioni, l'incompetenza di tecnici e operai, gli scarsi controlli e tante altre.

Vogliamo pertanto richiamare la Vostra attenzione sulla necessità e l'urgenza che la Sardegna si interessi, da un punto di vista politico, al problema della sicurezza del patrimonio edilizio, per garantire la privata e pubblica incolumità dei cittadini.

Auspichiamo che questa proposta di legge venga accolta con responsabilità e interesse da tutte le forze politiche, che hanno il dovere di sensibilizzare i cittadini sull'importanza del concetto di sicurezza e qualità dei fabbricati pubblici e privati.

Allo stato attuale in Parlamento è avviato l'iter procedurale di un disegno di legge in materia, al quale si affiancano proposte legislative regionali, come il caso della Sicilia e del Lazio.

Sono da annotare inoltre le iniziative di alcune regioni, tra cui la Lombardia, la Calabria e la Toscana, che confermano la volontà comune di trovare una soluzione immediata ai problemi di gestione e controllo del patrimonio edilizio, al fine di salvaguardarne il suo stato di conservazione.

Il Consiglio regionale della Sardegna, approvando la seguente proposta di legge, peraltro in linea con quelle già presentate nelle altre regioni d'Italia ma adattata alla realtà sarda, si proporrebbe nel panorama nazionale come una tra le prime regioni che hanno dato una risposta concreta al problema del rischio statico degli edifici.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I
OGGETTO, PRINCIPI, REQUISITI PROFESSIONALI E DEFINIZIONI

Art. 1
Oggetto

1. La seguente legge istituisce l'obbligo della predisposizione e del periodico aggiornamento di un fascicolo per ogni fabbricato, esistente o di nuova costruzione, sul territorio regionale.  

   

Art. 2
Principi e finalità

1. La Regione Sardegna si propone di perseguire una politica di conoscenza costante dello stato conservativo del patrimonio edilizio e di programmazione degli interventi di ristrutturazione e di manutenzione. Intende, inoltre, al fine di prevenire rischi per eventi calamitosi, sensibilizzare i proprietari sull'importanza del concetto di sicurezza e qualità dei fabbricati a tutela della pubblica e privata incolumità. Intende, inoltre, garantire e controllare periodicamente l'igiene dei fabbricati, al fine di preservare la salute dei soggetti che vi abitano o vi operano.

2. Con l'adozione del fascicolo fabbricato s'intende conseguire i seguenti obiettivi:

a) attuare una politica di prevenzione e protezione dai rischi, per la tutela della pubblica e privata incolumità;

b) realizzare un sistema integrato ed informatizzato per la conoscenza dello stato di fatto del patrimonio edilizio;

c) ottimizzare i servizi sul territorio e programmare gli interventi;

d) consentire una corretta gestione del patrimonio edilizio.

3. Il fascicolo deve assicurare una conoscenza completa dei fabbricati dall'epoca della loro costruzione, riportando anche tutte le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti. 

   

Art. 3
Requisiti professionali del tecnico incaricato

1. E' istituito e disciplinato dal regolamento d'attuazione, di cui all'articolo 12, l'albo dei periti per la sicurezza degli edifici.

2.  Il fascicolo è redatto esclusivamente dai professionisti iscritti all'albo dei periti per la sicurezza degli edifici, istituito e disciplinato nel regolamento d'attuazione di cui all'articolo 12. 

   

Art. 4
Definizioni

1  Per fabbricati di nuova costruzione s'intendono i fabbricati ultimati dopo la data d'entrata in vigore della presente legge; mentre per fabbricati esistenti s'intendono i fabbricati ultimati prima della data d'entrata in vigore della presente legge.

2. Per proprietari s'intendono:

a) nel caso di nuove costruzioni, i soggetti che si identificano con le stazioni appaltanti;

b) nel caso di costruzioni esistenti, o il singolo proprietario dell'intero fabbricato, o in solido i proprietari delle singole porzioni del fabbricato, ove non sia costituito un condominio, o il condominio, se costituito. 

   

CAPO II
FABBRICATI ESISTENTI

Art. 5
Fascicolo fabbricato e scheda di sintesi

1. I proprietari di cui all'articolo 4, comma 2, debbono affidare ai professionisti iscritti all'albo di cui all'articolo 3, nel rispetto delle competenze previste, l'incarico di predisporre il fascicolo fabbricato. Di norma il fascicolo deve contenere, per il fabbricato e le pertinenze, tutte le informazioni riguardanti le situazioni progettuale, strutturale, impiantistica, igienica, urbanistica, edilizia, catastale, autorizzativa, comprese le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente intervenuti nel tempo. Una sintesi delle informazioni contenute nel fascicolo deve essere riportata in una scheda informatizzabile. Nel regolamento d'attuazione, di cui all'articolo 12, sono definiti i modelli di riferimento e sono fornite le disposizioni necessarie per la redazione del fascicolo e della scheda.

2. In caso di necessità, sulla base di adeguate motivazioni, il professionista incaricato propone una seconda fase di approfondimento conoscitivo per effettuare controlli specialistici. Eventualmente, a seguito dei risultati ottenuti, può predisporre ulteriori controlli per eseguire interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato oppure le eventuali demolizioni, secondo quanto indicato dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 12. Inoltre il professionista può proporre un piano di corretta gestione del fabbricato per migliorarne il livello qualitativo.

3. Il fascicolo, completo di tutti gli elaborati, deve rimanere depositato presso il proprietario o l'amministratore del fabbricato, a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti. 

   

Art. 6
Termini di scadenza e aggiornamenti

1. I termini di scadenza per il completamento del fascicolo sono fissati dal regolamento d'attuazione, di cui all'articolo 12, sulla base anche della vetustà degli edifici. I suddetti termini non possono essere inferiori ad 1 anno e superiori a 4 anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento d'attuazione medesimo.

2. Il fascicolo e la relativa scheda di sintesi devono essere aggiornati in occasione di ogni lavoro o modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d'uso dell'intero fabbricato o di parte di esso. L'aggiornamento deve essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.) sul fabbricato e sulle relative pertinenze. L'aggiornamento deve essere completato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o delle modifiche effettuate.

3. Oltre agli aggiornamenti di cui al comma 2, i proprietari debbono assicurare un aggiornamento periodico del fascicolo e della relativa scheda di sintesi, nel rispetto dei termini di scadenza, che saranno fissati dal regolamento d'attuazione, di cui all'articolo 12, sulla base anche della vetustà degli edifici e della tipologia edilizia. I suddetti termini per l'aggiornamento non possono essere inferiori a 10 anni e superiori a 20 anni.

4. La scheda di sintesi, di cui all'articolo 5, comma 1, nonché gli aggiornamenti, di cui ai commi 2 e 3, devono essere trasmessi all'ente preposto entro 30 giorni dal termine fissato per il completamento del fascicolo fabbricato.

   

CAPO III
NUOVE COSTRUZIONI

Art. 7
Fascicolo fabbricato e scheda di sintesi

1. Nel caso di nuove costruzioni, entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, e comunque prima dell'utilizzo anche parziale del fabbricato, i proprietari devono raccogliere in un fascicolo e riportare in una scheda di sintesi, da trasmettere all'ente preposto, tutti i documenti tecnici, amministrativi ed autorizzativi del fabbricato, compresi i documenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, come sarà meglio specificato nel regolamento d'attuazione di cui all'articolo 12.

2. Nel regolamento d'attuazione, di cui all'articolo 12, sono definiti i modelli di riferimento e sono fornite le disposizioni necessarie per la redazione del fascicolo e della scheda.

3. Il fascicolo, completo di tutti gli elaborati, deve rimanere depositato presso il proprietario o l'Amministratore del fabbricato, a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti. 

   

Art. 8
Aggiornamenti

1. Il fascicolo e la relativa scheda di sintesi devono essere aggiornati in occasione di ogni lavoro o modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d'uso dell'intero fabbricato o di parte di esso. L'aggiornamento deve essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da Enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.) sul fabbricato e sulle relative pertinenze. L'aggiornamento deve essere completato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o delle modifiche effettuate.

2. Oltre agli aggiornamenti di cui al comma 1, i proprietari debbono assicurare un aggiornamento periodico del fascicolo e della relativa scheda di sintesi nel rispetto dei termini di scadenza, che sono fissati dal regolamento d'attuazione, di cui all'articolo 12, sulla base anche della vetustà degli edifici e della tipologia edilizia. I suddetti termini per l'aggiornamento non possono essere inferiori a 10 anni e superiori a 20 anni.

3. La scheda di sintesi, di cui all'articolo 7, comma 1, nonché gli aggiornamenti, di cui ai commi 1 e 2, devono essere trasmessi all'Ente preposto entro 30 giorni dal termine fissato per il completamento del fascicolo fabbricato. 

   

CAPO IV
NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9
Ente preposto

1. I Comuni della Sardegna sono individuati come ente preposto, ciascuno nell'ambito della propria competenza territoriale, a provvedere alla diretta vigilanza sull'attuazione della presente legge.

2. I Comuni individuano, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento d'attuazione, le aree nelle quali sono presenti i fabbricati da assoggettare ad un programma prioritario di messa in sicurezza del patrimonio edilizio. L'individuazione delle aree deve essere effettuata attraverso la puntuale ricognizione del singolo fabbricato e del relativo stato di conservazione, secondo le modalità previste dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 12.

3. I Comuni devono attuare le misure tese a favorire la manutenzione programmata dei fabbricati, secondo le modalità previste dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 12.

4. I Comuni devono:

a) raccogliere su supporto informatico i dati relativi alle schede del fascicolo fabbricato, secondo le specifiche riportate nel regolamento d'attuazione della presente legge;

b) trasmettere i dati complessivi alla Regione Sardegna e a tutti gli altri Enti pubblici che ne facessero richiesta;

c) utilizzare la banca dati dei fascicoli fabbricato per attuare una politica di prevenzione e corretta gestione territoriale e per ottimizzare i servizi sul territorio;

d) intervenire in caso di inadempienza dei soggetti interessati.

   

Art. 10
Oneri, contributi e obblighi

1. Gli oneri per la redazione del fascicolo fabbricato sono a carico dei proprietari.

2. Il rispetto della presente legge costituisce condizione essenziale per l'accesso ai benefici previsti dalle leggi regionali e statali in materia di interventi sui fabbricati e di utilizzazione degli stessi.

3. La Regione Sardegna concede contributi ai proprietari dei fabbricati, per i quali si dovessero rendere necessari controlli specialistici od eventuali interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato.

4. Nel regolamento d'attuazione, di cui all'articolo 12, sono indicate le modalità, i termini e le condizioni di concessione dei contributi di cui al comma 3.

5. In occasione di compravendite o locazioni i venditori o i locatori devono, qualora richiesto, fornire all'acquirente o al conduttore i dati e le informazioni contenuti nel fascicolo fabbricato e nella scheda di sintesi, comprovanti l'avvenuta ottemperanza alla presente legge.

   

Art. 11
Convenzioni

1. La Regione Sardegna stipula apposite convenzioni con i Comuni al fine di assicurare la corretta e tempestiva attuazione della presente legge.

2. La Regione Sardegna stipula apposite convenzioni con l'Università di Cagliari, al fine di perseguire una fattiva collaborazione per la redazione del regolamento d'attuazione di cui all'articolo 12.

3. La Regione Sardegna stipula apposite convenzioni con i professionisti iscritti all'albo dei periti della sicurezza di cui all'articolo. 3 al fine di concordare le prestazioni e gli oneri professionali in considerazione delle particolari motivazioni sociali che impongono l'adozione del fascicolo fabbricato.

   

Art. 12
Regolamento d'attuazione

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento d'attuazione. Una speciale Commissione Tecnica, istituita con deliberazione di Giunta Regionale e costituita da dirigenti regionali e da rappresentanti della Facoltà di Ingegneria di Cagliari, ha il compito di formulare la proposta tecnica.

2. Il regolamento in particolare deve disciplinare:

a) l'individuazione delle aree d'intervento, nonché l'attuazione delle misure tese a favorire la manutenzione programmata di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

b) la compilazione del fascicolo e della relativa scheda descrivendone i contenuti e le specifiche tecniche e riportando i modelli di riferimento, anche per i casi di nuove costruzioni;

c) le condizioni per l'affidamento dell'incarico, nonché i termini per il completamento ed il periodico aggiornamento del fascicolo;

d) le modalità e le procedure per la trasmissione della scheda e degli aggiornamenti;

e) le disposizioni operative per la seconda fase di approfondimento conoscitivo, di cui all'articolo 5, comma 2, e per l'eventuale esecuzione dei relativi interventi;

f) il modello di convenzione che la Regione Sardegna stipulerà con i professionisti incaricati di cui all'articolo 3, sia a fronte delle particolari motivazioni sociali che impongono l'adozione del fascicolo, sia per tenere conto di particolari situazioni di disagio economico della proprietà;

g) il modello di convenzione quadro con i Comuni;

h) l'albo dei periti della sicurezza degli edifici;

i) il modello di convenzione che la Regione Sardegna stipulerà con la Facoltà di Ingegneria di Cagliari in relazione alla programmazione dei corsi regionali per la formazione della figura del perito della sicurezza degli edifici;

l) il disegno di legge da proporre allo Stato per integrare i contributi previsti.

3. Al fine di accelerare l'attuazione della presente legge il Consiglio regionale delega alla Giunta l'adozione del relativo regolamento d'attuazione.

   

Art. 13
Sanzioni

1. Fatta eccezione per l'applicazione di eventuali sanzioni penali, chiunque violi gli obblighi previsti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 2 volte l'importo complessivo dell'imposta annuale sulla casa, relativa al fabbricato.

2. In caso di inadempienza dei proprietari, l'ente preposto procederà in via sostitutiva all'esecuzione di quanto previsto nella presente legge, addebitando i relativi oneri al soggetto inadempiente.

3. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati dall'ente preposto in conformità alle procedure previste.

   

Art. 14
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 520.000.000 annue.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000 - 2001 - 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02102

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi  di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15. L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27 e art. 12 della presente legge)

2000    lire      20.000.000
2001    lire      20.000.000
2002    lire      20.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI

Cap. 08116-01

Contributi ai proprietari di fabbricati per l'effettuazione di controlli specialistici e per ripristinare le condizioni di sicurezza di cui all'articolo 10, commi 3 e 4,  della presente legge, ai Comuni e all'Università di Ingegneria di Cagliari per la stipula di convenzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della presente legge

2000 lire 500.000.000
2001 lire 500.000.000
2002 lire 500.000.000

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti  da nuove disposizioni  legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

2000     lire          520.000.000
2001     lire          520.000.000
2002     lire          520.000.000

   

Art. 15
Disposizioni finali e urgenza

1. Con successivo provvedimento si approverà la proposta di legge da sottoporre al Parlamento nazionale.

2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Regione Sardegna ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.A.S.