CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 136

presentata dai Consiglieri regionali

COSSA - CORONA - FANTOLA - CASSANO - VARGIU

il 7 dicembre 2000

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici), così come modificata dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 43


RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1985 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici),modificato dalla legge regionale n. 43 del 1993, disciplina il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno sostenute da chi si sottopone a trattamento di dialisi.

La presente proposta di legge, senza entrare nel merito della scelta operata a suo tempo dal legislatore regionale di erogare provvidenze a favore di quella particolare categoria di malati, si propone di eliminare una grave discriminazione che la Legge n. 11 del 1985 opera a svantaggio dei nefropatici che risiedono fuori dal comune o frazione dove ha luogo il trattamento dialitico, ma in un comune o frazione ubicato a meno 15 chilometri di distanza.

L'attuale sistema di rimborso delle spese prevede infatti a favore dei nefropatici che risiedono nel comune o frazione dove ha sede il centro dialisi un rimborso forfettario mensile di lire 150.000.

A favore dei nefropatici in un comune o frazione che si trovi entro i 15 chilometri dal comune dove ha sede il centro dialisi spetta invece unicamente il rimborso chilometrico o del biglietto per l'uso di un mezzo pubblico.

Ipotizzando un trattamento di 13 sedute di dialisi al mese si viene pertanto a determinate una situazione di questo genere

Ipotesi Rimborso spese di viaggio
a) Dializzato residente nel comune dove ha sede il centro dialisi lire 150.000 mensili
b) Dializzato residente in un Comune entro i 15 Km. dal centro dialisi - lire 440(1) 14 Km *13 giorni Km=lire 80.880
- oppure rimborso del 100 % del costo del biglietto di un mezzo pubblico

Come si evince dalla tabella, il dializzato b) è penalizzato nei confronti di a), che pure vive vicino al centro dialisi

La presente proposta di legge mira ad introdurre anche a favore dei nefropatici che risiedono in un comune entro i 15 chilometri il medesimo trattamento previsto per i residenti nel comune sede del trattamento.

(1)1/5 del costo di un litro di benzina super, spettante per l'uso dell'automezzo privato.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Il primo e l'ultimo punto del secondo comma  dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1985, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

"- nella misura del cento per cento del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici, ovvero nella misura pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super a chilometro per l'uso dell'automezzo privato, ai nefropatici che si recano in comuni della Sardegna diversi dal comune o frazione di residenza distanti oltre 15 Km. per l'effettuazione del trattamento dialitico;

 - nella misura di lire 150.000 mensili ai nefropatici residenti dove ha sede il servizio dialisi o in comuni o frazioni che si trovano entro i 15 Km. dal centro dialisi.".

   

Art. 2

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in 30.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

04 - ENTI LOCALI

Cap. 04020

Fondo per le spese correnti relative ai servizi socio - assistenziali , del diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport (L.R. 1° giugno 1993, n. 25, L.R. 9 giugno 1993, n. 26 e art. 75, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)

2000     lire            30.000.000
2001     lire            30.000.000
2002     lire            30.000.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 5 L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e artt. 36 e 41, L.R. 20 aprile 2000, n. 5)

2000     lire            30.000.000
2001     lire            30.000.000
2002     lire            30.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale n. 4 del 2000.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 04020 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.