CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 134
presentata dai Consiglieri regionali
FANTOLA - TUNIS Marco Fabrizio - FADDA - BIGGIO - CALLEDDA - TUNIS Gianfranco - MASIA - RANDAZZO - CONTU
il 7 dicembre 2000
Disposizioni integrative alla legge regionale 12 novembre 1982 n. 40, concernente "Norme regionali per l'attuazione degli interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias, di cui alla Legge 6 ottobre 1981, n. 568".
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La legge regionale 12 novembre 1982, n. 40, nel dare attuazione agli interventi previsti dalla Legge 6 ottobre 1981, n. 568, disciplinava gli interventi finalizzati al risanamento igienico - urbanistico dell'abitato di Tratalias , danneggiato dalle infiltrazioni della diga di Montepranu.
Considerato che a tutt'oggi sono ancora rimaste ingiustamente irrisolte diverse situazioni di cittadini, che pur avendo subito danni dalle infiltrazioni dell'invaso di Montepranu non hanno potuto usufruire degli interventi di cui alla legge regionale n. 40 del 1982, i firmatari la presente proposta di legge ritengono opportuno e necessario intervenire con alcune modifiche e integrazioni alla stessa.
Per l'adempimento di tali interventi la legge individua il Comune come soggetto destinatario di funzioni delegate, da esercitarsi in armonia con gli eventuali indirizzi politici, amministrativi e programmatici espressi dalla Giunta Regionale, fino ad ipotizzare un eventuale utilizzo del potere sostitutivo da parte dei competenti organi di controllo, nel caso di inerzia del Comune stesso.
Strumento programmatico per tutto il complesso di operazioni edilizie ed urbanistiche č il Piano per il completamento dei lavori di ricostruzione e di risanamento igienico - urbanistico dell'abitato, per la cui formulazione e adozione č competente il Consiglio Comunale, cui seguono l'approvazione e l'emanazione mediante decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.
Oltre alla disciplina delle procedure amministrative, urbanistiche ed espropriative necessarie per attuare l'intervento pubblico, la legge prevede anche l'erogazione di contributi ai cittadini residenti nel vecchio centro, costretti ad assumersi rilevanti oneri finanziari per il trasferimento sia della residenza che delle attivitą produttive.
Proprio all'interno delle norme finalizzate alla erogazione di tali contributi, l'esperienza attuativa ha rilevato alcuni limiti originari delle disposizioni normative, che sono stati causa di evidenti disparitą di trattamento tra cittadini, ma che possono essere superati con un intervento d'interpretazione autentica da parte del legislatore regionale.
Il presente progetto di legge nasce appunto dalla esigenza di integrare alcune disposizioni contenute nel titolo III della legge.
Nell'art. 1 si propone di estendere il contributo, previsto dall'art. 11 della Legge n. 40 del 1982, ricomprendendo nella categoria dei beneficiari non solo coloro che occupano con la propria famiglia un alloggio a titolo di proprietą, ma anche di possesso legittimo.
Nell'articolo 2 si propone di inserire una deroga al requisito della effettiva dimora - previsto dalla legge al fine dell'attribuzione del contributo - per quei residenti che, per motivi di lavoro, non possano avere stabile e continuativa dimora nel proprio alloggio.
Nell'art. 3, infine, si propone di estendere l'operativitą dei contributi anche alle spese derivanti dall'esigenza di disporre di superfici non edificate da destinare a ricovero di macchinari e attrezzature utili per l'esercizio dell'attivitą economica.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 40, č sostituito con il seguente: "I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della Legge 6 ottobre 1981, n. 568, salvo quanto previsto agli articoli 18 e 19, sono attribuiti dall'Amministrazione comunale a coloro che occupano con la propria famiglia un alloggio a titolo di proprietą o di possesso legittimo nel vecchio centro abitato di Tratalias e risultano effettivamente residenti e dimoranti nel Comune alla data del 29 ottobre 1979.". |
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Art. 2 1. Al quinto comma dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 40, č aggiunto il seguente: "Il requisito della effettiva dimora di cui al primo comma non č richiesto per i residenti che, per motivi di lavoro, dimostrino di non poter mantenere la propria stabile dimora presso lo stesso alloggio.". |
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Art. 3 1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 40 č aggiunto il seguente: "Tale contributo potrą comprendere anche le spese relative alle superfici non edificate, da destinarsi a ricovero per macchinari e attrezzature utili per l'esercizio dell'attivitą economica.". |
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Art. 4 1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutabili in L. 3.500.000.000. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000 - 2001 sono apportate le seguenti variazioni: In aumento 08 - Lavori Pubblici Cap. 08138 - 02 (N.I.) - Somma da versare al Comune di Tratalias per il completamento degli interventi previsti dalla L.R. 12 novembre 1982, n. 40. 2000 lire 3.500.000.000 In diminuzione 03 - Bilancio Cap. 03017 Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 L.R. 20 aprile 2000, n. 4) 2000 lire 3.500.000.000 |