CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 133

presentata dai Consiglieri regionali

DORE - DETTORI Bruno - BIANCU - DEIANA - DEMURU - LAI - MARROCU - PACIFICO - SANNA Alberto - SANNA Salvatore - SELIS

il 6 dicembre 2000

Disciplina delle attività di informazione, formazione e educazione ambientale


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Negli ultimi decenni, a livello europeo e mondiale, si è venuta via via formando e consolidando l'idea che, per la conservazione delle risorse e delle bellezze naturali di cui il nostro pianeta dispone ed anzi per la stessa sopravvivenza della vita sulla terra, è necessario che l'utilizzo del territorio e dell'ambiente si svolga nel quadro di uno sviluppo sostenibile nel costante rispetto delle leggi che governano la natura.

In sintonia con questi principi l'Unione Europea, nel disegnare le prospettive di sviluppo oltre il 2000 e nel proporre le linee guida della riforma della politica agricola e dei fondi strutturali e di coesione (Agenda 2000), ha sottolineato la necessità che i futuri piani, programmi ed interventi siano compatibili con l'ambiente ed evidenziato il ruolo determinante delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e dei soggetti privati nel promuovere ed attuare una strategia dello sviluppo sostenibile e durevole.

In questa prospettiva, vi è la necessità ineludibile di un cambiamento culturale, di mentalità, nell'approccio all'utilizzo del territorio e dell'ambiente, un mutamento degli stili di vita e dei consumi orientato a perseguire una migliore qualità della vita ed una più equa e più equilibrata ripartizione delle ricchezze e delle opportunità.

L'informazione, la sensibilizzazione, la formazione e l'educazione ambientale, attuate a tutti i livelli e rivolte ai cittadini di tutte le età, possono essere il motore di questo cambiamento, di questa profonda innovazione della cultura e dell'esistenza.

Una educazione allo sviluppo sostenibile significa far sì che i cittadini ed in particolare le giovani generazioni possano conoscere e prendere coscienza della realtà ambientale e sociale cui appartengono e del ruolo che ciascuno può svolgere nel determinare il presente e programmare il futuro.

Acquisire un senso di responsabilità e rendersi conto dell'importanza di partecipare a questo processo sono due momenti di crescita civile e di miglioramento del rapporto fra le istituzioni, i singoli e la comunità locale.

Acquisire la capacità di essere presenti nella propria realtà territoriale è un presupposto fondamentale perché le azioni di governo del territorio siano attuate con il consenso reale delle comunità locali.

Il Ministero dell'ambiente, in accordo con le Regioni ed in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, ha definito un programma d'intervento per l'informazione e l'educazione ambientale denominato "Programma INFEA" che persegue l'obiettivo di sollecitare le Regioni ad assumere in questo campo un'azione di indirizzo e di programmazione diretta a valorizzare le risorse esistenti per la promozione e diffusione di strutture attraverso le quali organizzare in modo stabile le iniziative di sensibilizzazione, di informazione e di educazione ambientale.

In questo contesto trova la sua ragione la presente proposta di legge con la quale si intende appunto disciplinare, limitatamente alla Regione Sardegna, le attività di informazione, formazione ed educazione ambientale.

La proposta si articola attraverso sei titoli.

Il Titolo I, riguardante le "Disposizioni generali", comprende l'elencazione delle finalità e l'ambito di applicazione (art. 1) e l'indicazione degli obiettivi perseguiti dalla legge (art. 2).

Il Titolo II prevede l'istituzione di una "Commissione regionale per l'educazione ambientale", che è l'organo attraverso il quale debbono essere raggiunti gli obiettivi previsti dalla legge in esame, e disciplina:

a) le modalità dell'istituzione, i compiti e la composizione della Commissione stessa (art. 3);

b) il procedimento per la nomina dei componenti della Commissione e per il suo insediamento (art. 4);

c) la durata e il funzionamento della Commissione (art. 5); d) l'attività della medesima (art. 6).

Il Titolo III, riguarda il programma triennale regionale per l'educazione ambientale e ne disciplina la definizione quale strumento programmatico di riferimento, coordinamento e raccordo della Regione nella materia oggetto della legge, e i contenuti fra i quali l'individuazione delle modalità e delle forme di rapporto con la scuola, l'Università, le associazioni ambientaliste e di volontariato, i soggetti privati e le imprese e/o le attività di formazione ed educazione ambientale da impartirsi nelle scuole anche attraverso convenzioni con la Sovrintendenza scolastica, i Provveditorati agli studi, gli Istituti scolastici, l'IRRSAE, l'Università e i gestori delle scuole non statali (art. 7).

Il Titolo IV, disciplina il sistema regionale per l'educazione ambientale prevedendo l'articolazione dello stesso in una rete di "Centri permanenti di formazione e educazione ambientale" (art. 8); i "laboratori territoriali", che sono strutture di servizio che svolgono prevalentemente attività di informazione, formazione ed educazione ambientale ( art. 9) e i "centri di esperienza", che sono principalmente sportelli di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente e laboratori didattici permanenti e assicurano il collegamento coi rispettivi territori (art. 10).

Il Titolo V, "Servizi per l'educazione ambientale e relazione sullo stato dell'ambiente" disciplina l'accesso alle informazioni che deve essere assicurato dalla Regione mediante una rete telematica ed una banca dati (art. 11), e l'istituzione, presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, di un "Nucleo regionale per l'informazione e l'educazione ambientale", che avrà il compito del coordinamento fra gli assessorati e gli uffici regionali competenti in materia, nonché le varie azioni a sostegno dell'educazione ambientale (art. 13).

Infine, il Titolo VI, contiene le disposizioni transitorie e finali e riguarda in particolare le misure provvisorie (art. 14) e la norma finanziaria (art. 15).

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1. La Regione promuove, organizza, coordina e sviluppa, di concerto con gli enti locali e con gli organismi di gestione delle aree protette, le attività di informazione, formazione e educazione ambientale nell'ambito del territorio della Sardegna e delle isole minori, al fine di tutelare e valorizzare le risorse naturali e ambientali e il patrimonio storico - culturale regionale e ricostruire il senso di identità e le radici di appartenenza dei cittadini, sviluppando il senso civico e la cultura della partecipazione e della cura del territorio e dell'ambiente. 

   

Art. 2
Obiettivi

1. Gli obiettivi specifici della presente legge sono:

a) l'istituzione, il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno dei Centri permanenti di informazione, formazione ed educazione ambientale e le relative attività, nel quadro di un sistema regionale e di un complessivo strumento programmatico di riferimento e raccordo;

b) la promozione della raccolta, della circolazione e dello scambio delle informazioni e dei dati sullo stato dell'ambiente della Regione, realizzando una rete telematica con relativa banca dati, ovvero assicurandone l'accesso, la consultazione e l'acquisizione dei dati da parte dei cittadini;

c) la promozione della conoscenza e del valore delle risorse ambientali, favorendo comportamenti individuali e sociali ispirati ai principi dello sviluppo sostenibile che deve soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future

   

TITOLO II
COMMISSIONE REGIONALE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE (CREA)

Art. 3
Istituzione, compiti e composizione

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dalla presente legge è istituita presso l'Assessorato regionale della difesa ambiente la Commissione regionale per l'educazione ambientale.

2. I compiti della Commissione sono i seguenti :

a) censire tutti i soggetti e le strutture esistenti ed operanti in Sardegna, articolando questi ultimi secondo una classificazione orientativa e organica rispetto all'oggetto, le finalità e gli obiettivi sopra definiti;

b) definire gli standard di qualità sulla base dei quali attribuire o revocare il riconoscimento e l'inserimento dei centri permanenti di informazione, formazione ed educazione ambientale nel proprio sistema regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale, identificando il ruolo, le funzioni, l'importanza e la valenza di questi ultimi nella rete regionale, anche al fine dell'ottimizzazione e dell'accesso ai programmi regionali e ai finanziamenti;

c) avanzare proposte ed elaborare le linee guida ed i criteri di massima per la predisposizione del programma triennale regionale per l'educazione ambientale;

d) definire i contenuti della rete telematica e della banca dati per la circolazione e catalogazione delle informazioni e dei dati sullo stato dell'ambiente della Regione, dettando i criteri per il suo accesso e per l'acquisizione dei dati ivi contenuti;

e) esprimere motivato parere sul programma triennale regionale per l'educazione ambientale al fine dell'approvazione finale da parte della Giunta regionale;

f) monitorare i progetti, le attività, le iniziative e gli investimenti dei Centri permanenti di informazione, formazione ed educazione ambientale, riconosciuti ed inseriti all'interno del sistema regionale, anche al fine di coordinare gli stessi, ovvero vigilare sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma triennale regionale per l'educazione ambientale;

g) esprimere parere motivato in ordine alle proposte e ai progetti di informazione, formazione ed educazione ambientale presentati alla Regione per accedere ai finanziamenti e programmi stabiliti dalla stessa.

3. La Commissione, presieduta dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, è composta da :

a) un rappresentante del Servizio delle Foreste e dei Parchi della Regione;

b) un rappresentante del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Regione;

c) un rappresentante della Sovrintendenza scolastica regionale;

d) due rappresentanti dei Provveditorati agli studi delle province sarde.

e) un rappresentante dell'Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (IRRSAE);

f) tre esperti in rappresentanza dei Parchi regionali, nazionali e riserve marine con sede regionale;

g) tre esperti in rappresentanza degli enti locali titolari e conduttori di propri Centri permanenti di informazione, formazione e educazione ambientale;

h) due esperti in rappresentanza delle Università degli studi;

i) due rappresentanti delle Associazioni ambientaliste;

l) due rappresentanti delle Soprintendenze ai beni culturali e ambientali,

4. Le funzioni di segreteria e coordinamento tecnico della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Regione, con nomina contestuale a quella dei componenti la Commissione stessa.

5. Qualora lo ritenesse opportuno ed utile, la Commissione può ammettere a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto e su argomenti specifici, esperti e rappresentanti di altri enti, associazioni e organismi

   

Art. 4
Nomina dei componenti
e insediamento della Commissione

1. Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURAS della presente legge, ovvero nei venti giorni che precedono la scadenza del mandato della Commissione, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente invia agli organismi di cui all'articolo 3, comma 3, richiesta di designazione dei propri rappresentanti; entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli organismi suddetti ne comunicano i nominativi all'Assessorato regionale della difesa ambiente.

2. Nei successivi venti giorni, su scelta e proposta dell'Assessore regionale della difesa ambiente, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio atto, alla nomina di tutti i componenti della Commissione.

3. Nei successivi quindici giorni viene insediata la Commissione che ha la sua sede operativa presso l'Assessorato regionale della difesa ambiente

   

Art. 5
Durata e funzionamento della Commissione

1. I componenti della Commissione durano in carica due anni e non sono nominabili per più di due mandati consecutivi; allo scadere del mandato, o in caso di dimissioni, si provvede a nuova nomina secondo i tempi e le procedure di cui alla presente legge.

2. La Commissione adotta le proprie decisioni a maggioranza: in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

3. L'attività della Commissione è normata da apposito regolamento, redatto ed approvato dallo stesso organismo entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

4. Ai componenti della Commissione sono corrisposte le indennità stabilite dalle leggi regionali per similari organismi.

   

Art. 6
Attività della Commissione

1. La Commissione regionale, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, redige le linee guida ed i criteri di massima per la predisposizione del programma triennale regionale per l'educazione ambientale da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'Ambiente.

2. Entro i successivi quarantacinque giorni l'Assessorato presenta alla Commissione una bozza di programma per l'espressione del parere di competenza.

3. Nei successivi quarantacinque giorni il programma è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato nel BURAS.

   

TITOLO III

PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

Art. 7
Definizione e contenuti
del programma regionale

1. Il programma regionale, che si attua attraverso il sistema regionale di strutture e servizi operanti con il contributo di altri soggetti, pubblici e privati:

a) è lo strumento programmatico di riferimento, coordinamento e di raccordo della Regione in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale;

b) indica, articolandole in aree e misure, le iniziative, i progetti previsti e gli obiettivi da raggiungere specificando quelli la cui copertura finanziaria e sostegno sono assicurati a valere su risorse proprie o di altri soggetti compartecipi al programma;

c) individua le fonti di finanziamento e prevede i criteri e le modalità di impiego delle risorse;

d) individua le modalità e le forme di rapporto con il mondo della scuola e dell'università, con le associazione ambientaliste e del volontariato, con i soggetti privati, le imprese e le loro associazioni, ovvero stabilisce le attività di formazione ed educazione ambientale da impartirsi nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso apposite convenzioni con la sovrintendenza regionale scolastica, i Provveditorati, gli istituti scolastici, l'Istituto Regionale di Ricerca e Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (IRRSAE), l'Università ed i soggetti gestori delle scuole non statali;

e) ha una durata triennale e si articola per sottoprogrammi, aree e misure annuali di attuazione.

   

TITOLO IV
IL SISTEMA REGIONALE
PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

Art. 8
Articolazione del Sistema

1. Il Sistema regionale per l'educazione ambientale è articolato in una rete di Centri permanenti di educazione ambientale operanti in ambito regionale e riconosciuti dalla Regione, con proprio atto, come di interesse regionale; essi sono costituiti da un complesso di strutture e attività conformi alle strategie e agli obiettivi del Programma triennale regionale per l'educazione ambientale.

2. I Centri permanenti di informazione, formazione ed educazione ambientale, che si articolano nelle tipologie di laboratori territoriali e centri di esperienza, sono strutture educative promosse dagli enti locali interessati e dagli organismi di gestione delle aree protette nazionali e regionali, ovvero realizzate e condotte da altri soggetti pubblici, privati e associativi, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'educazione ambientale e dal Programma triennale regionale per l'educazione ambientale.

3. I Centri costituiscono le strutture territoriali di riferimento per le attività di informazione, formazione ed educazione ambientale e, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile assicurano attività e forniscono servizi finalizzati al raggiungimento, da parte degli utenti, di migliori conoscenze e competenze in campo ambientale, contribuendo a ricostruire il senso di identità e le radici di appartenenza, ovvero sviluppando il senso civico e di responsabilità verso la res pubblica e diffondendo la cultura della partecipazione e della cura per la qualità del proprio ambiente.

   

Art. 9
I laboratori territoriali

1. I laboratori territoriali sono strutture di servizio che svolgono prevalentemente attività di informazione, formazione ed educazione ambientale sui temi propri della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione ambientale e più in generale su quelli legati allo sviluppo sostenibile.

2. I laboratori territoriali, oltre ad assicurare una funzione di riferimento e di stimolo nel contesto territoriale in cui sono inseriti, svolgono anche una funzione di riferimento ed interesse sul piano regionale con attività continuative di documentazione, ricerca, assistenza e divulgazione in linea con le indicazioni del Programma triennale regionale per l'educazione ambientale.

3. In particolare :

a) assicurano interventi di formazione nelle tematiche ambientali agli enti e agli operatori del settore, con particolare riferimento al mondo della scuola;

b) promuovono attività finalizzate alla conoscenza del contesto territoriale in cui operano, all'analisi dei problemi determinati dalla compatibilità sviluppo - ambiente, al mutamento dei comportamenti individuali e collettivi, operando in modo sinergico con gli interventi di politica ambientale e raccordandosi con gli enti locali di riferimento territoriale;

c) mettono a disposizione dei propri utenti ed interlocutori, di norma in immobili di proprietà pubblica, tutte le proprie risorse utili, spazi, attrezzature e materiale didattico che rappresentano elementi principali e fondamentali di valutazione per il riconoscimento da parte della Regione;

d) sviluppano una continua azione di ricerca ed elaborazione sulle attività svolte ed i servizi resi su specifici temi e problematiche ambientali;

e) rappresentano il principale nodo di comunicazione telematica con la Regione, gli altri laboratori ed i Centri di esperienza, assicurando il proprio contributo per la realizzazione ed il libero accesso alle banche dati e archivi per mezzo della rete telematica regionale.

   

Art. 10
I Centri di esperienza

1. I Centri di esperienza sono principalmente degli sportelli di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente, ovvero dei laboratori didattici permanenti che si caratterizzano come centri di risorse e di iniziative che operano nei confronti di una pluralità di soggetti e si specializzano nelle tematiche educative scolastiche.

2. In particolare:

a) propongono attività di educazione ambientale centrata sull'esplorazione diretta di un determinato ambiente per scoprirne le qualità, le peculiarità, le diversità, assicurando un percorso educativo di base con l'ausilio ed il contributo di esperienze significative in campo ambientale e dell'innovazione tecnologica, sviluppando forme di collaborazione stabile tra realtà scolastica ed extrascolastica;

b) assicurano lo sviluppo armonioso di esperienze specifiche di educazione ambientale da parte di classi scolastiche o di gruppi di giovani, con il concorso di tutte le componenti che intervengono nel processo formativo nelle varie realtà territoriali, mettendo a loro disposizione delle proposte ben definite ed articolate che utilizzino come metodo lo studio della natura nelle sue diverse e più caratteristiche manifestazioni, producendo e diffondendo materiali e supporti di servizio non complessi;

c) assicurano uno stretto legame col territorio in cui operano, per un particolare tema, aspetto e problematica ambientale che sviluppano in una continua riflessione e con la partecipazione dei propri utenti ed interlocutori;

d) rappresentano gli ideali soggetti per il confronto e scambio di esperienze tra gli operatori ed educatori ambientali, sono strumenti di una più capillare partecipazione della popolazione locale ai processi decisionali e costituiscono l'ideale e basilare strumento per le diverse iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione di carattere pubblicistico.

   

TITOLO V
SERVIZI PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE

Art. 11
Accesso alle informazioni

1. La Regione, allo scopo di favorire la conoscenza, la catalogazione, l'accesso, l'acquisizione, la circolazione e lo scambio di informazioni e di esperienze riferite al settore dell'educazione ambientale, assicura la realizzazione di una propria rete telematica e banca dati ambientali, adatta anche ad una utenza non esperta, sulla base dei contenuti e criteri definiti dalla Commissione regionale per l'educazione ambientale.

2. La rete telematica e la banca dati, con l'ausilio dei necessari strumenti multimediali, sono messi a disposizione dalla Regione, a sua cura e spese, in tutti i Centri di informazione, formazione ed educazione ambientale di interesse regionale.

3. La Regione redige e presenta pubblicamente, in concomitanza all'approvazione del Programma triennale regionale per l'educazione ambientale, una relazione sullo stato dell'ambiente della regione Sardegna.

   

Art. 12
Nucleo regionale per l'informazione e l'educazione ambientale

1. Per gli adempimenti di cui alla presente legge è istituito presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente - Servizio Valutazione Impatto Ambientale - il Nucleo regionale per l'informazione e l'educazione ambientale.

2. La Regione, attraverso il suddetto ufficio, assicura il necessario coordinamento interassessoriale e coinvolgimento dei diversi Assessorati e uffici regionali interessati per la loro parte dalla materia, con particolare attenzione riguardo ai programmi e competenze facenti capo all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, all'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e all'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica.

   

Art. 13
Azioni a sostegno dell'educazione ambientale

1. La Regione, attraverso i propri programmi, strumenti di programmazione, gestione e sviluppo delle risorse territoriali e comunitarie prevede ed incentiva la diffusione delle azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione ambientale prevedendo apposite misure riservate ai Centri di educazione ambientale riconosciuti e di interesse regionale; assicura altresì la programmazione di corsi di formazione professionale finalizzati alla riqualificazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore

   

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14
Misure provvisorie

1. In sede di prima applicazione la Regione riconosce automaticamente nel proprio Sistema regionale tutti i Centri di informazione, formazione ed educazione ambientale che alla data di pubblicazione della presente legge siano già operanti nel territorio regionale all'interno del Sistema e programma nazionale INFEA del Ministero dell'ambiente.

2. In sede di prima applicazione, agli enti locali ed organismi pubblici di gestione delle aree protette nazionali e regionali, con sedi nel territorio regionale, titolari e conduttori in prima persona di proprie strutture avviate permanentemente nel territorio e relative documentabili attività di informazione, formazione ed educazione ambientale, così come riconosciuti ai sensi del comma 1, vengono prioritariamente assicurate le risorse finanziarie disponibili per l'annualità in corso ai soli fini del completamento dei programmi avviati alla data di approvazione della legge e per il potenziamento delle strutture e attrezzature utilizzate per il raggiungimento degli scopi sociali.

   

Art. 15
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in lire 500.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000 - 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

2000    lire           500.000.000
2001    lire           500.000.000
2002    lire           500.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla L.R. 20 aprile 2000, n. 4

In aumento:

05 - AMBIENTE

Cap. 05004/01 - N.I. -

Spese relative alle attività di informazione, formazione e educazione ambientale

2000      lire         500.000.000
2001      lire         500.000.000
2002      lire         500.000.000

3. Le spese relative all'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 05004/01 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

   

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.