CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 132
presentata dai consiglieri regionali
Sanna Alberto - Falconi - Orru' - Vassallo - Pusceddu - Pacifico - Sanna Salvatore - Demuru - Marrocu - Sanna Emanuele - Sanna GianValerio- Biancu - Ibba - Pirisi - Manca - Dettori Ivanail 1 dicembre 2000
Norme sulla produzione dei pani tipici "civraxiu", "civraxiu moddizzosu" e "caccoi"
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presentazione della proposta di legge sulla produzione dei pani tipici "Civraxiu", "Civraxiu moddizzosu" e "Caccoi", prodotti (per fortuna), ancora oggi in vaste aree del Campidano di Cagliari, della provincia di Oristano, della Marmilla, del Mandrolisai, del Sarcidano e della Trexenta, nasce da diverse ragioni di ordine culturale ed economico che sinteticamente vogliamo richiamare.
Si tratta di pani tipici prodotti in prevalenza dalle donne che nelle singole famiglie, seguendo tecniche e procedimenti in larga parte tradizionali, hanno mantenuta viva questa tradizione che, se non supportata da norme specifiche, è destinata nel giro di qualche lustro a scomparire definitivamente, come già avvenuto in gran parte della Sardegna anche per altri tipi di pane tradizionale.
La produzione de "su pani fattu in domu", come genericamente nel linguaggio comune viene definito, resiste ancora, se escludiamo il caso de "su muddizzosu" quartese, nelle zone interne e a prevalente economia agro - pastorale delle aree della Sardegna già richiamate in premessa.
Questa tradizione è un elemento essenziale della nostra civiltà contadina e pastorale e di una parte rilevante della nostra stessa identità di popolo che la Regione sarda non può non valorizzare nelle forme che si ritengono più opportune e necessarie.
Nel caso specifico, per mantenere viva questa tradizione è necessario regolamentare la produzione dei pani tipici in questione attraverso l'approvazione di una legge che faccia emergere dal sommerso un numero rilevante di aziende familiari di fatto che sono costrette ad operare in nero a causa dell'inadeguatezza della normativa vigente.
La produzione e la vendita dei pani su richiamati sarebbe un fattore di crescita economica dei territori interessati con la creazione di posti di lavoro e la possibilità di contribuire al rilancio del settore cerealicolo oggi particolarmente in crisi.
Si tratta di prodotti di nicchia di alta qualità che, come già avvenuto per "su pane carasau" possono avere le migliori possibilità di crescita soprattutto in funzione del mercato esterno alla Sardegna .
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Le disposizioni ed i benefici di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1979, n. 50, contenente le norme per la produzione del pane carasau, si applicano anche alle panificazioni tipiche, definite nei successivi commi, delle aree geografiche comprendenti il Campidano cagliaritano, l'Oristanese, la Marmilla, il Mandrolisai, il Sarcidano e la Trexenta. 2. Il "civraxiu", tipo villaurbanese, a pasta morbida, è confezionato con la semola di grano duro o con farina tipo "00", acqua, sale e lievito naturale, la pezzatura media è di circa 1,5 Kg., la forma è rotonda con superficie a cupola. 3. Il "civraxiu moddizzosu", tipo quartese, a pasta morbida, è confezionato principalmente con farina "00", farina o semola di grano duro, acqua, sale e lievito, la pezzatura è di circa 1 Kg., la forma è rotonda con superficie a cupola. 4. Il "caccoi", pane tipico delle aree di cui al comma 1, a pasta dura, è confezionato con semola di grano duro, acqua, sale e lievito, la pezzatura è di circa 500 gr., la forma è allungata con superficie mossa. 5. Il sistema di cottura dei pani tipici avviene in forni a legna di piccole e medie dimensioni. 6. Ai produttori delle panificazioni tipiche anzidette si applicano le provvidenze previste dalla vigente normativa, nazionale e regionale per il settore artigiano, nonché, per le realtà imprenditoriali femminili, gli interventi nazionali e regionali, relativi alle azioni positive per l'imprenditoria femminile, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, dell'articolo 33 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17, e della successiva normativa di attuazione. |