CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 130
presentata dal consigliere regionale
BIANCAREDDU
il 24 novembre 2000
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali)
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il testo che si propone è modificativo e integrativo della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, che disciplina il controllo sugli atti degli enti locali.
La proposta contiene, innanzitutto, sostanziali e non trascurabili innovazioni che tengono conto delle novità apportate al quadro di settore dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); essa dà risalto, in secondo luogo, alla funzione della consulenza e infine assegna ai comitati di controllo, attraverso il meccanismo del monitoraggio, nuove funzioni di misurazione e rilevazione dell'attività amministrativa e gestionale degli enti locali, talché l'adeguatezza di quell'attività possa essere valutata - dal decisore politico - in termini di efficacia, efficienza ed economicità piuttosto che di mera legalità formale.
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'
(art. 1)Non è condivisibile la opinione di quanti ritengono che la regione Sardegna possa, attesa la sua competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali (e quindi anche nella sub-materia del controllo sui medesimi) abolire in toto la verifica sulla legittimità degli atti di comuni, province, comunità montane eccetera. Sul discorso in parola pesano infatti, con tutta la loro rilevanza, l'articolo 130 della Costituzione nonché l'articolo 46 dello Statuto (che, appunto, nel descrivere l'assetto istituzionale del sistema delle autonomie locali, attribuiscono ad un organo della Regione l'esercizio del controllo di legittimità sulle deliberazioni degli enti locali), sicché sarà consentito parlare di abolizione del controllo solo previa modifica della Carta costituzionale o, in Sardegna, dell'articolo 46 citato, norma di rango costituzionale. La modifica che si apporta con la odierna proposta al quadro regionale di settore è quindi, l'unica riforma possibile a Costituzione invariata.
Accanto a talune norme procedimentali, volte ad agevolare l'esercizio del controllo, si è ritenuto di porre in capo alla Giunta il potere di attivare il controllo su tutte le deliberazioni adottate dall'ente (comma 4), in coerenza a quanto previsto dall'articolo 127, comma 3, del testo unico degli enti locali.
CONSULENZA
(art. 2)Una novità assoluta nella materia dei controlli, prevista al comma 35 dell'articolo 17 della legge 127 del 1997 e oggi ripresa dall'articolo 129 del Testo unico, riguarda la possibilità che, nell'ambito del comitato di controllo, venga attivato apposito servizio di consulenza a favore degli enti locali.
L'attività consulenziale, in realtà, è stata sempre resa dalle strutture dei comitati: ciò è avvenuto però, e quasi sempre in maniera informale, nella fase della istruttoria delle delibere avviate a controllo; tale attività si è estesa, negli ultimi tempi, anche ad enti che, pur non contemplati dalla legge regionale n. 38 del 1994, rientravano nel settore pubblico allargato in ragione dei finanziamenti pubblici che li vedevano come destinatari.
La istituzionalizzazione della funzione della consulenza, che oggi si propone in ambito regionale, ridisegna la trama dei rapporti tra Regione e enti locali secondo un modello ispirato al principio di cooperazione, opposto al modello neo - centralista cui per lunghi tempi si è ispirata la funzione del controllo.
La compiuta attuazione del servizio di consulenza dovrà, peraltro, essere regolamentata in apposita normativa.
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E MONITORAGGIO
(art. 3)L'acuirsi della crisi della finanza pubblica e il progressivo aumento della pressione fiscale e tariffaria, anche per ciò che rientra nella competenza degli enti locali, rendono ormai improcrastinabile l'attivazione di sistemi di verifica che misurino la qualità dell'attività amministrativa e la valutino sulla base di parametri (quali l'efficienza, l'efficacia e l'economicità) che, tratti dalle scienze aziendalistiche, possono oggi considerarsi utilizzabili anche nel settore pubblico.
L'attività di monitoraggio e di rilevazione dei risultati è svolta dai comitati (comma 2) sulla base dello stato di attuazione degli interventi predisposti dagli enti nonché sulla base dei dati che gli enti stessi forniranno per "misurare" i risultati conseguiti (comma 1); la funzione di verifica è invece rimessa al decisore politico attraverso una procedura (comma 3) che vede coinvolti l'Assessorato degli enti locali, gli Assessorati erogatori dei finanziamenti e la Giunta regionale nel suo complesso.
La funzione svolta dal decisore politico sarà orientata a verificare:
a) la concreta ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie erogate dalla Regione;
b) la corrispondenza della offerta pubblica (servizi) alla domanda proveniente dalle collettività amministrate (rendimento);
c) i risultati conseguiti, la coerenza tra gli stessi e le risorse utilizzate nonché la conformità dei risultati agli obiettivi fissati dal decisore politico - Regione.
Le attività di verifica sono preordinate alla individuazione di eventuali disfunzioni nel quadro normativo che risultino ostative alla celere spendita delle risorse pubbliche assegnate e, quindi, alla rimozione di dette disfunzioni.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1998, n. 7, è sostituito dal seguente: "1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti, i regolamenti di competenza degli organi assembleari degli enti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile delle assemblee, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, adottate o ratificate dalle assemblee, i rendiconti della gestione e i piani urbanistici provinciali, comunali, intercomunali e delle comunità montane, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale).". 2. Nel comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 38 del 1994, dopo le parole "le deliberazioni che gli organi esecutivi", sono inserite le parole: "ed assembleari". 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 38 del 1994, è inserito il seguente comma: " 2 bis. La Giunta può sottoporre al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni del Consiglio". 4. Nel comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 38 del 1994, dopo le parole "sessanta giorni", sono inserite le parole: ", a pena di decadenza,". 5. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 38 del 1994, è sostituito dal seguente: "3. Le pronunce dei comitati sono adottate entro quindici giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti. Il termine è di venti giorni per gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 32". 6. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale n. 38 del 1994, è abrogato. |
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Art. 2. 1. I servizi di segreteria dei Comitati di controllo espletano funzioni di consulenza a favore degli enti locali. 2. La Regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento della funzione di consulenza. 3. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con il presente articolo. |
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Art. 3 1. Ai fini di razionalizzazione della spesa, gli enti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 38 del 1994, predispongono annualmente lo stato di attuazione degli interventi realizzati con finanziamento regionale, anche parziale, e forniscono i dati necessari per verificare la misura dei risultati conseguiti. 2. L'attività di monitoraggio e di rilevazione dei risultati conseguiti è svolta dai Comitati secondo le modalità che saranno previste in apposita normativa, avuto riguardo agli specifici ambiti di competenza degli enti di cui al comma 1. 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale n. 38 del 1994, è aggiunto il seguente comma: "4 bis. I Comitati, a cura dei rispettivi Presidenti, trasmettono all'Assessore regionale degli enti locali relazioni semestrali sullo stato di attuazione degli interventi. L'Assessore degli enti locali, sulla base della relazione del Comitato, effettua la valutazione sui risultati conseguiti dalle amministrazioni locali e, d'intesa con gli Assessori competenti per materia, propone alla Giunta regionale le eventuali integrazioni e modifiche al quadro normativo di riferimento, che si ritengono idonee ad agevolare la puntuale e celere spendita delle risorse trasferite dalla Regione agli enti locali.". |