CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 129

presentata dai Consiglieri regionali

SANNA Giacomo - MANCA

il 22 novembre 2000

Promozione del sistema aeroportuale della Sardegna


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente legge nasce dall'esigenza di favorire la costituzione del sistema aeroportuale della Sardegna ed il conseguente riconoscimento in sede nazionale e di Unione Europea.

L'operare in modo relativamente disorganico da parte delle società di gestione degli scali aeroportuali isolani di Elmas, Fertilia, Olbia, Fenosu e Tortolì, non è garanzia per il conseguimento duraturo dei risultati di crescita e sviluppo dell'intero sistema aeroportuale della nostra Regione.

L'evolversi del mercato dei traffici aerei ha fatto emergere, oltre ad una forte concorrenza fra vettori, soprattutto una concorrenza fra scali aeroportuali. Attrarre nuovi vettori significa offrire servizi con più elevati standard quali - quantitativi e programmare una coordinata attività di promozione e marketing.

Una completa integrazione fra scali aeroportuali soddisfa tali esigenze, al contrario, anacronistiche frammentazioni e situazioni di latente conflittualità, potrebbero penalizzare l'intero sistema regionale degli aeroporti, compromettendo la possibilità di posizionare il sistema sardo in modo ottimale sul mercato. E con questa le positive relazioni con i sistemi di altre regioni italiane e dell'Unione Europea.

La Regione sarda, a partire dal 1° gennaio 2001, attraverso la presente legge, potrà erogare fondi per favorire la costituzione del sistema aeroportuale sardo ed in particolare per il riequilibrio delle gestioni degli scali e per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture, previa approvazione da parte della Giunta di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, qualora si sia attivato con atto formale il processo di unificazione societaria tra almeno due delle cinque società di gestione aeroportuali della Sardegna.

La Regione sarda dovrà inoltre acquisire ulteriori quote di partecipazione azionaria nelle società di gestione, affinché entro il termine di un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, si giunga alla costituzione di un unico soggetto gestore degli scali isolani.

Per il triennio 2001-2003 la spesa complessiva a carico dell'Amministrazione regionale è quantificata in 30 miliardi di lire ripartita in quote da 10 miliardi annui. Nello stato di previsione per il 2001, sono istituiti appositi capitoli di bilancio con le seguenti denominazioni e dotazioni finanziarie: "Contributi alle società di gestione aeroportuali di Elmas, Fertilia, Olbia, Fenosu e Tortolì per il riequilibrio della gestione" con dotazione cinque miliardi di lire; "Contributi alle società di gestione aeroportuali di Elmas, Fertilia, Olbia, Fenosu e Tortolì per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture" con dotazione cinque miliardi di lire.

Si prevede l'abrogazione della legge regionale 24 febbraio 1994, n. 8 recante "Contributi alle imprese esercenti servizi aerei di terzo livello".

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove la costituzione del sistema aeroportuale regionale al fine di sviluppare ed integrare le strutture aeroportuali esistenti nel territorio regionale, in relazione con i sistemi di altre regioni italiane e dell'Unione Europea.

2. Finalità ulteriore della presente legge è anche il riconoscimento del sistema aeroportuale sardo in sede nazionale e di Unione Europea. 

   

Art. 2
Erogazione fondi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione eroga a favore delle società aeroportuali degli scali di Elmas, Fertilia, Olbia, Fenosu e Tortolì fondi per:

a) il riequilibrio della gestione;

b) il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture.

2. I fondi sono erogati sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla Giunta regionale, e sono resi disponibili dal 1° gennaio 2001, qualora sia iniziato con atto formale il processo di unificazione societaria di almeno due delle cinque società di gestione aeroportuali.

   

Art. 3
Acquisizione quote

1. La Regione acquisisce ulteriori quote di partecipazione nelle società di gestione aeroportuali, al fine di favorire la costituzione di un'unica società di gestione fra gli aeroporti della Sardegna.

   

Art. 4
Sistema aeroportuale sardo

1. Entro il termine del triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema aeroportuale sardo, anche attraverso la previsione di una società unica di gestione degli aeroporti sardi.

   

Art. 5
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2001-2003, la spesa complessiva di lire 30.000.000.000 ripartita in quote annuali di lire 10.000.000.000.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 2001 sono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni e le dotazioni a fianco indicate: "Contributi alle società di gestione aeroportuali di Elmas, Fertilia, Olbia, Fenosu e Tortolì per il riequilibrio della gestione" e con la dotazione di lire 5.000.000.000 "Contributi alle società di gestione aeroportuali di Elmas, Fertilia, Olbia, Fenosu e Tortolì per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture" e con la dotazione di lire 5.000.000.000.

3. La dotazione per gli anni 2001-2003 viene definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci e, nella stessa sede, si provvede alla copertura degli oneri finanziari. 

   

Art. 6
Abrogazione L.R. n. 8 del 1994

1. La legge regionale 24 febbraio 1994, n. 8 recante "Contributi alle imprese esercenti servizi aerei di terzo livello", è abrogata.