CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 128
presentata dai Consiglieri regionali
RASSU - FLORIS Emilio - GRANARA
il 16 novembre 2000
Compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Nell'ambito della tutela dei disabili operano da oltre 50 anni le cosiddette Associazioni storiche di promozione sociale, e cioè l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (A.N.M.I.C.), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.), l'Ente Nazionale Sordomuti (E.N.S.), l'Unione Italiana Ciechi (U.I.C.) E L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.).
A tali Associazioni specifici provvedimenti di legge (Legge 23 aprile 1965, n. 458, per l'A.N.M.I.C.; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1.047, per l'U.I.C.; Legge 21 agosto 1950, n. 698, per l'E.N.S.; decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, per l'U.N.M.S.; Legge 21 marzo 1958, n. 335, per l'A.N.M.I.L. hanno attribuito compiti di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali delle categorie dei disabili presso tutte le Amministrazioni e presso gli enti che hanno per scopo l'educazione, l'inserimento nel lavoro e l'assistenza.
Data l'importanza dei compiti svolti, dette associazioni sono state provviste di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stata prevista la loro partecipazione, attraverso propri rappresentanti, alle riunioni delle commissioni mediche e di altri organismi della pubblica Amministrazione.
Successivamente, a seguito del decentramento regionale disposto con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dette Associazioni sono state trasformate in enti morali di diritto privato conservando i compiti di rappresentanza e tutela già assegnati per legge (decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1978, 23 dicembre 1978 e 31 marzo 1979).
Come anche la Corte dei Conti ha riconosciuto in sede di controllo della gestione amministrativa delle associazioni storiche, i compiti che esse svolgono a norma di legge sono da considerare giuridicamente, socialmente e moralmente rilevanti, per cui le associazioni stesse rientrano nel novero di quegli enti che presentano profili pubblicistici, in ragione di un interesse pubblico al perseguimento di particolari finalità a favore non soltanto degli associati, ma di intere categorie di soggetti e che, pertanto, possono essere definiti enti privati di interesse pubblico.
Oggi, peraltro, la crescita dell'associazionismo ha portato all'istituzione di una miriade di organismi improvvisati, inconsistenti anche dal punto di vista numerico, spesso creati al solo fine di "rastrellare" adesioni.
In questo nuovo contesto sociale, caratterizzato da situazioni contraddittorie e da frequenti conflittualità, si rende opportuno un intervento legislativo a livello regionale che, riaffermando il ruolo istituzionale delle associazioni storiche, ne definisca la configurazione giuridica di associazioni di interesse pubblico, allo stesso modo come previsto negli ordinamenti angloamericano e francese.
Tale riconoscimento consentirebbe a dette associazioni di esplicare, come unici interlocutori e più incisivamente, un utile azione fiancheggiatrice a quella dei poteri della Regione per la tutela degli interessi dell'intera categoria dei disabili.
A questo fine è stata predisposta l'unita proposta di legge regionale (art. 1).
Con criterio analogo a quello previsto per la partecipazione delle Associazioni sopra indicate alle riunioni di organismi statali, l'art. 2 della proposta di legge prevede la partecipazione alle riunioni degli enti strumentali della Regione nei quali operino organi consultivi (art. 2).
L'art. 2 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni per delegare alle associazioni in parola lo svolgimento di compiti e funzioni delegabili ai sensi della legge statale 15 marzo 1997, n. 59.
La presente iniziativa non comporta oneri finanziari.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. L'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (A.N.M.I.C.), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.), l'Ente Nazionale Sordomuti (E.N.S.), l'Unione Italiana Ciechi (U.I.C.) e L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), enti già provvisti di personalità giuridica di diritto pubblico, dopo la loro trasformazione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1978, 23 dicembre 1978 e 31 marzo 1979, in persone giuridiche di diritto privato, conservano, come enti morali, i compiti di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati e invalidi. La Regione valorizza il ruolo di dette Associazioni presso le strutture istituzionali aventi per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quant'altro possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei disabili totali e parziali ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione e, in considerazione del ruolo svolto, riconosce le stesse associazioni come enti di interesse pubblico. |
||
Art. 2 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti strumentali della regione nei quali operino organismi consultivi sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle Associazioni di cui all'articolo 1 la nomina di un proprio rappresentante, il quale partecipa ai lavori di tali organismi per le problematiche riguardanti la categoria di disabili rappresentata. |
||
Art. 3 1. Gli enti strumentali della Regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 1 per delegare ad esse lo svolgimento di compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione. |
||
Art. 4 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |