CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 125
presentata dai Consiglieri regionali
PUSCEDDU - LAI - PIRISI - DEIANA - FADDA -
IBBA - DETTORI Ivanail 31 ottobre 2000
Misure di sostegno alle fondazioni culturali
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Le fondazioni culturali si sono rivelate strumento agile per organizzare manifestazioni, studi, ricerche e per documentare e valorizzare importanti aspetti della cultura sarda. In particolare hanno consentito il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e notevoli apporti di risorse private, sul piano umano e finanziario.
La presente proposta prevede una regolamentazione degli interventi a sostegno delle fondazioni, superando la parcellizzazione degli interventi, pur tenendo conto delle importanti innovazioni legislative introdotte in favore delle fondazioni Giuseppe Dessì e Costantino Nivola.
Gli articoli 1 e 2 tratteggiano le finalità dell'azione regionale a sostegno delle fondazioni culturali, individuano i fini istituzionali delle medesime, precisano le forme di costituzione dei nuovi soggetti giuridici, nonché dettano le indicazioni per gli statuti e per l'iscrizione al Registro.
Gli articoli da 3 a 6 disciplinano le modalità di erogazione dei contributi regionali, nonché i compiti della Regione nella programmazione.
L'articolo 7 esclude la fondazione "Teatro lirico di Cagliari", data la peculiarità dell'Istituzione e l'esistenza di apposita norma regionale.
La norma transitoria prevista all'articolo 8 consente, in sede di prima applicazione, alla Regione di partecipare con propri contributi alla costituzione o a sostenere fondazioni che abbiano un'attività di particolare rilievo culturale, almeno quinquennale.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. La Regione Autonoma della Sardegna promuove e sostiene l'attività delle fondazioni, regolarmente costituite secondo le procedure previste dal Codice Civile, munite di personalità giuridica e con sede legale in Sardegna, che perseguano la valorizzazione del patrimonio culturale dei sardi. |
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Art. 2 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport il Registro delle fondazioni culturali a cui possono iscriversi le fondazioni munite dei requisiti indicati all'articolo 1. L'iscrizione al Registro costituisce condizione per l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge. 2. L'iscrizione al Registro è disposta con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, corredata di tutta la documentazione attestante i requisiti richiesti. 3. La cancellazione delle fondazioni dal Registro è disposta con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport quando siano dichiarate estinte, ovvero quando non adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 6. |
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Art. 3 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per una sola volta, a favore delle fondazioni di cui alla presente legge contributi in conto capitale e in conto interessi per: a) l'acquisizione e/o l'adeguamento alla specifica destinazione d'uso di immobili da adibire all'adempimento dei fini statutari; b) l'acquisizione, la conservazione e la pubblica fruizione di opere e beni. 2. Le richieste di contributo, corredate di una relazione illustrativa dell'attività svolta e delle motivazioni che inducono all'acquisizione patrimoniale, devono essere inoltrate all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro il 30 novembre di ogni anno, con riferimento al programma relativo all'anno successivo. 3. I contributi in conto capitale non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta. Per la quota residua l'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto interessi pari al 50 per cento del tasso di interesse pattuito con le banche. |
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Art. 4 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle fondazioni di cui alla presente legge contributi destinati al sostegno dei programmi annuali per il perseguimento dei fini statutari ed al pagamento delle spese generali di gestione. 2. Detti contributi non possono superare il 50 per cento delle spese sostenute nel precedente esercizio finanziario. 3. Il limite di cui al comma 2 non si applica alle fondazioni cui la Regione partecipa ai sensi del successivo articolo 8. |
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Art. 5 1. In caso di ricorrenze o di eventi di carattere eccezionale che interessino la vita delle fondazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente articolo 4, per lo svolgimento di particolari manifestazioni. 2. Le fondazioni non possono beneficiare di più di un contributo straordinario aggiuntivo nell'arco di un triennio. 3. Al fine di poter beneficiare dei contributi di cui al presente articolo, le fondazioni devono presentare un dettagliato programma, con allegata relazione che evidenzi i motivi di eccezionalità dell'intervento, I contributi stessi non possono eccedere il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e devono essere utilizzati per la copertura delle dirette spese di attuazione del programma approvata. 4. Il programma di cui al successivo articolo 6 non può prevedere più di quattro contributi straordinari per anno. |
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Art. 6 1. Per la concessione dei contributi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport avanzata di concerto con l'Assessore della programmazione, approva un programma annuale di interventi, elaborato sulla base di criteri predeterminati. 2. Le fondazioni ammesse a beneficiare dei contributi sono tenute ad inoltrare all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro il mese di gennaio di ogni anno, il bilancio regolarmente approvato dai competenti organi statutari, comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché di una relazione finanziaria e di merito sulle attività da svolgere nell'anno corrente, corredata dal bilancio preventivo. 3. Sui contributi concessi ai sensi degli articoli 4 e 5 può essere erogata un'anticipazione nella misura massima dell'80 per cento. Al saldo, ovvero all'erogazione dell'intero contributo in caso di mancata anticipazione, l'Amministrazione regionale provvede ad avvenuta attuazione del programma di attività finanziato, previa presentazione di una relazione finanziaria e di merito sull'attività svolta e di un consuntivo delle spese sostenute. 4. Le fondazioni iscritte al Registro di cui al precedente articolo 2 sono tenute a prestare la necessaria opera di supporto all'attività ispettiva che l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport riterrà opportuno disporre. |
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Art. 7 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alla fondazione "Teatro lirico di Cagliari". |
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Art. 8 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Amministrazione regionale può concorrere alla costituzione o sostenere fondazioni che abbiano come presupposto una attività, almeno quinquennale, svolta anche nella forma di associazione costituita con atto pubblico, di particolare rilievo culturale. |
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Art. 9 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 300.000.000 annui. 2. Nel bilancio della Regione per il triennio 2000-2001-2002 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016 Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) 2000 lire 300.000.000 mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 6 della tabella A allegata alla L.R. 20 aprile 2000, n. 4 In aumento 02 - AFFARI GENERALI Cap. 02102 Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi spese di viaggio ed indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti, ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati ed altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 7 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
2000
lire
20.000.000 Cap. 11069 (N.I.) Contributi in conto capitale e in conto interessi alle fondazioni per acquisizione e ristrutturazione di immobili e per l'acquisizione e conservazione di opere e beni (art. 3 della presente legge) 2000
lire
100.000.000 Cap. 11070 (N.I.) Contributi annui per i programmi e le spese di gestione delle fondazioni (art. 4 della presente legge) 2000
lire
80.000.000 Cap. 11071 (N.I.) Contributi straordinari alle fondazioni per ricorrenze o eventi di carattere eccezionale (art. 5 della presente legge) 2000
lire
50.000.000 Cap. 11072 (N.I.) Spese per la partecipazione alla costituzione del fondo patrimoniale per nuove fondazioni (art. 8 della presente legge)
2000
lire
50.000.000 3. Agli oneri per gli anni successivi al 2002 si provvede con la legge di bilancio. |